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Guida al diritto (46/2023)

Carmine Spadavecchia • dic 10, 2023

sulla violenza verso le donne [il restyling del c.d. “codice rosso” (L 19.7.2019 n. 69)]:

L 24.11.2023 n. 168 [GU 24.11.23 n. 275, in vigore dal 9 dicembre 2023], Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

- testo della legge (Guida al diritto 46/2023, 13-24)

- appendice con le modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 46/2023, 25-38):

- appendice con le modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 46/2023, 39-42)

- guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 46/2023, 43-52) (mappa delle novità alle pagg. 45-52)

- commenti:

- Aldo Natalini, Ammonimento per gli autori dei “reati-spia” e denuncia d’ufficio (Guida al diritto 46/2023, 53-58) [novità]

- Giuseppe Amato, Una corsia accelerata e preferenziale per le fattispecie più gravi (Guida al diritto 46/2023, 59-62) [criteri di priorità]

- Giuseppe Amato, Sul tema delle priorità nelle Procure serve una legge per i criteri generali (Guida al diritto 46/2023, 63-68) [criteri di priorità]

- Aldo Natalini, Carcere in caso di manomissione del braccialetto elettronico (Guida al diritto 46/2023, 69-75) [modifiche al Cpp]

- Giuseppe Amato, Violazione atti cautelari “attenuati”: rimediata un’incoerenza normativa (Guida al diritto 46/2023, 76-77) [misure cautelari]

- Giuseppe Amato, Strumenti cautelari d’urgenza, arresto differito e via dalla casa (Guida al diritto 46/2023, 78-82) [misure precautelari]

- Aldo Natalini, Condizionale per il condannato solo con i corsi di recupero (Guida al diritto 46/2023, 83-87) [le norme penali: i percorsi di recupero secondo la Convenzione di Istanbul]


sulle c.d. concessioni “balneari”:

- Cass. SSUU 23.11.23 n. 32559, pres. Cirillo o D’Ascola, est. Lamorgese (cassa con rinvio Ad. plen. 9.11.21 n. 18) (Guida al diritto 46/2023, 93) [Con sentenza 9.11.21 n. 18 l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato aveva affermato la contrarietà al diritto comunitario delle proroghe delle concessioni demaniali marittime, Le Sezioni unite hanno annullato la sentenza per diniego di giurisdizione affrontando, in limine, alcune questioni in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, u.c., Cost., ed affermando che costituisce “motivo di giurisdizione”, deducibile avverso una sentenza del Consiglio di Stato sotto forma di diniego ovvero rifiuto della tutela giurisdizionale, quello con cui si denuncia che il giudice amministrativo ha dichiarato, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’intervento, spiegato dinanzi a sé da parte di un ente portatore di un interesse collettivo o di un ente territoriale, senza esaminare in concreto il contenuto dei loro statuti ovvero senza valutare la loro concreta capacità di farsi portatori degli interessi della collettività di riferimento. La SC ha rimesso al Consiglio di Stato le questioni di merito nella pienezza del contraddittorio, anche alla luce delle novità legislative nel frattempo intervenute. A complicare il quadro normativo, infatti, concorre la norma approvata nell’agosto 2022 che ha tradotto in legge quanto statuito dai giudici amministrativi. La L 5.8.2022 n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha infatti abrogato la proroga al 2033 imponendo lo svolgimento delle gare per le concessioni balneari entro il 31 dicembre 2023]

1. Sussiste, un’incondizionata ricorribilità per cassazione dei provvedimenti giurisdizionali aventi forma di sentenza, senza necessità di ulteriore scrutinio sulla loro portata decisoria; non è consentito neppure al legislatore ordinario far dipendere la ricorribilità per cassazione delle «sentenze» del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell’articolo 111, comma 8, Cost., con l’effetto di limitarla, a seconda della composizione dell’organo decidente (sezione semplice o A.P.) (SSUU n. 22423/2023). Sicché, è affetta dal vizio di eccesso di potere sotto il profilo dell’arretramento della giurisdizione rispetto ad una materia devoluta alla cognizione giurisdizionale del giudice amministrativo, la sentenza che neghi o rifiuti la tutela giurisdizionale sulla base di valutazioni che, negando in astratto la legittimazione degli enti ricorrenti a intervenire nel processo, conducono a negare anche la giustiziabiltà degli interessi collettivi (legittimi) da essi rappresentati, relegandoli in sostanza al rango di interessi di fatto.

2. Nella giurisprudenza amministrativa, la legittimazione ad agire coincide con la titolarità di una posizione qualificabile come interesse legittimo, anche quando si tratti di interessi (legittimi) collettivi di determinate collettività e categorie, soggettivizzate in enti associativi esponenziali, legittimati ad agire e intervenire in giudizio. E allora, se la posizione soggettiva fatta valere ha consistenza di interesse legittimo, il giudice amministrativo, essendo fornito della giurisdizione, è tenuto ad esercitarla, incorrendo altrimenti in diniego o rifiuto della giurisdizione, vizi censurabili dalle Sezioni Unite, ai sensi dell’articolo 111, comma 8, Cost. Attiene, per contro, al merito della controversia devoluta al giudice amministrativo, cioè alla fondatezza della domanda, ogni questione concernente l’idoneità di una norma di diritto – per come applicata in concreto – a tutelare l’interesse dedotto dalla parte in giudizio. [Nel caso in esame, è stata omessa qualsiasi valutazione degli statuti delle associazioni ricorrenti (SIB e ASSONAT), i cui interventi sono stati globalmente dichiarati inammissibili, con conseguente loro estromissione dal giudizio, al pari degli interventi di altre associazioni ed enti eterogenei, anche istituzionali, come la Regione Abruzzo, non già all’esito di una verifica negativa in concreto delle condizioni di ammissibilità dei loro interventi, ma come effetto di un aprioristico diniego di giustiziabilità dell’interesse collettivo proprio delle stesse associazioni ed enti].

