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Guida al diritto (41/2023)

Carmine Spadavecchia • nov 06, 2023

sul c.d. decreto immigrazione:

DL 5.10.2023 n. 133 (GU 5.10.23 n. 233, in vigore dal 6 ottobre 2023), Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno

- testo del decreto legge (Guida al diritto 41/2023, 13-27) sotto il titolo: Contrasto irregolari, accoglienza e sicurezza: le direttrici del nuovo decreto immigrazione

- commenti:

- Aldo Natalini, Lungo-soggiornanti, espulsioni veloci se sono pericolosi per l’ordine pubblico (Guida al diritto 41/2023, 28-31) [le norme amministrative]

- Aldo Natalini, Domande reiterate sull’aereo: d’ora in poi provvede il questore (Guida al diritto 41/2023, 32-34) [novità sulla protezione internazionale: l’art. 3 riguarda il caso in cui la domanda reiterata è presentata “sulla scaletta” del vettore, al solo scopo di eludere o rinviare il rimpatrio]

- Marco Noci, Msna anche in centri per adulti, ma separati e per un tempo limitato (Guida al diritto 41/2023, 35-37) [visti e minori stranieri non accompagnati (Msna)]


sul c.d. decreto Mezzogiorno:

DL 19.9.2023 n. 124 (GU 19.9.23 n. 219, in vigore dal 20 settembre 2023), Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione

- testo del decreto legge (Guida al diritto 41/2023, 38-40) sotto il titolo: Con il decreto legge “Mezzogiorno e Coesione” il trattenimento nei Cpr diventa fino a 18 mesi

- commenti:

- Aldo Natalini, Hotspot e “prima accoglienza” saranno opere di difesa militare (Guida al diritto 41/2023, 41-45) [le norme sugli stranieri; cronistoria degli interventi normativi sui tempi di durata massima del trattenimento nei Cpr; comparazione tra termini massimi di trattenimento e percentuale di rimpatriati; il trattenimento secondo la direttiva “rimpatri”; i rilievi del Garante delle persone detenute]


sul decreto giustizia:

DL L 10.8.2023 n. 105 - L 9.10.2023 n. 137, Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. 

- commento di Alberto Cisterna, Attività undercover: quel difficile incontro con il contrasto alla mafia (Guida al diritto 41/2023, 46-50) [la cooperazione tra Agenzia e Procura nazionale e la cornice in cui si colloca]

N.B. Vedansi in Guida al diritto 40/2023, 14-51: il testo del decreto convertito in legge, le appendici con le modifiche al codice penale e di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte), la guida alla lettura a cura di Laura Biarella.


in materia di rifiuti (emergenza in Campania):

- Cedu 1^, 19.10.23, ric. 35648/10 (Guida al diritto 41/2023, 112 solo massima): L’assenza di rimedi predisposti dalle autorità nazionali in grado di arginare l’emergenza rifiuti in Campania è una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare di coloro che abitano nella zona inquinata. La mancata adozione, da parte dello Stato, di misure volte ad evitare un inquinamento ambientale provocato dall’accumulo di rifiuti dimostra l’assenza della diligenza dovuta e procura una violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il rispetto della vita privata. Gli Stati, per realizzare l’indicato diritto, hanno obblighi positivi e sono tenuti ad adottare una regolamentazione che si adatti alla specificità di queste attività, valutando il rischio che potrebbe derivarne e agendo in tempi rapidi.

- (commento di) Marina Castellaneta, Emergenza rifiuti in Campania, Italia condannata per non aver predisposto rimedi (Guida al diritto 41/2023, 112-114) [15 anni di stato di emergenza (1994-2009) per mancato smaltimento di rifiuti con pericoli per la salute: la Corte afferma il diritto di vivere in un ambiente salubre se l’inquinamento incide sui diritti convenzionali]


in tema di processo amministrativo (principio di sinteticità):

- Cons. Stato IV 13.10.23 n. 8928, pres. Mastandrea, rel. Monteferrante (Guida al diritto 41/2023, 55 e 104 T): Se il ricorso introduttivo del giudizio d’appello supera i limiti dimensionali stabiliti – in applicazione dell’art. 13-ter, comma 1, dell’allegato II al c.p.a. – con decreto 22.12 2016 del Presidente del Consiglio di Stato (che prevede, per i ricorsi ordinari, il limite massimo di 70.000 caratteri, al netto dell’epigrafe, delle conclusioni, della premessa riassuntiva,, degli spazi e delle ulteriori parti indicate), il giudice non è tenuto a esaminare la parte eccedente; pertanto, laddove il numero massimo di caratteri consentiti risulti utilizzato ed esaurito prima dell’articolazione dei motivi di appello, che quindi il Collegio non è tenuto a esaminare, l’appello va dichiarato inammissibile, con questione rilevabile d’ufficio.

