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Urbanistica e appalti (1/2023)

Roberto Lombardi • mar 09, 2023

in tema di contratti pubblici:

- Luca R. Perfetti, Sul nuovo Codice dei contratti pubblici. In principio (Urban. e appalti 1/2023, 5-13, editoriale) 


in tema di concessioni demaniali:

- Roberto Caponigro, Le concessioni demaniali nel rapporto con la Corte di Giustizia Europea (Urban. e appalti 1/2023, 15-26)


in tema di PPP (partenariato pubblico privato):

- Chiara Donadi e Jacopo Rossetti, Le nuove frontiere del PPP: il caso della mobilità elettrica (Urban. e appalti 1/2023, 33-40). La conversione elettrica del trasporto pubblico locale.


in tema di paesaggio:

- Sandro Amorosino, La valenza materiale ed immateriale dei paesaggi urbani di rilievo storico (Urban. e appalti 1/2023, 27-31). L’interazione fra la comunità e il contesto fisico in cui essa vive genera un valore immateriale che identifica il genius loci. Il caso di Venezia.


in tema di paesaggio (compatibilità paesaggistica):

- Cons. Stato VI 18.10.22 n. 8848, pres. Pannone, est. Maggio (Urban. e appalti 1/2023, 57 T):

Ai sensi dell’art. 167, comma 4, DLg 22.1.2004 n. 42, il rilascio della compatibilità paesaggistica non è consentito in presenza di lavori che “abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, sia esso interrato o meno.

Il presupposto per investire la Soprintendenza è da rinvenire nella presentazione di un’istanza per gli “interventi di cui al comma 4”, come previsto dall’art. 167, comma 5, tenuto conto che soltanto in tali ipotesi è ammissibile l’accertamento di compatibilità paesaggistica e, dunque, la Soprintendenza è abilitata a valutare, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, in sede di espressione del parere di competenza, l’idoneità delle opere a pregiudicare le ragioni di tutela sottese all’imposizione del vincolo; ove, invece, gli interventi fossero diversi da quelli di cui al comma 4, non potrebbero trovare applicazioni le disposizioni di cui al comma 5 dello stesso art. 167 e, dunque, non occorrerebbe acquisire il parere della Soprintendenza previsto nell’ambito delle relative procedure di accertamento conformità anche ai sensi dell’art. 36 DPR 6.6.2001 n. 380.

- (commento di) Calogero Commandatore, I limiti dell’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica (Urban. e appalti 1/2023, 58-65)


in tema di governo del territorio (stato legittimo degli immobili):

- Corte cost. 21.10.22 n. 217, pres. Sciarra, red. Navarretta (Urban. e appalti 1/2023, 41 T): È incostituzionale - per contrasto con i principi fondamentali della materia “governo del territorio” di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis, TU edilizia - l’art. 7 LR Veneto 19/2021, che nella LR Veneto 61/1985 ha introdotto l’art. 93-bis, definendo il concetto di “stato legittimo degli immobili” a fini edilizio-urbanistici.

- (commento di) Enrico Amante, L’iper-statalizzazione della materia edilizia: la Corte costituzionale enuclea ulteriori principi (Urban. e appalti 1/2023, 45-56). L’evoluzione legislativa in materia di repressione degli abusi edilizi, nei diversi istituti coinvolti, e i limiti della rigorosa, e formalistica, ricostruzione offerta dalla Corte costituzionale con la pronuncia in commento. Critica all’orientamento costante della Corte che, nell’enucleare in materia edilizia principi statali, non derogabili né declinabili dal legislatore regionale, finisce per negare nei fatti la potestà concorrente della regione.


in materia edilizia (contributo di costruzione):

- TAR Umbria 1^, 22.8.22 n. 648, pres. Potenza, est. Carrarelli (Urban. e appalti 1/2023, 105 T): Nel caso in cui il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire, ovvero quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio, sorge in capo alla pubblica amministrazione, anche ai sensi dell’art. 2033 o dell’art. 2041 c.c., l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione. Il contributo concessorio, infatti, è strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio e, quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare, cosicché l’importo versato va restituito. Il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente.

