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Guida al diritto (47/2023)

Carmine Spadavecchia • dic 24, 2023

sulla professione forense (a margine del Congresso forense, alla sua XXXV sessione, svoltosi a Roma il 15-16 dicembre 2023):

- Francesco Greco*, Dal Congresso forense tavolo unitario che ridefinisca l’Avvocatura del futuro (Guida al diritto 47/2023, 12-14, editoriale) [*presidente del Consiglio nazionale forense]

- Paolo Nesta*, Una priorità rivedere modalità e forme dell’esercizio della professione legale (Guida al diritto 47/2023, 15) [*presidente dell’Ordine degli avvocati di Roma]

- Marisa Annunziata*, A braccetto previdenza e welfare per diradare le nubi sulla categoria (Guida al diritto 47/2023, 16-20) [le fotografie della categoria, degli iscritti alla cassa, dei redditi, del volume d’affari] [*consigliere di amministrazione della Cassa forense]


in tema di anagrafe nazionale:

DM 6.10.2023 Ministero dell’interno (GU 22.11.23 n. 273), Aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (di seguito ANPR), al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l'ANPR 

- testo del decreto (Guida al diritto 47/2023, 51-56) sotto il titolo: “Anagrafe nazionale, sì alla consultazione dei certificati anche per gli avvocati”

- commento di Eugenio Sacchettini, Un ausilio importante per i legali con la realtà delle poche risorse (Guida al diritto 47/2023, 57-61) 


in tema di magistratura onoraria:

- TAR Lazio 1^, 6.11.23 n. 16392, pres. Antonino Savo Amodio, est. F.M. Tropiano (Guida al diritto 47/2023, 65): Ai fini della conferma del magistrato onorario, particolare rilievo va attribuito, da una parte, al giudizio sul merito, dall’altra parte, alla perdurante sussistenza dei prerequisiti dell’indipendenza, dell’imparzialità e dell’equilibrio. I magistrati onorari devono assolvere degnamente e soddisfare con assiduità e impegno le esigenze di servizio, garantendo professionalità, credibilità e indipendenza. (Nella specie, il TAR ha ritenuta corretta la decisione del CSM che ha valorizzato le condotte disciplinarmente rilevanti commesse dall’istante, pur precedenti all’entrata in vigore del DLg 31.5.2016 n. 92, ma decisive ai fini del giudizio) 


in tema di leggi-provvedimento:

- TAR Veneto 4^, 14.11.23 n. 1629, pres. Raiola, est. Mielli (Guida al diritto 47/2023, 65): È inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al TAR contro una legge provvedimento, perché le leggi provvedimento sono sindacabili solo nell’ambito del giudizio di costituzionalità e possono essere oggetto di censura solo attraverso l’interpositio dell’impugnazione degli atti applicativi (cfr. CdS IV 22.3.21 n. 2409). (Nella specie, un Comune aveva proposto ricorso al TAR contro il Piano faunistico regionale approvato con una legge della Regione, deducendone l’incostituzionalità).


sulle ordinanze di necessità:

- TAR Sicilia 3^, 7.11.23 n. 3239, pres. rel. Passarelli Di Napoli (Guida al diritto 47/2023, 92 T): È illegittima, per difetto dei presupposti di eccezionalità e imprevedibilità del pericolo, un’ordinanza sindacale contingibile e urgente, ex artt. 50 e 54 DLg 267/2000, con la quale il sindaco, sulla base di segnalazioni delle Forze dell’ordine operanti nel territorio comunale, all’asserito fine di fronteggiare situazioni di pericolo e per la tutela della sicurezza pubblica, della quiete pubblica e del pubblico decoro, dispone lo spegnimento immediato dei distributori automatici installati nel centro urbano su pubblica via o all’interno di immobili, dalle 22.00 alle ore 6.00, per un determinato arco di tempo.

