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Guida al diritto (3/2023)

Carmine Spadavecchia • feb 01, 2023

sulla riforma del processo civile (riforma “Cartabia civile)”:

- DLg 10.10.2022 n. 149 [GU 17.10.22 n. 243, s.o. 38], Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata

- [GU 19.10.22 n. 245, s.s. 5] Ministero della giustizia

Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».

- L 29.12.2022 n. 197, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 - Art. 1, comma 380 (Disposizioni per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza i9n materia di processo civile e di tirocinio dei magistrati ordinari)

- Circolare 6.1.2023 (stralcio) del Consiglio Nazionale Forense - Ufficio Studi: Anticipazioni e proroghe in materia di giustizia civile - Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 Legge di bilancio 2023 - D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, c.d. Milleproroghe (Guida al diritto 3/2023, 29-31, sotto il titolo: “Dal Cnf utile vademecum su anticipazioni e proroghe”)

- mappa del decreto legislativo 149/2022, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 3/2023, 20-28)

 - commenti:

--- Giuseppe Finocchiaro, Per il nuovo volto del processo civile un nefasto avvio al 28 febbraio 2023 (Guida al diritto 3/2023, 12-15, editoriale): l’anticipazione al 28 febbraio 2023 - e, per talune norme, al 1 gennaio 2023 - dell’entrata in vigore della riforma ha superato ogni limite di decenza per ciò che riguarda la certezza del diritto e i diritti della difesa [*professore associato di Diritto processuale civile presso l’Università di Brescia] 

--- Laura Biarella, Giustizia civile, la riforma Cartabia punta sulle alternative al contenzioso in aula (Guida al diritto 3/2023, 16-20) [le novità: difetto di giurisdizione e competenza; estensione della competenza del giudice di pace; solo al giudice tutelare la competenza nelle materie relative al compimento di atti di parte di incapaci; il principio di sinteticità degli atti introdotto nel processo civile; nuova ipotesi di revocazione delle sentenze dichiarate dalla Corte di Strasburgo contrarie alla Cedu (convenzione); la disciplina dei mediatori familiari nelle modifiche alle disposizioni di attuazione del c.p.c.; volontaria giurisdizione e affidamento ai notai di alcune funzioni amministrative; legge di Bilancio 2023 e l’anticipazione di alcune norme della riforma Cartabia]

--- Domenico Pagliuca, Il Gdp fa il pieno di competenze: per la Rca il valore sale a 25mila euro (Guida al diritto 3/2023, 32-37) [il processo civile in generale]

--- Domenico Pagliuca, Nell’istruttoria procedimentale il dominio della trattazione scritta (Guida al diritto 3/2023, 38-45) [il processo civile in generale: digitalizzazione del processo civile; abbreviazione di termini per ragion i d’urgenza; udienza con collegamenti audiovisivi a distanza; note scritte in sostituzione dell’udienza; novità sulla querela di falso]

--- Domenico Pagliuca, Per la Ctu si cambia: spazio ai giovani e procedura d’iscrizione semplificata (Guida al diritto 3/2023, 46-49)


sui flussi migratori:

DL 2.1.2023 n. 1 [GU 2.1.23 n. 1, in vigore dal 3 gennaio 2023], Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori

- testo del decreto-legge (Guida al diritto 3/2023, 50-51)

- commenti:

- Aldo Natalini, Passano lo stop al trasbordo e il divieto di soccorsi multipli (Guida al diritto 3/2023, 52-61) [novità: il “codice di condotta” per le Ong dedite ai soccorso in mare con le loro navi civili Sar. Gli acronimi marittimi: I.M.R.C.C. (Italian Maritime Rescue Coordination Centre) = Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo; M.R.C.C.V. (Maritime Rescue sub Centre) = Centro secondario di soccorso marittimo; P.O.S. (Place of Safety) = porto di sbarco sicuro; IMO = Organizzazione marittima internazionale]

- Aldo Natalini, Multe da 10 a 50mila euro, fermo e in caso di reiterazione confisca (Guida al diritto 3/2023, 62-66)


in tema di servizi legali al consumatore:

- Corte giust. Ue 4^, 12.1.23, causa C-395/21 (Guida al diritto 3/2023, 96 solo massima): La clausola di un contratto di prestazione di servizi legali tra avvocato e consumatore, che fissi il prezzo dei servizi forniti secondo il principio della tariffa oraria, non rispetta l’obbligo di formulazione chiara e comprensibile se, prima della conclusione del contratto, non sono comunicate al cliente informazioni che gli consentano di prendere la sua decisione con prudenza e piena cognizione delle conseguenze economiche derivanti dal contratto. Se la clausola è dichiarata abusiva e il contratto non può sussistere dopo la soppressione della clausola, il giudice nazionale può ripristinare la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza della clausola, anche se il legale non percepirà alcun compenso. Se il consumatore potrebbe subire conseguenze molto dannose, il giudice nazionale può sanare la nullità sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, senza che, però, il giudice nazionale possa effettuare alcuna stima giudiziaria.

- (commento di) Marina Castellaneta, Importo servizi legali, è inadeguato il riferimento al solo costo della tariffa oraria (Guida al diritto 3/2023, 96-98)


in materia di famiglia (permessi di paternità):

- Ad. plen. 28.12.22 n. 17, pres. Maruotti, est. Forlenza (Guida al diritto 3/2023, 70): Non può condividersi l’interpretazione che, se la madre è casalinga, un genitore strutturalmente è già presente in casa, con ciò soddisfacendo in radice quei bisogni a cui l’istituto del riposo per maternità e paternità è preordinato. I periodi di riposo vanno invece riconosciuti al padre lavoratore dipendente anche qualora la madre svolga attività lavorativa in ambito familiare, senza che sia necessario a tal fine che ella sia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato ovvero sia affetta da infermità. L’esercizio della funzione genitoriale, da un lato, tende alla piena realizzazione dei diritti del bambino a ottenere la migliore assistenza da parte dei genitori, e d’altro lato costituisce anche espressione del diritto “proprio” dei genitori (e di ciascuno di essi) ad accompagnare la crescita del figlio quale espressione della loro personalità.


in materia edilizia:

- TAR Parma 1^, 22.11.22. n. 332, pres. Caso, est. Bonetto (Guida al diritto 3/2023, 70): 1. - Il DL 76/2020 ha modificato il TU dell’edilizia, incentivando demolizioni e ricostruzioni (artt. 2-bis e 5 DPR 380/2001), aprendo la strada ai contributi del 110% e rendendo possibili questi interventi anche nei centri storici, seppure con procedure più complesse per l’esigenza di pareri di matrice culturale e ambientale. Via libera dunque alla ricomposizione di volumi e alle ristrutturazioni complesse, che rispettino in generale le preesistenze, anche modificando il profilo dei tetti. 2. - I titoli edilizi rilasciati per interventi di ristrutturazione nei centri storici sono impugnabili da parte di chi contesti le dimensioni dell’intervento, in particolare la modifica di altezze e volumi, ma sono svincolati da controlli dei vicini che li impugnino lamentando il peggioramento delle condizioni di vivibilità causa il moltiplicarsi di sguardi indiscreti. Chi abita nella zona, e in particolare nell’edificio frontista, non può lamentarsi delle ristrutturazioni altrui volte a migliorare la qualità dell’abitazione, perché sguardi, rumori e indiscrezioni sono elementi caratteristici della vita nei centri storici. (In sintesi, maggiori libertà nelle demolizioni e ricostruzioni nei centri storici, nonostante l’ostilità spesso gratuita dei vicini che contestino le altezze di locali sottotetto divenuti residenziali)

in tema di vendita immobiliare (certificato di agibilità):

