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Urbanistica e appalti (6/2022)

Carmine Spadavecchia • gen 09, 2023

in tema di inquinamento (bonifica):

- Claudio Vivani ed Elisabetta Sordini, Siti contaminati e responsabilità civile (Urban. e appalti 6/2022, 737-743)


in tema di concessioni demaniali marittime:

- Giuseppina Papini, Il regime giuridico dei beni demaniali alla luce delle sentenze dell’Adunanza Plenaria n.17 e 18 del 2021 (Urban. e appalti 6/2022, 744-759)


in tema di espropriazione:

- Sergio Perongini, La quantificazione dell’indennità di espropriazione ai sensi dell’art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001: problemi processuali e sostanziali (Urban. e appalti 6/2022, 771-789)


sugli organismi di diritto pubblico (Fabbricerie):

- Cons. Stato V 6.9.22 n. 7742, pres. Barra Caracciolo, est. Grasso (Urban. e appalti 6/2022, 790 T) 

Le Fabbricerie sono oggetto di una normativa di derivazione pattizia solo relativamente all’assetto ordinamentale e alla definizione dei compiti cui esse sono preposte, tanto che eventuali modifiche di tali profili debbono essere bilateralmente convenute. 

Invece le materie che non possono dirsi attinenti al libero esplicarsi del sentimento religioso nella sua dimensione di diritto fondamentale, in quanto non rientranti tra quelle di religione e di culto, come le modalità di affidamento delle commesse, devono ritenersi soggette alla legislazione unilaterale dello Stato, ivi compresa quella di derivazione eurocomunitaria. 

Le Fabbricerie non sono organismi di diritto pubblico e, come tali, non soggiacciono al regime del Codice dei contratti pubblici ex art. 3, comma 1, lett. d), DLg 50/2016, perché non sono soggette, quanto alla loro attività, alla influenza pubblica dominante, tanto che, come avviene per le associazioni e per le fondazioni, l’autorità amministrativa non opera un rilievo penetrante sulla gestione dell’ente e, in più, i relativi poteri vengono esercitati dal Prefetto o dal Ministero dell’Interno con il coinvolgimento del vescovo diocesano. 

Le Fabbricerie non operano per la soddisfazione di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, perché, almeno per quanto riguarda le più grandi, gestiscono rilevanti beni e patrimoni secondo quel criterio di economicità che caratterizza e connota l’attività imprenditoriale. 

L’attività delle Fabbricerie non è finanziata in modo maggioritario dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali o da organismi di diritto pubblico, in quanto, al di là di qualche contingente accordo di diritto privato, rileva l’approccio funzionale, che concerne le ordinarie e strutturali modalità con cui si esplica la volontà dell’ente, con riguardo al centro di imputazione dei rischi e delle perdite connesse alla stessa attività.

- (commento di) Francesca Bevilacqua, Le fabbricerie tra regolamentazione pattizia e qualificazione come “organismi di diritto pubblico” (Urban. e appalti 6/2022, 795-806)


in tema di project financing:

- Cons. Stato V 13.4.22 n. 2809, pres. Barra Caracciolo, et. Di Matteo (Urban. e appalti 6/2022, 807 T): Nelle procedure di finanza di progetto di iniziativa pubblica non basta che le clausole contrattali in cui si traduce l’operazione di partenariato pubblico-privato comportino il trasferimento del rischio al gestore del servizio, ma è necessario che l’Amministrazione specifichi ex ante tutti gli oneri economici che concorrono a definire il rischio assunto dall’operatore economico, in modo da definire l’equilibrio economico finanziario. In difetto, non potrà dirsi attendibile l’elaborazione del piano economico finanziario, né sarà corretta l’allocazione del rischio: se l’operatore non è messo a conoscenza di tutti gli oneri del servizio che dovrà svolgere, non può valutare se sarà in grado di sostenere il rischio senza incorrere in perdite di attività e, inevitabilmente, la sua offerta risulterà non attendibile. 

