Giornale di diritto amministrativo (6/2025)

Carmine Spadavecchia • 10 febbraio 2026

in tema di Intelligenza Artificiale:

- Gianluca Sgueo, Lo Stato agentico. Una promessa mancata (Giornale dir. amm. 6/2025, 707-709, editoriale)


in tema di antiriciclaggio:

- Italo Borrello, L’antiriciclaggio e il presidio della legalità negli enti pubblici: un’analisi “strategica” della UIF (Giornale dir. amm. 6/2025, 710-719)


in tema di coprogettazione e partenariato sociale:

- Bernardino Zoima, Il Partenariato sociale tra il Codice del terzo settore e il Codice dei contratti pubblici (Giornale dir. amm. 6/2025, 720-726) 

Il contributo analizza le forme di collaborazione tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo Settore, con particolare attenzione alla coprogettazione, ai patti di collaborazione e al partenariato sociale. Esamina il rapporto tra Codice del Terzo settore e Codice dei contratti pubblici. Si sofferma sull’evoluzione del partenariato pubblico-privato in chiave partecipativa. Approfondisce le implicazioni giuridiche, i profili problematici e il valore del principio di sussidiarietà orizzontale nella costruzione di un’amministrazione condivisa. 


in tema di università (procedure di reclutamento):

- Anna Pirri Valentini, L’imparzialità nelle procedure di reclutamento delle Università (Giornale dir. amm. 6/2025, 727-739)


in tema di università (esclusione dal collegio docenti):

- Cons. Stato VII 7.7.25 n. 5893, pres. Chieppa, est. Castorina (Giornale dir. amm. 6/2025, 781 s.m.): È legittima, in ragione di esigenze di opportunità e di tutela dell’immagine istituzionale, l’esclusione di una docente dalla composizione del Collegio dei docenti disposta dall’Ateneo in pendenza di procedimento penale a suo carico. Tale misura, espressione di discrezionalità amministrativa e priva di natura sanzionatoria, non integra violazione del principio di presunzione di innocenza né reiterazione della sanzione disciplinare già irrogata.

- (commento critico di) Giulio Vesperini, L’esclusione di un professore dal collegio dei docenti del dottorato di ricerca (Giornale dir. amm. 6/2025, 781-784) 


in tema di economia dello spazio:

L 13.6.2025 n. 89 [GU 24.6.25 n. 144, in vigore dal 25 giugno 2025], Disposizioni in materia di economia dello spazio.

- (commento di) Marco Bevilacqua e Andrea Capurso, L’intervento pubblico nell’economia dello spazio (Giornale dir. amm. 6/2025, 740-754)


in materia antitrust (abuso di posizione dominante – caso Android Auto):

- Corte giust. Ue, Grande Sezione, 25 febbraio 2025, causa C-233/23, Alphabet/Google c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Android Auto) (Giornale dir. amm. 6/2025, 755 solo massima): L’art. 102 TFUE va interpretato nel senso che il rifiuto, da parte di un’impresa in posizione dominante che ha sviluppato una piattaforma digitale, di garantire, a un’impresa terza che ne ha fatto richiesta, l’interoperabilità di tale piattaforma con un’applicazione sviluppata da detta impresa terza può costituire un abuso di posizione dominante anche qualora detta piattaforma non sia indispensabile per lo sfruttamento commerciale di detta applicazione su un mercato a valle, ma sia idonea a rendere la stessa applicazione più attraente per i consumatori, quando la medesima piattaforma non è stata sviluppata dall’impresa in posizione dominante unicamente ai fini della propria attività.

