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Giornale di diritto amministrativo (6/2022)

Carmine Spadavecchia • gen 24, 2023

sul golden power:

- Bernardo Argiolas, Il golden power tra Stato e mercato (Giornale dir. amm. 6/2022, 721-724, editoriale) 


in tema di discrezionalità:

- Sabino Cassese, La nuova discrezionalità (Giornale dir. amm. 6/2022, 725-727)


in tema di s.p.p. e Pnrr:

- Giorgio Mocavini, L’assistenza delle società a partecipazione pubblica nell’attuazione del PNRR (Giornale dir. amm. 6/2022, 728-748)


in tema di capacità e discrezionalità amministrativa:

- Vincenzo Dei Giudici, Il PNRR, i contratti pubblici e la discrezionalità (Giornale dir. amm. 6/2022, 748-754)


sulla partecipazione (in materia di clima): 

- Marzia De Donno, L’emergenza climatica e la democrazia partecipativa (Giornale dir. amm. 6/2022, 755-761) 


in materia bancaria (crisi bancarie, interventi delle Autorità e protezione dei risparmiatori):

- Cedu 2^, 14.9.21, cause riunite 49969/14, 20530/16, 4713/17 e aa., Pintar e aa. / Slovenia (Giornale dir. amm. 6/2022, 762 solo massima): Anche là dove privi di valore economico, e in mancanza di statuizioni o prove che accertino tale assenza di valore, le azioni e le altre obbligazioni di tipo subordinato emesse da intermediari bancari costituiscono “beni” ai sensi dell’art. 1, primo inciso, del primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Ne consegue che la loro cancellazione si configura come un’interferenza nel pacifico godimento del diritto di proprietà garantito dalla medesima disposizione della Convenzione. Le misure straordinarie adottate dalla Banca di Slovenia per la risoluzione delle crisi di un gruppo di intermediari creditizi nazionali si configurano come misure di disciplina dell’uso dei beni ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, in quanto dirette ad assicurare il controllo del sistema bancario nazionale. L’ingerenza con i beni dei ricorrenti risultante dall’adozione delle predette misure straordinarie non è legittima ai sensi dell’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, in quanto la legislazione nazionale non consente ai soggetti interessati dall’applicazione di dette misure straordinarie di contestarne la legittimità in maniera effettiva, né di ottenere qualsiasi forma di compensazione per il danno subìto. Non essendo necessario né possibile, a causa della mancanza di informazioni pertinenti, accertare se gli altri requisiti di tale disposizione siano stati rispettati, la Corte si astiene dall’esprimere qualsiasi opinione sul fatto che le predette misure straordinarie siano nell’interesse generale e, in caso affermativo, se sia stato raggiunto un giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale della comunità e la tutela del diritto dei ricorrenti al pacifico godimento dei loro beni.

- (commento di) Giuseppe Sciascia, L’effettività dei rimedi giudiziali nella gestione delle crisi bancarie (Giornale dir. amm. 6/2022, 762-769)


in tema di paesaggio:

- Corte cost. 3.6.22 n. 135, pres. Amato, red. De Pretis (Giornale dir. amm. 6/2022, 770 s.m.):

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 5, LR Sicilia 13.8.2020 n. 19, come sostituito dall’art. 12 LR Sicilia 3..2021,n. 2, nella parte in cui abroga il comma 1 dell’art. 10 LR Sicilia 6.4.1996 n. 16 (eliminante il vincolo paesaggistico sulle zone di rispetto dal limite esterno di boschi e fasce forestali), promosse per violazione del principio di “irrevocabilità” dei vincoli di tutela paesaggistica e per contrasto con la precedente normativa regionale diretta a incrementare la tutela paesaggistica. Tale principio non esiste nell’ordinamento, come pure non sussiste il divieto per il legislatore regionale, osservati gli standard minimi fissati dalla legge statale, di ritornare su scelte di più elevata tutela operate in via autonoma dallo stesso legislatore. 

È incostituzionale l’art. 37, commi 5 e 6, LR Sicilia 13.8.2020 n. 19, come sostituito dall’art. 12 LR Sicilia 3.22021 n. 2, nella parte in cui abroga i commi da 1 a 10 e 12 dell’art. 10, LR Sicilia 6 aprile 1996 n. 16 (soppressivi della preesistente disciplina sull’inedificabilità all’interno dei boschi, delle fasce forestali e delle zone di rispetto), in riferimento all’art. 14, lett. n), dello statuto, per contrasto con gli artt. 135 e 143, DLg 22..2004 n. 42 e in riferimento agli artt. 3 e 9 Cost.

