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Guida al diritto (9/2024)

Carmine Spadavecchia • mar 11, 2024

in tema di patrimonio archeologico:

- Cons. Stato VI 5.1.24 n. 207, pres. Montedoro, est. Ravasio (Guida al diritto 9/2024, 46): La ratio delle norme dettate dal TU 42/2004 a tutela dei beni culturali risiede nell’interesse pubblico alla conservazione e trasmissione alle future generazioni del patrimonio culturale italiano, appartenente anche a privati. Il che spiega perché la disciplina dei beni culturali preveda deroghe e limiti alla proprietà privata, mediante l’imposizione di vincoli (diretti e indiretti) che ne limitano modifica e alterazione di prospettiva. Per la stessa ragione, in deroga alla normativa sul ritrovamento di un tesoro (che appartiene al proprietario del fondo ex art. 932 c.c.), la legge attribuisce allo Stato la proprietà dei beni rinvenuti in terreni privati (art. 91 TU 42/2004). In questa prospettiva va interpretata restrittivamente la norma (art. 92 TU cit.) che prevede l’assegnazione di un premio al proprietario del fondo in cui siano stati rinvenuti reperti archeologici o artistici. Il premio non è dovuto a prescindere dal comportamento del proprietario, ma solo quando questi dimostri di avere collaborato fattivamente a reperire i beni, segnalando ad esempio piccoli oggetti ritrovati o la conformazione peculiare del terreno indicativa di emergenze archeologiche e altri elementi rivelatori della presenza di reperti nel sottosuolo. [L’art. 92 cit. prevede che il Ministero della cultura corrisponda un premio, in denaro, o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate o credito di imposta, fino a un quarto del valore delle cose ritrovate, al proprietario dell’immobile in cui è avvenuto il ritrovamento; se poi il proprietario ha anche scoperto materialmente la cosa (altrimenti il premio spetta anche a chi ha eseguito i lavori di scavo), ha diritto a un premio maggiore, fino alla metà del valore delle cose ritrovate. Nella specie, i proprietari del fondo in cui era stato rinvenuto un criptoportico di una città antica avevano chiesto il premio alla Soprintendenza, che l’aveva rifiutato - con un diniego che il CdS ha ritenuto legittimo – sul rilievo che non si trattasse di scoperta fortuita, perché l’area era già nota per l’interesse archeologico, tanto che l’immobile era stato vincolato, e non vi era stato, da parte dei proprietari, alcun apprezzabile comportamento collaborativo utile al ritrovamento]


sul diritto all’immagine:

- Cass. 3^, 1.2.24 n. 2978 (Guida al diritto 9/2024, 44): Il diritto all’immagine ha un duplice contenuto: positivo (tutela l’interesse della persona ad apparire in pubblico nella misura in cui abbia interesse a farlo, con il correlato sfruttamento dell’immagine dietro corrispettivo) e negativo (tutela l’interesse della persona a che la sua immagine non venga diffusa o esposta in pubblico).In relazione al contenuto negativo, le norme del codice civile e della legge sul diritto d’autore vanno integrate col Codice in materia di protezione dei dati personali (DLg 196/2003), per cui, nel bilanciamento tra tutela dell’immagine della persona e dell’interesse pubblico alla sua diffusione, assume un peso maggiore l’esigenza di protezione della sfera privata, specialmente quando si tratta di minori. Il video diffuso dai media che coinvolga persone riprese di nascosto è legittimo perché espressione del diritto di cronaca quando, oltre a rispettare la legge e il codice deontologico dei giornalisti, sia effettivamente teso a soddisfare l’interesse pubblico a conoscere le fattezze dei protagonisti dell’episodio narrato. Deve trattarsi di una divulgazione essenziale per la completezza e correttezza dell’informazione fornita (Cass. 18006/2018) (Nella specie, la SC ha ritenuto corretta la soluzione del Tribunale perché ricorreva una delle tassative ipotesi in cui la pubblicazione dell’immagine della persona è consentita dalla legge a prescindere dal suo consenso, stante l’interesse pubblico alla notizia dell’arresto di un latitante e tenuto conto che il minorenne era stato ripreso del tutto casualmente senza intento di renderlo identificabile o riconoscibile)


in tema di comunicazioni elettroniche (responsabilità di Facebook quale “hosting provider”):

