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Giurisprudenza italiana (11/2023)

Carmine Spadavecchia • dic 15, 2023

sulla responsabilità della PA per danni da illecito (legge incostituzionale):

- Cons. Stato III 6.9.23 n. 8188, pres. Greco, est. Santoleri (Giurispr. it. 11/2023, 2292-4): Laddove una disposizione di legge attributiva per taluno di vantaggi (in specie, economici) sia dichiarata incostituzionale, non spetta il ristoro del danno da lesione del legittimo affidamento in favore di colui che sia stato inizialmente avvantaggiato da tale disposizione. Non è configurabile in via generale una forma di responsabilità per fatto illecito del Legislatore, non essendo predicabile il canone dell’ingiustizia a fronte dell’esercizio di un’attività (quella legislativa, appunto) libera per definizione nei fini (mentre sono del tutto eccezionali e residuali le ipotesi di risarcimento del danno per fatto del Legislatore nel caso di norme in contrasto con il diritto UE). 


sulla responsabilità della PA per danni da illecito (concorso del fatto colposo del danneggiato):

- Cons. Stato IV 4.9.23 n 8149, pres. Carbone, est. Marotta (Giurispr. it. 11/2023, 2294-5): Premesso che, in tema di responsabilità della PA per fatto illecito dannoso, opera anche in ambito amministrativo il principio di cui all’art. 1227 c.c. (nella declinazione di cui all’art. 30 c.p.a., secondo cui va escluso il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza), il canone dell’“ordinaria diligenza” va parametrato valutando quale sia in concreto la condotta esigibile in capo a un soggetto mediamente diligente, in particolare per quanto riguarda l’esperimento di uno specifico strumento di tutela in sede giudiziaria.


sulla responsabilità della PA per danni da illecito (omissione di atti dovuti):

- Cons. Stato IV 3.8.23 n 7503, pres. Carbone, est. Furno (Giurispr. it. 11/2023, 2297-8): Sussiste una responsabilità risarcitoria in capo alla PA che abbia illegittimamente omesso di esercitare un’attività doverosa (il cui esercizio avrebbe evitato a un cittadino di subire un danno patrimoniale). In tal caso, la giurisdizione risarcitoria spetta al GA, posto che, ai sensi dell’art. 7 c.p.a., essa sussiste tanto a fronte di violazioni di interessi legittimi, tanto – nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva – a fronte di violazioni di diritti soggettivi). 


in tema di soccorso istruttorio (funzione e latitudine):

- Cons. Stato V 21.8.23 n 7870, pres. Sabatino, est. G. Grasso (Giurispr. it. 11/2023, 2295-7): 1. Nell’ambito delle pubbliche gare lo strumento del soccorso istruttorio (già disciplinato dall’art. 83, 9° comma, DLg. 50/2016 e da ultimo regolato dall’art. 101 DLg 36/2023), inteso quale “direttiva antiformalistica” per l’azione dei soggetti pubblici ed equiparati, può assolvere diverse tipologie di funzioni. Vi sono infatti: - un soccorso di carattere integrativo e completivo di dichiarazioni già rese ai fini della gara; – un soccorso di tipo sanante (volto anche a rimediare ad omissioni ed inesattezze commesse in fase dichiarativa); – un soccorso istruttorio in senso stretto (volto a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sulle dichiarazioni già rese ai fini della gara); – un soccorso c.d. correttivo (volto a consentire al concorrente di correggere errori nelle dichiarazioni che ne possano inficiare materialmente il contenuto). 2. Il soccorso istruttorio può arrivare a supplire a carenze relative alla formulazione dell’offerta tecnica o di quella economica (nel senso che sono sanabili le carenze - per omissione e/o per irregolarità - della documentazione c.d. amministrativa), ma non può mai modificare il contenuto sostanziale dell’offerta senza entrare in conflitto col superiore principio della parità dei concorrenti. In altri termini, si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (in quanto riferiti soggettivamente all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara). 


in tema di appalti (convenzioni Consip):

- Cons. Stato V 15.3.23 n. 2728, pres. De Nictolis, rel. Santini (Giurispr. it. 11/2023, 2447 solo massime): 

1. L’aggiudicazione di un appalto Consip è sufficiente a radicare in capo all’operatore economico un interesse diretto ed attuale all’eliminazione di bandi autonomi. Infatti, la semplice pendenza di un procedimento ad evidenza pubblica, avente ad oggetto il medesimo bene della vita conseguito a seguito di aggiudicazione della gara CONSIP, ha effetti direttamente lesivi sulla posizione dell’aggiudicataria, indipendentemente dall’adozione del provvedimento finale di quel procedimento. Ciò considerato che, nel momento in cui indice la gara autonoma, la stazione appaltante ha già valutato la convenienza di tale procedura rispetto alle Convenzioni Consip, effettuando una comparazione dei prezzi. Non è, invece, necessaria alcuna ulteriore valutazione dei costi ex post (ossia all’esito della procedura di gara autonoma), pena la violazione di fondamentali principi di economicità dell’azione amministrativa e di divieto di aggravio del procedimento. Per tali ragioni, l’indizione in sé della gara deve formare oggetto di immediata impugnazione, a pena di irricevibilità del gravame. 

