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Giurisprudenza italiana (5/2023)

Carmine Spadavecchia • lug 02, 2023

in tema di appalti (garanzia provvisoria):

- Ad. plen. 26.4.22 n. 7, pres. Frattini, est. Lopilato (Giurispr. it. 5/2023, 1140, solo massima): È consentita l’escussione della garanzia provvisoria quando la mancata sottoscrizione del contratto derivi da un fatto imputabile all’aggiudicatario e non anche al concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione in quanto l’art. 93, 6° comma, DLg 18.4.2016 n. 50 delinea un sistema di garanzie che si riferisce al solo periodo compreso tra l’aggiudicazione ed il contratto e non anche al periodo compreso tra la proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione. [L’art. 93, comma 6, DLg 1.4.2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici), prevede che la “garanzia provvisoria” a corredo dell’offerta «copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario»]

- (nota di) Hebert d’Herin, L’escussione della garanzia provvisoria al vaglio dell’Adunanza plenaria (Giurispr. it. 5/2023, 1140-1143)


in tema di DURC (dichiarazione unica regolarità contributiva):

- T. lav. Spezia, 18.7.22, Giudice Panico (Giurispr. it. 5/2023, 1129 T): 1. - Il giudizio di accertamento circa la regolarità contributiva, intrapreso per il mancato rilascio del c.d. DURC, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario al quale è, tuttavia precluso emanare una pronuncia di condanna dell’ente previdenziale alla consegna dello stesso, sia pure in presenza di una richiesta in tal senso del privato, stante il divieto posto dall’art. 4 L 2248/1865, allegato E. Nelle situazioni di oggettiva incertezza giuridica, in presenza di un effettivo interesse della parte istante alla sua rimozione – qualora sussistano fumus boni iuris della domanda e periculum in mora rispetto a beni dipendenti dall’accertamento – è ammissibile, pure in sede di urgenza, l’emissione di un provvedimento accertativo, fermo restando che quest’ultimo ha efficacia limitata al rilascio del DURC e, quindi, non funge da anticipato accertamento pieno di regolarità contributiva. 2. - L’art. 3, 2° comma, lett. b), DM.30.1.2015 – che impone il rilascio del DURC ogniqualvolta vi sia un’ipotesi, legislativamente prevista, di sospensione dei pagamenti – va applicato anche in caso di domanda di concordato preventivo o in bianco con riserva di presentazione della proposta ex art. 161, 6° comma, LF in quanto in tale fattispecie opera il divieto di procedere al pagamento dei crediti antecedenti (art. 168 LF), ivi inclusi i crediti contributivi non soddisfatti degli Enti previdenziali. In tale ipotesi, pertanto, non opera l’art. 5 DM. 30.1.2015, applicabile solo alla diversa fattispecie di concordato in continuità di cui all’art. 186-bis LF, ma con la pubblicazione dell’istanza di concordato nel Registro delle Imprese ancorché avanzata con riserva di presentazione del piano (e finché il termine concesso per il deposito non sia spirato) sussiste il presupposto normativo per ritenere “regolare” l’azienda e quindi dovrà essere rilasciare il DURC. 

- (commento di) Federico D’Addio, Diritto al rilascio del DURC anche in caso di domanda di concordato preventivo (Giurispr. it. 5/2023, 1131-5) Il DURC e le sue funzioni. Il DURC e le procedure concorsuali


sulle concessioni demaniali marittime (proroga):

- Cons. Stato VI 1.3.23 n. 2192, pres. De Felice, est. Maggio (Giurispr. it. 5/2023, 998-999): In applicazione coerente delle statuizioni emesse dall’Adunanza Plenaria (sentenze 17 e 18/2021) va confermato il contrasto fra la normativa italiana che ha disposto la proroga automatica fino al 2033 delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative (L 145/2018, art. 682, segg.) e le pertinenti previsioni del diritto UE primario (art. 49 Tfue) e derivato (art. 12 della Direttiva Bolkestein n. 2006/123/CE). Tali disposizioni, pertanto, non devono essere applicate né dalla PA né dai giudici nazionali e gli atti amministrativi che ne fanno applicazione devono essere considerati illegittimi. 


