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Iscrizione agli albi professionali e giurisdizione

Alma Chiettini • apr 02, 2024

Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 febbraio 2024, n. 3737


La quota annuale dovuta per l’iscrizione agli albi professionali, indipendentemente dal termine utilizzato per la sua individuazione: “quota”, “contributo”, … (posto che la denominazione è irrilevante al fine di determinare, o di escludere, la natura tributaria di una prestazione) è una “tassa annuale” finalizzata alla necessità di fornire la provvista dei mezzi finanziari necessari al funzionamento dell’Ente delegato dall’ordinamento per il controllo dell’albo professionale.

Il sistema normativo riconosce all’ente “Ordine professionale” la potestà impositiva rispetto a una prestazione che l’iscritto deve assolvere obbligatoriamente, non avendo alcuna possibilità di scegliere se versare o meno la relativa tassa (sia di iscrizione all’albo sia l’annuale), al pagamento della quale è condizionata l’appartenenza a quell’Ordine. Siffatta “tassa” si configura come una “quota associativa” rispetto a un Ente ad appartenenza necessaria, in quanto l’iscrizione all’albo è conditio sine qua non per il legittimo esercizio della professione.

Sussiste in tal modo il primo degli elementi che caratterizzano il “tributo”: la doverosità della prestazione. Chi intende esercitare una delle professioni per le quali è prevista l’iscrizione a uno specifico albo deve provvedere a iscriversi sopportandone il relativo costo (la tassa di iscrizione e la tassa annuale), il cui importo non è commisurato al costo del servizio o al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell’Ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l’iscritto. Ed ecco il secondo elemento che identifica la sua “natura tributaria”: il collegamento della prestazione imposta alla spesa pubblica riferita a un presupposto economicamente rilevante. Presupposto che è costituito dal legittimo esercizio della professione per il quale è condizione l’iscrizione in un determinato albo. La spesa pubblica è quella relativa alla provvista dei mezzi finanziari necessari all’Ente delegato dall’ordinamento al controllo dell’albo specifico, nell’esercizio della funzione pubblica di tutela dei cittadini potenziali fruitori delle prestazioni professionali degli iscritti circa la legittimazione di quest’ultimi alle predette prestazioni.

Ne consegue, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 - come modificato dall’art. 12 della l. n. 448 del 2001 che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi per oggetto tributi di ogni genere - che le controversie relative alla riscossione della quota annuale d’iscrizione all’albo professionale sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario.

La Corte della giurisdizione ha da tempo affermato tale principio con riferimento alla quota annuale dovuta per l’iscrizione all’albo degli Avvocati (Sez. Unite, 26.1.2011, n. 1782) e, prima ancora, per le controversie concernenti il pagamento del diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di commercio, il c.d. diritto camerale (Sez. Unite, 24.6.2005, n. 13549). Più di recente, lo ha confermato con riferimento al contributo annuale a carico degli avvocati e a favore del Consiglio Nazionale Forense (Sez. Unite, 18.6.2019, n. 16340).

Con la pronuncia qui segnalata ha ribadito il principio con riferimento alla quota annuale per l’iscrizione all’albo delle professioni infermieristiche, “ove sono individuabili i medesimi caratteri della prestazione già indicati [nelle precedenti pronunce], tanto più che l’evoluzione in materia della disciplina, approdata nella legge 11 gennaio 2018, n. 3, di riordino della disciplina degli Ordini professionali sanitari, tra i quali l’Ordine delle professioni infermieristiche (art. 4), nell’individuazione dei compiti dell’organo del Consiglio direttivo (art. 3, lett. f), conferma la suddetta qualificazione come ‘tassa annuale’, in relazione alla medesima finalità di copertura della spese di gestione dell’Ente”.



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