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COMPETENZA FUNZIONALE SULL’APPELLO ALLE SENTENZE DEL TAR PER LA SICILIA

ago 18, 2023

L’appello proposto avverso una sentenza del Tar per la Sicilia (Sede di Palermo o Sezione staccata di Catania) può essere deciso unicamente dalla sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la quale a tutti gli effetti è una sezione del Consiglio di Stato.

Nel caso di proposizione al Consiglio di Stato con sede in Roma di un appello proponibile alla Sezione giurisdizionale staccata di Palermo, la competenza funzionale della Sezione staccata di Palermo deve considerarsi inderogabile, in quanto prevista da una disposizione attuativa dello Statuto regionale, avente rango costituzionale, e non può dunque dar luogo alla definizione del giudizio con una pronuncia del Consiglio di Stato con sede in Roma.

D’altra parte, l’art. 6, comma 6, del codice del processo amministrativo ha previsto che ‘gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione’ (Adunanze Plenarie n. 9 e 10 del 2023)


Con riferimento alla natura delle Sezioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana quali “Sezioni staccate del Consiglio di Stato”, l’Adunanza Plenaria ha ritenuto di dover ribadire quanto già affermato con la sentenza n. 13 del 2022, per la quale “i compilatori del codice del processo amministrativa hanno tenuto conto del principio fondamentale affermato dall’art. 1, comma 2, del d.lgs n. 373 del 2003, per il quale ‘il Consiglio di giustizia amministrativa … è composto da due Sezioni, con funzioni, rispettivamente, consultive e giurisdizionali, che costituiscono Sezioni staccate del Consiglio di Stato’”.

La questione della ammissibilità o meno dell’appello – come ogni altra questione concernente il giudizio – può essere decisa peraltro esclusivamente dal Consiglio di giustizia amministrativa, tenendo conto del principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 14 settembre 2016, n. 18121, per la quale non va dichiarato inammissibile – e può esservi quindi la translatio iudicii – l’appello proposto ad una incompetente Corte d’appello civile.



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