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Guida al diritto (43/2023)

Carmine Spadavecchia • nov 25, 2023

sul ddl costituzionale per l’elezione diretta del Presidente del consiglio:

- Giulio M. Salerno, Quella forma di “premierato all’italiana” che rischia di diventare una battaglia (Guida al diritto 43/2023, 12-15 editoriale) [*professore di diritto costituzionale presso l’Università di Macerata]


in tema di sanità (indennizzo per danno da vaccinazione):

- Corte cost. 26.9.23 n. 181, pres. Sciarra, est. Navarretta (Guida al diritto 43/2023, 24 T) L’art. 1, comma 1, L 25.2.1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) è incostituzionale nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla stessa legge, a favore di chi abbia riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a causa della vaccinazione contro il contagio da HPV (papilloma virus). [Secondo la Corte l’esclusione è contraria: all’art. 2 Cost, perché lede il principio di solidarietà; all’art. 3, perché pregiudica irragionevolmente chi spontaneamente si attiene alla condotta raccomandata dall’autorità sanitaria per la salute della collettività; all’art. 32, perché priva di ogni tutela il diritto alla salute di chi si è sottoposto al vaccino (anche) nell’interesse della collettività. Rileva la Corte come il vaccino anti-HPV sia entrato nel 2017 tra i livelli essenziali di assistenza stabiliti da un Dpcm, accompagnato da una prolungata e diffusa campagna di informazione e di raccomandazione da parte delle autorità sanitarie pubbliche]

- (commento di) Pietro Martinengo e Filippo Martini, La somministrazione “consigliata” ha sempre un effetto collettivo (Guida al diritto 43/2023, 28-33) [nel riquadro a pag. 33 il principio espresso in materia da Corte giust. Ue 2^, 21.6.17, causa C-621/15, sulla questione pregiudiziale, posta dalla Cour de cassation francese, relativa all’onere della prova del nesso causale tra difetto del vaccino e danno]


in tema di paesaggio (vincolo paesaggistico):

- Cons. Stato IV 2.10.23 n. 8610, pres. Neri, rel. Furno (Guida al diritto 43/2023, 82 T, stralcio): L’istituto del silenzio assenso orizzontale è applicabile anche al parere della Soprintendenza coinvolta nella conferenza di servizi. L’art. 17-bis legge 241/1990 può essere applicato ai procedimenti caratterizzati da una fase decisoria pluristrutturata e, dunque, nei casi in cui l’atto da acquisire abbia valenza co-decisoria. In tal caso si assicura il giusto bilanciamento tra esigenze di semplificazione e di celerità dell’azione amministrativa ed esigenze di tutela degli interessi pubblici che possono trovare concreta valorizzazione da parte dell’amministrazione procedente in luogo dell’amministrazione rimasta inerte. A tale bilanciamento non si sottraggono gli interessi sensibili, la cui tutela rafforzata non viene pregiudicata dall’operatività degli istituti di semplificazione di cui agli artt. 14-bis e 17-bis legge 241/1990. Sul piano degli effetti, l’affermazione del principio di diritto di cui sopra comporta il superamento del silenzio devolutivo. Da ciò consegue che l’eventuale parere tardivo reso dalla Soprintendenza, e in generale le determinazioni rese una volta maturato il termine nell’ambito della conferenza di servizi e nell’ambito dell’istituto di cui all’art. 17-bis, è irrilevante e privo di effetti in quanto con la formazione del silenzio assenso viene meno la competenza dell’autorità tutoria.

- (commento di) Giulia Pernice, Il silenzio assenso di tipo orizzontale tutela i “diritti” di chi dialoga con la Pa (Guida al diritto 43/2023, 97-101) 


in tema di privacy:

- Corte giust. Ue 1^, 26.10.23, causa C-307/22 (Guida al diritto 43/2023, 104 s.m.): L’interessato ha diritto ad ottenere a titolo gratuito una prima copia dei suoi dati personali oggetto di trattamento senza essere tenuto a indicare i motivi della richiesta. Una normativa nazionale, adottata prima dell’entrata in vigore del regolamento 2016/279, non può imporre all’interessato il pagamento delle spese di una prima copia dei suoi dati personali oggetto di tale trattamento. Il titolare di trattamento deve consegnare all’interessato una riproduzione fedele e intellegibile dell’insieme di tali dati, compresa la copia integrale dei documenti inclusi della sua cartella medica per consentire all’interessato di verificarne l’esattezza e la completezza nonché per garantirne l’intellegibilità. Per quanto riguarda i dati relativi alla salute dell’interessato, tale diritto include in ogni caso quello di ottenere una copia dei dati della sua cartella medica contenente informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati al medesimo. (Questione sollevata dalla Corte federale di giustizia tedesca nel caso in cui una paziente contestava di dover pagare alcunché per la propria cartella medica, di cui aveva chiesto copia alla sua dentista per farne valere la responsabilità per errori che essa avrebbe commesso nel prestarle le cure. La Corte ha statuito che la dentista deve essere considerata titolare del trattamento dei dati personali del paziente, e come tale è tenuta a fornirgli gratuitamente una copia dei suoi dati)

- (commento di) Marina Castellaneta, Il paziente ha diritto a ottenere gratis la prima copia completa della cartella clinica senza indicare i motivi (Guida al diritto 43/2023, 104-106)


in tema di commercio

- TAR Napoli 3^, 25.10.23 n. 5817, pres. Pappalardo, est. Cavallo (Guida al diritto 43/2023, 20): La delibera del Comune di Napoli che prevede una disciplina ad hoc per un’unica via, San Gregorio Armeno, vietando l’apertura di qualsiasi nuovo esercizio commerciale che non sia di produzione e vendita di prodotti legati all’arte presepiale, è legittima, per cui, sebbene «Scaturchio» e «San Gregorio Armeno» siano due “istituzioni“ della tradizione napoletana entrambe degne di tutela, la prima attiene al settore della pasticceria e non può avere un’attività nella via dedicata ai presepi.


in tema di trasporti (manutenzione autoveicoli):

- Corte giust. Ue 8^, 5.10.23, causa C-296/22 (Guida al diritto 43/2023, 20-21, sotto il titolo “Automobili, la diagnostica di bordo deve essere accessibile alle officine indipendenti”): L’art. 61, par. 1 e 4. del Regolamento 2018/258, in combinato disposto con l’allegato X, osta a che un costruttore di automobili subordini l’accesso degli operatori indipendenti alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo nonché alle informazioni OBD, compreso l’accesso in modalità di scrittura a tali informazioni, a condizioni diverse da quelle stabilite da detto regolamento. L’obbligo per i costruttori di veicoli di consentire un accesso senza restrizioni, standardizzato e non discriminatorio, alle informazioni OBD e a quelle sulla riparazione e manutenzione del veicolo comprende infatti l’obbligo di consentire agli operatori indipendenti di elaborare e sfruttare tali informazioni senza essere soggetti a condizioni diverse da quelle stabilite dal regolamento. Se il costruttore potesse subordinare l’accesso a tali informazioni a condizioni ulteriori e diverse (ad esempio, un collegamento via internet dell’attrezzatura diagnostica a un server designato dal costruttore, o una previa registrazione degli operatori presso il costruttore), si rischierebbe di diminuire il numero di riparatori indipendenti in grado di accedere a tali informazioni, e dunque di ridurre l’offerta ai consumatori e la concorrenza sul mercato dei servizi; al limite, il costruttore che potesse limitare a suo piacimento l’accesso al flusso diretto di dati del veicolo potrebbe porre condizioni tali da renderlo in pratica impossibile.


in tema di condominio (impugnazione di delibere assemblea condominiale):


- Cass. 2^, 2.10.23 n. 27772 (Guida al diritto 43/2023, 44 T): In tema di assemblea condominiale, la delega che un proprietario dell’immobile fa all’altro per partecipare all’assemblea e il fatto che quest’ultimo abbia votato a favore di una delibera o, comunque, non abbia manifestato il suo dissenso prima della votazione su un punto non compreso nell’ordine del giorno, non pregiudica l’impugnazione della delibera da parte del proprietario delegante.