- (commento di) Roberto Musone, Le condizioni di ripetizione del contributo di costruzione (Urban. e appalti 1/2023, 106-124)


in materia edilizia (demolizione):

- Cass. pen. 3^, 15.11.22 n. 43250 (Urban. e appalti 1/2023, 129-130): In tema di esecuzione penale, l’impossibilità della demolizione, che autorizza la disciplina di cui all’art. 33, comma 2, DPR 380/2001 (c.d. fiscalizzazione dell’illecito edilizio), deve essere oggettiva e assoluta. Ne consegue che, laddove le opere abusive siano strutturalmente connesse con quelle assentite, occorre valutare se il ripristino comprometta la stabilità dell’intero edificio: evenienza, quest’ultima, che si rappresenta l’unico limite a detto ripristino.


in tema di appalti (illecito professionale):

- Cons. Stato IV 5.9.22 n. 7709, pres. Lopilato, est. Tucciarelli (Urban. e appalti 1/2023, 67 T): In merito agli obblighi dichiarativi in capo al concorrente di una procedura di gara e, in particolare, alla necessità di definire se tra i pregressi episodi professionali da riferire alla stazione appaltante, in quanto suscettibili di integrare una delle cause di esclusione dalla procedura previste dall’art. 80, comma 5, lett. c) ss., DLg 50/2016, rientri o meno anche una c.d. risoluzione consensuale, deve ritenersi che nel perimetro di tali obblighi rientri anche una precedente risoluzione consensuale intervenuta con altra stazione appaltante, in fase di esecuzione di una procedura di gara, quante volte la stessa sia dipesa da una condotta astrattamente idonea a fare dubitare dell’integrità e affidabilità dell’operatore economico, in vista dell’affidamento dell’appalto. 

- (commento di) Massimiliano Mangano, Il “fatto storico” delle pregresse vicende professionali nel perimetro degli obblighi dichiarativi a prescindere dal nomen iuris (Urban. e appalti 1/2023, 71-84)


in materia di appalti (gara: campionamento dell’offerta):

- Cons. Stato III 4.8.22 n. 6827, pres. Greco, est. Maiello (Urban. e appalti 1/2023, 91 T): Negli appalti di fornitura un campione rappresentativo della qualità media dei beni offerti dai concorrenti, ancorché sia stata prevista la sua esibizione dalla lex specialis di gara a pena di esclusione, non costituisce un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell’offerta tecnica documentale, poiché la campionatura è destinata a comprovare - con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti, appunto, campioni - la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti. Da quanto precede discende, per un verso, che la clausola del disciplinare che ne sanziona l’inosservanza con l’esclusione è nulla per contrasto con la regola del codice dei contratti pubblici sulla tassatività delle clausole di esclusione, per altro verso, che dev’essere applicato al concorrente inadempiente il rimedio procedimentale del soccorso istruttorio nei limiti e nelle forme previste dal medesimo codice (art. 83, commi 8 e 9, DLg 50/2016).

- (commento di) Giovanni Fabio Licata e Giovanni Carlo Figuera, Elementi costitutivi dell’offerta e tassatività delle clausole di esclusione nel codice dei contratti pubblici (Urban. e appalti 1/2023, 95-104)


sul termine di impugnazione (computo in caso di sospensione feriale):

- Ad. plen. 3.9.22 n. 11, pres. Maruotti, est. Simonetti (Urban. e appalti 1/2023, 85 T): Qualora il termine lungo di impugnazione abbia cominciato a decorrere prima del periodo feriale, al termine di impugnazione, calcolato a mesi, ai sensi degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c. (per cui il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale coincidente con la data di pubblicazione della sentenza), va alla fine aggiunto, realizzandosi così un prolungamento di tale termine nella misura corrispondente, il periodo di 31 giorni di sospensione previsto dalla L 742/1969, come ribadito dall’art. 54, comma 2, c.p.a., computato ex numeratione dierum ai sensi dell’art. 155, comma 1, c.p.c. 

- (commento di) Silia Gardini, Termine “lungo” di impugnazione e sospensione feriale nel processo amministrativo (Urban. e appalti 1/2023, 86-90)


 

c.s.


 

Tutto quello che non so l'ho imparato a scuola (Leo Longanesi)

 


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