- (commento di) Federica Baricalla, Appalti Consip e l’onere di immediata impugnazione dei bandi autonomi (Giurispr. it. 11/2023, 2447-2452)


in tema di beni culturali (tutela immagine):

- Trib. Fi 21.4.23, Giudice Donnarumma (Giurispr. it. 11/2023, 2411 T): 1. L’ordinamento giuridico italiano riconosce il diritto all’immagine dei beni culturali. Pertanto, la riproduzione non autorizzata dell’immagine di un bene culturale, con finalità commerciali, determina la lesione del diritto all’immagine del bene stesso, tutelabile innanzi all’autorità giudiziaria. 2. La riproduzione non autorizzata dell’immagine del bene culturale ed il mancato versamento del relativo corrispettivo comportano il risarcimento sia del danno patrimoniale che non patrimoniale. 

- (nota di) Marco Venturello, La tutela dell’immagine dei beni culturali (Giurispr. it. 11/2023, 2415-7) 

N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Andrea Sirotti Gaudenzi, Con la riproduzione vietata si ledono i valori costituzionali (Guida al diritto 39/2023, 59-64) 


sul processo amministrativo telematico:

- Cons. Stato IV 16.2.23 n. 6573, pres. Poli, est. Monteferrante (Giurispr. it. 11/2023, 2452 s.m.): In tema di processo amministrativo telematico e di elezione di domicilio da parte di una PA, è valida la notifica effettuata alla PA presso la Segreteria del TAR competente per territorio, in luogo del domicilio digitale dell’avvocato presso la quale la stessa era domiciliata (circostanza non indicata all’interno dell’atto), con la conseguenza che è tardivo l’atto di impugnazione della sentenza effettuato oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto.

- (nota di) Domenico Filosa, Il Consiglio di Stato su domicilio digitale e disciplina del processo amministrativo telematico (Giurispr. it. 11/2023, 2452-2455)


in tema. di privacy (diritto all’oblio):

- Cass. 1^, 24.11.22 n. 34658 (Giurispr. it. 11/2023, 2327 T) In tema di trattamento dei dati personali, la tutela spettante all’interessato, strettamente connessa ai diritti alla riservatezza e all’identità personale e preordinata a garantirne la dignità personale dell’individuo, ai sensi dell’art. 3, 1° comma e dell’art. 2 Cost., che si esprime nel cosiddetto “diritto all’oblio”, consente, in conformità al diritto dell’Unione Europea, alle autorità italiane, ossia al Garante per la protezione dei dati personali e al giudice, di ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni, anche extra Europee, del suddetto motore, previo bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà d’informazione, da operarsi secondo gli standard di protezione dell’ordinamento italiano.

- (commento di) Andrea Lestini, La portata del diritto alla deindicizzazione (Giurispr. it. 11/2023, 2328-2334)

N.B. Sentenza già segnalata con il commento di Marcello Stella, Caching provider e tutela inibitoria: la Cassazione ammette la deindicizzazione globale (Giurispr. it. 4/2023, 828-833)


in tema di cittadinanza:

- Cass. SSUU 24.8.22 n. 25317 e 25318 (Giurispr. it. 11/2023, 2358 T): 1. La cittadinanza italiana è uno status di natura permanente, imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo e che si acquista a titolo originario. Chi vuol far valere il proprio diritto alla cittadinanza, deve dare prova unicamente dei fatti costitutivi di tale diritto, mentre grava sulla controparte l’onere di dimostrare l’esistenza di fatti interruttivi alla linea di trasmissione dello status. Ai sensi dell’art. 11, n. 2/1865, c.c., la cittadinanza si perde per rinuncia, purché volontaria ed esplicita, consistente in un atto libero e spontaneo diretto all’acquisto di una cittadinanza straniera. Una rinuncia tacita – desumibile da un’accettazione tacita di una cittadinanza straniera imposta a mezzo di un provvedimento generale di naturalizzazione – non è idonea a determinare la perdita della cittadinanza italiana. 2. Ai sensi dell’art. 11, n. 3/1865, c.c., e dell’art. 8, n. 3, L 555/1912, la cittadinanza si perde qualora un individuo abbia accettato di svolgere un ‘‘impiego da un governo estero’’ strettamente inteso, esercitando pubbliche funzioni all’estero in base ad obblighi di gerarchia e fedeltà nei confronti di uno Stato straniero. 