- (commento di) Mario Piselli, La delega conferita può solo riferirsi a lavori presenti nella convocazione (Guida al diritto 43/2023, 49-50) [Se una unità immobiliare condominiale appartiene a più persone queste hanno diritto in assemblea a un solo rappresentata]


in tema di condominio (responsabilità dell’amministratore):

- Cass. 2^, 24.10.23 n. 29511 (Guida al diritto 43/2023, 51 solo massima, annotata da Mario Piselli): L’amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l’irregolare conferimento dei rifiuti all’interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all’interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi o commissivi; non si può fondare tale responsabilità neanche sul disposto dell’art.6 legge 689/1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale.


in tema di contratto preliminare:

- Cass. 2^, 5.9.23 n. 25869 (Guida al diritto 43/2023, 18): L’inadempimento del promissario acquirente all’obbligo di acquistare l’immobile comporta il permanere in capo al promittente venditore degli obblighi tributari afferenti all’immobile, come l’IMU, il cui pagamento determina un danno economico riconducibile direttamente alla violazione contrattuale di controparte, tenuta pertanto al relativo risarcimento. (Sentenza annotata criticamente, sul rilievo che se la risoluzione del contratto, ancorché per inadempimento di una delle parti, ha effetto retroattivo, l’immobile non è mai uscito dal patrimonio del promittente venditore, il quale è e rimane proprietario, e dunque debitore dell’imposta in quanto tale, e non a causa di una condotta della controparte in violazione del preliminare)


in tema di notifica via PEC:

- Cass. lav. 30.10.23 n. 30082 (Guida al diritto 43/2023, 17): Nella notificazione a mezzo PEC qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, soggetto notificato, oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda di fatto illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non l’inesistenza della notificazione.


sui termini processuali:

- TAR Lazio 5^-ter, 20.10.23 n. 15508, pres. di Nezza, est. Tonnara (Guida al diritto 43/2023, 20, sotto il titolo “PNRR, per perdere il finanziamento basta un secondo”): L’ultimo istante di un termine fissato alle ore 12:00 è il compimento del sessantesimo secondo successivo allo scoccare delle 11:59. Poiché infatti un minuto è composto di 60 secondi, le. ore 12:00 scoccano quando sono interamente decorsi i sessanta secondi che separano il minuto precedente dall’altro; i secondi successivi, invece, appartengono già a una diversa finestra temporale, che è quella che concorre a formare il minuto che segue. Non fa alcuna differenza indicare che il termine scade alle 12, oppure alle 12:00, o ancora alle 12:00:00, trattandosi dal punto di vista matematico di valori assolutamente identici, giacché la mancata indicazione delle frazioni successive all’unità di misura presa a riferimento significa che la successiva sottomisura è pari a zero. 


in tema di processo tributario (impugnabilità dell’estratto del ruolo):

- Corte cost. 17.10.23 n. 190, pres. Sciarra, red. Antonini (Guida al diritto 43/1012, 34 T): In tema di riscossione, e in particolare di mancata previsione di una norma che esclude l’immediata impugnabilità del ruolo/cartella di pagamento, limitandola alle sole ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo determini dei particolari pregiudizi espressamente previsti, vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, DPR 29.9.1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), così come modificato dall'art. 3-bis DL 21.10.2021 n. 146 - L 17.12.2021 n. 215 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, in vigore dal 21 dicembre 2021), in vigore dal 21 dicembre 2021

[Secondo la Corte, le q.l.c. volte a denunciare la violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza sono inammissibili perché il rimedio al vulnus riscontrato richiede un intervento normativo di sistema implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore. Tale risultato può essere infatti ottenuto intervenendo in più direzioni non alternative, da un lato estendendo con i criteri ritenuti opportuni la possibilità di una tutela “anticipata” a determinate fattispecie ulteriori e analoghe a quelle previste dalla norma censurata, dall’altro agendo in radice, ossia sulle patologie che ancora permangono nel sistema italiano della riscossione, e che attengono sia al passato (dove anche per cause storiche si è accumulata una consistente massa di crediti ormai evidentemente prescritti), sia al futuro (perché il sistema dovrà essere strutturato in modo che tale fenomeno non si ripeta, evitando in particolare il. danno di gravi falle nell’adempimento del dovere tributario). Di qui, stante l’indefettibile esigenza di superare la grave vulnerabilità e inefficienza, anche con riferimento al sistema delle notifiche, che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, il pressante auspicio che il Governo dia attuazione ai principi e ai criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dalla legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale)].