sulla SCIA (segnalazione certificata inizio attività):

- Cons. Stato II 7.3.23 n. 2371, pres. Simeoli, est. Manzione (Giurispr. it. 5/2023, 1136 s.m.):

1. Nel giudizio di ottemperanza conseguente ad una sentenza di primo grado, confermata in appello, al fine di incardinare la competenza in capo al giudice di prime cure ovvero al Consiglio di Stato, l’art. 113 c.p.a. richiede che la sentenza abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo, tuttavia poiché la sentenza d’appello si caratterizzata sempre per avere un quid pluris rispetto al primo grado, occorre valutare la sussistenza di una modifica sostanziale del dictum giudiziario quale ricavabile dalla sentenza di primo grado. 

2. Il combinato disposto dei commi 3, 4, 6-bis e 6-ter dell’art. 19 legge 241/1990 riconosce in capo al- l’Amministrazione due distinte modalità di intervento in caso di SCIA. illegittima: il primo potere è disciplinato dal 3° comma e prevede che entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione del privato l’A. è tenuta a verificare la correttezza della stessa e nel caso utilizzare i poteri inibitori, repressivi e conformativi ad essa assegnati. Il secondo potere è disciplinato dal 4° comma e prevede che l’A. possa annullare d’ufficio il titolo già formatosi, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 21-novies. 

3. Il comma 6-ter dell’art. 19 legge 241/1990 esclude espressamente la possibilità per il terzo di impugnare direttamente la segnalazione certificata, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività, riconoscendogli esclusivamente il potere di sollecitare l’A. all’esercizio delle verifiche di propria competenza. Tale sollecito, se effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione, impone all’A. di provvedere ai sensi del 3° comma, mentre se tardivo obbliga l’A. ad attivarsi ed emanare il provvedimento di cui al 4° comma. 

4. Il 4° comma dell’art. 19 legge 241/1990 delinea una fattispecie di annullamento in autotutela sui generis. Infatti, l’A. a seguito della sollecitazione del terzo controinteressato, non solo è tenuta a procedere, ma anche a riscontrare tale istanza per mezzo di un provvedimento espresso. Talché la discrezionalità di tale istituto si risolve solamente nella verifica della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 21-novies. 

5. In caso di nuovo provvedimento di diniego in autotutela in sede di riedizione del potere, conseguente a sen- tenza, in un’ottica di doverosa maggior garanzia procedurale volta ad assicurare il doppio grado di giudizio, il giudice competente a conoscere della questione non è il Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza, bensì il giudice di prime cure che dovrà valutare nel merito la legittimità del provvedimento adottato. Ai sensi dell’art. 32, 2° comma, c.p.a., in tal caso, il giudice muta il rito, previa rimessione degli atti al giudice di prime cure. 

- (nota di) Roberto Damonte e Riccardo Ettore Minucci, SCIA, La tutela del terzo e il dovere di provvedere della P.A. (Giurispr. it. 5/2023, 1136-1140)


in tema di impiego pubblico (conversione del rapporto a termine):

- Cass. lav. 20.10.22 n. 31036 (Giurispr. it. 5/2023, 1123 T): Il diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto da part-time a full-time per i lavoratori assunti presso le pubbliche amministrazioni non è un diritto assoluto, ma si configura in presenza di determinati presupposti tra cui vi rientra l’equivalenza delle mansioni. In particolare, la procedura assunzionale deve riferirsi all’espletamento di mansioni uguali o equivalenti a quelle proprie del rapporto a tempo parziale. 

- (commento di) Paola Maria Rebecca Conoscitore, Il diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto da part-time a full-time nel lavoro pubblico (Giurispr. it. 5/2023, 1125-9). Con l’ordinanza in commento la SC ribadisce i principi affermati da SU n. 27440/2017.


sul CGA Sicilia:

- Ad. plen. 14.3.23 n. 9, pres. Maruotti, rel. Pannone (Giurispr. it. 5/2023, 997.998): Ai sensi del DLg 272/2003, le due Sezioni del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) di Palermo costituiscono altrettante Sezioni del Consiglio Stato, aventi competenza funzionale per gli appelli avverso le sentenze del TAR Sicilia (Palermo e Catania). Laddove un appello avverso sentenza del TAR Sicilia sia stato erroneamente proposto dinanzi al Consiglio di Stato, quest’ultimo deve dichiarare la propria incompetenza al fine di consentire alle parti la riassunzione del giudizio dinanzi al CGARS.


sulla rimessione alla Plenaria:

- Ad. plen. 22.3.23 n. 11, pres. Maruotti, est. Lopilato (Giurispr. it. 5/2023, 995): (a) L’art. 99 c.p.a. consente alla Sezione rimettente, in sede di rinvio, di decidere la controversia sotto tutti i profili non esaminati dall’Adunanza plenaria, il cui principio di diritto non può però essere posto in contestazione nel corso del medesimo giudizio; (b) i quesiti sollevati nel caso in esame con l’ulteriore ordinanza di rimessione non possono essere esaminati, in quanto non rientrano in nessuna delle ipotesi previste dall’art. 99 c.p.a. (La Plenaria restituisce gli atti al CGARS rimettente senza prendere posizione sui quesiti formulati e stabilisce che non vi è luogo a provvedere sugli stessi)


in tema di ricorso collettivo:

. Cons. Stato IV 21.2.23 n. 1775 (Giurispr. it. 5/2023, 999-1000): Va ribadito, in base all’orientamento consolidato in materia, che nel processo amministrativo è possibile la proposizione di un ricorso collettivo alla duplice condizione che sussista l’identità delle posizioni sostanziali dedotte in giudizio e che non emergano posizioni di conflitto di interesse fra le parti ricorrenti. 


sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia:

- Cedu 3^, 14.3.23, ric. 57378/18 (Giurispr. it. 5/2023, 1006-7, annotate da Valeria Casillo): Integra violazione del diritto a un processo equo (art. 6 Cedu) il rifiuto immotivato della Corte di Cassazione greca di esaminare una domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue. L’accertamento della violazione comporta la necessità di riaprire il procedimento interno come misura necessaria al ripristino dello status quo ante,


in tema di condictio indebiti:

- Corte cost. 27.1.23 n. 8, pres. Sciarra, est. Navarretta (Giurispr. it. 5/2023, 1026 s.m.): Non è incostituzionale, in riferimento agli artt. 11 e 117, 1° comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Cedu, l’omessa previsione - da parte dell’art. 2033 c.c. - dell’irripetibilità dell’indebito previdenziale non pensionistico, qualora le somme erogate siano state percepite in buona fede e la condotta dell’ente erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimo affidamento circa la loro spettanza.

- (commento di) Stefano Pagliantini, Il pragmatismo di Enrico di Navarra: l’inesigibilità restitutoria nel canone della Corte costituzionale (Giurispr. it. 5/2023, 1027-1034). Il “colpo d’ala” della Corte: la tutela dell’accipiens non trova ostacolo nell’art. 2033 c.c., perché è assicurata dall’art. 2126 c.c., che governa la condictio indebiti in materia giuslavoristica con un principio di settore speciale, sottraendola alla normativa generale del codice civile.


in tema di danni (obblighi di protezione):

- Cass. 3^, 19.5.22 n. 16224 (Giurispr. it. 5/2023, 1034 T): L’interesse del cliente di un supermercato a conservare la propria integrità fisica dinanzi al fatto dannoso che può verificarsi all’interno dei locali dello stesso è un interesse che riceve tutela nella vita di relazione a prescindere dall’acquisto delle merci ivi poste in vendita, e la cui lesione costituisce danno ingiusto risarcibile a titolo di responsabilità extracontrattuale. Precisamente, allorché il danno sia cagionato dalle cose che si trovano all’interno dei locali del supermercato, si integra, nel concorso di tutti gli altri elementi costitutivi, l’ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2051 c.c., con conseguente obbligo risarcitorio in capo al custode delle cose medesime (fattispecie relativa alla richiesta di risarcimento del danno da schiacciamento nelle porte automatiche di un supermercato). 

