Giurisprudenza italiana (5/2026)
in tema di accesso (a documenti classificati ai fini della sicurezza nazionale):
- Cons. Stato IV 25.2.26 n. 1511, pres. Martino, est. Conforti (Giurispr. it. 5/2026, 1026-8): L’istanza di accesso a fini difensivi che un soggetto privato formuli al fine di apprendere il contenuto di un documento classificato ai sensi della L 124/2007 (ma sul quale non sia stato imposto il segreto di Stato) va valutata ai sensi dell’art. 42, 8° comma della medesima legge n. 124. Fra gli altri limiti e condizioni di tale particolare forma di accesso vi è la limitazione alla sola presa visione (senza estrazione di copia) e la puntuale verifica della stretta necessità dell’accesso ai fini della tutela in sede giudiziaria delle proprie posizioni giuridiche.
sui contratti attivi della PA:
- Cons. Stato VII 1.12.25 n. 9413, pres. Chieppa, est. Sestini (Giurispr. it. 5/2026, 1158 s.m.): La giurisprudenza del Consiglio di Stato – correttamente richiamata dal TAR. – ritiene che i contratti attivi non soggiacciono alle regole del Codice dei contratti pubblici, ma solo ai principi generali dell’azione amministrativa di cui all’art. 4 del Codice, e che è necessaria la pubblicità delle sedute solo per l’adozione di decisioni suscettibili di riverberarsi sulla partecipazione o meno dei concorrenti alla procedura, mentre nei restanti casi la trasparenza è garantita dal verbale di commissione (Sez. V, 13.10.10 n. 7470), mancando disposizioni specifiche che impongano anche per i contratti attivi l’apertura delle buste in seduta pubblica (Sez. V, 14.9.23 n. 8332). La specifica regola procedimentale che impone l’apertura di tutte le buste recanti le offerte in seduta pubblica attiene alle pubbliche gare disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, Codice che non trova diretta applicazione ai contratti attivi, a maggior ragione quando, così come in questo caso, il ridotto importo avrebbe consentito un affidamento diretto senza ricorrere alla procedura pubblica.
- (commento di) Gianmarco Falduti, I contratti attivi: tra disapplicazione codicistica e principi generali (Giurispr. it. 5/2026, 1159-1162)
in tema di appalti (project financing):
- Corte giust. Ue 2^, 5.2.26, causa C-810/84 (Giurispr. it. 5/2026, 1153 solo massima): L’art. 3 della Direttiva 2014/23/UE osta a che lo Stato membro riconosca al promotore di una finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consenta, nell’ipotesi in cui il contratto di concessione non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto, ottenendo così l’aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l’aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell’investimento atteso dall’aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara.
- (commento di) Gian Franco Cartei, De profundis per il diritto di prelazione? (Giurispr. it. 5/2026, 1153-1158)
in tema di appalti (requisiti di partecipazione alla gara):
- Cons. giust. amm. Sicilia, 25.2.26 n. 106, pres. De Francisco, est. Francola (Giurispr. it. 5/2026, 1028-9): Va rimessa alla Corte di giustizia Ue la seguente questione pregiudiziale: se sia conforme ai principi unionali di proporzionalità e ragionevolezza di una disposizione nazionale (quale l’art. 80, 5° comma, del Codice dei contratti pubblici, DLg 50/2016) il quale – nell’interpretazione giurisprudenziale più rigorosa – sancisce l’esclusione automatica dalle pubbliche gare di appalto di un operatore economico che sia stato colpito da una misura giudiziaria di carattere interdittivo, anche se la misura in questione sia stata revocata a distanza di pochi giorni dalla stessa A.G. e abbia quindi presentato un carattere di afflittività quanto mai lieve per l’operatore interessato.
in tema di giurisdizione (ripetizione di indebito conseguente a caducazione di contratto pubblico):
- Cons. Stato V 25.10.25 n. 8343, pres. Caringella, est. Molinaro (Giurispr. it. 5/2026, 1163 s.m.): La domanda di ripetizione dell’indebito esperita dall’Amministrazione a seguito della dichiarazione di inefficacia ex tunc del contratto d’appalto appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto oggetto del giudizio è un’obbligazione civilistica di carattere patrimoniale, scollegata dall’esercizio del potere, rilevando, al contrario, unicamente il fatto del venir meno dell’efficacia del contratto, a prescindere dalle circostanze che hanno portato all’effettuazione del pagamento non dovuto.
