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Guida al diritto (24/2023)

Carmine Spadavecchia • lug 02, 2023

sulla formulazione delle leggi:

- Corte cost. 5.6.23 n. 110, pres. Sciarra, est. Viganò (Guida al diritto 24/2023, 52): Una legge radicalmente oscura è incompatibile con la Costituzione (Una norma di legge della Regione Molise prevedeva l’ammissibilità di “interventi” non meglio precisati all’interno di “fasce di rispetto” contenute nelle “aree di piano”, senza precisare a quali piani facesse riferimento; per giunta, si prevedeva l’ammissibilità di tali interventi “previa V.A. per il tematismo che ha prodotto la fascia di rispetto”, espressione che la Corte ha giudicato incomprensibile, anche perché nelle proprie difese la Regione aveva assegnato all’acronimo “V.A.” due significati diversi (“valutazione ambientale” e “verifica di ammissibilità”), tanto più che la norma in questione non si inseriva in alcuna legge preesistente, restando per così dire “sospesa nel vuoto”, il che vanificava qualsiasi tentativo di interpretazione alla luce di uno specifico contesto di riferimento.


in tema di accesso:

- TAR Toscana 1^, 11.5.23 n. 463, pres. Pupilella, est. Ricchiuto (Guida al diritto 24/2023, 52): L’interessato ha diritto di ottenere dall’Amministrazione copia anche degli atti interni o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, tra i quali rientrano anche gli atti di procedimenti non ancora conclusi. Sussiste l’interesse ad acquisire gli atti relativi a un procedimento disciplinare anche laddove il procedimento disciplinare al cui avvio il corredo documentale era funzionale non risulti essere stato avviato, stante l’interesse del dipendente. a conoscere gli atti amministrativi su cui la richiesta disciplinare è fondata, allo scopo di tutelare i propri interessi giuridicamente rilevanti e di regolare la propria condotta, senza che la divulgazione resti preclusa da esigenze di tutela della riservatezza. Pertanto l’accesso va consentito relativamente a tutti gli atti, anche quelli relativi alla fase preliminare del procedimento disciplinare, tutti gli atti essendo soggetti al principio inderogabile della trasparenza che connota l’intera attività della PA: anche dalla loro lettura possono infatti evincersi le ragioni che hanno orientato l’agire dell’Amministrazione stessa.


in tema di appalti:

- Corte giust. Ue 3^, 8.6.23, causa C-545/21 (Guida al diritto 24/2023, 53): La nozione di irregolarità che autorizza il recupero di somme già erogate (nella specie, dal MIT in favore di Anas) è applicabile anche in assenza di una sentenza di condanna penale e in mancanza di prove circa l’illegalità dell’aggiudicazione. L’esistenza di una irregolarità presuppone tre elementi: una violazione del diritto Ue, un’azione od omissione di un operatore economico all’origine di tale violazione, un pregiudizio attuale o potenziale provocato al bilancio Ue. La nozione di irregolarità comprende comportamenti che possono essere qualificati come atti di corruzione praticati nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto la realizzazione di lavori cofinanziati da un fondo strutturale Ue e per i quali sia stata avviata una procedura amministrativa o giudiziaria, anche quando non è provato che tali comportamenti abbiano avuto una incidenza reale sulla proceduta di selezione dell’offerente e che non è stata constatata alcuna incidenza effettiva sul bilancio Ue. Il principio di parità di trattamento degli offerenti esige che gli operatori economici interessati a un appalto pubblico dispongano delle stesse opportunità nella formulazione delle offerte e possano conoscere esattamente i vincoli procedurali, sicuri del fatto che gli stessi requisiti valgano per tutti i concorrenti; inoltre gli offerenti devono trovarsi su un piano di parità sia al momento in cui preparano le loro offerte, sia al momento in cui queste sono valutate dalle amministrazioni aggiudicatrici. (Nella specie, nel contesto di una commessa su lavori di ammodernamento di un tronco stradale, il MIT aveva disposto il recupero delle somme già erogate a favore di Anas, dichiarando non dovuto, perché spesa irregolare, il residuo importo non ancora erogato. All’origine della decisione del MIT c’erano indagini penali che mettevano in luce l’esistenza di un sistema corruttivo coinvolgente funzionari di Anas, tra i quali due membri della commissione aggiudicatrice dei lavori. Dagli elementi a disposizione dei giudici europei è emerso che, tenuto conto delle accuse di atti di corruzione diretti a influire sul procedimento decisionale di aggiudicazione dell’appalto pubblico del tronco stradale, non si poteva escludere che taluni membri della commissione di gara dell’Anas avessero favorito uno degli offerenti e discriminato i suoi concorrenti, violando così i principi di trasparenza e di parità di trattamento degli offerenti).


in tema di diritti umani:

- Corte cost. 5.6.23 n. 111, pres. Sciarra, est. Viganò (Guida al diritto 24/2023, 51): La Costituzione e le norme internazionali che tutelano i diritti umani consentono di imporre a chi è sospettato di avere commesso un reato l’obbligo di indicare all’autorità che procede le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita), ma non di fornire ulteriori informazioni di carattere personale, non avendo l’indagato o l’imputato dovere alcuno di collaborare con le indagini e il processo a proprio carico. Per garantire a questo diritto una tutela effettiva occorre dare all’indagato e all’imputato un esplicito avvertimento circa la facoltà di non rispondere anche a queste domande; e la sua punibilità va esclusa nel caso in cui egli risponda il falso, ove non sia stato debitamente informato di questa sua facoltà.


in tema di danno all’immagine:

- Cons. Stato III 18.4.23 n. 3896, pres. Corradino, est. Tulumello (Guida al diritto 24/2023, 94 T): Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, e non quella del giudice ordinario, nella vicenda in cui una società, concessionaria di un servizio comunale, impugna la nomina della commissione straordinaria per la governance provvisoria dell’ente per infiltrazioni della criminalità organizzata, nella parte in cui tale provvedimento attribuisce alla concessionaria medesima forme di contatto con la criminalità organizzata. Sebbene la ricorrente abbia di mira l’accertamento della lesione del diritto all’immagine, ai fini risarcitori, l’asserito danno non risulta riconducibile a un mero comportamento, bensì rappresenta la conseguenza, anche se indiretta, dell’esercizio del potere amministrativo. (Il TAR aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario)

- (commento di) Laura Biarella, La situazione giuridica del ricorrente ha natura di “interesse legittimo” (Guida al diritto 24/2023, 98-101) 


sul risarcimento del danno alla persona:

Tribunale di Milano - Osservatorio sulla giustizia civile - Tabella del danno permanente alla persona per il futuro - Milano, 25 maggio 2023 – Capitalizzazione anticipata di una rendita – Relazione illustrativa – Istruzioni e casi pratici - Allegati - Tabella maschi e tabella femmine (Guida al diritto 24/2023, 14-43) 

- (commento di) Giovanni Comandé*, Il puzzle del risarcimento, da Milano altro tassello in un mare di incertezze (Guida al diritto 24/2023, 10-13, editoriale). Il ruolo di supplenza svolto in materia, in assenza di interventi normativi, dalla giurisprudenza, e in ispecie dall’Osservatorio milanese sulla giustizia civile [*professore ordinario di Diritto privato comparato presso l’Università Sant’Anna di Pisa]

- (commento di) Marco Ridolfi e Filippo Martini, Capitalizzazione rendita, un calcolo aggiornato e facilmente applicabile (Guida al diritto 24/2023, 44-48). L’inadeguatezza degli strumenti sino ad oggi utilizzati dagli operatori del diritto ha spinto l’Osservatorio ad adottare queste tabelle.


in materia di turismo:

- Corte giust Ue 2^, 86.23, causa C-407/21 (Guida al diritto 24/2023, 104 s.m.): L’art. 12, par. 2 e 3, della Direttiva 2015/2302 va interpretato nel senso che, qualora, a seguito della risoluzione di un contratto di pacchetto turistico dovuta alla pandemia, l’organizzatore del pacchetto sia tenuto, in forza di tale disposizione, a rimborsare integralmente al viaggiatore interessato i pagamenti effettuati per detto pacchetto, per tale rimborso si intende unicamente una restituzione di detti pagamenti sotto forma di una somma di denaro. L’art. 12, in combinato disposto con l’art. 4 di tale direttiva, osta a una normativa nazionale in forza della quale gli organizzatori di pacchetti turistici sono temporaneamente esentati, nel contesto dello scoppio di una crisi sanitaria mondiale che impedisce l’esecuzione dei contratti di pacchetto turistico. dal loro obbligo di rimborsare integralmente ai viaggiatori colpiti, entro 14 giorni dalla risoluzione di un contratto, i pagamenti effettuati per il contratto risolto, e ciò anche laddove una siffatta normativa miri ad evitare che la solvibilità di tali organizzatori di viaggi sia compromessa al punto da mettere a repentaglio la loro sussistenza a causa del numero considerevole di richieste di rimborso attese, e quindi miri a preservare la sopravvivenza del settore interessato.

- (commento di) Marina Castellaneta, Pacchetto turistico, in caso di risoluzione del contratto il viaggio va rimborsato con una somma di denaro (Guida al diritto 24/2023, 104-106).


in tema di ricusazione:

- Cass. pen. VI 7.6.23 n. 24624 (Guida al diritto 24/2023, 52): La dichiarazione di ricusazione è atto “personalissimo” della parte; per presentare la relativa istanza il difensore deve essere munito di procura speciale o mandato specifico, in mancanza di che l’istanza è inammissibile. (Nella specie, l’istanza di ricusazione era stata proposta in ragione del fatto che il giudicante dell’imputato assistito da difensore di fiducia aveva querelato quest’ultimo e il suo coniuge. La SC ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’imputato sia perché quest’ultimo non rivestiva il ruolo di soccombente a fronte dell’ordinanza della Corte d’appello che aveva respinto l’istanza di ricusazione presentata in proprio dal difensore sin dall’inizio e fino al ricorso in sede di legittimità, sia perché l’istanza di ricusazione presentata e dichiarata inammissibile in sede di merito non era assistita da procura speciale rilasciata dall’imputato).


in tema di notificazione (via email):

- Cass. lav. 31.5.23 n. 15345 (Guida al diritto 24/2023, 50): La notificazione non può essere considerata inesistente se si è verificata accettazione dell’atto da parte del gestore della posta elettronica ordinaria, in quanto ciò fa presumere il successivo transito telematico dei dati trasmessi al destinatario. Vero è che non sono conoscibili gli esiti di tale transito in termini di contenuto, leggibilità o concreta lettura da parte del destinatario; ma non essendoci riscontro della totale assenza di transito dei dati telematici non si può neanche affermarne l’inesistenza. Di qui la nullità (e non l’inesistenza) della notificazione, in quanto l’iter errato con consente il perfezionamento della notifica, che coincide con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna, la sola che permette di avere prova del fatto che l’atto sia pervenuto completo, leggibile e nei termini. In effetti, l’invio dell’atto di impugnazione su una e-mail ordinaria manca di quel corredo di certezza della comunicazione che consente alla notificazione di generare il proprio effetto utile di avvenuto tempestivo adempimento (anche se poi la mail non sia stata in concreto letta) come al contrario avviene quando sia inviata all’indirizzo di posta certificata del destinatario.


 

c.s.


 

Potere

«L’aspirazione a comandare, l’ossessione del potere, è, a tutti i livelli, una forma di pazzia. Mangia l’anima, la stravolge, la rende falsa. Anche se si aspira al potere “a fin di bene”, soprattutto se si aspira al potere “a fin di bene”. La tentazione del potere è la più diabolica che possa essere tesa all’uomo, se Satana osò proporla perfino a Cristo. Con lui non riuscì, ma riesce con i suoi vicari»  (Papa Celestino V, in “L’avventura di un povero cristiano”, di Ignazio Silone, Premio Campiello 1968)



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