- (commento di) Alessandro Licci Marini, La definizione del rischio nel project financing per l’affidamento dei contratti di rendimento energetico (Urban. e appalti 6/2022, 812-). Partenariato pubblico-privato ed Energy Performance Contract (EPC) 


in materia antimafia:

- Ad. plen. 28.1.22 n. 3, pres. Patroni-griffi, rel. Forlenza (Urban. e appalti 6/2022, 823 T): Gli amministratori e i soci di una persona giuridica destinataria di interdittiva antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/ 2011 (Codice delle leggi antimafia) non sono titolari di legittimazione attiva all’impugnazione di tale provvedimento. [Solo le imprese possono impugnare l’interdittiva antimafia, mentre gli amministratori e i soci non possono agire in modo autonomo, non essendo assimilabili a coloro che patiscono un “effetto diretto” conseguente all’adozione del provvedimento; al più, i soci possono intervenire in giudizio, ma solo in posizioni defilate. Ciò in quanto l’interdittiva ha riverberi assai durevoli nel tempo, se non addirittura permanenti, indelebili e ineliminabili, ragion per cui solo all’impresa è data la possibilità di difendersi in giudizio in prima persona]

- (commento di) Claudio Contessa, L’Adunanza plenaria sulla legittimazione all’impugnativa delle informative interdittive antimafia (Urban. e appalti 6/2022, 826-831)


in materia di giurisdizione (contratti della PA):

- TAR Palermo 3^, 10.8.22 n. 2504, pres. Passarelli Di Napoli, est. Valenti (Urban. e appalti 6/2022, 832 T): Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una serie di provvedimenti con i quali l’Amministrazione ha deciso di prorogare la durata di una concessione di servizio pubblico [nella specie, servizio di collegamento marittimo di pubblico interesse mediante navi ro-ro per trasporto passeggeri e merci] quando l’accettazione della proroga da parte del contraente privato sia condizionata ad una rinegoziazione dei termini contrattuali.

- (commento di) Luca Giagnoni, Poteri di proroga contrattuale e giurisdizione esclusiva (Urban. e appalti 6/2022, 835-842)


in tema di pianificazione urbanistica:

- Andrea Ferruti, La rigenerazione urbana in Calabria dopo la L. n. 25/2022 (Urban. e appalti 6/2022, 760-770)


in tema di beni paesaggistici:

- TAR Veneto 2^, 8.8.22 n. 1280, pres. Pasi, est. Rinaldi (Urban. e appalti 6/2022, 843 T):

1. È illegittimo per difetto di istruttoria e manifesta perplessità il decreto di vincolo assunto dal Ministero ai sensi dell’art. 138, comma 3, del Codice in relazione a vasta area dolomitica già interessata da molteplici vincoli ex lege sull’errato presupposto dell’estensione delle aree boscate, già tutelate ex lege, e della inidoneità dei preesistenti vincoli ad assicurare la conservazione dei valori coinvolti.

2. In sede di definizione delle regole d’uso dei beni paesaggistici deve essere rispettato il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.

- (commento di) Enrico Amante, Il principio di proporzionalità nella determinazione delle regole d’uso dei beni paesaggistici (Urban. e appalti 6/2022, 848-856) [l’abuso del diritto paesaggistico]


in materia edilizia (competenza legislativa): 

- Cass. pen. 3^, 29 agosto 2022, n. 31782 (Urban. e appalti 6/2022, 863-4): In materia edilizia, pure nelle materie in cui le regioni (o le province autonome) hanno potestà legislativa esclusiva queste non solo non possono assoggettare a sanzione penale condotte che, per legge dello Stato, sono lecite, ma neppure possono incidere nella materia penale restringendo l’operatività delle leggi incriminatrici statali. 


in materia edilizia (condono):

- Cass. pen. 4^, 2.9.22 n. 32267 (Urban. e appalti 6/2022, 862): In tema di condono edilizio, nel caso di bene immobile in comproprietà, per il quale non sia stata operata alcuna divisione né costituito un distinto diritto di proprietà su una porzione dello stesso, la presentazione di distinte istanze di sanatoria da parte di diversi soggetti legittimati in forza dell’art. 6 e dell’art. 38, comma 5, L 28.2.1985 n. 47, richiamati dall’art. 39, comma 6, L 23.12.1994 n. 724, costituisce un frazionamento artificioso della domanda, da imputare ad un unico centro sostanziale di interesse onde non consentire l’elusione del limite legale di volumetria dell’opera per la concedibilità della sanatoria.

 


c.s.


 

Conosci te stesso (γνῶθι σαυτόν)

- Conoscere se stessi non solo è la cosa più difficile, è anche la più scomoda (Josh Billings, pen name di Henry Wheeler Shaw, 1818-1885)

- Conoscere te stesso significa riconoscere finalmente che non puoi conoscere te stesso (D.H. Lawrence, 1885-1930, “A proposito di donne e uomini - Sesso, famiglia e società”, Lorenzo de’ Medici Press, 2022)

- Amiamo troppo noi stessi per conoscerci meglio (Roberto Gervaso)

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