Guida al diritto (15/2026)
in tema di concorsi pubblici (riserva di posti - giurisdizione):
- Cons. Stato V 27.2.26 n. 1560, pres. est. Caringella (Guida al diritto 15/2026, 46): Nei concorsi pubblici, il diritto alla riserva è tutelato dal giudice ordinario. Occorre infatti distingue tra norme di azione e norme di relazione: le prime regolano il potere amministrativo e danno luogo a interessi legittimi; le seconde impongono obblighi diretti all’Amministrazione a tutela immediata del privato, generando diritti soggettivi. Le disposizioni che prevedono riserve di posti rientrano in questa seconda categoria, poiché non attribuiscono spazi valutativi all’Amministrazione, bensì impongono un effetto vincolato al ricorrere dei presupposti. In tale prospettiva, l’attività amministrativa si riduce a un accertamento meramente ricognitivo, privo di discrezionalità. Da ciò discende che la lesione lamentata non riguarda il cattivo esercizio di un potere, ma l’inadempimento di un obbligo giuridico già perfetto. La procedura concorsuale assume, allora, il ruolo di presupposto fattuale, mentre il diritto alla riserva opera su un piano autonomo, come meccanismo di protezione che incide direttamente sull’esito finale. La controversia si sposta così dal terreno della legittimità amministrativa a quello della spettanza del bene della vita. La forma della domanda non può alterare la natura della posizione giuridica dedotta. Anche la richiesta di annullamento della graduatoria non muta il quadro, poiché il giudice ordinario conserva il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi incidenti su diritti soggettivi. (La decisione orienta, così, una lettura “sostanzialistica” della giurisdizione, ancorata alla causa petendi e non alle tecniche di tutela utilizzate. Si riafferma la linea di confine tra le due giurisdizioni, sottraendo alla sfera del giudice amministrativo controversie che, pur inserite in procedimenti pubblici, non coinvolgono l’esercizio del potere. Il concorso non è più il luogo esclusivo dell’esercizio del potere, ma anche il contesto in cui operano diritti pieni, la cui tutela esula dalla giurisdizione amministrativa).
sulla nozione di organismo di diritto pubblico e di impresa pubblica:
- Cons. Stato IV 9.3.26 n. 1876, pres. Carbone, rel. Furno (Guida al diritto 15/2026, 80 T): 1. L’organismo di diritto pubblico e l'impresa pubblica, pur accomunati dall’influenza dominante della pubblica amministrazione e dal possibile ricorso allo strumento societario, si distinguono per la finalità perseguita: solo il primo è istituito per soddisfare esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, mentre nell’impresa pubblica rileva esclusivamente il vincolo di controllo pubblico, a prescindere dalla natura dell’attività svolta. 2. Integra la figura dell’organismo di diritto pubblico, con conseguente assoggettamento alla disciplina dei contratti pubblici quale amministrazione aggiudicatrice, la società a partecipazione pubblica che, pur dotata di autonoma personalità giuridica, sia integralmente finanziata dall’ente locale, sottoposta al suo potere di nomina degli organi e preordinata alla gestione di un servizio pubblico volto al soddisfacimento di esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale. In proposito, sussiste il requisito teleologico dell’organismo di diritto pubblico in capo alla società di capitali preordinata alla gestione del trasporto pubblico locale e dei servizi connessi, in funzione del soddisfacimento di esigenze di interesse generale; ciò in particolare ove il controllo dell’ente pubblico assicuri la copertura dei costi e neutralizzi il rischio d’impresa, così da far prevalere i criteri di continuità, qualità e regolarità del servizio sulle logiche economiche di mercato.
- (commento di) Davide Ponte, Decisiva l’attività che non deve avere carattere industriale o commerciale (Guida al diritto 15/2026, 92-94)
in tema di abusi edilizi:
- Cass. pen. 3^, 7.4.26 n. 12730 (Guida al diritto 15/2026, 44-45): Opera abusiva non sanata, anche la sola manutenzione è prosecuzione del reato … Il principio di “immanenza” dell’abuso edilizio significa che l’abusività di un’opera illecita permane sull’immobile in maniera persistente e ininterrotta, anche allorquando sia cessata la consumazione del relativo reato, con la conseguenza che qualsivoglia sopraggiunta attività edilizia realizzata sull’opera abusiva, ancorché materialmente “lieve” e persino se astrattamente integrante una mera “manutenzione”, incidendo su una struttura abusiva e quindi persistentemente tale, siccome nelle more neppure legalmente “sanata”, si traduce anch’essa in una condotta abusiva, tanto da integrare la “prosecuzione” dell’opera abusiva e quindi un nuovo reato. (Sul punto la SC chiarisce che oltre al principio dell’”immanenza” dell’abusività dell’opera si impone l’altro principio della necessaria valutazione “unitaria” dell’opera stessa. Infatti, data la non superabile abusività dell’opera illecita non condonata, gli ulteriori interventi su di essa di qualsiasi tipologia e materialità - realizzati in qualsiasi momento anche successivo alla maturata prescrizione del precedente reato, ne costituiscono, comunque, prosecuzione - si saldano in unica realtà con l’opera abusiva, rendendo appunto l’intervento un nuovo abuso edilizio. Tale valutazione unitaria del manufatto impedisce di distinguere tra parti illecite e parti regolari, o parti anteriori e parti successive di quello che nei fatti è un unico abuso, che coinvolge nell’originaria illegalità l’intero intervento manutentivo. Si determina la mancata maturazione della prescrizione del reato edilizio quando si tratta di opere abusive oggetto di costante “manutenzione”. La prova dell’attualità dell’attività edilizia sul manufatto contra legem può essere fornita anche attraverso fotografie che dimostrino l’ottimo stato conservativo dell’abuso a riprova che la condotta non è ultimata. Pertanto, la prescrizione non può decorrere. In tema di reati edilizi, la valutazione dell’opera ai fini di individuare il dies a quo per la decorrenza della prescrizione, deve riguardare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente le sue singole componenti).
in tema di condominio:
- Trib. Latina 2^, 26.1.26 n. 198, Giudice Morabito (Guida al diritto 15/2026, 48 T): È annullabile - e non nulla - la delibera assembleare che, in sede di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, ripartisca le spese condominiali in violazione dei criteri legali dettati dall'art. 1123 c.c., escludendo illegittimamente taluni condomini - nella specie, proprietari di box - dal concorso agli oneri comuni.
- (commento di) Fulvio Pironti, Una corretta decisione che rafforza i presidi di legalità nella gestione (Guida al diritto 15/2026, 51-54)
in materia di successioni (mortis causa):
- Corte giust. Ue 4^, 26 marzo 2026, causa C-618/24 (Guida al diritto 15/2026, 96 solo massima): L’art. 4 del regolamento n. 650/2012, letto in combinato disposto con l’art. 1 e l’art. 3, par. 1, lettera a), di quest’ultimo, va interpretato nel senso che rientra nella nozione di «successione», ai sensi di tale art. 4, un legato ex lege che è conferito, a seguito del decesso di una persona la cui successione è aperta, indipendentemente da qualsiasi disposizione testamentaria del defunto, a talune persone vicine a quest’ultimo, per l’assistenza che esse gli hanno prestato nel corso di un certo periodo precedente tale decesso, qualora non abbiano ricevuto, per tale assistenza, alcuna liberalità né alcun compenso, legato che è dovuto, in ogni caso, in aggiunta alla quota di legittima, potendo il beneficiario esserne privato solo per cause di diseredazione.
- (commento di) Marina Castellaneta, In seguito al decesso nella nozione di “successione” rientra il legato stabilito per legge (Guida al diritto 15/2026, 96-98). La competenza sull’intera successione va attribuita agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale.
sulla TUN (Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da macropermanenti):
- Cass. 3^, 7.4.26 n. 8630 (Guida al diritto 15/2026, 13 T, sotto il titolo: “Tabella unica nazionale, per la Cassazione applicazione a tutte le categorie”) (sentenza emessa su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano ex art. 363-bis c.p.c.): La Tabella Unica Nazionale (TUN), emanata dal DPR 12/2025 (13.1.2025 n. 12), in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene - eventualmente anche reputando di applicare una tabella pretoria - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell'ambito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.
- (editoriale di) Giovanni Comandè*. Ristoro del danno, il ritorno alle radici chiude il cerchio dell’equità stipulativa (Guida al diritto 15/2026, 10-12). Effetti e implicazioni della sentenza Cass. 3^, n. 8630/2026 [*professore ordinario di Diritto Privato comparato alla Scuola Superiore Sant'Anna]
- (commento di) Filippo Martini, Per la componente biologica si rischia il “tramonto” delle tabelle pretorie (Guida al diritto 15/2026, 29-33)
- (commento di) Marco Rodolfi, Per le lesioni di non lieve entità forte impatto dei valori unitari (Guida al diritto 15/2026, 34-40) [implicazioni pratiche]. La Tun (tabella unica nazionale) è nata con una ratio ben precisa, ossia risarcire in modo “controllato” i danni non patrimoniali. Essa dovrebbe riuscire a contemperare le esigenze di «pieno risarcimento» e di «razionalizzazione dei costi». Rispetto alle Tabelle milanesi cambia solo la redistribuzione dei valori dei risarcimenti assegnati ai singoli punti di invalidità. Una volta verificata l’esistenza di un danno morale da sofferenza soggettiva interiore, il giudice dovrà valutare se l'importo medio previsto dalla Tun sia congruo. La Tun deve dunque essere il parametro equitativo “privilegiato” applicabile sia retroattivamente che in materie estranee alla Rca e sanitari.
in materia penale (nozione di spazio aperto al pubblico):
- Cass. pen. 1^, 19.2.26 n. 6759 (Guida al diritto 15/2026, 64 T, sotto il titolo: Se la molestia viene “percepita” in spazi condominiali scatta il reato): Con riguardo ai contesti condominiali, deve considerarsi aperto al pubblico agli effetti dell’art. 660 c.p. quel luogo nel quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti. Per integrare il requisito della pubblicità del locus commissi delicti è sufficiente che, indifferentemente, il soggetto attivo, ovvero quello passivo, si trovi - almeno uno di essi - in luogo pubblico o aperto al pubblico.
- (commento di) Carmelo Minnella, Basta che l’imputato o la vittima si trovi in area aperta al pubblico (Guida al diritto 15/2026, 68-73). Sono considerati luoghi aperti al pubblico l’androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni
c.s.
Nella rivolta dell'idea di uguaglianza contro quella di libertà non ci sarebbe nessun male, se non fosse che è sulla libertà che le civiltà si basano, ma la libertà produce e stimola la disuguaglianza (Fernando Pessoa, Lisbona 1888-1935)