- (commento di) Nicola Graziano, Un sistema troppo vulnerabile che il legislatore deve modificare (Guida al diritto 43/2023, 40-43) 


in materia penale (circostanze):

- Corte cost. 30.10.23 n. 197, pres. Sciarra, red. Viganò (Guida al diritto 43/2023, 18): Anche nei processi per omicidio di un familiare o convivente il giudice deve avere la possibilità di valutare caso per caso se diminuire la pena in presenza della circostanza attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche: è pertanto incostituzionale l’art. 577 ultimo comma c.p., introdotto dalla legge 69/2019 (c.d. codice rosso), che vietava eccezionalmente al giudice di dichiarare prevalenti le due attenuanti rispetto all’aggravante dei rapporti familiari tra autore e vittima dell’omicidio. Il divieto posto dalla norma censurata integra una violazione dei principi di parità di trattamento, proporzionalità e individuazione della pena (artt. 3 e 27 Cost.), imponendo al giudice di applicare la stessa pena (ergastolo o, in alternativa, reclusione non inferiore a 21 anni) sia ai più efferati casi di femminicidio, sia a casi come quelli oggetto dei procedimenti principali, caratterizzati da significativi elementi che diminuiscono la colpevolezza degli imputati, e nei quali una pena così severa risulterebbe manifestamente sproporzionata.


in materia penale (furto):

- Cass. SSUU pen. 25.5-12.10.23 n. 41570 (Guida al diritto 43/2023, 62 T): In tema di furto, il fine del profitto integrante il dolo specifico del reato non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un’utilità economica dal bene sottratto, potendo anche esulare dal soddisfacimento di un bisogno strettamente patrimoniale e, pertanto, rispondere a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta. (Nella specie, è stato respinto il ricorso avverso la sentenza di condanna che aveva ravvisato il furto a carico dell’imputato per avere sottratto il telefono cellulare alla persona offesa, dopo che quest’ultima aveva richiesto, utilizzando lo stesso apparecchio, dopo un litigio, l’intervento dei carabinieri, ritenendosi che la finalità perseguita dall’autore fosse di ritorsione e di dispetto. Per la Cassazione, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è il patrimonio, che va protetto da qualunque forma di aggressione. Rientrano nel patrimonio tutti i vantaggi tratti dal semplice uso del bene. Nel furto, è profitto qualunque vantaggio anche non patrimoniale: il profitto rilevante è infatti quello che deriva dal possesso penalisticamente inteso, ossia dalla conservazione e dal godimento del bene. Se è vero che ciò riduce la funzione delimitatrice del dolo specifico, si tratta di un risultato pienamente coerente con la volontà del legislatore)

- (commento di) Maria Cristina Campagnoli, L’obiettivo del dolo può rispondere. auna finalità di dispetto o di vendetta (Guida al diritto 43/2023, 64-68)


in materia penale (narcotraffico):

- Cass. pen. 4^, 15.6-11.9.23 n. 37067 (Guida al diritto 43/2023, 69 T): Può ravvisarsi un sodalizio criminale dedito al narcotraffico in presenza di un vincolo durevole che accomuni il fornitore di droga e gli spacciatori acquirenti che in via continuativa la ricevano per immetterla nel mercato del consumo, purché sussista la reciproca consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato assicura l’operatività dell’associazione (in sintesi, sussiste il vincolo associativo se tutti sono consapevoli di partecipare al sodalizio) [seguono altre massime]

- (commento di) Giuseppe Amato, Anche se ci sono interessi diversi si giustifica il sodalizio criminale (Guida al diritto 43/2023, 73-76)


 

c.s. 


 

Chi ha i piedi ben piantati per terra raggiunge con la testa il cielo (Mehmet, protagonista del romanzo "Il palazzo delle lacrime", di Şebnem İşigüzel, scrittrice turca)


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