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Giornale di diritto amministrativo (6/2020)

Carmine Spadavecchia • feb 06, 2021

sul procedimento:

- Marco Macchia, Il procedimento amministrativo a trent’anni dalla legge generale (Giornale dir. amm. 6/2020, 697-703)


in tema di trasparenza e corruzione:

- Daniela Bolognino, Anticorruzione e trasparenza: ridisegnarne l’ambito soggettivo di applicazione? (Giornale dir. amm. 6/2020, 704-714)

L’Autrice propone di razionalizzare l’ambito soggettivo di applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza con un intervento di sistema che tenga conto: a) della L 6.11.2012 n. 190, c.d. legge anticorruzione (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), che ha colmato un divario per le pubbliche amministrazioni rispetto ai modelli di prevenzione di cui al DLg 231/2001, proponendo (in controtendenza con l’attuale sistema) due ambiti applicativi comunicanti, ma non sovrapposti; b) della normativa in tema di trasparenza, ossia del TU trasparenza (DLgs14.3.2013 n. 33, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), che, nella logica di dare conto dell’utilizzo delle risorse pubbliche, andrebbe applicata a tutti i soggetti che fanno parte del “gruppo amministrazione pubblica” (c.d. bilancio consolidato).


in tema di digitalizzazione della PA:

- Gianluca Fasano, L’intelligenza artificiale nella cura dell’interesse generale (Giornale dir. amm. 6/2020, 715-726)


sul c.d. decreto semplificazioni:

DL 16.7.2020 n. 76 - L 11.9.2020 n. 120 [testo coordinato ripubblicato in GU 29.9.20 n. 241, s.o. 35], Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

- Marco Macchia, Le misure generali (Giornale dir. amm. 6/2020, 727-737) 

Il decreto Semplificazioni modifica in più punti la legge generale sul procedimento amministrativo: interviene sui termini, sulla regola della collaborazione, sul preavviso di rigetto, sulla conferenza di servizi; introduce l’inefficacia del provvedimento; prova a circoscrivere l’ingresso di nuovi oneri regolatori. Di queste misure - tutte dedicate alla sequenza procedimentale - alcune sono superflue, perché hanno il sapore del “già visto”; altre sembrano dotate di poteri taumaturgici, pretendendo di imporre per legge ciò che finora le PA non sono riuscite a fare (ridurre i tempi), senza considerare che le misure di semplificazione vanno maneggiate con cura perché facilmente si risolvono nel loro contrario. 

- Domenico Galli, I contratti pubblici (Giornale dir. amm. 6/2020, 737-746) 

Le misure introdotte danno la sensazione di una marcata distanza tra ambizioni e risultati: da un lato, ne risulta incrementato lo stock normativo; dall’altro, alcune norme sollevano una serie di dubbi su aspetti fondamentali che incideranno sulla loro applicazione. 

- Chiara Meoli e Lorenzo Saltari, Le infrastrutture e le reti di comunicazione (Giornale dir. amm. 6/2020, 746-751) 

L’intervento di riforma nei settori in esame non ha respiro unitario e sistematico, ma assume un carattere puntinistico e frammentario, quindi necessariamente parziale. 

- Paolo Urbani, L’edilizia (Giornale dir. amm. 6/2020, 751-757) 

La ridefinizione delle categorie di interventi edilizi: la ristrutturazione “ricostruttiva” (strumento principale della “rigenerazione urbana”) e le sanatorie. L’Autore evidenzia la necessità di mettere mano anche alla legislazione urbanistica per fissare quei principi fondamentali della materia - oggi “desumibili dalla legislazione vigente” - in assenza dei quali si è creata, a livello regionale, una babele di norme sul contenuto e gli effetti del piano regolatore generale, col risultato, dovuto alla disorganica legislazione statale, di spostare sull’edilizia (il sofware) l’effettiva trasformazione del territorio a scapito delle disposizioni di piano (hardware).

- Antonio Banfi, Il sistema universitario (Giornale dir. amm. 6/2020, 757-763) 

Poche le semplificazioni introdotte; numerose le regole di portata secondaria, in qualche caso di dubbia urgenza. Il che contribuisce, piuttosto, a rendere più confuso il quadro normativo, e sempre più urgente un intervento di riordino, razionalizzazione e sistematizzazione. 

- Luisa Torchia, La responsabilità amministrativa (Giornale dir. amm. 6/2020, 763-768) 

Nuova disciplina della responsabilità erariale e dell’abuso d’ufficio. Finalità: alleggerire il peso della responsabilità sugli amministratori pubblici per superare la c.d. burocrazia difensiva e disincentivare l’inerzia della PA in un periodo di emergenza che richiederebbe l’esercizio celere e tempestivo delle funzioni e dei compiti amministrativi. 