- Cass. 2^, 21.11.22 n. 34211 (Guida al diritto 3/2023, 74-75 s.m., annotata da Mario Piselli): La mancata consegna all’acquirente del certificato di agibilità si traduce in un adempimento e nella conseguente possibilità di domandare il risarcimento del danno conseguenziale che, ove accertato nell’an, va liquidato dal giudice in via equitativa, tenendo conto del minor valore di scambio del bene o nei costi sostenuti per procurare l’agibilità dell’immobile.


in tema di accesso al lavoro (non discriminazione):

 - Corte giust. Ue, 12.1.23, causa C-356/21 (Guida al diritto 3/2023, 71): La nozione di “condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, che circoscrive le attività professionali rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78, va intesa in senso ampio, come relativa all’accesso a qualsiasi attività professionale, a prescindere dalla sua natura e dalle sue caratteristiche. Questa interpretazione non deriva solo dal tenore letterale della direttiva, ma è confermata dai suoi obiettivi, in quanto essa è in via generale volta a eliminare, per ragioni di interesse sociale e pubblico, tutti gli ostacoli fondati su motivi discriminatori all’accesso ai mezzi di sostentamento e alla capacità di contribuire alla società attraverso il lavoro, a prescindere dalla forma giuridica nella quale esso è fornito. Fatta salva la valutazione sulla stabilità del rapporto col lavoratore autonomo affidata al giudice del rinvio, la decisione di non rinnovare il contratto a causa dell’orientamento sessuale del contraente rientra nell’ambito di applicazione della direttiva. E se il giudice del rinvio acclara l’esistenza della discriminazione, non opera la giustificazione ammessa dall’art. 2, par. 5, che istituisce una deroga al divieto di discriminazione stabilendo che “La presente direttiva lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui”.


in tema di lavoro (stabilizzazione del precariato):

- Cass. lav. 9.1.23 n. 297 (Guida al diritto 3/2023, 68): 1. - La stabilizzazione del personale degli enti locali è una misura di favore prevista dalla legge finanziaria 2007 per chi ha prestato servizio alle dipendenze dell’ente locale per un periodo di tempo, consentendogli di accedere ai ruoli della PA in deroga alla regola generale, altrimenti applicabile, dell’accesso mediante concorso pubblico. 2. - Gli enti locali possono, nei limiti dei posti disponibili in organico e nel rispetto del patto di stabilità interno, procedere all’assunzione di personale non dirigenziale che: a) sia in servizio a tempo determinato da almeno 3 anni, anche non continuativi; abbia prestato servizio a tempo determinato per almeno 3 anni in virtù di contratti stipulati prima del 26 settembre 2006; c) sia stato in servizio per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge. 3. - Non essendovi un diritto incondizionato alla stabilizzazione, per essere la stessa dipendente dal rispetto dei limiti finanziari e dall’esistenza di posti vacanti in organico da ricoprire, neppure sussiste il diritto dei lavoratori di essere assunti nella stessa posizione professionale tenuta nell’ambito dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato, ben potendo l’Amministrazione (nella specie, Provincia di Prato) esercitare la facoltà di procedere alla copertura a fronte di una rilevata carenza di organico con riferimento ad altra e diversa posizione professionale.


sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia:

- Corte giust. Ue 6^, 15.12.22, causa C-144/22 (questione posta dal Consiglio di Stato in merito all’art. 267 del Trattato) (Guida al diritto 3/2023, 71): I giudici nazionali di ultima istanza possono astenersi dal sottoporre alla Corte di giustizia Ue una questione di interpretazione del diritto Ue e risolverla sotto la propria responsabilità solo se la corretta interpretazione si imponga con un’evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio. Nel contesto del dialogo tra corti, tuttavia, al giudice nazionale che maturi questo convincimento non è necessario dimostrare in maniera circostanziati che altri giudici di ultima istanza e la stessa Corte adotterebbero la stessa interpretazione. I tribunali interni devono inoltre valutare il rischio di divergenze giurisprudenziali all’interno dello spazio Ue, considerare le diverse versioni linguistiche degli atti Ue e la terminologia propria del diritto europeo nel suo contesto e tenendo conto delle finalità.


