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Guida al diritto (48/2022)

Carmine Spadavecchia • dic 31, 2022

in tema di giustizia civile (sull’intervento del Ministro Nordio davanti alle Commissioni giustizia del Parlamento):

- Alberto Cisterna*, Motivazione e vincolo del precedente i punti focali per la ripresa del civile (Guida al diritto 48/2022, 12-14) [*presidente di sezione del Tribunale di Roma]


in tema di giustizia penale (sull’intervento del Ministro Nordio davanti alle Commissioni giustizia del Parlamento):

- Giorgio Spangher*, La giustizia penale deve indirizzarsi a un modello processuale di garanzia (Guida al diritto 48/2022, 10-11 editoriale) [*professore emerito di diritto penale presso La Sapienza Università di Roma]


sulla riforma Cartabia (confisca):

- Cass. pen 3^, 28.10-28.11.22 n. 45120 (Guida al diritto 48/2022, 15 T): Prima dell’entrata in vigore del DLg 10.10.2022 n. 150 (riforma Cartabia) – che il DL 30.12.2022 n. 162 ha differito dal 1° novembre al 30 dicembre 2022 - la confisca per equivalente disposta in assenza di preventivo sequestro è da considerarsi legittimamente disposta anche se non preceduta dalla notifica dell’avviso di pagamento del debito tributario prevista dalla legge delega 27.9.2021 n. 134. [A nulla vale che la citata legge delega prescrivesse al Governo l’adozione di tale adempimento prima della confisca dei beni sequestrati, giacché le indicazioni del legislatore delegante all’Esecutivo sono prive di efficacia in assenza della loro attuazione tramite adozione dei decreti legislativi delegati, né può ipotizzarsi, in base al principio del favor rei, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 c.p. laddove non conferisce immediata efficacia alla legge delega che preveda norme di favore per l’imputato)


sulla riforma Cartabia (procedibilità per lesioni personali):

- Cass. pen. 5^, 4-28.11.2022 n. 45104 (Guida al diritto 48/2022, 22 T): In tema di lesioni volontarie, la disciplina dettata dall’art. 2, comma 1, lett. b), DLg 10.10.2022 n. 150 – che esclude la procedibilità d’ufficio della fattispecie in esame e consentirebbe il dispiegarsi dell’intervenuta remissione e relativa accettazione – non può applicarsi in quanto, prima della scadenza della vacatio legis, è stato emanato il DL 162/2022 che ne ha spostato l’entrata in vigore al 30 dicembre 2022. Il riferimento alla ratio della disciplina della vacatio legis non può sterilizzare la chiara formulazione dei suoi effetti, ossia la “non obbligatorietà” della legge prima del decorso del temine della vacatio (periodo durante il quale il legislatore può intervenire per modificare la fonte legislativa già approvata e promulgata), secondo la formula di cui all’art. 10, primo comma, delle preleggi, ovvero la più puntuale dizione dell’art. 73, terzo comma, Cost., in forza del quale, di regola e salva regolamentazione da esse stesse stabilita, la legge «entra in vigore» il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.


sulla riforma Cartabia (differimento dell’entrata in vigore):

- Trib. pen. Siena, 11.11.22, giudice Spina (Guida al diritto 48/2022, 25 stralcio): È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 6 DL 31.10.2022 n. 162, in riferimento agli artt. 73, terzo comma, e 77, secondo comma, nonché al coordinato disposto degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7, primo paragrafo, della Cedu, e all’art. 15, primo comma,, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella parte in cui il decreto legge: 1) difetta palesemente dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza che legittimano e abilitano il Governo ad esercitare funzioni legislative; 2) interferisce su una disciplina di rango costituzionale, qual è quella relativa alla formazione delle leggi e degli atti ad essa equivalenti, costituita in particolare dalla fase cosiddetta “integrativa” dell’efficacia di tali atti; 3) impedisce di applicare, a decorrere dal 1° novembre 2022, le modifiche mitigatrici disposte dall’art. 2, primo co9mma, lettere e) e n) DLg 130/2022, precludendo così il riconoscimento di già maturate fattispecie estintive della punibilità, in assenza di sufficienti ragioni atte a giustificare il diverso e deteriore trattamento penale conseguente alla vigenza della censurata disposizione.