- TAR Lazio 4^, 24.1.24 n. 1393, pres. Politi, est. Bianchi (Guida al diritto 9/2024, 86 T): Va esente da responsabilità – in relazione ai contenuti memorizzati da terzi sulla rete – il fornitore di servizi di hosting che non è a conoscenza delle attività illecite che avvengono tramite i propri servizi, sempre che, non appena conosciuti tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso, e ciò anche ove dotato di un sistema di controllo automatizzato; la responsabilità del provider non è infatti ravvisabile per il solo fatto che il software contempli l’astratta possibilità, in un numero limitato di casi, di sottoporre una singola inserzione a revisione umana, dovendo tale circostanza essere, al contrario, allegata e dimostrata in concreto per poter ritenere in giudizio che il provider si sia venuto a trovare in una condizione di effettiva conoscenza dell’inserzione illecita idonea a giustificare un addebito a suo carico a titolo di concorso nella commissione dell’illecito altrui.

- (commento di) Davide Ponte, Il mero controllo automatizzato esonera il gestore da responsabilità (Guida al diritto 9/2024, 90-94). La sentenza ha escluso che il sistema di controllo attivato da Facebook sia tale da rendere la piattaforma hosting provider attivo.


in tema di pubblicità televisiva (sanzioni Agcom):

- TAR Lazio 4^, 6.2.24 n. 2255, pres. Politi, est. Fanizza (Guida al diritto 9/2024, 47): Se per i fornitori di servizi di media audiovisivi il ricorso alla citazione o esibizione visiva dei social network può apparire, oggi, necessario per fidelizzare l’audience tv e offrire forme di interazione verso la televisione, però al contempo la libertà editoriale non può essere strumentalizzata e utilizzata come cortina, dietro la quale celare occulti fini pubblicitari. Nella fattispecie, la valenza pubblicitaria del messaggio è desumibile dal fatto che nel corso della trasmissione del programma televisivo è stato ripetutamente citato un solo social network, con reiterati riferimenti al profilo del conduttore, omettendo ogni accenno alle numerose alternative disponibili sul mercato, vale a dire ogni citazione di altri servizi informatici on line dello stesso genere forniti da imprese concorrenti, e finendo così per stimolare la fruizione del solo social network citato. Il che costituisce elemento presuntivo idoneo a indicare il carattere pubblicitario di quanto messo in onda.


in tema di impiego (situazioni “stressogene” e diritto alla salute):

- Cass. 16.2.24 n. 4279 (Guida al diritto 9/2024, 50 T): Nell’ambito del pubblico impiego, in una causa avviata dal lavoratore per lamentare un danno da dequalificazione professionale, il lavoratore ha l’onere di allegare le mansioni effettivamente svolte, nonché il comparto di appartenenza e il proprio livello di inquadramento, mentre è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile, per verificare la fondatezza o meno dell’assunto secondo cui l’attività non sarebbe coerente con l’inquadramento formale. In caso di accertata insussistenza dell’ipotesi di mobbing in ambito lavorativo, il giudice del merito deve comunque accertare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, sussista un’ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza. e la tecnica, erano possibili e necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore; su quest’ultimo grava l’onere della prova del danno e del nesso causale tra ambiente di lavoro e danno, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le misure necessarie.

- (commento di) Cristina Petrucci, Il giudice in assenza di mobbing deve valutare i “danni da straining” (Guida al diritto 9/2024, 53-56)


in tema di lavoro (licenziamento - Jobs Act):

- Corte cost. 22.2.24 n. 22, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 9/2024, 45): Nella legge delega, il criterio direttivo aveva segnato il perimetro della tutela reintegratoria del lavoratore nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, escludendola, in negativo, per i licenziamenti “economici”, e prevedendola in positivo, nei casi di licenziamenti nulli, discriminatori, e di specifiche ipotesi di licenziamento disciplinare. Il testuale riferimento ai “licenziamenti nulli”, contenuto nel criterio direttivo, non prevedeva la distinzione tra nullità espresse e nullità non espresse, ma contemplava una distinzione solo per i licenziamenti disciplinari ingiustificati. Il legislatore delegato, al contrario, ha introdotto una distinzione non solo per questi ultimi, ma anche nell’ambito dei casi di nullità previsti dalla legge, differenziando secondo il carattere espresso (e quindi testuale), o no, della nullità. Inoltre, prevedendo la tutela reintegratoria solo nei casi di nullità espressa, ha lasciato prive di specifica disciplina le fattispecie “escluse”, ossia quelle di licenziamenti nulli sì, per violazione di norme imperative, ma privi della espressa sanzione della nullità, così dettando una disciplina incompleta e incoerente rispetto al disegno del legislatore delegante. Pertanto l’art. 2, comma 1, DLg 4.3.2015 n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) va dichiarato incostituzionale limitatamente alla parola «espressamente». Ne consegue che il regime del licenziamento nullo è lo stesso sia che nella disposizione imperativa violata ricorra l’espressa sanzione della nullità, sia che ciò non sia testualmente previsto, sempre che risulti prescritto un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti.


