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ACCESSO DIFENSIVO, NESSO DI STRUMENTALITA’ E VALUTAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE CHE DETIENE IL DOCUMENTO

giu 28, 2021

AI FINI DEL BILANCIAMENTO TRA IL DIRITTO DI ACCESSO DIFENSIVO, PREORDINATO ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE IN SENSO LATO, E LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA FINANZIARIA ED ECONOMICA, SECONDO LA PREVISIONE DELL’ART. 24, COMMA 7 DELLA L. N. 241 DEL 1990 NON TROVA APPLICAZIONE NE’ IL CRITERIO DELLA STRETTA INDISPENSABILITA’ (RIFERITO AI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI) NE’ IL CRITERIO DELL’INDISPENSABILITA’ E DELLA PARITA’ DI RANGO (RIFERITO AI DATI COSIDDETTI SUPERSENSIBILI), MA IL CRITERIO DELLA “NECESSITA’” AI FINI DELLA “CURA” E DELLA “DIFESA” DI UN PROPRIO INTERESSE GIURIDICO, RITENUTO DAL LEGISLATORE TENDENZIALMENTE PREVALENTE SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA, A CONDIZIONE DEL RISCONTRO DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI GENERALI DELL’ACCESSO DOCUMENTALE DI TIPO DIFENSIVO.

NE DERIVA CHE IL COLLEGAMENTO TRA LA SITUAZIONE LEGITTIMANTE E LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IMPONE UN’ATTENTA ANALISI DELLA MOTIVAZIONE CHE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE HA ADOTTATO NEL PROVVEDIMENTO CON CUI HA ACCOLTO O RESPINTO L’ISTANZA DI ACCESSO, POSTO CHE SIA LA P.A. DETENTRICE DEL DOCUMENTO CHE IL GIUDICE AMMINISTRATIVO ADITO NEL GIUDIZIO DI ACCESSO NON DEVONO SVOLGERE ALCUNA ULTRONEA VALUTAZIONE SULLA INFLUENZA O SULLA DECISIVITA’ DEL DOCUMENTO RICHIESTO NELL’EVENTUALE E COLLEGATO GIUDIZIO INSTAURATO, POICHE' UN SIMILE APPREZZAMENTO COMPETE, SE DEL CASO, SOLO ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA INVESTITA DELLA QUESTIONE.

DIVERSAMENTE RAGIONANDO, SI REINTRODURREBBERO NELLA DISCIPLINA DELL’ACCESSO DIFENSIVO E NELLA SUA PRATICA APPLICAZIONE LIMITI E PRECLUSIONI CHE NON SONO PREVISTI DALLA LEGGE, LA QUALE SI E’ INVECE LIMITATA A STABILIRE ADEGUATI CRITERI PER VALUTARE LA SITUAZIONE LEGITTIMANTE ALL’ACCESSO DIFENSIVO E PER EFFETTUARE IL BILANCIAMENTO TRA GLI INTERESSI CONTRAPPOSTI ALL’OSTENSIONE DEL DOCUMENTO O ALLA RISERVATEZZA (Adunanza plenaria n. 4 del 2021)



In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare.

L’interprete deve operare, in termini di pratica sussunzione, un raffronto tra la fattispecie concreta di cui la parte domanda la tutela in giudizio e l’astratto paradigma legale che ne costituisce la base legale.

Siffatto giudizio di sussunzione, che costituisce la base fondante dell’accesso difensivo, è regolato in ogni suo aspetto dalla legge (e dal rispettivo regolamento di attuazione), mostrandosi privo di tratti “liberi” lasciati alla interpretazione discrezionale dell’autorità amministrativa ovvero alla prudente interpretazione del giudice.

Più in particolare, la legge ha proceduto a selezionare, tra i canoni ermeneutici in astratto possibili, quelli della immediatezza, della concretezza e dell’attualità (art. 22, comma 1, lettera d), della l. n. 241 del 1990), in modo tale da ancorare il giudizio sull’interesse legittimante a due parametri fissi, rigidi e predeterminati quanto al loro contenuto obiettivo.

Quanto al primo dei suddetti parametri, la “corrispondenza” circoscrive esattamente l’interesse all’accesso agli atti in senso «corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata».

L’unico interesse legittimante all’accesso difensivo sarà dunque quello che corrisponderà in modo diretto, concreto ed attuale alla cura o anche difesa in giudizio di tali predeterminate fattispecie, in chiave strettamente difensiva.

Tale ultimo aspetto, peraltro, è chiarito dal secondo dei parametri ai quali si è fatto cenno, e cioè quello riguardante il c.d. “collegamento”.

Il legislatore ha ulteriormente circoscritto l’oggetto della situazione legittimante l’accesso difensivo rispetto all’accesso “ordinario”, esigendo che la stessa, oltre a corrispondere al contenuto dell’astratto paradigma legale, sia anche collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990), in modo tale da evidenziare in maniera diretta ed inequivoca il nesso di strumentalità che avvince la situazione soggettiva finale al documento di cui viene richiesta l’ostensione, e per l’ottenimento del quale l’accesso difensivo, in quanto situazione strumentale, fa da tramite.

Questa esigenza è soddisfatta, sul piano procedimentale, dal successivo art. 25, comma 2, della l. n. 241 del 1990, ai sensi del quale «la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata».



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