- (commento di) Carmelo Minnella, Delega e differito decreto legislativo, le risposte negative della Cassazione (Guida al diritto 48/2022, 37-41)

- (commento di) Carmelo Minnella, Il foro di Siena entra in profondità sollevando i nodi costituzionali (Guida al diritto 48/2022, 42-45)


in tema di sport:

DLg 5.10.2022 n. 163 [GU 2.11.22 n. 256, in vigore dal 17 novembre 2022], Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

- testo del decreto (Guida al diritto 48/2022, 46-64) sotto il titolo: Riforma dello sport, in soffitta gli «amatori» e nuovo assetto per le regole societarie 

- commenti:

--- Luca Caramaschi, Necessaria una modifica degli statuti con la prevalenza dell’attività sportiva (Guida al diritto 48/2022, 65-69) [la disciplina societaria]

--- Francesco Ciampi, Estesa la platea dei soggetti tutelati in via previdenziale e assicurativa (Guida al diritto 48/2022, 70-76) [i lavoratori sportivi: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, collaboratori tecnico-amministrativi; previste collaborazioni anche di mero volontariato, con rimborso delle spese documentate; cancellata la figura dell’amatore; abolito il vincolo sportivo a partire dal 31 luglio 2023] 


in tema di concorrenza sleale (giurisdizione):

- Cass. 2^, 9.12.22 n. 36113 (Guida al diritto 48/2022, 78): In tema di concorrenza sleale, la competenza giurisdizionale del giudice italiano che sia stata affermata (anche solo implicitamente) con decisione passata in giudicato si estende anche alle condotte lesive che si siano verificate al difuori del territorio dello Stato. In tal caso l’accertamento presuppone l’applicazione delle norme repressive nazionali in base alla persistente operatività delle regole di diritto internazionale privato proprie della legislazione della parte che ha dichiarato di aver subito il danno, essendo l’illecito concorrenziale sussumibile nel più ampio alveo della responsabilità extra contrattuale che, a livello di diritto internazionale privato, è regolata dalla legge dello Stato in cui l’evento dannoso si è verificato.


in tema di pubblicità ingannevole:

- TAR Lazio 1^, 6.12.22 nn. 16238, 16240, 16242, pres. Antonino Savo Amodio, est. Viggiano (nn. 16238 e 16242), est. Petrucciani (n. 16240) (Guida al diritto 48/2022, 80): Sono legittime le sanzioni per pubblicità ingannevole irrogate nel 2008 dall’Antitrust (4,6 milioni di euro per ogni società) in relazione alle campagne per la fibra ottica di Fastweb, Telecom e Vodafone. (Per il Garante della concorrenza - che oltre alla sanzione aveva intimato la cessazione della pratica - i messaggi volti a enfatizzare il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione omettevano di informare adeguatamente i consumatori circa le caratteristiche della tecnologia di trasmissione utilizzata e le connesse limitazioni nonché le reali potenzialità del servizio in fibra offerto; inoltre, nelle offerte commerciali della connettività in fibra non veniva data adeguata visibilità all’opzione aggiuntiva, a pagamento dopo un primo periodo di gratuità, che consente di ottenere la massima velocità pubblicizzata)


in tema di privacy (internet):