- (commento di) Giovanni Bonato, La Grande Naturalizzazione brasiliana non causò la perdita della cittadinanza italiana (Giurispr. it. 11/2023, 2361-2371) 

- (commento di) Claudio Consolo, Le conclusioni del giudizio e i risvolti dell’onere della prova (Giurispr. it. 11/2023, 2371-4)

N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Valeria Cianciolo, Uno Stato con un atto di imperio non può toccare diritti fondamentali (Guida al diritto 37/2022, 56-62)


in tema di maternità surrogata:

- Cass. SSUU 30.12.22 n. 38162 (Giurispr. it. 11/2023, 2320 solo massima): Poiché la pratica della maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, non è automaticamente trascrivibile il provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori l’originario atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino il genitore d’intenzione, che insieme al padre biologico ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci. Nondimeno, anche il bambino nato da maternità surrogata ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale. L’ineludibile esigenza di assicurare al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è garantita attraverso l’adozione in casi particolari ex art. 44, primo comma, lett. d), L 184/1983. Allo stato dell’evoluzione dell’ordinamento, l’adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame di fatto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita.

- (commento di) Gabriele Salvi, Ancora un no (forse definitivo) delle Sezioni unite alla trascrizione a seguito di gestazione per altri (Giurispr. it. 11/2023, 2320-2326) 

N.B. - Sentenza già segnalata con i commenti di Valeria Cianciolo: Diritto al riconoscimento del bimbo tramite l’adozione in casi particolari (Guida al diritto 4/2023, 64-68); Una decisione della Cassazione che condanna La Gpa e tutela i minori (Guida al diritto 4/2023, 69-74) 


sulla vendita di immobili da costruire (fideiussione):

- Cass. 2^, 8.2.23 n. 3817 (Giurispr. it. 11/2023, 2305 T): La domanda di nullità del contratto preliminare di vendita di immobili da costruire, per mancato rilascio della garanzia fideiussoria ex art. 2 DLg 122/ 2005, non può essere accolta, per violazione della clausola di buona fede oggettiva e per carenza di interesse ad agire, allorché sia proposta dopo l’ultimazione dei lavori e senza che nelle more si sia manifestata l’insolvenza del promittente venditore ovvero che risulti altrimenti pregiudicato l’interesse del promissario acquirente, alla cui tutela è preposta la nullità di protezione prevista dalla norma in esame. 

- (commento di) Matteo Ambrosoli, Nullità per mancato rilascio di fideiussione nella vendita di immobili da costruire (Giurispr. it. 11/2023, 2306-2313) [disciplina delle invalidità di protezione; obbligo di buona fede e divieto di abuso del diritto come limiti alla protezione del contraente debole, in caso di violazioni che non pregiudicano in maniera sostanziale l’interesse protetto dalla norma] 

in tema di (contratti finalizzati alla) elusione fiscale:

- Cass. 2^, 2.2.23 n. 3170 (Giurispr. it. 11/2023, 2313 T): Non è qualificabile in termini di nullità civilistica il contratto stipulato al fine di eludere la normativa fiscale, in quanto le conseguenze di un comportamento fiscalmente elusivo trovano di per sé, nel sistema fiscale, un apparato sanzionatorio. 

- (commento di) Carolina Magli, Riflessi civilistici dell’elusione fiscale (Giurispr. it. 11/2023, 2315-2320). La SC aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli atti negoziali compiuti dal contribuente a fini antielusivi per beneficiare di un trattamento fiscale più vantaggioso, salvo diversa disposizione di legge, non sono nulli, ma l’Amministrazione finanziaria ha il potere di riqualificarli prescindendo dalla volontà concretamente manifestata dalle stesse per assoggettarli ad un trattamento fiscale meno favorevole di quello altrimenti applicabile. 


in tema di lavoro:

- Valerio Maio e Federico Maria Putaturo Donati (a cura di), Diritto del lavoro e prescrizione (Giurispr. it. 11/2023, 2505-2540) 

--- La cassazione e la decorrenza delle prescrizioni in materia di lavoro, rilievi sistematici, Valerio Maio (2505)

