Blog Layout

Corriere giuridico (12/2021)

Carmine Spadavecchia • gen 20, 2022

in tema di privacy (dati giudiziari):

- Cass. 1^, 16.6.21 n. 17208 (Corriere giur. 12/2021, 1471 T): In tema di protezione dei dati personali, il trattamento da parte di enti pubblici a base elettiva dei dati giudiziari riguardanti il corpo elettorale e i diritti di elettorato attivo e passivo, risponde ad una “finalità di rilevante interesse pubblico” ai sensi dell’art. 65 DLg 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, nella stesura anteriore alle modifiche introdotte con il DLg 10.8.2018 n. 101) ed è consentito e lecitamente esercitato, nei limiti indicati da questa disposizione, solo ove siano stati preventivamente individuati, ai sensi degli artt. 20 e 2 DLg 196/2003, “i tipi di dati trattati” e “le operazioni eseguibili”, così da predeterminare e circoscrivere l’attività discrezionalmente consentita. Infatti, qualora questi elementi non siano stati specificati da espressa disposizione di legge o dal Garante per la protezione dei dati personali, spetta al soggetto pubblico che esegue il trattamento provvedere in proprio alla preventiva individuazione degli stessi, mediante l’adozione di un atto regolamentare in conformità del parere reso dal Garante ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. g), DLg 196/2003, con l’effetto che il trattamento dei dati che abbia esorbitato dall’individuazione così compiuta non può ritenersi né consentito, né lecitamente esercitato. in ma

- (commento di) Guido d’Ippolito, Trattamento e diffusione dei dati giudiziari. La disciplina pre e post-GDPR (Corriere giur. 12/2021, 1474-1481)


in tema di fine vita:

- Trib. Ancona 9.6.21 (Corriere giur. 12/2021, 1544 T): 1. In tema di accertamento della sussistenza al diritto di porre fine alla propria vita mediante somministrazione di farmaco letale da parte di soggetto terzo rispetto alla persona che ha deciso di interrompere la propria esistenza, non è riconoscibile il diritto del paziente ad ottenere la collaborazione attiva dei sanitari, neppure mediante la prescrizione o la somministrazione di farmaco letale, potendo al più richiedersi l’interruzione dei trattamenti necessari a sopravvivere e la sedazione profonda finalizzata all’annullamento in maniera definitiva e totale della coscienza e della volontà del soggetto. 2. È ammissibile e fondata la domanda proposta al fine dell’accertamento dei presupposti prescritti dalla decisione n. 242/2019 della Corte costituzionale, strumentale ad accertare in via pregiudiziale la non punibilità dell’aiuto al suicidio, finalizzato a porre fine all’esistenza in modo rapido ed indolore.

- (commento di) Ida Cubicciotti, Il tema del suicidio assistito tra il valore della vita ed il valore della dignità (Corriere giur. 12/2021, 1545-1552) 


in tema di successioni (diritto di abitazione del coniuge superstite):

- Cass. 2^, 28.5.21 n. 15000 (Corriere giur. 12/2021, 1482 T): A norma dell’art. 540 c.c., il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietà del de cuius o in comunione tra lui e il coniuge superstite, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell’ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo (come il primo coniuge del defunto).

- (commento di) Gloria Giorgi, Il legato ex lege di cui all’art. 540, comma 2, c.c. e i presupposti di operatività (Corriere giur. 12/2021, 1484-1488)


in tema di successioni (petizione ereditaria):

- Cass. VI-2, 24.9.20 n. 20024 (Corriere giur. 12/2021, 1535 T): 1. La petizione di eredità può essere esperita anche quando il convenuto si sia impossessato dei beni del de cuius prima della sua morte. 2. Dato che la delazione è unica, quale che sia la vocazione (legittima o testamentaria), la domanda di petizione di eredità non muta se nel corso del giudizio si controverte della qualità di erede dell’attore in forza di una vocazione diversa da quella in base a cui questi iniziò il giudizio.