- Corte cost. 5.5.22 n. 108, pres. Amato, red. Viganò (Giornale dir. amm. 6/2022, 770 s.m.): È incostituzionale l’art. 3, LR Sicilia 21.7.2021 n.17, che, nel sostituire l’art. 2, comma 1-bis, LR 16.12.2020 n. 32, non richiede ai fini del rilascio di concessioni marittime la coerenza con le previsioni del Piano di utilizzo del demanio marittimo per le istanze già protocollate alla data di entrata in vigore della legge n. 32. La dispensa dalla coerenza con tale piano, pur non comportando nessuna deroga alle vigenti disposizioni statali in materia di tutela del paesaggio, determina un abbassamento del livello di tutela rispetto a quanto assicurato dalla legislazione regionale previgente, sacrificando oltre i limiti consentiti dal principio di ragionevolezza gli interessi garantiti dall’art. 9 Cost.  

- Corte cost. 8.7.21 n. 141, pres. Coraggio, red. de Pretis (Giornale dir. amm. 6/2022, 770 s.m.): È incostituzionale l’art. 9, comma 9, lett. d), n. 1, LR Lazio 272.2020 n. 1, che, al fine di definire la nozione di faggeta depressa, abbassa la quota, da 800 m s.l.m. a 300 m s.l.m., al disotto della quale gli ecosistemi forestali governati a fustaia a prevalenza di faggio sono qualificati tali, determinando conseguente- mente la riduzione dell’area soggetta a divieto di utilizzazione. La disposizione regionale si pone in contrasto con la previsione dell’art. 142, comma 1, lett. g), DLg 22.1.2004 n. 42, violando la competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio.

- (commento di) Girolamo Sciullo, La “resilienza” della tutela del paesaggio (Giornale dir. amm. 6/2022, 771-777) 


sul rinvio pregiudiziale (alla Corte di giustizia):


- Cons. Stato IV 22.7.22 n. 6410, pres. Poli, est. Conforti; IV 14.7.22 n. 6013, pres. Poli, est. Martino; IV 6.4.22 n. 2545, pres. Poli, est. Conforti; IV 22.3.22 n. 2066, pres. Montedoro, est. De Luca; IV 5.1.22 n. 490, pres. Poli, est. Verrico; IV 14.9.21 n. 6290, pres. Poli, est. Loria: si chiede alla Corte di giustizia se, per salvaguardare i valori costituzionali ed europei dell’indipendenza del giudice e della ragionevole durata dei processi, sia possibile interpretare l’art. 267 Tfue nel senso di escludere che il giudice supremo nazionale, che abbia preso in esame e ricusato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea, sia sottoposto automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l’azione, a un procedimento per responsabilità civile e disciplinare. 

- (commento di) Edoardo Chiti, Il Consiglio di Stato e l’obbligo di rinvio pregiudiziale (Giornale dir. amm. 6/2022, 778-784). La giurisprudenza del Consiglio di Stato sull’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia rivela che tanto le parti quanto il giudice amministrativo fanno un uso difensivo dello strumento del rinvio. Se la prima tendenza è meno negativa di quanto non sia comunemente riconosciuto, la seconda non può essere accolta favorevolmente. Il tentativo di razionalizzazione del giudice europeo.


sul procedimento amministrativo (preavviso di rigetto):

- Cons. Stato II, 14.3.22 n. 1790, pres Cirillo, Altavista (Giornale dir. amm. 6/2022, 784 s.m.): A seguito della riforma dell’art. 21-octies, comma 2, legge 241/1990, per mezzo dell’art. 12, comma 1, lett. i), DL 16.7.2020 n. 76 - L 11.9.2020 n. 120 - operante per i procedimenti pendenti o già definiti alla data di entrata in vigore di tale normativa -, il meccanismo di “sanatoria” previsto per la violazione delle norme sul procedimento non trova più applicazione per provvedimenti caratterizzati da discrezionalità della PA nel caso di omessa comunicazione del preavviso di rigetto, di cui all’art. 10-bis della legge sul procedimento amministrativo.