in tema di interdittiva antimafia

- Cass. pen. 1^, 15.6-10.11.22 n. 42646 (Guida al diritto 3/2023, 86-87 s.m., annotata): La definitività del provvedimento prefettizio di interdizione antimafia, a seguito di rigetto dell’impugnazione da parte del GA, non determina, tuttavia, la stabilità e intangibilità dell’interdizione, precludendo all’azienda di contrattare sine die con l’A. Infatti, l’interdittiva ha natura necessariamente provvisoria e temporanea (cfr. art. 86, comma 2, DLg 159/2011), essendone la validità limitata a dodici mesi, tanto è vero che il prefetto è tenuto ad aggiornare l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti per l’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa, e ciò può fare anche su “documentata richiesta dell’interessato” (cfr. art. 91, comma 5, DLg citato). Ne deriva, quindi, che decorso il termine di un anno dall’emanazione di un precedente atto a effetto interdittivo, il prefetto dovrà aggiornare la propria valutazione in ordine alla situazione di infiltrazione mafiosa e adottare un’informativa liberatoria nel caso in cui sia venuto meno il pericolo di condizionamento, ovvero dovrà emettere una nuova interdittiva, ove permangano le circostanze rilevanti in tal senso. In questo caso, il rinnovato provvedimento interdittivo, determinando un’ulteriore limitazione all’attività d’impresa, ben può essere impugnato davanti al giudice amministrativo, legittimando, nel contempo, l’interessato a proporre istanza di applicazione del controllo giudiziario onde sottoporsi, nelle more del giudizio amministrativo, alla “vigilanza prescrittiva” del Tribunale. (La Corte ha per l’effetto annullato con rinvio il provvedimento con cui il giudice d’appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta avverso il provvedimento del tribunale che aveva respinto l’istanza dell’interessato volta all’ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, DLg 159/2001, sostenendo erroneamente la “definitività” dell’interdittiva prefettizia, e quindi l’insussistenza ormai, a fronte di un’azienda definitivamente interdetta, di attività economiche da salvaguardare con lo strumento del controllo giudiziario)


in materia penale (circostanze):

- Cass. SSUU 14.7.22-12.1.23 n. 877 (Guida al diritto 3/2023, 86 s.m., annotata): La pena determinata a seguito di erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti (nella specie, in sede di patteggiamento) è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, 65 e seguenti, 71 e seguenti del c.p., oppure i limiti edittali previsti, per le singole fattispecie di reato, dalle norme incriminatrici che si assumono violate, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (statuizioni rese in relazione a sentenza di patteggiamento oggetto di ricorso ai fini di cui all’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.)


in materia penale (interdizione temporanea da una professione):

- Cass. pen. 5^, 12.1.1023 n. 870 (Guida al diritto 3/2023, 70): La misura cautelare dell’interdizione temporanea dall’esercizio della professione forense non può fondarsi sulla sola circostanza che i reati sono stati realizzati sfruttando la qualità di avvocato: devono infatti ricorrere i sintomi del pericolo di reiterazione. Va respinto il sillogismo (della Procura) secondo cui il rischio di reiterazione di un reato commesso sfruttando l’attività professionale è insito nella possibilità stessa di continuare a svolgere la professione: argomento non dirimente in quanto non è il contesto in cui si è realizzato il reato a giustificare la misura cautelare, ma l’accertamento sintomatico del pericolo di reiterazione del reato.


 

c.s. 


 

Arte e politica

- Gli esseri umani sono liberi, liberi ovunque si suoni la musica di Beethoven e di Wagner, e se non lo sono nei fatti, lo sono nello spirito quando ascoltano musica. La musica li trasporta in regioni dove la Gestapo non può sperare neppure un istante di entrare. L’arte appartiene al mondo intero. (Wilhelm Furtwāngler nella polemica con Arturo Toscanini sulla separatezza tra arte e politica)

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