- (commento di) Luca Comparato, La petizione di eredità, esperibile anche per il recupero di somme sottratte al de cuius quando questi era ancora in vita, è una domanda autodeterminata (Corriere giur. 12/2021, 1538-1543) 


in tema di proprietà (rinuncia abdicativa):

- Ilaria Stellato, La rinunzia abdicativa alla prova della revocatoria “semplificata” (Corriere giur. 12/2021, 1569-1575) 


in tema di servitù (irregolari):

- Cass. 2^, 17.9.21 n. 25195 (Corriere giur. 12/2021, 1600-1601): La c.d. servitù irregolare - in dipendenza della tipicità dei diritti reali che costituiscono, nel loro complesso, un numerus clausus e che sono idonei a determinare anche un vincolo fondiario perpetuo - comporta l’insorgenza di un rapporto obbligatorio atipico tra le parti, siccome avente la funzione di determinare una situazione di vantaggio a favore del soggetto indicato nel relativo atto costitutivo, e non a realizzare uno scopo di utilità per un fondo (dominante) con l’imposizione di un peso su un altro fondo (servente), ragion per cui il suddetto rapporto va ritenuto incompatibile con la previsione di un obbligo personale di natura permanente a carico della parte che deve adempierlo, dovendo esso caratterizzarsi per la necessaria temporaneità del vincolo che ne deriva. (In applicazione dell’enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver ricondotto la concreta fattispecie - accordo orale di concessione della posa in opera di un pozzetto di scolo delle acque meteoriche - nell’ambito della “servitù irregolare”, ha escluso il carattere provvisorio e temporaneo dell’accordo, in tal modo erroneamente inscrivendo la suddetta servitù nell’ambito di un quadro connotato da profili di realità). 


in tema di condominio:

- Cass. SSUU 14.4.21 n. 9839 (Corriere giur. 12/2021, 1489 T): 

1. Sono affette da nullità le deliberazioni dell’assemblea condominiale prove degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, a un “difetto assoluto di attribuzioni”, inteso come estraneità all’ambito delle competenze assembleari e all’operatività del metodo maggioritario - e quelle che hanno un contenuto illecito, ovvero contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume; in ogni altro caso, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono annullabili alla stregua dell’art. 1137 c.c. 

2. Sono nulle per impossibilità giuridica dell’oggetto le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell’assemblea previste dall’art. 1135, nn. 2 e 3, c.c. e che è sottratta al metodo maggioritario; sono invece meramente annullabili le deliberazioni concernenti la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi: tali deliberazioni, infatti, sono comunque assunte nell’esercizio attribuzioni assembleari, ma viziate da cattivo uso del relativo potere.

3. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare tanto la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio, della deliberazione assembleare sottesa all’ingiunzione, quanto la relativa annullabilità, a condizione, però, che quest’ultima sia dedotta in via di azione mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione in opposizione - ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di semplice eccezione che, ove proposta, senza la contestale richiesta di annullamento della deliberazione, va dichiarata inammissibile dal giudice, anche d’ufficio. 

- (commento di) Davide Velano Bosco, Sulla distinzione tra delibere assembleari nulle e annullabili in ambito condominiale (Corriere giur. 12/2021, 1493-1505, con cenni alla soggettività del condominio). 

N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Gian Andrea Chiesi, Un ampio restyling che fa cadere i limiti di sindacabilità nel rito di opposizione (Guida al diritto 19/2021, 52-55, da cui è tratta la terza massima) 


in tema di simulazione:

- Cass. 2^, 5.3.21 n. 6212 (Corriere giur. 12/2021, 1506 T):

1. Nell’ipotesi di interposizione fittizia si deve escludere che l’interposto eserciti un possesso utile ad usucapionem. 

2. L’azione diretta a far riconoscere l’interposizione fittizia di persona tende ad individuare il vero contraente e non a far accertare gli elementi costitutivi di un negozio diverso da quello apparente, allo scopo di far valere un diritto di immediata derivazione dal contratto dissimulato. Pertanto, in tal caso l’individuazione del soggetto deriva direttamente dall’accertamento della simulazione, sicché la relativa azione ha portata meramente dichiarativa ed è perciò imprescrittibile. In tema di prescrizione, mentre non assume rilievo la natura - assoluta o relativa - dell’azione di simulazione, che, essendo comunque diretta ad accertare la nullità del negozio apparente, è, ai sensi dell’art. 1422 c.c., imprescrittibile, il decorso del tempo può eventualmente colpire i diritti che presuppongono l’esistenza del negozio dissimulato, facendo così venire meno l’interesse all’accertamento della simulazione del negozio apparente. 

3. Nel caso dell’interposizione fittizia la partecipazione del terzo non deve essere necessariamente contestuale e, quindi, necessariamente consacrata in un atto trilatero, essendo rilevante solo che il terzo abbia consapevolmente accettato che il compratore reale possa essere diverso da quello apparente. 

4. La dichiarazione scritta, rilasciata successivamente, con la quale l’interposto riconosca la natura “fittizia e simulata” dell’intestazione del bene costituisce atto ricognitivo unilaterale avente valore di astrazione processuale, ex art. 1988 c.c., dal quale può dedursi l’esistenza di un patto fiduciario col quale un soggetto si presti a rendersi apparente acquirente dell’immobile, con obbligo di restituzione all’effettivo proprietario. 

- (commento di) Federico Rolfi, Rappresentanza, interposizione fittizia e contratto (dissimulato) con sé stesso: la parola alla Suprema Corte (Corriere giur. 12/2021, 1509-1523) 


in tema di leasing (sale and lease back e patto commissorio):

- Cass. 3^, 22.2.21 n. 4664 (Corriere giur. 12/2021, 1524 T): Il sale and lease back configura un contratto d’impresa socialmente tipico che, come tale, è, in linea di massima, astrattamente valido, ferma la necessità di verificare, caso per caso, la presenza di elementi sintomatici atti ad evidenziare che la vendita abbia funzione di garanzia e sia volta, pertanto, ad aggirare il divieto del patto commissorio. A tal fine, l’operazione contrattuale può definirsi fraudolenta nel caso in cui si accerti, con un’indagine che è tipicamente di fatto, sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della correttezza della motivazione, la compresenza delle seguenti circostanze: l’esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest’ultima, la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall’acquirente. 

- (commento di) Matteo Ambrosoli, Il sale and lease back: un contratto tormentato (Corriere giur. 12/2021, 1527-1534)


in tema di social network (cancellazione di un profilo Facebook):

- Trib. Bologna 2^, 10.3.21 (ord.za ex art. 702-ter comma 5 c.p.c.) (Corriere giur. 12/2021, 1553 T): Il gestore di un social network, che abbia rimosso senza una valida motivazione l’account di un utente e distrutto tutti i suoi dati, è tenuto a risarcire il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale da quest’ultimo subiito per la grave lesione di diritti fondamentali della persona, di manifesta rilevanza costituzionale.

- (commento di) Valentina Nardi, Progresso informatico, dati personali e risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale (Corriere giur. 12/2021, 1560-1568) 


in tema di revocazione:

- Corte cost. 5.5.21 n. 89, pres. Coraggio, red. San Giorgio (Corriere giur. 12/2021, 1676 solo massima): Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto degli artt. 395, n. 4, c.p.c. e 14 DLg. 1.9.2011 n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54, L. 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui non consente di assoggettare al rimedio impugnatorio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. l’ordinanza, emessa ai sensi dell’art. 14, DLg 1.9.2011 n. 150, viziata da errore di fatto consistito nel ritenere non prodotto in giudizio un documento decisivo. 

- (commento di) Federica Faramondi, La revocazione va (ope constitutionis) sempre ammessa contro tutte le ordinanze decisorie (Corriere giur. 12/2021, 1576-1583). Con una sentenza interpretativa di rigetto (in luogo di una sentenza manipolativa additiva), la Corte costituzionale statuisce che la revocazione per errore di fatto è esperibile contro ogni atto giurisdizionale riconducibile al paradigma del provvedimento decisorio, compresa l’ordinanza conclusiva del procedimento sulla liquidazione di spese, onorari e diritti di un avvocato nei confronti del proprio cliente. 


sulla opposizione a decreto ingiuntivo:

- Cass. 3^, 18.5.21 n. 13556 (Corriere giur. 12/2021, 1584 T): Va rimessa alle Sezioni Unite la questione se l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo si configuri come atto introduttivo di una fase eventuale del giudizio monitorio già pendente, che riconduca il procedimento nell’alveo del processo ordinario di cognizione, oppure come atto introduttivo di un autonomo giudizio d’impugnazione di primo grado. 

- (commento di) Vito Amendolagine, L’atto di opposizione a decreto ingiuntivo ha natura impugnatoria? (Corriere giur. 12/2021, 1586-1591)


 

c.s.


 

Il nemico peggiore è il nemico che ha i nostri argomenti (Roberto “Bobi” Bazlen, "Note senza testo", riportato da Roberto Calasso in "Bobi”)


Share by: