Urbanistica e appalti (4/2026)

Carmine Spadavecchia • 23 ottobre 2026

in tema di accesso (decisioni di oscuramento):


- Cons. Stato V 21.5.26 n. 4090, pres. Carginella, est. Molinaro (Urban. e appalti 4/2026, 463 T): 1. Il termine per l’impugnazione delle decisioni di oscuramento, di cui all’art. 36, comma 3, DLg 36/2023, decorre dal giorno dell’effettiva conoscenza del contenuto dispositivo dell’atto, non potendosi imporre l’onere manifestamente eccessivo di articolare un ricorso al buio, incompatibile con l’effettività della tutela giurisdizionale, garantita a livello costituzionale e sovranazionale (nel caso di specie, dal momento della pubblicazione della documentazione sulla piattaforma utilizzata, differita ex art. 36, comma 5, DLg 36/2023, vista l’inidoneità della comunicazione dell’aggiudicazione, in ragione del suo contenuto, a rendere edotti i destinatari della portata dell’oscuramento). 2. Se il ricorrente non allega adeguatamente che le parti dell’offerta oscurate siano indispensabili ai fini della propria difesa e non prova essergli stato negato l’accesso alle informazioni minime di cui agli artt. 50 e 55 della Dir. 2014/ 24/UE, le esigenze di segretezza imprenditoriale necessariamente prevalgono su quelle difensive collegate all’accesso. 

- (commento di) Francesco Picardi, Il dies a quo del termine di impugnazione delle decisioni di oscuramento ex art. 36 D.Lgs. n. 36 del 2023 (Urban. e appalti 4/2026, 470-476)


 


in tema di accesso (accesso digitale):


- Cons. Stato I 13.1.26 n. 61 (parere), pres. est. Saltelli (Urban. e appalti 4/2026, 519 T): Le misure di trasparenza amministrativa di cui all’art. 36 del codice dei contratti pubblici non trovano applicazione riguardo alla documentazione amministrativa nel caso dell’inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, e non sono limitate dalle esigenze di tutela della privacy, salvo per quanto riguarda le parti dell’offerta che contengono segreti tecnici o commerciali. 

- (commento di) Giuseppe Manfredi, Pubblicazione versus accesso. Il parere del Consiglio di Stato sulla trasparenza amministrativa nel bando tipo ANAC (Urban. e appalti 4/2026, 525-529) 


 


in tema di accesso (accesso difensivo - bilanciamento tra trasparenza e riservatezza):


- TAR Liguria 1^, 11.2.26 n. 174, pres. Caruso, est. Pistilli (Urban. e appalti 4/2026, 530 T): 1. In sede di decisione sull’oscuramento la Stazione appaltante non può effettuare alcuna valutazione in ordine alle eventuali esigenze difensive, che possono peraltro sorgere in un momento successivo, con la conseguenza che la mancata contestazione della determinazione sull’oscuramento con il rito accelerato, non preclude la possibilità di avanzare istanza di accesso difensivo di cui all’art. 22 L 241/1990 con il relativo rito ex art. 116 c.p.a. 2. Ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria non è sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al proprio know-how, essendo necessario, nel bilanciamento volto all’individuazione di un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e quelle di trasparenza, che venga in rilievo, quale interesse c.d. limite, un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento. 

- (commento di) Margherita Amitrano Zingale, Accesso difensivo nell’ambito di gare pubbliche e rapporti con il rito superaccelerato (Urban. e appalti 4/2026, 532-536).

La sentenza chiarisce l’ambito di operatività dell’accesso documentale difensivo rispetto all’accesso soggetto al nuovo rito introdotto dal codice dei contratti di cui al DLgg 36/2023 e che ha ad oggetto le sole determinazioni di oscuramento o meno delle offerte da parte della Stazione appaltante. 


 


in tema di appalti (esclusione per dichiarazioni false o omesse):


- Cons. Stato V 11.3.26 n. 1965, pres. Caringella, est. Molinaro (Urban. e appalti 4/2026, 477 T): L’omissione dichiarativa non costituisce, di per sé, causa di esclusione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023, a meno che non integri la specifica fattispecie di omissione dichiarativa di cui al comma 3, lett. b), del medesimo articolo. Pertanto, in mancanza del “dolo specifico”, nei termini delineati da tale disposizione, l’omissione di per sé non costituisce causa escludente. 

- (commento di) Alessandro E. Basilico, Omissioni dichiarative e grave illecito professionale nel nuovo Codice dei contratti pubblici (Urban. e appalti 4/2026, 482-490)

Sulle due questioni principali - la conformità dell’offerta tecnica alla lex specialis e il rilievo delle omissioni dichiarative e del grave illecito professionale - la decisione segue un orientamento sostanzialista, coerente con l’evoluzione della normativa e della giurisprudenza, nonché con le disposizioni e i principi del codice del 2023. Il superamento di automatismi espulsivi fondati su irregolarità formali in favore di un approccio che rimette all’Amministrazione la valutazione di (in)affidabilità dell’operatore economico è in armonia con il principio della fiducia. 



 


in tema di appalti (invarianza della soglia di anomalia):


- Tar Brescia 1^, 27.1.26 n. 86, pres. Gabbricci, est. Fede (Urban. e appalti 4/2026, 537, estratto): Il principio di invarianza della soglia di anomalia scatta dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, prima si applica il meccanismo ordinario della regressione procedimentale. 

- (commento di) Maria Luisa Beccaria, Soglia di anomalia cristallizzata dall’aggiudicazione (Urban. e appalti 4/2026, 537-543)

Il principio di invarianza si applica dopo l’aggiudicazione, anche in caso di inversione procedimentale, e si estende al ricalcolo dei punteggi determinati da formule matematiche influenzate dall’offerta di un concorrente poi escluso, poiché tali variazioni incidono automaticamente sulla posizione degli altri operatori economici e sul calcolo delle medie rilevanti nella procedura. 


 


in tema di concessioni:

- Matteo Baldi, Concessioni demaniali, di servizi e autorizzazioni: un terreno di confronto tra concorrenza ed interesse generale (Urban. e appalti 4/2026, 425-449) 

L’evoluzione delle concessioni amministrative (concessioni di beni, lavori e servizi), e il rapporto con l’autorizzazione; il passaggio da una concezione provvedimentale ad una contrattuale-concorrenziale. In particolare, le concessioni demaniali marittime nel settore turistico-ricreativo (porti turistici, ecc.) e l’applicabilità o meno della c.d. direttiva Bolkestein a tali tipologie di concessioni. La necessità, per tutte le tipologie provvedimentali, di procedure selettive trasparenti, imparziali e realmente concorrenziali, per l’attribuzione di utilità legate a beni pubblici. 


 


in materia di energia (impianti da fonti rinnovabili):


- Cons. Stato IV 11.2.26 n. 1099, pres. Carbone, est. Monteferrante (Urban. e appalti 4/2026, 505 T): L’art. 20, comma 8, lett. c-quater), DLg 199/2021 va interpretato nel senso che introduce una autonoma fattispecie e tipologia di area idonea all’installazione di impianti alimentati da fonte rinnovabile alternativa a quelle previste dall’art. 20, comma 8, lett. a) - c-ter), DLg 199/2021.

- (commento di) Luca Giagnoni, Tra lettera, intenzione del legislatore e favor europeo: l’interpretazione dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater),D.Lgs. n. 199/2021 (Urban. e appalti 4/2026, 509-518) 

Dopo aver ricostruito il quadro normativo e l’evoluzione della disciplina delle aree idonee, il lavoro analizza criticamente la motivazione della sentenza, con particolare riguardo ai criteri ermeneutici utilizzati. Muovendo dall’art. 12 delle preleggi, si sofferma sul rapporto tra interpretazione letterale e interpretazione teleologica, evidenziando come la decisione si collochi nel più ampio contesto del favor eurounitario per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e del sistema multilivello delle fonti.


 


in tema di impianti sportivi:

- Axel Conte, Concessione degli impianti sportivi ai sensi del D.Lgs. n. 38/2021. L’ANAC interviene. Un nuovo e complicato secondo atto (Urban. e appalti 4/2026, 450-454). La lettura restrittiva dell’istituto da parte dell’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), che ne limita significativamente l’ambito applicativo, senza considerare la dimensione sociale ed economica del sistema sportivo italiano.


 


in materia urbanistica (convenzioni):


- Cons. Stato IV 10.3.26 n. 1938, pres. Neri , est. Furno (Urban. e appalti 4/2026, 491 T) (Condominio X c/ Comune di Ferrara): 1. Fermi i casi di contratti di diritto privato (per i quali trovano certamente applicazione le disposizioni del codice civile), nei casi invece di contratto ad oggetto pubblico l’Amministrazione mantiene comunque la sua tradizionale posizione di supremazia; tali contratti non sono disciplinati dalle regole proprie del diritto privato, ma meramente dai “principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti”, sempre “in quanto compatibili” e salvo che “non diversamente previsto”. 2. All’interno del rapporto oggetto delle convenzioni urbanistiche devono essere differenziate: a) obbligazioni a contenuto patrimoniale, quali quelle relative al pagamento di contributi o oneri di urbanizzazione, che presentano struttura assimilabile alle obbligazioni di diritto privato e sono soggette al regime ordinario di prescrizione; b) obbligazioni a contenuto pubblicistico, strettamente connesse all’esercizio della funzione pianificatoria e conformativa del territorio, tra le quali rientrano la cessione delle aree a standard, la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la loro successiva acquisizione e gestione da parte del Comune. Mentre le prime hanno natura disponibile, le seconde costituiscono diretta proiezione del compito istituzionale del Comune di pianificare, gestire, manutenere e vigilare sulle infrastrutture pubbliche nel territorio di competenza. 3. La natura indisponibile del diritto alla presa in carico delle opere di urbanizzazione, quale diretta proiezione delle attribuzioni istituzionali dell’ente locale in materia di realizzazione, acquisizione e gestione delle infrastrutture pubbliche, esclude la compromettibilità in arbitri della relativa controversia, nonché l’operatività della prescrizione ex art. 2934, comma 2, c.c. 

- (commento di) Gabriele Aronica, Convenzioni urbanistiche e “diritti indisponibili” dei privati (Urban. e appalti 4/2026, 494-503) 

Dopo avere approfondito la natura giuridica dell’obbligo di assumere la gestione delle opere di urbanizzazione realizzate dal privato, previsto normalmente dalle convenzioni urbanistiche a carico dell’Amministrazione comunale, la sentenza si sofferma sulla disciplina applicabile, sotto il duplice profilo della compromettibilità in arbitri (art. 12 DLg 104/2010; art. 806 c.p.c.) e della soggezione alla prescrizione civile del correlativo diritto della parte privata. 


 


in materia edilizia (silenzio-assenso):

- Duccio Sarmati, Silenzio-assenso e permesso di costruire fra continuità e riforme (Urban. e appalti 4/2026, 455-462).

La disciplina del silenzio-assenso – modificata di recente a opera della L 182/2025, in materia di permesso di costruire, e del DL 19/2026-L 50/2026, a livello generale – ha recepito l’evoluzione giurisprudenziale e, in misura più ridotta, aggiunto potenzialità interpretative non deducibili dalla previgente disciplina. Tuttavia, tali interventi pongono il problema dei limiti che la generalizzazione dell’istituto del silenzio-assenso e la compressione dell’autotutela recano in sé, specialmente sotto il profilo della tutela dell’interesse pubblico. 


 


in materia edilizia (enti del terzo settore):


- Cass. pen. 3^, 30.4.26 n. 15665 (Urban. e appalti 4/2026, 548-9): In materia edilizia, l’art. 71, comma 1, DLg 117/2017 non introduce una deroga generalizzata alla disciplina urbanistico-edilizia, né attribuisce agli enti del Terzo settore una sorta di esenzione dal previo conseguimento dei titoli abilitativi necessari per gli interventi comportanti trasformazione stabile del territorio. Tale disposizione rileva sul piano della compatibilità funzionale e localizzativa delle sedi e dei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali non produttive degli enti del Terzo settore, ma non incide sul distinto piano del “come” dell’attività edificatoria, che resta integralmente sottoposto alla disciplina ordinaria in tema di permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e titoli richiesti dai vincoli speciali. Ne consegue che il c.d. principio di “indifferenza urbanistica” non può essere invocato per legittimare nuove costruzioni o interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia permanente del territorio, specie quando essi insistano su aree gravate da vincoli paesaggistici e idraulici, posto che la qualità soggettiva dell’ente promotore dell’intervento non neutralizza né attenua il regime pubblicistico dei titoli edilizi e delle autorizzazioni di tutela. 


 


in materia edilizia (lottizzazione negoziale):


- Cass. pen. 3^, 27.4.26 n. 15113 (Urban. e appalti 4/2026, 549-551): In materia edilizia, la lottizzazione abusiva, nella forma c.d. negoziale, è configurabile anche quando la trasformazione urbanistica degli immobili venga predisposta mediante atti di compravendita formalmente validi e recanti il richiamo ai vincoli urbanistici, qualora tali atti costituiscano il “mezzo” per la formazione di lotti che, per le loro caratteristiche oggettive e in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, rivelino in modo non equivoco una destinazione d’uso diversa da quella consentita dagli strumenti urbanistici. Ne consegue che il disvalore penale, pertanto, non si concentra sulla invalidità civilistica o formale del negozio, bensì sull’esito urbanistico-funzionale dell’operazione, considerata quale predisposizione di una trasformazione del territorio in contrasto con la pianificazione. (In motivazione si precisa che anche il notaio rogante può concorrere nel reato di lottizzazione abusiva, quando la sua attività di confezionamento dei rogiti si inserisca consapevolmente nella sequenza causale che conduce alla formazione dei “lotti” funzionali all’uso vietato). 



 


in materia edilizia (sanatoria):


- Cass. pen. 3^, 4.5.26 n. 15946 (Urban. e appalti 4/2026, 546-8): In materia edilizia, la sanatoria di cui all’art. 36-bis, DPR 380/2001 ha portata limitata e non si estende agli interventi riconducibili all’art. 44, lett. b), DPR 380/2001, né a opere nuove o sostanzialmente in totale difformità dal titolo, né alla sopraelevazione realizzata su preesistente manufatto abusivo. Ne consegue che, quando l’abuso deve essere valutato unitariamente e l’intero edificio risulti, nella sua conformazione reale, estraneo al titolo originario, non è consentito scomporre l’intervento in singoli segmenti per attrarlo artificiosamente nell’area della parziale difformità. 



c.s.


 


Il progresso vero non è la rivoluzione, ma un cambiamento che custodisce la tradizione.