in tema di documenti di identità:

- Corte di giustizia Ue Grande sezione, 22.2.24, causa C-491/21 (Guida al diritto 9/2024, 48): Il diniego di rilascio di una carta d’identità per il solo motivo che l’interessato non è domiciliato in Romania costituisce una restrizione del diritto di circolare e soggiornare liberamente all’interno dell’Unione nei confronti dei cittadini rumeni domiciliati in altro Stato membro. (Nella normativa rumena è ravvisabile una disparità di trattamento tra cittadini rumeni domiciliati all’estero e quelli domiciliati in Romania: i primi hanno solo il passaporto come documento valido per l’espatrio, mentre i secondi possono avere carta d’identità e passaporto. Non si può imporre come requisito l’indicazione di un domicilio nello Stato che prevede, oltre il passaporto, il rilascio di un documento di identità valido come titolo di viaggio, perché una tale regola non trova giustificazione né nella necessità di dare valore probatorio all’indirizzo del domicilio indicato sulla carta d’identità, né nell’efficacia dell’identificazione e della verifica di tale indirizzo da parte dell’Amministrazione nazionale competente).


in tema di competenza giurisdizionale:

- Corte giust. Ue 9^, 22.2.24, causa C-81/23 (Guida al diritto 9/2024, 96 solo massima): L’art. 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 va interpretato nel senso che, nel caso in cui un veicolo, asseritamente equipaggiato dal suo costruttore, in un primo Stato membro, con un dispositivo illegale che riduce l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni, abbia costituito oggetto di un contratto di vendita concluso in un secondo Stato membro e sia stato consegnato all’acquirente in un terzo Stato membro, il luogo di concretizzazione del danno si colloca in quest’ultimo Stato membro

- (commento di) Marina Castellaneta, La Corte Ue chiarisce quando il luogo in cui si concretizza il danno è quello della consegna (Guida al diritto 9/2024, 96-98)


in tema di prova testimoniale:

- Cass 1^, 6.2.24 n. 3361 (Guida al diritto 9/2024, 44): L’incapacità a deporre prevista dall’art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale attuale e concreto che lo coinvolge nel rapporto controverso alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo invece rilevanza l’interesse di fatto a un determinato esito del processo. (Nella specie la SC non ha ravvisato, nel giudizio di un figlio contro il padre, l’interesse personale della madre, perché le istanze risarcitorie del figlio in danno del padre mai avrebbero potuto legittimare la madre a partecipare al giudizio). Diversamente, l’analisi dell’attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (precisione e completezza delle dichiarazioni, possibili contraddizioni) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione anche alla luce dell’eventuale interesse a un determinato esito della lite).


sulla legge di delegazione europea 2022-2023:

L 21.2.2024 n. 15 (GU 24.2.24 n. 46, in vigore dal 10 marzo 2024), Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023

- testo della legge (Guida al diritto 9/2024, 16-27) sotto il titolo “Presunzione d’innocenza”, non sarà pubblicabile sulla carta stampata l’ordinanza cautelare”

- guida alla lettura (e mappa delle principali novità) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 9/2024, 28-35)

- commento di Giuseppe Amato, Alla ricerca di un difficile equilibrio tra informazione e riservatezza (Guida al diritto 9/2024, 36-42) [presunzione d’innocenza e diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali]


in materia penale (Ddl Nordio):

- Giorgio Spangher*, Il Ddl Nordio diviso tra luci e ombre, dal tema della garanzia all’applicabilità (Guida al diritto 9/2024, 12-14, editoriale) [*professore emerito di diritto e procedura penale presso l’Università di Roma La Sapienza]. Analisi del Ddl recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice di ordinamento militare”


 

c.s.


 

- In ogni utopista si agita un totalitario assetato di sangue (Karl Popper, "La società aperta e i suoi nemici")

- Liberalismo non è altro che il rispetto della individualità degli altri (Fernando Pessoa)

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