- (commento di) Paolo Patrito, Inefficacia del contratto pubblico e restituzioni: giurisdizione e diritto sostanziale (Giurispr. it. 5/2026, 1163-1173)
in tema di giurisdizione (danno da lesione dell’affidamento):
- Cons. Stato VI 3.3.26 n. 1648, pres. De Felice, est. Ravasio (Giurispr. it. 5/2026, 1025-6): Spetta alla giurisdizione del G.A. una controversia risarcitoria derivante dalla lamentata lesione del legittimo affidamento maturato dal privato a cagione di un contegno affidante da parte della PA, a condizione che il lamentato danno sia maturato nell’ambito di una controversia comunque spettante alla giurisdizione del Giudice amministrativo.
sul contraddittorio (nel processo amministrativo):
- Cons. Stato III 6.3.26 n. 1826, pres. Greco, est. Cerroni (Giurispr. it. 5/2026, 1023-5): La previsione dell’art. 73, 3° comma, c.p.a. è finalizzata a garantire in massimo grado il contraddittorio processuale fra le parti del giudizio e la sua portata si estende anche alle questioni preliminari di merito (non restando limitata alle sole questioni pregiudiziali in rito). Ne consegue che la violazione di tale previsione da parte del TAR, comportando una lesione della pienezza del contraddittorio processuale, determina l’annullamento con rinvio della decisione di primo grado ai sensi dell’art. 105, c.p.a.
in tema di famiglia (accordi matrimoniali):
- Cass. 1^, 21.7.25 n. 20415 (Giurispr. it. 5/2026, 1066 s.m.): L’accordo tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio è un contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322, 2° comma, c.c., essendo, infatti, il fallimento del matrimonio non causa genetica dell’accordo, ma mero evento condizionale (Nella specie, la SC afferma la validità di una scrittura con cui il marito riconosceva un debito in favore della moglie, a fronte di varie spese sostenute da quest’ultima, che da parte sua rinunciava ad alcuni beni e somme di denaro, sotto la condizione sospensiva della separazione).
- (commento di) Giulio Biancardi, Accordi fra coniugi sulle restituzioni: problemi di qualificazione (Giurispr. it. 5/2026, 1067-1074). Pur condividendo la soluzione, l’Autore critica la qualificazione delle attribuzioni patrimoniali tra coniugi nei termini di un ‘prestito’. Piuttosto, si tratta di attribuzioni patrimoniali inizialmente giustificate a titolo di contributo ai bisogni della famiglia, rimaste senza causa in conseguenza del dissolvimento di quest’ultima. Dunque, propone di inquadrare in termini di transazione mista il contratto stipulato per prevenire una lite in ordine alle obbligazioni restitutorie ex lege, nascenti dall’arricchimento ingiustificato di un coniuge a danno dell’altro.
in tema di proprietà (rinuncia):
- Cass. SSUU 11.8.25 n. 23093 (Giurispr. it. 5/2026, 1048 s.m.): La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 c.c., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 c.c., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare «trova causa», e quindi anche riscontro nella meritevolezza dell’interesse perseguito, in se stessa, e non nella adesione di un «altro contraente». Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, 2° comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, 2° comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facotà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.
- (commento di) Piercarlo Rossi e Giuseppe Vertucci, Rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare: rilievi critici alle Sezioni unite che accolgono tout court la tesi favorevole (Giurispr. it. 5/2026, 1048-1056)
. (commento di) Rosario Franco, Rinunzia alla proprietà: dalla relazionalità all’assolutezza, scartando la meritevolezza (Giurispr. it. 5/2026, 1056-1066)
in tema di condominio:
- cfr. Cass. 2^, 5.3.26 n. 4966 (Giurispr. it. 5/2026, 1007-9): In tema di uso della cosa comune, l’assemblea condominiale può, con delibera adottata a maggioranza ai sensi degli artt. 1136 e 1138 c.c., disciplinare il godimento dei beni comuni non rientranti nell’art. 1117 c.c. secondo il criterio dei millesimi di proprietà, prevedendo modalità di utilizzo differenziate o turnarie proporzionate alla quota, purché non sia impedito agli altri partecipanti un uso conforme alla destinazione del bene; ciò in quanto l’art. 1102 c.c. non ha carattere inderogabile e il regolamento può legittimamente privilegiare, nel godimento, i condomini che concorrono in misura maggiore alle spese di conservazione o fruizione del bene. (Nella specie, la SC ha ritenuto valido il regolamento condominiale che aveva disciplinato l’accesso dei terzi – non dei condomini o familiari – alla piscina comune e introdotto criteri di prenotazione del campo da tennis fondati sui millesimi di proprietà, mantenendo il criterio turnario e assicurando a tutti i condomini l’uso dei beni, con maggiori possibilità di godimento, anche indiretto, in favore dei titolari di quote più elevate).
sulla vendita di immobili da costruire (tutela degli acquirenti):
- Cass. 2^, 11.7.25 n. 19109 (Giurispr. it. 5/2026, 1074 T): Il divieto di stipula di cui all’art. 8 DLg 20.6.2005 n. 122 trova applicazione a tutti gli atti traslativi del diritto di proprietà, con effetti sia immediati che differiti, stipulati tra il costruttore venditore e l’acquirente persona fisica, aventi a oggetto un immobile da costruire che sia gravato da ipoteca o pignoramento, stante la finalità di evitare che l’acquirente si trovi esposto alla garanzia reale per l’intero debito contratto dal costruttore e al conseguente pericolo di veder sottoporre l’immobile acquistato a procedure di esecuzione immobiliari o concorsuali in ragione di inadempienze riconducibili al costruttore; vi rientrano, pertanto, a pieno titolo, anche i contratti di permuta che abbiano ad oggetto un bene da costruire, in cui l’acquisto si produce al momento in cui il bene viene ad esistenza. [NdR – Nella specie, si trattava di permuta di area edificabile con unità immobiliari destinate a essere ricomprese nel costruendo fabbricato (c.d. permuta atipica). L’art. 8 DLg 20.6.2005 n. 122 prevede l’obbligo di cancellazione o frazionamento dell'ipoteca antecedente alla compravendita così disponendo. “1. Il notaio non può procedere alla stipula dell'atto di compravendita se, anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell'ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull'immobile”].
- (commento di) Edoardo Milazzo, Permuta atipica e obbligo di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria nell’acquisto di immobili da costruire (Giurispr. it. 5/2026, 1076-1083)
sulla responsabilità degli enti:
- Antonella Marandola (a cura di), Bilancio e prospettive di riforma del D.Lgs. n. 231/2001 a venticinque anni dalla sua introduzione (profili processuali) (Giurispr. it. 5/2026, 1202-1244)
--- Criticità e innovazioni nella disciplina della responsabilità degli enti, Antonella Marandola (1202)
--- Profili critici delle indagini preliminari, Alessandro Bernasconi (1203)
--- Il “sottosistema cautelare” tra torsioni preventive e tutela dei diritti dell’ente, Rosita Del Coco (1209)
--- Le vicende modificative dell’ente, Antonia Caprio (1217)
--- Le dichiarazioni dell’ente, Maria Lucia Di Bitonto (1225)
--- Le regole di accertamento dell’illecito amministrativo derivante da reato, Donatello Cimadomo (1229)
sul principio di sinteticità (atti processuali):
- Cass. 1^, 15 ottobre 2025, n. 27552 (Giurispr. it. 5/2026, 1085 T): L’inosservanza dei criteri e dei limiti di redazione degli atti processuali di parte stabiliti dal DM 110/2023 non ne comporta l’invalidità, ma può essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. (In applicazione di tale principio, la SC ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del controricorso sollevata dal ricorrente che deduceva l’omessa numerazione dell’atto e la violazione dei margini verticali di ogni pagina).
- (commento di) Gianpaolo Caruso, Violazione delle specifiche tecniche: note a Cass., ord. 15 ottobre 2025, n. 27552 (Giurispr. it. 5/2026, 1086-1093)
in tema di giudicato (rapporti col diritto Ue):
- Corte giust. Ue 9^, 12.3.26, causa C-527/24, H. & A. C. Agenzia delle Entrate Riscossione / Centro Operativo di Pescara (Giurispr. it. 5/2026, 1029-1031, annotata da Marcella Martis). Il diritto dell’Unione, e segnatamente i principi di neutralità dell’IVA, proporzionalità e buona amministrazione, osta a una normativa nazionale, che facendo leva sull’autorità di cosa giudicata impedisca un esame effettivo del diritto sostanziale. L’esigenza di effettività del diritto unionale impone quindi di superare l’intangibilità del giudicato nazionale quando esso perpetui un’interpretazione contraria al diritto UE, specialmente se formatosi su profili meramente procedurali. (Rimborso IVA. Errore telematico scusabile. Inerzia dell’Amministrazione. Compatibilità tra la disciplina italiana in materia di rimborso dell’IVA a favore di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro, gli artt. 170 e 171 della Direttiva IVA, e i principi generali di neutralità dell’IVA, di proporzionalità, di buona amministrazione ed effettività della tutela giurisdizionale).
- Corte giust. Ue 4^, 18.12.25, causa C-320/24 (Giurispr. it. 5/2026, 1084 s.m.): L’art. 6, par. 1, e l’art. 7, par. 1, Direttiva 5.4.1993 n. 13 (93/13/CEE del Consiglio), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ostano a una normativa nazionale in virtù della quale l’applicazione del principio dell’autorità di cosa giudicata non consente al giudice nazionale, adito in un giudizio di rinvio a seguito di cassazione, di esaminare d’ufficio la nullità di una clausola contrattuale asseritamente abusiva qualora, da un lato, il motivo vertente sul carattere abusivo di tale clausola non sia stato invocato dal consumatore nel corso delle fasi precedenti del procedimento giurisdizionale e, dall’altro, la nullità di una siffatta clausola non sia stata rilevata d’ufficio dagli organi giurisdizionali nazionali nell’ambito del procedimento che ha dato luogo alla sentenza di cassazione.
- (nota di) Claudio Consolo, Nullità di protezione e rilievo officioso in grado di rinvio: giudicato infranto o commedia degli equivoci? (Giurispr. it. 5/2026, 1084-5)
in materia penale (ammonimento):
- Cedu 5^, 19.3.26, ric. 70945/17, B.G. c/ Francia (Giurispr. it. 5/2026, 1034-5, annotata da Giada Lai): L’ammonimento, previsto dall’ordinamento francese, costituisce una misura di carattere penale. L’ammonito può essere, sulla base dei criteri Engel, parificato all’imputato e, se la misura applicata, a prescindere dalla sua natura, è idonea ad arrecare pregiudizi all’ammonito, essa può violare i principi della Convenzione in materia di giusto processo. (La Corte ha accertato nella fattispecie la violazione dell’art. 6 sul diritto a un equo processo. La pronuncia è suscettibile di riflessi significativi anche sull’ordinamento italiano, nel quale l’istituto dell’ammonimento è parimenti previsto. Analogamente al modello francese, infatti, esso si fonda su una valutazione anticipata di colpevolezza in assenza delle garanzie proprie del processo penale. Inoltre, la misura è accompagnata da conseguenze giuridiche di indubbia incidenza negativa per l’ammonito, tra cui, in particolare, l’aggravamento del trattamento sanzionatorio e la procedibilità d’ufficio per eventuali reati successivamente commessi dal soggetto già destinatario dell’ammonimento).
c.s.
Entriamo in un mondo dove sarà più facile morire; avrei preferito un mondo in cui si potesse vivere. (Michel Houellebecq, su fine vita ed eutanasia dell'Occidente)