- Paolo Clarizia, La digitalizzazione della pubblica amministrazione (Giornale dir. amm. 6/2020, 768-781) 

Introdotte in modo frammentario molteplici misure volte a imporre alle PA di erogare servizi pubblici a distanza per consentire agli utenti di fruirne nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia. Continuano a mancare misure di semplificazione normativa, organizzativa e tecnologica.

- Giuseppe Urbano, L’attività di impresa (Giornale dir. amm. 6/2020, 781-787) 

Le misure a favore dell’impresa sono classificabili in diverse tipologie, e in buona parte si concretizzano nel restyling puntuale di istituti vigenti: alcune, indirette, si risolvono in semplificazioni procedimentali; altre, dirette, sono volte a modulare o rimodulare i benefici economici.

- Francesco de Leonardis, L’ambiente (Giornale dir. amm. 6/2020, 787-796) 

Le semplificazioni in materia ambientale: procedimenti di screening, VIA e VAS, poteri sostitutivi, potestà conformative della PA, corsie preferenziali per alcuni tipi di opere, bonifiche di suoli inquinati, ecc.


in tema di avvalimento:

- Ad. plen. 9.7.20 n. 13, pres. Patroni Griffi, est. Cirillo (Giornale dir. amm. 6/2020, solo massima):

1. Il progettista indicato, nell’accezione e nella terminologia dell’art. 53, comma 3, DLg 163/2006, va qualificato come professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo. Pertanto non rientra nella figura del concorrente né tanto meno in quella di operatore economico, nel significato attribuito dalla normativa interna e da quella dell’Unione europea. Sicché non può utilizzare l’istituto dell’avvalimento, per la doppia ragione che esso è riservato all’operatore economico in senso tecnico e che l’avvalimento cosiddetto “a cascata” era escluso anche nel regime del codice dei contratti pubblici, ora abrogato e sostituito dal DLg 50/2016, che espressamente lo vieta. 

2. Il professionista esterno indicato dal raggruppamento che ha formulato l’offerta deve possedere in proprio i requisiti richiesti per eseguire la prestazione professionale e, per altra via, gli è anche preclusa la possibilità di sopperire a eventuali lacune utilizzando i requisiti posseduti da altro professionista, singolo o associato, come avvenuto nel caso di specie. 

- (commento di) Claudio Guccione, Il progettista indicato e l’avvalimento (Giornale dir. amm. 6/2020, 797-804)


sulla responsabilità della PA (per lesione dell’affidamento):

- Cass. SSUU 28.4.20 bn. 8236 (Giornale dir. amm. 6/2020, 805 s.m.): Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie relative a una pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell’affidamento incolpevole del privato nell’emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della PA difforme dai canoni civilistici di correttezza e buona fede, sia nel caso in cui il danno derivi dall’emanazione e dal successivo annullamento di un provvedimento amministrativo, sia nel caso in cui nessun provvedimento sia stato adottato e il privato abbia riposto senza colpa il proprio affidamento in un mero comportamento. In entrambi i casi la responsabilità della PA è inquadrabile in quella di tipo contrattuale secondo lo schema della responsabilità da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c.

- (commento di) Valerio Bontempi, La lesione dell’affidamento incolpevole radica (sempre) la giurisdizione ordinaria (Giornale dir. amm. 6/2020, 805-813) 


sui rapporti tra diritto comunitario e diritto interno:

- TAR Roma 1^-bis 22.10.19 n. 12128, pres. est. Anastasi (Giornale dir. amm. 6/2020, 814):

La ricorrente, cittadina tedesca, che per diversi anni aveva essa prestato servizio in Sardegna quale insegnante presso una scuola tedesca collegata a una base militare chiede l’annullamento del provvedimento che ha respinto la sua domanda di riassunzione, da realizzarsi mediante processi di mobilità previsti per i soggetti già dipendenti da organismi militari della Comunità atlantica. Secondo il TAR il conferimento della cittadinanza italiana, avvenuto nelle more del giudizio davanti al giudice amministrativo, non sarebbe sufficiente ai fini dell’affermazione del diritto della ricorrente di essere riassunta. E tuttavia, l’art. 7, comma 10-bis, DL 16.10.2017 n. 148 - L 4.12.2017 n. 172, che fa riferimento all’assunzione nella PA dei “cittadini italiani”, licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari, deve essere disapplicato dal giudice nazionale, in ossequio alle previsioni degli artt. 51, par. 1 e 45 Tfue, perché confliggente con il diritto europeo, dovendo correttamente intendersi come riferito ai “cittadini degli Stati membri dell’Unione europea”. 

- (commento di) Camilla Ramotti, Lo ius domicilii e la conformità degli ordinamenti degli Stati membri al diritto europeo (Giornale dir. amm. 6/2020, 814-819)


c.s.


Il modo più sicuro di mantenere la parola è non darla mai (Napoleone)


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