- (commento di) Giuliano Fonderico, Il caso Android Auto e il rifiuto di contrarre nel diritto antitrust (Giornale dir. amm. 6/2025, 755-767) 

La Corte di giustizia ridefinisce i confini della giurisprudenza Oscar Bronner sull’accesso alle infrastrutture “essenziali”. Nell’affrontare un rifiuto di accesso a una piattaforma digitale, essa afferma che tale giurisprudenza si applica solo quando l’impresa dominante abbia realizzato l’infrastruttura per “le esigenze della propria attività”.. La sentenza rappresenta l’ultimo passaggio della progressiva marginalizzazione della giurisprudenza Bronner. Essa, al di là della sua portata di principio, segna anche un’ulteriore fase dell’applicazione del diritto antitrust ai mercati digitali, con sovrapposizioni e “contaminazioni” con la disciplina del Reg. UE 2022/1925.



in tema di abuso d’ufficio:

- Corte cost. 3.7.25 n. 95, pres. Amoroso, red. Viganò (Giornale dir. amm. 6/2025, 768 s.m.): 1. È assai ampia la discrezionalità del legislatore rispetto alle scelte di non punire determinate condotte in precedenza incriminate, pur lesive di interessi costituzionalmente rilevanti o comunque meritevoli di tutela, sempre che siano apprestati altri strumenti di tutela di tali interessi, nell’ottica dell’extrema ratio della tutela penale. 2. Va escluso che una pronuncia della Corte costituzionale possa intervenire a modificare il confine dei fatti penalmente rilevanti tracciato dal legislatore, con un effetto estensivo della responsabilità penale, soltanto per porre riparo a eventuali disparità di trattamento tra condotte sanzionate aventi, in ipotesi, analogo o minore disvalore. Nessun elemento evincibile dal testo o dalla ratio dell’art. 19 della Convenzione di Merida autorizza a concludere che lo Stato sarebbe obbligato a introdurre (o a mantenere) nel proprio ordinamento l’incriminazione delle condotte di abuso di ufficio. 

- (commento di) Benedetto Cimino, La decisione sull’abolizione del reato di abuso di ufficio (Giornale dir. amm. 6/2025, 768-780)


in tema di atti amministrativi (atto presupposto e atti sopravvenuti):

- Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 aprile 2025, n. 2869, pres. Lopilato, est. Carpino (Giornale dir. amm. 6/2025, 785 s.m.): È legittimo l’atto con cui il Comune ha annullato tutti i provvedimenti connessi all’esercizio dell’attività di discoteca dichiarata incompatibile con gli strumenti urbanistici di zona con sentenza passata in giudicato e di cui rappresentano la continuazione e lo sviluppo.

- (commento di) Biagio Spampinato, L’approccio funzionale alla rimozione degli atti sopravvenuti nel corso del giudizio (Giornale dir. amm. 6/2025, 785-795)

La sentenza offre all’autore lo spunto per tratteggiare la tesi che esclude il c. d. onere di inseguire gli atti sopravvenuti nel corso di un giudizio instaurato nei confronti dell’atto presupposto. Nella fattispecie, infatti, il giudice sposa un criterio funzionale per individuate i predetti atti, il che appare una novità nel tradizionale panorama giurisprudenziale. 


in tema di golden power:

- TAR Roma 1^,12.7.25 n. 13748, pres. est. Politi, UniCredit S.p.a. c. PCM (Giornale dir. amm. 6/2025, 796 s.m.): 1. In tema di poteri speciali ex DL 21/2012, la “sicurezza economica” è species del più ampio genus della sicurezza pubblica/sicurezza nazionale: ne consegue che l’intervento statale può legittimamente riguardare anche operazioni a connotazione economico-finanziaria, purché sorretto da una minaccia effettiva e sufficientemente grave a interessi fondamentali della collettività; resta, invece, precluso l’esercizio dei poteri speciali per ragioni meramente economiche. 2. È ammissibile, in via conformativa, imporre prescrizioni mirate a conservare i livelli di impiego della banca target; è, per contro, illegittima la previsione che, tramite una media ponderata del rapporto impieghi/depositi riferita congiuntamente a acquirente e target, rimoduli di fatto la politica aziendale dell’acquirente, risolvendosi in un vincolo non necessario e sproporzionato alla tutela invocata. 

- (commento di) Tommasi Di Prospero, La sottile linea d’oro. L’esercizio dei poteri speciali nel caso UniCredit/BPM (Giornale dir. amm. 6/2025,796-811)


 

c.s.


 

Un profeta non è tale se non dopo morto. Fino ad allora, è un uomo infrequentabile. (Georges Bernanos, 1888-1948)