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Guida al diritto (44/2022)

Carmine Spadavecchia • nov 29, 2022

sulla riforma Cartabia (che ex art. 6 DL 31.10.2022 n. 162 entrerà in vigore il 30 dicembre 2022) e il decreto giustizia:

DLg 10.10.2022 n. 150, Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari [riforma Cartabia]

DL 31.10.2022 n. 162 [GU 31.10.22 n. 255, in vigore dal 31 ottobre 2022], Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali [decreto giustizia] 

Circolare 21.10.2022 n. 213319 del Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, avente ad oggetto: Decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre del 2022 recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 di delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Processo in assenza.

- mappa (parziale) del DLg 150/2022, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 44/2022, 14-25), sotto il titolo “Dalle pene sostitutive alla tenuità del fatto, continua il viaggio tra le disposizioni penali”

- testo della Circolare 21.10.2022 n. 213319 Min. giustizia sul processo in assenza (Guida al diritto 44/2022, 26-28) 

- commenti:

- Fabio Fiorentin*, Game over sull’ergastolo ostativo, la parola torna alla Cassazione (Guida al diritto 44/2022, 10-12, editoriale). La Corte costituzionale (ord.za n. 227/2022: vedi infra) rinvia gli atti al giudice remittente perché valuti se i nuovi requisiti introdotti dal DL 162/2022 per la concessione della liberazione condizionale consentano di ritenere superati i dubbi di costituzionalità [*magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Venezia]

- Fabio Fiorentin, Quattro ore fuori dal domicilio per le esigenze personali e di vita (Guida al diritto 44/2022, 29-33) [le pene sostitutive: semilibertà sostitutiva (destinata a sostituire la semidetenzione), detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo (Lpu). Obiettivo della riforma è la deflazione processuale più che la decarcerizzazione]

- Fabio Fiorentin, Al giudice penale e alla sorveglianza un nuovo “ventaglio” di competenze (Guida al diritto 44/2022, 34-42) [applicazione delle pene sostitutive]

- Fabio Fiorentin, Rinvio esecuzione della punizione, passa la linea della tassatività dei casi (Guida al diritto 44/2022, 43-44) [applicazione delle pene sostitutive]

- Fabio Fiorentin, Sull’effettività delle “pecuniarie” pesa la valutazione patrimoniale (Guida al diritto 44/2022, 45-52) [esecuzione penale]

- Fabio Fiorentin, Estesa agli imputati minorenni la possibilità della “modalità Lpu” (Guida al diritto 44/2022, 53-54) [esecuzione minorile e militare]

- Fabio Fiorentin, Condannati e internati, in carcere programmi di giustizia riparativa (Guida al diritto 44/2022, 55-57) [pena e trattamento penitenziario]

- Fabio Fiorentin, Nuove norme sulle pene sostitutive, più favorevoli e subito applicabili (Guida al diritto 44/2022, 58-59) [regime transitorio e penitenziario: le parti di natura sostanziale della nuova disciplina sono soggette al principio di irretroattività in malam partem e di retroattività per quelle più favorevoli al reo]

- Aldo Natalini, Remissione tacita di querela se la persona offesa non compare (Guida al diritto 44/2022, 60-62) [condizioni di procedibilità]

- Aldo Natalini, Ampliato il catalogo dei reati perseguibili a querela di parte (Guida al diritto 44/2022, 63-68) [nuovo regime di procedibilità]

- Aldo Natalini, Rebus sulle misure cautelari per i reati ora procedibili a querela (Guida al diritto 44/2022, 69-73) [profili di diritto intertemporale]

- Aldo Natalini, Riparametrati i limiti di accesso, esclusi i reati di violenza domestica (Guida al diritto 44/2022, 74-79) [particolare tenuità del fatto]

- Aldo Natalini, Nuova ipotesi di sospensione fin quando l’imputato è assente (Guida al diritto 44/2022, 80-82) [attenuanti e sospensione prescrizione] 


in tema di ergastolo ostativo:

- Corte cost. 8.11.22 n. 227, pres. Sciarra, red. Zanon (Guida al diritto 44/2022, 87): Va restituita al giudice a quo (nella specie, la Corte di cassazione) la valutazione sul se permanga il dubbio di costituzionalità delle disposizioni che precludono al condannato all’ergastolo per reati di contesto mafioso, che mai abbia collaborato con la giustizia, di accedere al beneficio della liberazione condizionale, anche dopo avere scontato la quota di pena prevista per gli altri detenuti e anche in presenza di significativi elementi di ravvedimento: ciò in quanto il recentissimo DL 31.10.2022 n. 162 ha mutato lo scenario giuridico, rendendo relativo il divieto che prima era assoluto. (Nel 2019 la Corte costituzionale aveva ritenuto incostituzionale, in tema di permessi premio, la presunzione assoluta di pericolosità per i detenuti non collaboranti puniti con l’ergastolo. Sulla questione della liberazione condizionale, invece, la Corte si era pronunciata con una “sentenza monito”, diretta al Parlamento che lo ha lasciato inevaso; a pochi giorni dalla scadenza del termine assegnato al Parlamento al monito (rafforzato) ha dato però seguito il Governo con il citato DL 162/2022, che ha appunto trasformato da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità che impedisce di riconoscere i benefici e le misure alternative al carcere a tutti i condannati, anche all’ergastolo, non collaboranti). 


in tema di appalti:

- Cons. Stato V 21.10.22 n. 9003, pres. Greco, est. Tulumello (Guida al diritto 44/2022, 88): È pienamente legittimo l’operato della stazione appaltante che applica il vincolo di aggiudicazione (di cui all’art. 51, terzo comma, DLg 50/2016, codice dei contratti pubblici) anche a imprese tra loro collegate o riconducibili a un unico centro decisionale, come tale individuato in quanto le offerte tecniche delle due società condividevano le stesse caratteristiche redazionali e presentavano analogie di contenuti, le polizze assicurative depositate erano state emesse dalla medesima compagnia, gli organi societari delle due imprese erano parzialmente sovrapponibili e il rappresentante legale delle stesse era il medesimo. 


in tema di soccorso istruttorio:

- Cons. Stato IV, 21.10.22 n. 5055 (decr. caut), pres. de Francisco (Guida al diritto 44/2022, 87-88): Quale espressione del principio di buon andamento e del dovere di collaborazione, lo strumento del soccorso istruttorio (sub specie di soccorso procedimentale, o informatico), non costituisce una semplice facoltà, ma un modo di agire doveroso della PA volto a superare inutili formalismi in nome dei principi di lealtà e semplificazione. La violazione del dovere di soccorso istruttorio da parte della PA va tuttavia valutata tenuto conto dell’effettivo limite dell’onere di diligenza informatica che possa ragionevolmente farsi gravare sul quisque de populo, e dunque previo approfondimento delle seguenti questioni: 1) se a carico del semplice cittadino, pur non trattandosi di un “professionista”, sia traslabile tutto quanto la giurisprudenza abbia finora enucleato sulla partecipazione delle imprese alle pubbliche gare (o degli avvocati al processo telematico); 2) se e fino a che punto, a fronte di malfunzionamenti del sistema o del collegamento a esso, il cittadino possa essere costretto a una sorta di “gioco dell’oca” per completare una procedura telematica impostagli (e altresì onerato di riuscire ad avvedersi per tempo dei propri insuccessi); 3) se meriti adeguata considerazione la tesi che sul cittadino, in quanto non imprenditore (rectius: non professionista), non possa gravare l’onere di munirsi d’una sorta di “ufficio informatico” per potersi correttamente rapportare con l’Amministrazione pubblica, e che gli vada perciò riconosciuto, in ogni caso di difficoltà (salvo a postulare un generale obbligo di alfabetizzazione informatica quale precondizione per continuare a godere dei più elementari diritti civili), un soccorso amplissimo - preventivo, ma anche successivo - a carico della controparte pubblica (che, per proprie esigenze, abbia imposto modalità di accesso esclusivamente telematiche)


in tema di legittimazione ad impugnare (delle associazioni ambientaliste):