- (commento di) Andrea Giocondi, Les deracineès: ovvero, gli spaesati obblighi di protezione (Giurispr. it. 5/2023, 1036-1043) 


in tema di impresa:

- Luigi Balestra (a cura di) L’impresa familiare (Giurispr. it. 5/2023, 1172-1177). L’istituto introdotto dalla riforma del diritto di famiglia (L 19.5.1975 n. 151): finalità e disciplina residuale; presupposti e costituzione; diritti dei collaboratori; comunione tacita familiare.


in tema di spese giudiziali:

- Cass. SSUU 31.10.22 n. 32061 (Giurispr. it. 5/2023, 1072 T): In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c. 

- (commento critico di) Matteo Lupano, Dalle Sezioni Unite passi indietro in tema di soccombenza reciproca (Giurispr. it. 5/2023, 1075-1079)


in tema di giudicato (sulla giurisdizione):

- Cass SSUU 15.11.22 n. 33606 (Giurispr. it. 5/2023, 1068 T): Il passaggio in cosa giudicata di una pronuncia del giudice ordinario ovvero del giudice amministrativo recante statuizioni sul merito di una pretesa attinente ad un determinato rapporto estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice adito su tale rapporto, indipendentemente dal fatto che essa sia stata, o meno, oggetto di esplicita declaratoria; sicché osta a che la giurisdizione di quel giudice possa essere contestata in successive controversie fra le stesse parti riguardanti il medesimo titolo. 

- (nota di) Beatrice Zuffi, La fuorviante ma pervicace corrente giurisprudenziale sull’efficacia vincolante esterna dell’implicito riconoscimento della giurisdizione nelle sentenze di merito (Giurispr. it. 5/2023, 1069-1072) 


sulla riforma Cartabia (processo penale):


Fabio Alonzi, Luigi Ludovici, Giorgio Spangher (a cura di), Riforma Cartabia: modifiche strutturali al processo penale (Giurispr. it. 5/2023, 1178-1222)

- Nuovi scenari e nuove responsabilità nel processo penale riformato, Fabio Alonzi, Luigi Ludovici e Giorgio Spangher (1178)

- La c.d. remote justice nella riforma Cartabia, Benedetta Galgani (1179)

- Videoregistrazioni e collegamenti da remoto, Donatella Curtotti (1183)

- Progressi e criticità nel nuovo assetto delle notificazioni, Guido Colaiacovo (1186)

- Notizia di reato: priorità, struttura, iscrizione e controlli, Katia La Regina (1188)

- I tempi e gli esiti delle indagini preliminari, Luigi Ludovici (1190)

- I ritocchi in tema di udienza preliminare, Arturo Capone (1194)

- I procedimenti speciali, Paola Spagnolo (1196)

- L’assenza secondo la legge Cartabia, Fabio Alonzi (1199)

- I rimedi a favore dell’imputato e del condannato giudicato in assenza, Elena Valentini (1202)

- Giudizio di primo grado, Roberta Aprati (1205)

- Citazione diretta a giudizio: rivoluzioni che potrebbero portare frutto, Serena Quattrocolo (1206)

- Le disposizioni generali sulle impugnazioni e l’appello, Mitja Gialuz (1209)

- Ritocchi al rito in cassazione e rimedi per le condanne della Corte europea, Hervé Belluta (1211)

- Gli interventi di dettaglio nel quadro della fase esecutiva, Daniele Vicoli (1214)

- Nuove sinergie tra giustizia riparativa e procedimento penale, Elisa Lorenzetto (1217)

- I profili di diritto intertemporale e transitorio, Jacopo Della Torre (1221)


 

c.s.


 

Ubi ordo deficit, nulla virtus sufficit (Dove manca l'ordine nessuna virtù sopravvive) 

[iscrizione sulla porta della sacrestia a Palazzo San Giorgio, ora sede dell'Autorità portuale di Genova, olim Banco San Giorgio, che custodiva il tesoro della Repubblica di Genova]



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