3. L’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole, salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento. La predetta deroga al principio («salvo che…») è stata applicata con riferimento a sentenze del Consiglio di Stato impugnate ex articolo 111, comma 8, Costituzione e giustificata dalle Sezioni Unite (n. 31266/2019) in senso collimante con «la costante giurisprudenza del giudice amministrativo» secondo la quale il soggetto interveniente ad adiuvandum […] non è legittimato a proporre appello in via principale e autonoma «salvo che non abbia un proprio interesse direttamente riferibile alla sua posizione, come nel caso in cui sia stata negata la legittimazione all’intervento o sia stata emessa nei suoi confronti la condanna alle spese giudiziali. Pertanto, per autorizzare l’intervento di un’associazione esponenziale di interessi collettivi occorre un interesse concreto ed attuale (imputabile alla stessa associazione) alla rimozione degli effetti pregiudizievoli prodotti dal provvedimento controverso. Non a caso, in base a un orientamento del tutto consolidato, nel processo amministrativo l’intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale.


sui consorzi di sviluppo industriale:

- TAR Cagliari 2^, 19.10.23 n. 779 (Guida al diritto 46/2023, 92): I consorzi industriali provinciali hanno chiara matrice pubblicistica, in quanto svolgono prevalentemente funzioni strumentali alla produzione di beni e servizi che si estrinsecano sostanzialmente nell’esercizio di poteri autoritativi di organizzazione e gestione del territorio di riferimento. Pur non potendosi escludere in assoluto per detti consorzi la possibilità di svolgere attività d’impresa, va rilevata la prevalenza dei poteri pubblici loro conferiti, inerenti la pianificazione industriale, e in questo senso “strumentali” al settore imprenditoriale (cfr. Cass. SSUU 781/1999, secondo cui la qualificazione di ente pubblico economico non modifica la struttura e/o i compiti dei consorzi di sviluppo industriali, i quali “continuano a svolgere funzioni pubblicistiche di interesse generale, prevalenti rispetto alle eventuali attività di tipo imprenditoriale”; il TAR ha rigettato il ricorso del Consorzio industriale perché la sua auto-qualificazione come ente pubblico economico non comporta l’automatica qualificazione dello stesso in termini di impresa)


in tema di concorso:

- TAR Liguria 2^, 27.10.23 n. 885 (Guida al diritto 46/2023, 92-93): Costituisce un irragionevole aggravio del procedimento, ed è perciò illegittima, la clausola del bando di concorso che prevede che la domanda di partecipazione debba essere presentata “tramite procedura telematica” e successivamente consegnata brevi manu oppure inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, pena l’esclusione del candidato. Una clausola siffatta contrasta con l’art. 1 della legge 241/1990, e specificamente sia con il comma 2 (secondo cui la PA non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria), sia con il comma 2-bis (secondo cui i rapporti tra cittadino e PA sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede). (Fattispecie relativa a concorso indetto da un ente ospedaliero per un posto di dirigente medico, disciplina radiodiagnostica)


in tema di condominio:

- Cass. 2^, 24.10.23 n. 29504 (Guida al diritto 46/2023, 96 solo massima, annotata da Mario Piselli): In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l’esercizio di un’azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, non sussiste neppure il diritto del singolo condomino a partecipare all’assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandarne l’annullamento, essendo egli portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale.


sulla distinzione tra locazione e contratto alberghiero (ai fini della giurisdizione):

- Corte giust. Ue 4^, 16.11.23, causa C-497/22 (Guida al diritto 46/2023,93): Non si può ravvisare una locazione laddove nel prezzo globale siano incluse una serie di prestazioni proprie di un complesso alberghiero (nella specie, il contratto concluso tra il privato e il professionista del turismo non prevedeva solo l’utilizzo dell’immobile, ma anche la prestazione di servizi, inclusa l’accoglienza sul posto, la fornitura di biancheria, la pulizia finale). Pur se la pulizia finale non è di per sé elemento determinante (anche se in via generale nei contratti di locazione la pulizia finale spetta al conduttore alla scadenza del contratto), per stabilire se ricorra o no una locazione occorre una valutazione complessiva: tra gli elementi da considerare, il servizio di accoglienza, di prenotazione, la qualità dell’organizzazione del soggiorno, la fornitura di alloggio in un villaggio turistico comprendente strutture ricettive standardizzate che formano un insieme omogeneo. L’esclusione della locazione è determinante ai fini della giurisdizione, perché la competenza non spetterà al giudice del luogo in cui si trova l’immobile, ma, in base al titolo generale di giurisdizione, al giudice dello Stato membro in cui ha domicilio il convenuto.


in tema di professione forense:

- Carlo Fogliani*, Aiga, inderogabile il compenso minimo per ritrovare l’orgoglio della professione (Guida al diritto 46/2023, 10-11) [*presidente dell’Associazione italiana giovani avvocati, eletto il 18 novembre dall’assemblea del XXVII Congresso dell’Aiga a Bari]


in tema di notifica via PEC:

- Cass. 3^ 21.11.23 n. 32287 (Guida al diritto 46/2023, 90): Va rimessa alle Sezioni unite la questione se sia valida la notifica via Pec rifiutata dal sistema con la dicitura “casella piena”


 

c.s. 


 

Nichilismo non è non credere a nulla, ma credere a tutto (Joseph Ratzinger)


 

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