--- La prescrizione dei crediti di lavoro e la corte di cassazione, Francesco Santoni (2509)

--- Portata e limiti dell’imprescrittibilità dei diritti retributivi, Emilio Balletti (2512)

--- Sulla decorrenza delle prescrizioni presuntive: requiem aeternam dona eis, Federico Maria Putaturo Donati (2517)

--- La decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro nel pubblico impiego, Emanuela Fiata (2520)

--- Rinnovata forza espansiva della reintegrazione e prescrizione dei crediti di lavoro, Laura Foglia (2526)

--- Il cantiere ancora aperto della prescrizione nel rapporto di lavoro: l’estinzione dei diritti maturati tra il 2007 ed il 2012; la stabilità negoziale, Marco Menicucci (2531)


in tema di prove (capacità di testimoniare):

 - Cass. SSUU 6.4.23 n. 9456 (Giurispr. it. 11/2023, 2351 T): 1. L’incapacità a testimoniare di cui all’art. 246 c.p.c. non è rilevabile d’ufficio, sicché la stessa va eccepita dalla parte prima dell’ammissione del mezzo; in difetto, l’eccezione rimane definitivamente preclusa. 2. Ove la testimonianza del teste incapace, nonostante l’eccezione preventiva di parte, sia stata comunque assunta, la stessa è affetta da nullità relativa, che va dunque eccepita nella prima istanza o difesa successiva, ovvero all’esito della medesima udienza in cui avviene l’escussione o, in caso di assenza della parte interessata a far valere la nullità, nell’udienza immediatamente successiva. Ove, tuttavia, l’interessato sia incolpevolmente inconsapevole delle ragioni di incapacità del teste, l’eccezione va svolta nella prima difesa successiva all’acquisita conoscenza della nullità della testimonianza. 3. L’eccezione di nullità della testimonianza assunta nonostante l’incapacità del teste (pur ritualmente eccepita prima dell’escussione e reiterata nella prima istanza o difesa successiva a quella) deve essere ulteriormente ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, in difetto dovendosi ritenere implicitamente rinunciata. 

- (commento critico di) Valentina Capasso, Le Sezioni unite e la nullità supersanabile della testimonianza resa da teste incapace (Giurispr. it. 11/2023, 2353-8) 


in tema di consulenza tecnica:

- Cass. SSUU 28.2.22 n. 6500 (Giurispr. it. 11/2023, 2385 T): 1. L’accertamento di fatti diversi da quelli principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, o l’acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente tecnico nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio, è fonte di nullità relativa. 2. In materia di esame contabile, il consulente d’ufficio, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio, può acquisire, indipendentemente dall’allegazione di parte, i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti, anche diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. 

- (commento di) Pasqualina Farina, Le Sezioni unite e i vizi della consulenza tecnica d’ufficio (Giurispr. it. 11/2023, 2386-2393) 

N.B. – Sentenza già segnalata con commenti di:

- Mauro De Filippis, Ctu, il consulente nominato dal giudice può accertare i fatti per rispondere ai quesiti, ma non quelli principali (Guida al diritto 12/2022, 19-24). Con una sentenza di 50 pagine la SC, alla luce dei principi esposti, rigetta il ricorso per acquiescenza della parte.

- Mario Finocchiaro, Le sezioni Unite colgono l’occasione per un’ampia ricostruzione dell’istituto (Guida al diritto 12/2022, 25-27). Le SU riscrivono l’istituto prendendo le mosse dal codice di rito del 1865, evidenziandone le differenze rispetto al codice del 1942.

- Ferruccio Auletta, L’istruzione probatoria mediante consulente tecnico: la Corte profert de thesauro suo nova et vetera (Giurispr. it. 10/2022, 2138-2141). Parto gemellare delle Sezioni unite sull’ampiezza dei poteri del CTU e sulla natura della patologia che infici il risultato della sua attività. 


in tema di diffamazione:

- Cass. 3^, 18.8.23 n. 24818 (Giurispr. it. 11/2023, 2285-6): In tema di scritti diffamatori pubblicati su un blog, il blogger è responsabile per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui reputazione e consente l’ulteriore diffusione dei commenti diffamatori. (Fattispecie relativa a frasi diffamatorie pubblicate, da un soggetto terzo, sul blog del ricorrente nel dicembre del 2006, conosciute dal danneggiato nel 2011 e rimosse dal titolare del detto blog solo nel novembre del 2012). 


 

c.s. 


 

L'autentico pensiero scientifico è impotente di fronte all'universo (Franco Battiato, “23 coppie di cromosomi”)

 

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