- (commento di) Davide Ponte, Esempio di necessaria delimitazione dell’azione amministrativa regolatoria (Guida al diritto 47/2023, 94-97) 


in tema di accesso:

- TAR Salerno 3^, 17.10.23 n. 2325, pres. Russo, est. Polimeno (Guida al diritto 47/2023, 67): L’ampia portata della regola di accesso agli atti rappresenta l’applicazione del principio di trasparenza che governa i rapporti tra PA e cittadini. Se il principio di trasparenza cede innanzi all’esigenza di salvaguardare l’interesse protetto dalla normativa speciale sul segreto, il “segreto” che preclude l’accesso ai documenti pubblici non deve costituire la mera riaffermazione del tramontato principio della “ragion di Stato” o, sul piano professionale, dell’inviolabilità del rapporto tra difensore e assistito. Il discrimine tra ostensibilità o meno dei pareri legali va ravvisato in relazione alla finalità che l’A. persegue con la richiesta di parere. Se il parere è stato acquisito in relazione alla fase istruttoria del procedimento amministrativo, il diniego di accesso è illegittimo; se è stato acquisito in relazione a una lite già in atto o a una fase evidentemente precontenziosa o di lite potenziale al fine di definire la futura strategia difensiva dell’A., l’ostensione è legittimamente negata.


in tema di libertà religiosa:

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 28.11.23, causa C-148/22 (Guida al diritto 47/2023, 66): La politica di rigorosa neutralità imposta da una pubblica amministrazione ai suoi dipendenti al fine di creare al suo interno un ambiente amministrativo totalmente neutro può essere ritenuta obiettivamente giustificata da una finalità legittima. Altrettanto giustificata sarebbe la scelta a favore di una politica che consenta, in maniera generale e indiscriminata, di indossare segni visibili di convinzioni, in particolare filosofiche o religiose, anche nei contatti con gli utenti, o l’introduzione di un divieto di indossare siffatti segni limitati alle situazioni che implicano contatti del genere. Ogni Stato membro, e ogni ente parastatale nell’ambito delle sue competenze, dispone di un margine di discrezionalità nella concezione della neutralità del servizio pubblico che intende promuovere sul luogo di lavoro, a seconda del suo proprio contesto. Tale finalità deve essere perseguita in modo coerente e sistematico, e le misure adottate per conseguirla devono essere limitate allo stretto necessario. (Nella specie, la dipendente di un comune belga con funzione di responsabile di un ufficio senza contatto con gli utenti denunciava la violazione della libertà di religione e la discriminazione subita per avere il comune, dapprima, vietato a lei di indossare il velo islamico sul luogo di lavoro, e poco dopo modificato il regolamento di lavoro, nel senso di richiedere ai propri dipendenti, compresi quelli non a contatto con gli utenti, di osservare una rigorosa neutralità, vietando ogni forma di proselitismo e non consentendo di indossare segni vistosi della propria appartenenza ideologica o religiosa)


in tema di compravendita (e contestuale costituzione di servitù):

- Cass. 2^, 16.10.23 n. 28694 (Guida al diritto 47/2023, 68 T, sotto il titolo: Costituzione di servitù in una compravendita immobiliare, distinte le note di trascrizione): Qualora il contratto di compravendita di un fondo contenga una ulteriore convenzione, costitutiva di un diritto di servitù in favore dell’immobile alienato e a carico di altro fondo di proprietà del venditore, agli effetti dell’art. 17, comma 3, L 52/1985, è necessario presentare distinte note di trascrizione per il negozio di trasferimento della proprietà e per la convenzione di costituzione della servitù, né rileva, ai fini dell’opponibilità della servitù a terzi, la menzione del relativo titolo contrattuale nel “riquadro D” della nota di trascrizione della vendita, trattandosi di inesattezza che introduce incertezza sul rapporto giuridico a sui si riferisce l’atto. (La SC cassa con rinvio la sentenza impugnata) 

- (commento di) Mario Finocchiaro, Stretta sulle formalità, non basta la sola annotazione nel «quadro D» (Guida al diritto 47/2023, 73-75) [questione nuova sulla quale non risultano precedenti in termini]


sul danno non patrimoniale (tabelle romane del danno biologico):

