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(Anno 2022) FORMAZIONE PROFESSIONALE IN UN PAESE UE ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOCENTE

feb 01, 2023

Risulta che in Romania – Paese UE - una laurea conseguita in Italia, e riconosciuta equivalente nel Paese straniero, sia un titolo che consente la frequenza dei percorsi di formazione degli insegnanti ed il conseguimento dei relativi SUCCESSIVI titoli, di modo che, a seguito di tale riconoscimento, del conseguimento del titolo nel Paese UE e del rilascio del relativo certificato, vi è la possibilità di insegnare.

In particolare, il certificato rilasciato dal Ministero rumeno successivamente al su descritto percorso consentIREBBE alla cittadina italiana di lavorare in Romania in qualità di docente qualificato.

Se, dunque, il titolo di cui si discute consente l’insegnamento in Romania, non vi è ragione per ritenerlo non riconoscibile ANCHE in Italia ai sensi della Direttiva 2005/36/CE (Adunanze Plenarie n. 19, 20, 21 e 22 del 2022)


L’articolo 13, comma 1, del d. lgs. n. 206 del 2007, attuativo della Direttiva 2005/36/CE dispone che «se, in uno Stato Membro Ospitante, l’accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato Membro dà accesso alla professione e ne consente l’esercizio alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’art. 11, prescritto da un altro Stato Membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio».

Tale norma indica, dunque, il procedimento da seguire e prevede che chi chiede il riconoscimento deve essere in possesso solo dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’art. 11, previsto da un altro Stato Membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla nel suo territorio.

Il competente Ministero italiano deve, dunque, valutare la corrispondenza del corso di studi effettuato, e dell’eventuale tirocinio, con quello italiano, e all’esito dell’istruttoria può disporre o il riconoscimento alle condizioni di cui all’art. 21 del d. lgs. 206 del 2007 ovvero misure compensative (il tirocinio triennale o l’esame) di cui al successivo art. 22 del d. lgs. n. 206 del 2007.

Nello specifico caso trattato dall’Adunanza Plenaria, la certificazione rilasciata dall’Autorità rumena va qualificata come attestato di competenza, rilevante per l’ordinamento italiano così come è rilevante in quello rumeno, e qualificata altresì come ‘titolo assimilato’ ai sensi dell’art. 12 della Direttiva 2005/36/CE.

La medesima attestazione è riconducibile alla ‘attestazione di qualifica’ ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2005/36/Ce, perché rilasciata all’esito del percorso formativo previsto nel Paese d’origine per l’accesso alla professione, ed è in quanto tale valutabile, sicché risulta sproporzionata la determinazione del Ministero appellante di disporre quale misura compensativa il tirocinio biennale di adattamento.



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