Il caso del gioielliere rapinato. Tra autodifesa e giustizia privata
Tribunale di Asti, Corte di Assise, sentenza depositata il 28 febbraio 2024 – Corte di Appello di Torino, sentenza n. 19 del 3 dicembre 2025, confermata dalla Corte di Cassazione in data 15 luglio 2026
IL CASO E LA DECISIONE
Un soggetto viene imputato, tra l'altro, del reato continuato di cui all'art. 575 del c.p., per avere cagionato volontariamente la morte di altri due soggetti.
In particolare, l'uomo, nell'impostazione accusatoria, dopo avere subito una rapina nella gioielleria da lui posseduta, inseguiva i rapinatori con la pistola in pugno e sparava loro contro mentre provavano a scappare, rispettivamente, uno in auto e l'altro a piedi.
Secondo i Giudici di primo e secondo grado che si sono occupati del caso, la tesi secondo cui i fatti sarebbero stati commessi in presenza della scriminante della legittima difesa, e nel luogo del domicilio della vittima, non era stata provata dall'imputato.
In particolare, era al contrario emerso, nel corso del dibattimento, che la condotta prima di inseguimento dei rapinatori e poi di esplosione dei colpi da distanza ravvicinata fosse stata tenuta dal reo "in un momento in cui l'aggressione (...) era totalmente conclusa", e, dunque, "in una situazione in cui difettavano completamente i requisiti del pericolo attuale di un'offesa ingiusta a un diritto proprio o altrui e della necessità di reagire a scopo difensivo".
La Corte di Appello, con statuizioni poi integralmente confermate anche in cassazione, ha inoltre ritenuto provata, a carico dell'imputato, anche la contestazione del reato di porto illegale di armi fuori dalla propria abitazione, sul presupposto che la pistola adoperata nel caso di specie dal reo, pur essendo legalmente detenuta a fini di difesa "interna" al domicilio, non avrebbe potuto in alcun modo essere portata fuori da esso, come accaduto nel corso dell'inseguimento ai rapinatori.
Tale inseguimento era infatti pacificamente avvenuto su strada pubblica, con modalità - non necessità e interruzione definitiva della condotta aggressiva altrui – che, come detto, non erano idonee ad essere ricomprese nel concetto di legittima difesa.
Soltanto sotto il profilo sanzionatorio, invece, la Corte di appello si è discostata dalle statuizioni di primo grado, in quanto, pur ritenendosi corretta la riduzione della pena in conseguenza del riconoscimento in favore dell’imputato dell'attenuante della provocazione e delle
attenuanti generiche, si è deciso di incidere al massimo ribasso sull'aumento di pena dovuto all'applicazione dell'istituto della continuazione tra i reati, per una sanzione finale di 14 anni e 9 mesi di reclusione.
IL CONFINE TRA LEGITTIMA DIFESA E GIUSTIZIA PRIVATA
Secondo la difesa del gioielliere, quando erano stati esplosi i colpi di pistola che hanno portato al decesso dei due rapinatori, la rapina sarebbe stata ancora in corso.
Tuttavia, la ricostruzione dei fatti ha escluso tale evenienza, e anzi ha evidenziato una situazione di fuga da parte dei rapinatori, al momento degli spari.
La controversia giuridica sulla corretta interpretazione delle norme penali applicabili alla concreta fattispecie si è dunque spostata sulla necessità o meno, ai fini di configurazione della scriminante della legittima difesa – ciò che avrebbe comportato la piena assoluzione dell’imputato -, dell’attualità del pericolo, laddove vi sia intrusione non autorizzata nei luoghi di privata dimora.
In linea generale, il vigente art. 52 del codice penale si divide in tre tronconi.
Il primo comma esclude la punibilità dell’autore di un reato qualora lo stesso sia stato costretto a compierlo dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, e sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
Il secondo e il terzo comma sanciscono che “sussiste sempre il rapporto di proporzione” (tra difesa e offesa), nel caso di difesa armata all'interno dell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora o comunque in ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, qualora vi sia introduzione o trattenimento in tali luoghi da parte di terzi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
Ciò, sempre che la difesa riguardi la propria o la altrui incolumità, o i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
Il quarto comma, infine, stabilisce che nei casi di cui al secondo e al terzo comma (ovvero quando vi è violazione di domicilio in senso lato) “agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.
Da rimarcare, al riguardo, che tale ultima disposizione richiama, da un lato, soltanto i casi di cui al secondo e al terzo comma, ma si riferisce, dall’altro, ad azione “in stato di legittima difesa” tout court.
Da qui il dubbio se il “respingere” sia pur sempre legato ad un “pericolo attuale”.
Quanto all’eccesso colposo (rispetto ai limiti stabiliti dalla legge) della legittima difesa, l’art. 55 c.p. stabilisce che si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo, ma che nei casi “di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
Nello specifico, le sentenze in commento hanno ribadito, seguendo sul punto consolidata giurisprudenza, i seguenti concetti:
- è stata introdotta una presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa quando sia configurabile la violazione di domicilio da parte dell’aggressore, ferma restando però la necessaria ricorrenza anche dei presupposti dell’attualità dell’offesa e della necessità o inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità;
- il nuovo quarto comma dell’art. 52 del codice penale non ha modificato la struttura della legittima difesa, che continua ad essere imperniata sulla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta secondo quanto indicato dal primo comma dell’art 52 c.p., anche quando vi sia l’intrusione in luoghi di privata dimora realizzata con violenza o con minaccia di uso di mezzi di coazione fisica;
- la legittima difesa putativa ricorre nei casi in cui la situazione di pericolo non ricorre oggettivamente, ma è supposta dall’agente sulla base di un errore nell’apprezzamento dei fatti, determinata da una situazione obiettivamente idonea a far nascere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza di un pericolo attuale di un’offesa ingiusta, essendo al riguardo insufficiente il solo timore e il solo stato d’animo;
- l’eccesso colposo nella legittima difesa presuppone la sussistenza dei requisiti della scriminante e si realizza con il superamento dei limiti a quest’ultima collegati;
- secondo le ultime modifiche normative, infine, viene esclusa, senza per questo che vi sia stata l’introduzione di una nuova scriminante, la colpevolezza delle reazioni difensive eccessive, quando l’agente ha agito in una condizione di minorata difesa o in condizione di stress psicologico tale da non consentire un’adeguata valutazione della situazione e, conseguentemente, delle azioni da svolgere per difendersi.
In altri termini, il gioielliere, per essere scriminato nella sua condotta, anche solo putativamente e anche solo in termini di eccesso colposo, avrebbe dovuto sparare ai rapinatori nel corso della rapina e non a rapina finita, quando ormai il pericolo attuale di un’offesa grave alla persona era cessato e non più dunque da respingere.
Il passaggio dalla situazione di condotta attiva dei rapinatori nei confronti dei soggetti legalmente presenti nel luogo di privata dimora a condotta non più attiva verso costoro segna dunque anche il passaggio dalla possibile situazione di offesa scriminata da parte del gioielliere ad una situazione di ritorsione e “vendetta” non più protetta dall’ordinamento, se non nello stretto margine di un intervento volto a riappropriarsi dei beni sottratti, con tutti i limiti, tuttavia, della necessaria protezione – nel fare ciò - del bene incolumità individuale, il quale prevale sempre, nell’ordinario, sulla tutela dei beni di natura patrimoniale.
Ulteriormente argomentando, se il rapinato si fosse messo a dare la caccia nei giorni e settimane successive ai suoi rapinatori, anche al solo fine comprensibile di recuperare i suoi beni, non vi sarebbe stato dubbio che lo stesso si sarebbe “macchiato” di duplice omicidio nello sparare agli stessi senza essere stato costretto dalla necessità di difendersi da loro; e tuttavia, il rapinato resta nell’ambito della giustizia privata - vietata dall'ordinamento - anche se pone in essere la stessa condotta immediatamente dopo avere subito l’offesa (e non per difendersi dalla stessa), nel tumulto e nella rabbia del momento.
La differenza in termini sanzionatori tra le due azioni (omicidio “a freddo” e omicidio in rapida successione rispetto alla rapina subita) trova la sua proporzione nell’uso accorto delle attenuanti – ovvero le c.d. giustificazioni che comportano riduzione di pena - che l’ordinamento riserva a chi commette un reato in particolari situazioni di turbamento.