- Corte giust. Ue, 8.11.22, causa C-873/19 (Guida al diritto 44/2022, 88): In base alla Convenzione di Aarhus (sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale) le associazioni che operano a tutela dell’ambiente sono legittimate a impugnare omologazioni di veicoli che prevedono un range di temperatura esterna entro il quale funziona a pieno il sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico riducendone eccessivamente il ricircolo. Anche in base al Trattato e al regolamento Ue sulle emissioni di gas di scarico dei veicoli a motore sussiste l’interesse giuridico a contestare in giudizio l’avvenuta omologazione di sistemi che determinano il mancato rispetto degli standard fissati a tutela dell’ambiente Le associazioni riconosciute di tutela ambientale devono poter impugnare in via giurisdizionale un’omologazione CE di veicoli dotati di “impianti di manipolazione” che possono essere vietati. 


in tema di espulsione (per reati di droga):

- Cass. pen. 4^, 8.11.22 n. 42029 (Guida al diritto 44/2022, 87): La condanna a oltre quattro anni di carcere per reati legati agli stupefacenti non basta a far scattare l’espulsione, a pena espiata (ex art. 86 DPR 309/1990), di una cittadina nigeriana alla quale sia stata accordata la protezione umanitaria per la sua omosessualità, considerata reato nel Paese d’origine: l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione è infatti impedita dalle disposizioni del c.d. decreto Lamorgese, che ha recepito le indicazioni della giurisprudenza in tema di respingimenti nei confronti di chi gode di protezione umanitaria 


in tema di famiglia (assegno di separazione e/o divorzio):

- Cass. SSUU 9.11.22 n. 32914 (Guida al diritto 44/2022, 86): Nel rapporto tra coniugi separati o tra ex coniugi, ove nel corso del giudizio intervenga una diversa valutazione per il passato dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore (i fatti sopravvenuti producono invero i loro effetti, di regola, dal momento in cui si verificano e viene avanzata domanda), la sentenza definitiva di primo grado o di appello dovrà distinguere: a) opera la condictio indebiti, ovvero la generale regola civilistica della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione delle condizioni del richiedente o dell’avente diritto che accerti l’inesistenza ab origine dei presupposti per l’assegno di mantenimento o l’assegno divorzile; b) non opera la la condictio indebiti, e quindi la prestazione deve ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell’an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell’assegno) a una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione), sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché si tratti sempre di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio di esperienza pratica per cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica; c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di una modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi, opera la regola generale della ripetibilità.


in tema di condominio (parti comuni e potere rappresentativo dell’amministratore):

- Cass. 3^, 13.10.22 n. 29924 (Guida al diritto 44/2022, 90, annotata da Mario Piselli): Il disposto dell’art. 1131 c.c., secondo cui l’amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio, viene inteso, invero, nel senso che il potere rappresentativo che spetta all’amministratore di condominio si riflette nella facoltà di agire e di resistere in giudizio unicamente per la tutela dei diritti sui beni comuni, rimanendone perciò escluse le azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni stessi, e, cioè, sulla estensione del relativo diritto di condominio, affare che rientra nella disponibilità esclusiva dei condomini. In tal modi si assicura anche la regolare corrispondenza tra le attribuzioni dispositive dell’amministratore e dell’assemblea e la legittimazione a far valere nel processo le rispettive posizioni dominicali.


in tema di contratto preliminare:

- Cass. 3^, 13.10.22 n. 29924 (Guida al diritto 44/2022, 90-91, annotata da Mario Piselli): La previsione di cui all’art. 1150 c.c., la quale attribuisce al possessore, all’atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese. fatte per le riparazioni straordinarie e all’indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa, è di natura eccezionale e non può essere pertanto applicata in via analogica al detentore qualificato, qual è il promissario acquirente di bene oggetto di contratto preliminare di compravendita, cui pertanto non spetta né il diritto all’indennità per i miglioramenti previsto dall’art. 1150 c.c., né quello di ritenzione previsto dall’art. 1152 c.c., dalla legge attribuiti unicamente al possessore di buona fede, e non anche al detentore ancorché qualificato.


 


c.s.


 

Historia magistra vitae

La storia si ripete, dicono, ma la verità è che le sue lezioni non vengono imparate (Camille Salomon Sée, 1847-1919)

 


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