- (commento di) Lucrezia Magli, Il preavviso di rigetto come banco di prova per i principi del diritto amministrativo (Giornale dir. amm. 6/2022, 785-793) 


sugli appalti di servizi e forniture (consorzi stabili e cumulo alla rinfusa):

- TAR Roma 2^-quater, 7.4.22 n. 4082, pres. Scala, est. Santoro Cayro (Giornale dir. amm. 6/2022, 794):

L’art. 47, comma 2-bis, DLg 50/2016 va interpretato nel senso che, per gli affidamenti di servizi, i consorzi stabili ritraggono dalle singole imprese consorziate [indipendentemente dal distinguo tra consorziati designati e non designati ai fini dell’esecuzione dell’appalto] i requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara, ossia segnatamente, per quanto qui interessa, i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, tramite il meccanismo del “cumulo alla rinfusa”, che pertanto continua a trovare applicazione. 

Alla luce dei canoni ermeneutici propri di un’interpretazione di tipo letterale, si ritiene che l’art. 47, comma 2-bis, DLg 50/2016 debba essere letto nel senso di prevedere, quale regime di qualificazione dei consorzi stabili operante nelle procedure di affidamento di servizi e forniture, il “cumulo alla rinfusa”, avendo chiaramente accordato al consorzio la possibilità di avvalersi dei requisiti (di capacità tecnico-professionale ed economico- finanziaria) apportati dai singoli consorziati, da sommare ai requisiti maturati in proprio ai fini del raggiungimento delle soglie minime richieste dalla lex specialis di gara.

- (commento di) Sandro Mento, I consorzi stabili e il cumulo alla rinfusa negli appalti (Giornale dir. amm. 6/2022, 794-803). La sentenza - che riguarda i consorzi stabili e il c.d. cumulo alla rinfusa dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali per gli appalti di servizi e forniture - sottolinea (e ripropone), in materia, un contrasto esistente tra la disciplina per l’affidamento di servizi e forniture rispetto a quella dei lavori pubblici, in cui l’operatività dell’istituto del cumulo alla rinfusa (per i consorzi stabili) viene concepito in maniera più stringente, senza apparenti ragioni né imposizioni normative.


in tema di accesso, segreto, trasparenza:

- CGA Sicilia, 1.2.22 n. 154, pres. De Nictlois, es. Caponogro (Giornale dir. amm. 6/2022, 804 s.m.): 1. - Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia proposta avverso il diniego di accesso ai documenti opposto dalla Commissione parlamentare d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia presso l’Assemblea Regionale Siciliana. 2. - È legittimo il parziale diniego adottato “d’ordine” dal Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia adottato sulla base del regolamento interno della Commissione. 

- (commento di) Andrea Renzi, L’accesso agli atti dell’Assemblea Regionale Siciliana (Giornale dir. amm. 6/2022, 804-815)


in tema di responsabilità erariale (incarichi extra moenia):

- Corte dei conti Lombardia, Sez. giurisdiz., 11.4.22 n. 100/2022, pres. Tenore, rel. Grasso (Giornale dir. amm. 6/2022, 816 s.m.): La distinzione tra le attività consulenziali ammesse e quelle vietate è basata su specifici indicatori di natura fattuale (la frequenza temporale dell’attività consulenziale svolta con continuità, assiduità e sistematicità nell’anno solare e/o in più anni) e di natura sintomatica (la rilevanza reddituale dell’attività espletata, che non potrà superare quella del trattamento economico derivante dal pubblico impiego e l’eventuale acquisizione, da parte del docente universitario, della partita IVA). 


- (commento di) Alfredo Marra, Attività libero-professionale dei professori a tempo pieno (Giornale dir. amm. 6/2022, 816-823). La sentenza consolida l’orientamento del giudice contabile lombardo in ordine ai criteri di distinzione tra consulenze e attività professionale dei professori universitari a tempo pieno. Non convince, però, la scelta di applicare analogicamente i commi 7 e 7-bis dell’art. 53 DLg 165/2001 anche al caso di svolgimento di attività assolutamente incompatibili.



in materia informatica:

- Luca Golisano, Il governo del digitale: strutture di governo e innovazione digitale (Giornale dir. amm. 6/2022, 824-834)


 

c.s.


 

Cultura

- In nessun altro ambito culturale c’è una musica di grandezza pari a quella nata nell’ambito della fede cristiana: da Palestrina a Bach, a Handel, sino a Mozart, Beethoven e Bruckner. La musica occidentale è qualcosa di unico, che non ha eguali nelle altre culture (Benedetto XVI, Che cos’è il Cristianesimo?)

- Riscopriamo il valore della cultura italiana, perché è proprio nell'indipendenza della cultura che nasce la libertà di un popolo (Gennaro Sangiuliano, Ministro della cultura)

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