Tribunale di Roma – Tabelle per la valutazione del danno biologico – Roma 20 novembre 2023

- Filippo Martini e Maurizio Hazan, Roma adegua gli importi ma tra incoerenze e forum shopping ristori senza uniformità (Guida al diritto 47/2023, 21-25) [le novità: a pag. 23 le differenze tra le sedi giudiziarie di Roma e Milano; il campanilismo tabellare che induce incertezza e disorientamento tra gli operatori]

- Marco Rodolfi, Aggiornamento rapido dei valori monetari, cifre capitoline sul podio (Guida al diritto 47/2023, 26-28) [i criteri di liquidazione: le novità sostanziali riguardano il danno morale soggettivo, il danno parentale, il danno catastrofale e il danno da morte per stessa causa; il Tribunale di Roma cerca di attuare quanto statuito da Cass. 27.9.21 n. 26118 sul “rischio latente”]

- Gioacchino Cartabellotta e Luca Steffano, Microlesioni, più gap con la tabella nazionale (Guida al diritto 47/2023, 29-32) [tavola di comparazione tra tabelle milanesi, romane e nazionali per le c.d. microlesioni] 

- Gioacchino Cartabellotta e Luca Steffano, Macrolesioni, Al confronto ristori milanesi in perdita (Guida al diritto 47/2023, 33-39) [tavola di comparazione tra tabelle milanesi, romane e nazionali per le c.d. macrolesioni] 

- Gioacchino Cartabellotta e Luca Steffano, Macrolesioni, Superstiti, si impennano tutte le compensazioni (Guida al diritto 47/2023, 40-42) [esempi di calcolo in casi di perdita di genitore/figlio/coniuge]

- Gioacchino Cartabellotta e Luca Steffano, Sulle lesioni terminali è un “testa a testa” (Guida al diritto 47/2023, 43-45) [esempi di calcolo per il danno non patrimoniale c.d. terminale o catastrofale]

- Marco Rodolfi, Poca chiarezza sul fronte degli orientamenti (Guida al diritto 47/2023, 46-50) [la prassi applicativa]


in tema di pensione (insegnanti precari):

- Corte giust. Ue 1^, 30.11.23, causa C-270/22 (Guida al diritto 47/2023, 66): La ricostruzione dell’anzianità a fini pensionistici degli insegnanti precari stabilizzati con contratto a tempo indeterminato non consente di escludere i giorni effettivamente lavorati nella vita professionale in base a regole che li tengono in considerazione solo parzialmente. (La Corte boccia le regole Inps che limitano il riconoscimento di tutti i giorni effettivamente lavorati ai fini del calcolo del trattamento pensionistico di anzianità, non avendo lo Stato italiano prospettato reali esigenze concrete di tale disciplina)


in tema di marchi:

- Trib. Ue 2^, 29.11.23, causa T-19/22 (Guida al diritto 47/2023, 66): In generale un marchio Ue registrato non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, ha acquisito carattere distintivo dopo la registrazione. (Nella specie, Piaggio ha presentato a Euipo diversi elementi di prova pertinenti, quali sondaggi di opinione, dati relativi al volume di vendite, la presenza della «Vespa» al Moma (Museum of Modern Art) di New York, l’utilizzo dello scooter in film di fama mondiale (come “Vacanze romane”), la presenza di club Vespa in numerosi Stati membri: tutti elementi che, secondo il Tribunale, testimoniano il carattere iconico della «Vespa» e quindi la sua riconoscibilità globale nell’intera Ue; pertanto l’Euipo ha errato nell’annullare la registrazione del marchio, avendo omesso di valutare correttamente tali elementi di prova della sua distintività)


 

c.s. 


 

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Whatsapp (e simili): il linguaggio minimo genera il pensiero minimo. Peccato, perché tra i geroglifici e gli emoticon molto era stato fatto (Valeria Braghieri, giornalista)

 

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