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Obbligo vaccinale e sospensione dall’esercizio della professione di psicologo

di Paolo Nasini • ago 03, 2022

Tribunale civile di Firenze, sez. II, 6 luglio 2022, decreto, Est. Zanda


IL CASO

Il Tribunale di Firenze è intervenuto con un decreto “inaudita altera parte”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 sexies, comma 2, c.p.c., in una fattispecie concernente l’accertamento della violazione dell’obbligo vaccinale ex art. 4, DL n. 44 del 2021, conv. in l. n. 76 del 2021 e conseguente sospensione della ricorrente dall’esercizio della professione di Psicologa.

Si tratta di un giudizio cautelare, instaurato avanti al G.O. a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del TAR Toscana pronunciata con sentenza n. 1565 del 2021, passata in giudicato il 6 maggio 22, nell’ambito del quale la parte ricorrente ha chiesto l’adozione di un provvedimento cautelare, anche inaudita altera parte, sospensivo dell'atto di sospensione dall’esercizio della professione di psicologa, in quanto idoneo a compromettere beni primari dell'individuo quale il diritto al proprio sostentamento e il diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost., inteso come espressione della libertà della persona e della sua dignità, garantita dalla libertà dal bisogno.

In particolare, parte ricorrente ha allegato come l'esercizio della professione costituisse l'unica sua fonte di sostentamento. 


LA SOLUZIONE

Il Tribunale ha sospeso, inaudita altera parte (fissando l'udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento in contraddittorio), l’atto dell'ordine degli Psicologi della Toscana che vieta alla ricorrente di esercitare la professione di psicologa fino alla sua sottoposizione al trattamento sanitario iniettivo contro Sars Cov 2, autorizzando quindi l'esercizio della professione senza sottoposizione al trattamento in questione, lavorando in qualunque modalità (sia in presenza che da remoto) alla stessa stregua dei colleghi vaccinati.

Il Giudice, nel concedere la sospensione inaudita altera parte, e premettendo, significativamente, che la decisione del TAR Toscana, reiettiva della propria giurisdizione, fosse condivisibile, ha valorizzato il fatto che:

- l'instaurazione del contraddittorio potrebbe creare un irreparabile nocumento alla libertà e al diritto al lavoro della ricorrente, la quale non può più esercitare la professione di psicologa e sostentarsi col proprio lavoro da molti mesi sin dall'ottobre 2021;

- seppure il decreto legge convertito in legge sopra ricordato si proponga lo scopo di impedire la malattia e assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitario, tuttavia questo scopo è irraggiungibile perché sono gli stessi report di AIFA ad affermarlo, sia quelli coevi alla sospensione della ricorrente che quelli più recenti di gennaio e maggio 2022, e ancor più i report di istituti di vigilanza europei, ad es. Euromomo oppure Eudravigilance, che riportano un fenomeno opposto a quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione, ovvero un dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico delle infezioni e decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi;

- l'art. 32, comma 2, Cost., non è in radice applicabile, anche a voler prescindere dalla violazione della riserva di legge, proprio per la mancanza di benefici della collettività;

- sotto altro profilo, l'art. 32 Cost. all'interno della carta costituzionale "personocentrica", dopo l'esperienza del nazi-fascismo, non consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo vero o supposto e tantomeno consente di sottoporlo a sperimentazioni mediche invasive della persona, senza il suo consenso libero e informato, consenso che nel caso di specie non può essere “informato” posto che i componenti dei sieri e il meccanismo del loro funzionamento sono coperti non solo da segreto industriale ma anche, incomprensibilmente, da segreto "militare", sì che a tutt'oggi dopo due anni ancora non si conoscono i componenti dei sieri e gli effetti a medio e lungo termine come scritto dalle stesse case produttrici, mentre si sa che nel breve termine hanno già causato migliaia di decessi ed eventi avversi gravi;

- l'art. 32 Cost e coerentemente le varie convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia vietano l'imposizione di trattamenti sanitari senza il consenso dell'interessato perché ne verrebbe lesa la sua dignità, valore che sta alla base delle molteplici norme della nostra Costituzione rigida e che sostanzia l'art. 1 della Costituzione della Germania;

- pertanto, il rifiuto di prestare il consenso da parte della ricorrente deve ritenersi legittimo in quanto non può essere libero e informato;

