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Giornale di diritto amministrativo (4/2023)

Carmine Spadavecchia • nov 10, 2023

editoriale:

- Sabino Cassese, Diritto pubblico e diritto privato: gli incerti confini (Giornale dir. amm. 4/2023, 433-435) 


sulla capacità amministrativa:


- Fabrizio di Mascio e Alessandro Natalini, La capacità amministrativa e il PNRR (Giornale dir. amm. 4/2023, 436-444) 

Sebbene la Commissione europea abbia introdotto nell’ultimo decennio molteplici strumenti di supporto alle politiche nazionali di costruzione della capacità amministrativa, anche a livello internazionale manca un quadro coerente di concetti e indicatori capaci di rilevare i progressi conseguiti in questo ambito. Il governo Draghi ha avviato iniziative di costruzione della capacità amministrativa incluse nel PNRR senza un chiaro progetto e senza contare su strutture in grado di rilevare i bisogni, definire gli indirizzi strategici, identificare priorità e valutare i risultati degli interventi. Questo deficit non è stato finora sanato dal governo Meloni, che ha lanciato una vasta campagna di reclutamento di personale senza aver prima portato a termine la revisione dell’impianto complessivo del PNRR.

- Marco Bevilacqua, L’Osservatorio nazionale sulla capacità amministrativa (Giornale dir. amm. 4/2023, 454-462) 

sul PNRR (nuovo modello di governance):

- Marco Macchia, L’amministrazione del PNRR: un cambio di paradigma? (Giornale dir. amm. 4/2023, 445-453) 


sul golden power:

- Aldo Sandulli, Esercizio dei poteri speciali e sorte dell’impresa strategica (Giornale dir. amm. 4/2023, 463-467) 

Analisi critica dell’art. 2 DL 187/2022, volto a completare e perfezionare la disciplina nazionale sul golden power: l’articolo prevede che le aziende che abbiamo subito gli effetti dell’esercizio di poteri speciali governativi possano usufruire di plurime misure di sostegno pubblico. Lati positivi e profili di criticità della disposizione. Tra questi ultimi, i potenziali effetti disfunzionali sul mercato che possono derivare dalle misure di intervento pubblico in economia, adottate per far fronte alle recenti crisi. Il caso della tecnologia 5G. 


sul codice etico:

DPR 13.6.2023 n. 81 [GU 29.6.23 n. 150, in vigore dal 14 luglio 2023), Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

- Francesco Midiri, La correttezza dei dipendenti pubblici in ambiente digitale (Giornale dir. amm. 4/2023, 469-477) 

Le modifiche al Codice di comportamento, che introducono canoni di correttezza “digitale”, si espongono a una duplice critica: non contengono né una “tipizzazione” delle condotte (che rimarrà giurisprudenziale), né una “pedagogia” sulla correttezza digitale.c


in materia di servizi pubblici locali:

DLg 23.12.2022 n. 201 (GU 30.12.22 n. 304, in vigore dal 31 dicembre 2022), Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. 

- Alfredo Moliterni, Le nuove regole dei servizi pubblici locali (Giornale dir. amm. 4/2023, 478-498) 


in tema di accesso (ai documenti legislativi europei):

- Trib. Ue 10^ ampliata, 25.1.23, causa T-163/21 (Giornale dir. amm. 4/2023, 499 solo massima): In base al Trattato FUE e alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni può essere soggetto a limiti e condizioni, stabiliti mediante regolamenti, anche per quanto riguarda l’accesso ai documenti legislativi. Le istituzioni possono negare l’accesso per evitare un pregiudizio grave al processo legislativo in corso: tuttavia, tale pregiudizio non può dipendere dal rischio di pressioni esterne analoghe a quelle che un qualsiasi membro di un organo legislativo, che presenti un emendamento di un progetto di legge, possa ragionevolmente aspettarsi dal pubblico. Allo stesso modo, l’accesso non può essere negato in conseguenza del carattere provvisorio delle proposte avanzate nei documenti: le proposte sono, per loro natura, fatte per essere discusse e l’opinione pubblica è in grado di comprendere che il loro contenuto possa essere modificato. d

- (commento di) Ippolito Piazza, Un altro passo verso la trasparenza del processo legislativo europeo (Giornale dir. amm. 4/2023, 499-507) 


in tema di sanzioni amministrative:

- Corte cost. 10.3.23 n. 40, pres. Sciarra, red. Modugno (Giornale dir. amm. 4/2023, 80 s.m.): Una sanzione amministrativa fissa - senza un minimo e un massimo edittale - non è conforme a Costituzione se fa riferimento a violazioni di diversa natura e gravità. (Nel valutare la costituzionalità di una sanzione amministrativa nel campo delle produzioni alimentari a denominazione d’origine, la Consulta, censurando la mancanza di un minimo edittale, applica il principio di proporzionalità e il principio di ragionevolezza, individuando essa stessa, tramite una pronuncia creativa, la misura minima del provvedimento afflittivo. La decisione, che sopperisce a una mancanza del legislatore sostituendosi a quest’ultimo, viene giustificata tramite l’analogia con il settore dell’agricoltura biologica).

- (commento di) Dario Bevilacqua, Sanzioni amministrative e parametri costituzionali (Giornale dir. amm. 4/2023, 508-515) 


in tema di beni culturali (tutela dei beni culturali materiali e immateriali): 

- Ad. plen. 13.2.23 n. 5, pres. Maruotti, est. Rotondano, L’Originale Alfredo all’Augusteo s.r.l. c/ Ministero della cultura (Giornale dir. amm. 4/2023, 517 s.m.): Il vincolo di destinazione d’uso è uno strumento di tutela del bene culturale che deve ritenersi generalmente ammesso dalla legislazione di settore e che è riconducibile ai poteri di cui è titolare il Ministero della cultura, occorrendo però l’intermediazione del potere amministrativo e una valutazione motivata in relazione alle peculiarità concrete, all’esito di un’adeguata istruttoria. Va ribadito che il vincolo di destinazione non deve, comunque, imporre alcun obbligo di esercizio o prosecuzione dell’attività commerciale e imprenditoriale, né attribuire una “riserva di attività” in favore di un determinato gestore, al quale non può essere attribuita una sorta di “rendita di posizione”. 

- (commento di) Giovanni Botto, Tutelare il valore culturale immateriale: il vincolo di destinazione d’uso (Giornale dir. amm. 4/2023, 517-528) [la nozione dinamica e moderna di bene culturale fatta propria dalla Plenaria, che ricostruisce il rapporto intercorrente tra la normativa nazionale e quella convenzionale Unesco (Convenzione Unesco del 17 ottobre 2003)] 

NdR - La fattispecie riguarda l’attività di ristorazione all’insegna “Il Vero Alfredo”, esercitata sin dal 1950 all’interno del complesso immobiliare sito in Roma, Piazza Augusto Imperatore, incluso nell’ampia opera di sistemazione urbanistica della piazza realizzata tra il 1937 e il 1942 su progetto dell’architetto Vittorio Morpurgo). In argomento vengono enunciati i seguenti principi di diritto: ai sensi degli artt. 7-bis, 10, comma 3, lettera d), 18, comma 1, 20, comma 1, 21, comma 4, e 29, comma 2, del Codice n. 42 del 2004, il “vincolo di destinazione d’uso del bene culturale” può essere imposto (a) quando il provvedimento risulti funzionale alla conservazione dell’integrità materiale della cosa o dei suoi caratteri storici o artistici, sulla base di una adeguata motivazione da cui risulti l’esigenza di prevenire situazioni di rischio per la conservazione dell’integrità materiale del bene culturale o del valore immateriale nello stesso incorporato; (b) a tutela di beni che sono espressione di identità culturale collettiva, non solo per disporne la conservazione sotto il profilo materiale, ma anche per consentire che perduri nel tempo la condivisione e la trasmissione della manifestazione culturale immateriale, di cui la cosa contribuisce a costituirne la testimonianza. (Dopo aver enunciato tali principi la Plenaria non ritiene la causa matura per la decisione e restituisce pertanto gli atti alla Sezione rimettente)


in materia antitrust (programmi di clemenza nei procedimenti sanzionatori)