- (commento di) Davide Ponte, “Sinteticità”, essenza del nuovo rito processuale amministrativo (Guida al diritto 41/2023, 107-110) [la sinteticità è una dote che non si può pretendere da chi non ce l’ha, ma può essere acquisita e migliorata con l’esercizio]


in tema di famiglia (separazione e divorzio):

- Cass. 1^, 16.10.23 n. 28727 (Guida al diritto 41/2023, 52): Al fine di velocizzare i tempi necessari per giungere al divorzio, l’art. 473-bis.49 c.p.c. prevede la possibilità di proporre contemporaneamente il giudizio di separazione giudiziale e il giudizio di divorzio: negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande connesse, il che garantisce un’economia dei tempi processuali. La relazione illustrativa al DLg 149/22 ne ravvisa la ratio in un “risparmio di energie processuali”, tenuto conto che tra le domande conseguenti proponibili dalla parte in caso di separazione giudiziale o di divorzio contenzioso molte sono tra loro perfettamente corrispondenti e sovrapponibili, e altre, pur distinte, necessitano di analoghi accertamenti istruttori. La proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e di divorzio consente alle parti, a fronte dell’irreversibilità della crisi matrimoniale, di trovare in un’unica sede un accordo complessivo, sulle condizioni sia della separazione sia del divorzio, e di concentrare in un ricorso unico l’esito della negoziazione sulle modalità di gestione complessiva della crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro, nonché i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti.


in tema di condominio:

- Antonio Scarpa*, Sospensione delibere condominiali, la riforma risulta un’opera mal riuscita (Guida al diritto 41/2023, 10-12, editoriale) L’impugnazione delle delibere condominiali in seguito alla c.d. riforma Cartabia [*magistrato presso la Corte di cassazione]


in tema di lavoro (nero):

- Cons. Stato III 27.7.23 n. 7383 (e non IV 27.7.23 n. 8928), pres. Torsello, est. Marra (Guida al diritto 41/2023, 55-56): Data la generale valenza della definizione di lavoratore in nero come “qualsiasi lavoratore sconosciuto alla p.a.”, dato l’obbligo di dare preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro alle autorità competenti, e data la funzione dell’attestazione di distacco (“il modello A1 serve a certificare la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore nei casi in cui svolga attività lavorativa in uno o più Stati che applicano la regolamentazione UE, come nell’ipotesi di trasferta o di distacco”), in mancanza di detta documentazione il lavoratore straniero impiegato in attività di training aziendale risulta irregolare agli occhi dell’ispettorato del lavoro (il che legittima la sospensione dell’attività per un ristoratore che contravvenga a tali regole, ove nel locale italiano siano momentaneamente presenti in trasferta lavoratori stranieri assunti presso le sedi estere).


in materia di lavoro (salario giusto):

- Cass. lav. 2.10.23 n. 27711 (Guida al diritto 41/2023, 58 T, sotto il titolo “Salario giusto”: il giudice disapplica il contratto collettivo sotto soglia costituzionale): 1. Nell’attuazione dell’art. 36 Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata. 2. Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe. 3. Nell’opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. il giudice, nell’ambito dei propri poteri ex art. 2099 comma 2 c.p.c., può fare altresì riferimento, all’occorrenza, a indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 19.10.2022 n. 2041. (Principi enunciati in motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.)

- (commento di) Cristina Petrucci, Auspicabile un intervento risolutivo per contrastare il lavoro “povero” (Guida al diritto 41/2023, 69-74) [lavoro e formazione: il documento approvato a maggioranza dall’Assemblea del Cnel il 12 ottobre 2023; le ultime tendenze in giurisprudenza; il fenomeno del “lavoro povero” (ovvero della “povertà nonostante il lavoro”) e le sue cause]


in tema di lavoro (discriminazioni retributive):

- Corte giust. Ue 1^, 19.10.23, causa C-660/20 (Guida al diritto 41/2023, 56): Se i lavoratori svolgono nell’ambito del loro orario “normale” parziale le stesse mansioni di chi lavora sulla base del tempo pieno, non sussiste più una valida giustificazione alla fissazione di una soglia unica uguale per tutte le categorie di dipendenti. Infatti, a parità di mansioni, andrebbe al contrario applicata ai lavoratori part time una soglia “proporzionale” all’orario di lavoro parziale fissato nel contratto di lavoro. In definitiva, una misura fissa identica per tutti di ore di lavoro aggiuntive retribuite con una voce supplementare determina di fatto la vanificazione della base contrattuale di un lavoro part time e la lesione del diritto a una parità di trattamento tra lavoro parziale e tempo pieno.


in materia di sequestro probatorio:

- Cass. SSUU penali, 19.1-27.7.23 n. 32938 (Guida al diritto 41/2023, 86 T): Il provvedimento del giudice dell’udienza preliminare di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio non è impugnabile dall’interessato.

- (commento di) Aldo Natalini, Possibile reiterare la richiesta nelle successive fasi del giudizio (Guida al diritto 41/2023, 94-97)


 

c.s.


 

Non nego niente, ma dubito di tutto (Lord Byron)


 

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