- l'obbligo vaccinale imposto per poter lavorare viola gli artt. 4, 32 e 36 Cost, che, ponendo al centro "la persona" e difendendola prima di tutto dallo Stato, non consente a quest’ultimo e a tutti i suoi apparati centrali e periferici (come anche gli ordini professionali) di imporre alcun obbligo di trattamento sanitario senza il consenso dell'interessato;

- il nostro ordinamento e i trattati internazionali vietano qualunque trattamento sperimentale sugli esseri umani, e vi sono regolamenti come il n. 953/21 e risoluzioni UE come la n. 2361/21 che specificamente vietano agli Stati membri di attuare discriminazioni in base allo stato vaccinale Sars Cov 2;

- l'ordine degli psicologi della Toscana ha violato la suddetta normativa immediatamente applicabile, attuando una discriminazione della ricorrente rispetto ai colleghi vaccinati che possono continuare a lavorare pur avendo le stesse possibilità di infettarsi e trasmettere il virus e imponendo illecitamente un trattamento iniettivo che ha già causato eventi avversi gravi e morte;

- le autorità sanitarie della Regione Toscana e il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana non possono non essere al corrente del dilagare dei contagi nonostante l’80/90% della popolazione sia vaccinata contro Sars Cov 2 e sono anche al corrente, o dovrebbero esserlo, del dilagare del contagio tra vaccinati con tre dosi, degli eventi avversi anche gravi e mortali di soggetti vaccinati; si tratta, infatti, di dati pubblicati dallo stesso Ministero della Salute, per cui appare illecita sia l'emanazione che il successivo perdurante mancato ritiro in autotutela da parte dell'Ordine di appartenenza, di quel provvedimento di sospensione della ricorrente assunto in data 19 ottobre 2021 e tuttora vigente fino al 31 dicembre 2022;

- la ricorrente, pertanto, non può essere costretta, per poter sostentare se stessa e la sua famiglia, a sottoporsi a questi trattamenti iniettivi sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel suo DNA alterandolo in un modo che potrebbe risultare irreversibile, con effetti ad oggi non prevedibili per la sua vita e salute;

- sotto un profilo epidemiologico, la condizione del soggetto vaccinato non è dissimile da quello non vaccinato perché entrambi possono infettarsi, sviluppare la malattia e trasmettere il contagio;

- dunque l'imposizione dell'obbligo vaccinale per svolgere la professione è discriminatorio e viola il regolamento europeo n. 953/2021 self executing che vieta discriminazioni dei cittadini europei fondate sullo stato vaccinale.

Il Tribunale, quindi, oltre a richiamare la risoluzione del Consiglio di Europa n. 2361/2021 e i Regolamenti (CE) 726/2004 (art. 14 bis) e 507/2006, ha dato conto di una serie di arresti giurisprudenziali a sostegno di quanto dallo stesso affermato, ovvero:

- la decisione della Corte Giust. UE, 11 luglio 2019, n. 716/17 che recita: "ogni Giudice nazionale chiamato a pronunciarsi nell'ambito delle proprie competenze ha, in quanto organo di uno Stato membro, l'obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione che abbia effetto diretto nella controversia di cui è investito" [1];

- le ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale dei decreti legge che impongono i trattamenti iniettivi anti Sars Cov 2 per l'esercizio da parte dei cittadini di diritti e libertà fondamentali [2];

- le pronunzie di revoca della sospensione dal lavoro per inosservanza obbligo vaccinale [3].




[1] Anche Corte cost. n. 95/2017. Sull'obbligo di disapplicazione immediata da parte del GO della fonte interna contrastante col diritto dell'Unione Europea e "a contrario", il Tribunale ha poi citato Cass. civ., sez. I, ord., 18 ottobre 2018, n. 26292; Cass. civ., sez. I, ord., 06 giugno 2018, n. 14638; Trib. Firenze n. 1855 del 2021; Cass., 21 dicembre 2009, n. 26897: <<Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203>>.

[2] In particolare, CGARS, ord., 22 marzo 2022, n. 351; T.A.R. Lombardia, sez. 1, 16 giugno 2022, n. 1397.

[3] In particolare, Tribunale di Padova del 28.4.22; Tribunale di Sassari del 9.6.22; Tribunale di Velletri 14.12.2021; TAR Lombardia 26.4.2022 (caso di una veterinaria sospesa dall'albo); Tribunale di Roma del 14.6.22; TAR Lombardia n. 1397 del 16.6.22; varie sentenze di Tar Piemonte e varie sentenze di Tar Roma (su personale delle forze armate, sanitari e insegnanti).



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