- Cons. Stato VI 2.2.23 n. 1159, pres. Montedoro, est. Ponte (Giornale dir. amm. 4/2023, 529 s.m.): 1. L’accertamento di un’intesa in violazione dell’art. 101 TFUE non richiede la prova documentale, poiché la volontà convergente delle imprese volta alla restrizione della concorrenza può essere provata attraverso qualsivoglia congruo mezzo: in particolare, la prova della pratica vietata oltre che documentale può essere indiziaria, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. 2. Se la prova della concertazione non si basa esclusivamente sulla percezione d’un parallelismo di comportamenti tra le imprese colluse, ma sull’istruttoria dell’AGCM da cui emerga che le pratiche commerciali siano il frutto di una concertazione e d’uno scambio di informazioni concrete tra le imprese (in relazione alle quali vi siano ragionevoli indizi di una pratica concordata anti-concorrenziale), grava sulle imprese l’onere di fornire una diversa e ragionevole spiegazione lecita delle loro condotte e dei loro contatti (nel caso di specie l’accertamento dell’AGCM si era basato sulle dichiarazioni dei leniency applicants [c.d. collaboranti] e sulla dimostrazione dell’esistenza di una molteplicità di riunioni e contatti a livelli di progressivo dettaglio, tra i vertici aziendali ovvero tra rappresentanti commerciali e direttori commerciali delle imprese). 

- (commento di) Pasquale Cerbo, Il valore probatorio delle dichiarazioni rese nell’ambito dei programmi di clemenza dell’AGCM (Giornale dir. amm. 4/2023, 529-537)


in tema di università (responsabilità disciplinare dei docenti universitari):

- Cons. Stato VII 18.1.23 n. 629, pres. Lipari, est. Marotta (Giornale dir. amm. 4/2023, 539 s.m.): È legittimo il provvedimento sanzionatorio che dispone la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per la durata di quattro mesi nei confronti di un ricercatore che non abbia svolto le ore di didattica integrativa previste dalla legge, così come specificate nel Regolamento di Ateneo, e che non abbia svolto una significativa attività di produzione scientifica in un arco temporale considerevole. 

. (commento di) Michele Leggio, Responsabilità disciplinare e obblighi di ricerca e insegnamento: il “rendimento accademico” dei docenti universitari (Giornale dir. amm. 4/2023, 539-548) 


in tema di università (incarichi esterni a professori universitari):

- Cons. Stato I 23.11.22 n. 262, parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato (Giornale dir. amm. 4/2023, 559 s.m.): Sulla base delle norme di legge in materia, e in particolare dell’art. 6, comma 10, L 240/2010, e delle conformi disposizioni regolamentari dell’ateneo interessato, si deve pacificamente ritenere che ai docenti in regime di impegno a tempo pieno sia consentito svolgere compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro. L’assunzione dell’incarico è subordinata alla preventiva autorizzazione del rettore, da rilasciarsi solo dopo aver accertato che l’incarico stesso sia compatibile con le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall’università al richiedente e l’assenza di una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi, con l’ateneo. (Nella specie, il CdS ha ritenuto illegittimo il provvedimento con cui l’Università La Sapienza ha negato a un professore universitario a tempo pieno l’autorizzazione ad assumere la presidenza della Fondazione Bordoni)

- (commento di) Giulio Vesperini, Gli incarichi esterni ai professori universitari a tempo pieno (Giornale dir. amm. 4/2023, 559-563)


in tema di atto amministrativo (lesività e impugnabilità):

- Cons. Stato VI 2212.22 n. 11200, pres. Lotti, rel. Fasano (Giornale dir. amm. 4/2023, 549 s.m.): Le deliberazioni dell’ANAC, che contengono vincoli puntuali sulla successiva attività dei soggetti vigilati, in capo ai quali non residuano facoltà di modulazione quanto al contenuto e all’estensione, rappresentano provvedimenti lesivi nei confronti dei quali va garantita la tutela del diritto di difesa del destinatario. La lesività, pertanto, non deve essere valutata in astratto o sulla base dell’inquadramento dogmatico del provvedimento, dovendosi rilevare gli effetti conformativi che lo stesso produce, nell’immediato, nei confronti dei soggetti a cui è indirizzato. [Si tratta di un provvedimento emesso dall’Anas nei confronti del Comune di Milano e della Metropolitana Milanese in relazione a varianti in corso d’opera riguardanti la strada Zara-Expo nell’ambito dei lavori per Expo 2015]i

- (commento di) Edoardo Giardino, Impugnabilità del provvedimento e rilevanza degli effetti conformativi (Giornale dir. amm. 4/2023, 549-557) 


 

c.s.


 

Non c'è sciagura più grande delle donne che somigliano agli uomini (Şebnem İşigüzel, scrittrice turca, sulle donne che giustificano e condividono la mentalità maschile che le vuole umiliate e sottomesse a causa del proprio genere)


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