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 8.12.2022, causa C-460/20 (Guida al diritto 48/2022, 80): Chi si ritiene vittima di informazioni inesatte può chiederne la rimozione dal web anche se non ha mai avviato un’azione legale contro chi le ha pubblicate, ma deve fornire una ragionevole spiegazione sulle info contestate al motore di ricerca, che dovrà prenderne atto senza mettere a confronto le due versioni. La deindicizzazione non è subordinata alla condizione che la questione dell’esattezza del contenuto indicizzato sia stata risolta, almeno provvisoriamente, nel quadro di un’azione. legale intentata dall’interessato contro il fornitore di tale contenuto: basta che il titolare del diritto dia una spiegazione plausibile e apparentemente completa sugli errori delle info pubblicate, e a quel punto il motore di ricerca – che è “terzo” rispetto alle parti coinvolte – non è tenuto a ulteriori ricerche e valutazioni e deve oscurare i contenuti contestati. Quanto alle microfoto immesse nel web, occorre tener conto del loro valore informativo indipendentemente dal contesto della loro pubblicazione nella pagina internet da cui sono state tratte, prendendo però in considerazione qualsiasi elemento testuale che ne accompagni direttamente la visualizzazione nei risultati della ricerca e che può apportare chiarimenti riguardo alo loro valore informativo.


in materia fiscale:

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 8.12.2022, causa C-694/20 (Guida al diritto 48/2022, 80): Per contrastare pianificazioni fiscali aggressive (meccanismi che possono portare all’elusione o all’evasione fiscale) una direttiva Ue prevede che tutti gli intermediari coinvolti - compreso il contribuente stesso - sono tenuti a comunicarle alle autorità fiscali competenti, il che consente all’Amministrazione fiscale di esserne informata. L’obbligo, che la direttiva impone all’avvocato intermediario, di notificare senza indugio agli altri intermediari i rispettivi obblighi di comunicazione, comporta che tali altri intermediari vengano a conoscenza dell’identità dell’avvocato e viola il diritto al rispetto delle comunicazioni tra avvocato (soggetto al segreto professionale) e cliente. Tale obbligo, imposto all’avvocato, non è necessario per realizzare l’obiettivo della direttiva, dal momento che tutti gli intermediari sono tenuti a trasmettere le informazioni suddette alle autorità fiscali competenti, e nessuno di essi può sostenere che ignorava gli obblighi di comunicazione chiaramente enunciati dalla direttiva, cui è direttamente e individualmente soggetto, senza potersi attendere dall’avvocato alcuna iniziativa idonea a dispensarlo da detti obblighi.


in tema di circolazione stradale (alcooltest):

- Cass. pen. 4^, 5.12.22 n. 45909 (Guida al diritto 48/2022, 78): La richiesta dell’agente di polizia all’automobilista di sottoporsi all’alcooltest può essere fatta verbalmente senza necessità di verbalizzazione scritta. Nessuna norma prevede che l’avviso di farsi assistere da un legale debba necessariamente essere dato per iscritto, basta che venga dato in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo, che è quello di consentire al destinatario di comprendere appieno il significato dell’avviso e quindi l’esatta portata della facoltà difensiva a esso correlata. (Nella specie, il giudice, richiamando anche la motivazione della sentenza di primo grado, ha evidenziato che dalla testimonianza dell’agente operante era emerso che all’imputato era stato richiesto se necessitasse dell’assistenza di un difensore e che l’imputato aveva più volte risposto negativamente)


in materia penale (sequestro del cellulare):

- Cass. pen. 6^, 18.11.22 n. 44010 (Guida al diritto 48/2022, 79): Una volta espletate le indagini tecniche con la creazione della copia forense, lo smartphone sequestrato va restituito al legittimo proprietario assieme alla relativa scheda: ciò in quanto sono venute meno esigenze di indagine tali da giustificare l’ulteriore mantenimento in sequestro del cellulare, in assenza della specifica indicazione di esigenze di segno diverso.


 

c.s.


 

Scuola

Se qualcuno mi chiedesse, da filosofa, che cosa si dovrebbe imparare al liceo, risponderei: prima di tutto, solo cose "inutili", greco antico, latino, matematica pura e filosofia. Tutto quello che è inutile nella vita. Il bello è che così, all'età di 18 anni, si ha un bagaglio di sapere inutile con cui si può fare tutto. Mentre col sapere utile si possono fare solo piccole cose. (Agnes Heller, 1929-2019, filosofa e saggista ungherese)


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