Blog Layout

REGIME DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA TRASFUSIONE CON SANGUE INFETTO O DA SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI INFETTI, E SPECIALE PROCEDURA TRANSATTIVA STATALE

dic 30, 2021

IL DISPOSTO APPLICATIVO DELLA LEGGE 25/2/1992 N. 210, E DELLE SUCCESSIVE LEGGI 29.11.2007 N. 222 e 31.12.2007, N. 244, IN MATERIA DI TRANSAZIONI DEL MINISTERO CON SOGGETTI DANNEGGIATI DA TRASFUSIONI, VA TENUTO DISTINTO DALLE DISPOSIZIONI CODICISTICHE IN TEMA DI PRESCRIZIONE, SIA PER IL TENORE TESTUALE DELLE DISPOSIZIONI, CHE PER I CRITERI EMERNEUTICI DI CARATTERE SISTEMATICO E TELEOLOGICO, IN QUANTO IL PROCEDIMENTO TRANSATTIVO DE QUO E’ CERTAMENTE PROCEDIMENTO DI CARATTERE SPECIALE CHE NON ESCLUDE LA PERCORRIBILITA’ DELLA TRANSAZIONE ORDINARIA TRA LE PARTI, OVE NE RICORRANO I PRESUPPOSTI GENERALI DI CUI ALL’ART. 1965 C.C..

INOLTRE, TALE PROCEDIMENTO HA LA DUPLICE FINALITA’ DI INCIDERE SUL VASTO CONTENZIOSO GENERATOSI IN MATERIA NONCHE’ DI OFFRIRE IN TEMPI RAPIDI AI DANNEGGIATI E AI LORO EREDI UN RISTORO.

LA SOLUZIONE INTERPRETATIVA DELLA “NON INTERFERENZA” TRA LE DISPOSIZIONI DEL DM 28 APRILE 2009, N. 132 E QUELLE DEL “DM MODULI”, CON LE NORME CODICISTICHE IN MATERIA DI PRESCRIZIONE, E’ ANCHE L’UNICA COERENTE CON IL TOPOS ERMENEUTICO DELL’INTERPRETAZIONE “CONFORME”, ATTESO CHE E’ L’UNICA, ALLA LUCE DELLA FORMULAZIONE TESTUALE DELLA DISPOSIZIONE, AD ASSICURARE LA CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ATTUATIVO CON LE SUPERIORI REGOLE IN MATERIA DI PRESCRIZIONE, COSI’ COME CHIARITE DALLA CORTE DI CASSAZIONE, A MENTE DELLE QUALI IN CASo DI DECESSO DEL DANNEGGIATO A CAUSA DEL CONTAGIO, LA PRESCRIZIONE RIMANE QUINQUENNALE PER IL DANNO SUBITO DA QUEL SOGGETTO IN VITA, DEL QUALE IL CONGIUNTO CHIEDA IL RISARCIMENTO IURE HEREDITATIS, TRATTANDOSI PUR SEMPRE DI UN DANNO DA LESIONE COLPOSA, E DUNQUE DI UN REATO A PRESCRIZIONE QUINQUENNALE.

NE DERIVA CHE IL TERMINE DECENNALE CONTEMPLATO DALL’ ART. 5, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.M. 4 maggio 2012 (COSIDDETTO “DECRETO MODULI”), NON E’ RIFERIBILE ALLA PRESUNTA PRESCRIZIONE MA SI LIMITA A SEGNARE L’AMBITO TEMPORALE ENTRO IL QUALE LA PENDENZA DEL GIUDIZIO COSTITUISCE IL NECESSARIO PRESUPPOSTO PER L’AMMISSIONE ALLA TRANSAZIONE (Adunanza Plenaria n. 16 del 2021)



Il regime della prescrizione del diritto al risarcimento del danno spettante ai familiari della persona deceduta a causa di emotrasfusione va correlato al titolo della responsabilità fatto valere, in correlazione con la qualificazione penalistica della vicenda.

I congiunti, se agiscono iure hereditatis, non possono far valere altro che il reato di lesioni, perché quello è il solo reato rispetto al quale il defunto avrebbe potuto avanzare una pretesa risarcitoria diretta, e conseguentemente la prescrizione è quinquennale; viceversa, qualora essi agiscano iure proprio, cioè chiedendo il risarcimento di un danno diretto da loro patito per la morte del congiunto, allora è invocabile il delitto di omicidio colposo, con il corollario della prescrizione decennale.

Né il regolamento di cui al DM 28 aprile 2009, n. 132, né il “DM moduli”, a cui il primo ha demandato la fissazione di alcuni profili meramente attuativi della fattispecie, avrebbero potuto prevedere alcunché di innovativo in materia di prescrizione, non avendo tali decreti forza di legge (cfr. art. 2946 c.c. e seguenti). Trattasi di fonti e atti generali applicativi, il cui unico compito è piuttosto quello di dettare criteri e modalità operative per la definizione transattiva delle liti pendenti, alla luce dei principi generali in materia di decorrenza dei termini di prescrizione del diritto fissati dal codice civile.

L’amministrazione, nell’adempiere a tale compito a mezzo del “DM moduli” (decreto ministeriale del 4 maggio 2012, con cui sono stati definiti i moduli transattivi), ha ritenuto di individuare quale criterio primario, idoneo a scremare l’area della materia contenziosa suscettibile di speciale transazione, quello dell’insussistenza di una sentenza dichiarativa della prescrizione (lett. c). Questa è invero l’unica previsione che deve ritenersi direttamente collegata all’effettivo decorso dei termini prescrizionali: essa è declinata nel senso che se la prescrizione è stata oggetto di accertamento giurisdizionale, seppur non coperto da giudicato, l’accesso al modulo transattivo è da ritenersi precluso.

Le altre due coordinate selettive, riferite rispettivamente ai “danneggiati viventi” (lett. a) e agli “eredi dei danneggiati deceduti” (lett. b) si limitano, ferma la condizione del mancato intervento di una sentenza accertativa della prescrizione, a definire un arco temporale entro il quale la domanda di adesione alla procedura transattiva può essere presentata. Ciò fanno, è da ritenere, sulla base di motivazioni che non attengono al presunto maturarsi della prescrizione alla luce delle previsioni codicistiche, ma a ragioni di carattere gestionale correlate alla limitatezza delle risorse messe a disposizione, e, probabilmente, al grado di interesse e bisogno del danneggiato presuntivamente evincibile dai tempi di attivazione del giudizio.


Share by: