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Guida al diritto (37/2023)

Carmine Spadavecchia • ott 13, 2023

in tema di minori (decreto legge “Caivano”):

DL 15.9.2023 n. 123 (GU 15.9.13 n. 216, in vigore dal 16 settembre 2023) Misure urgenti ……………………

- testo del decreto (Guida al diritto 37/2023, 12-32) sotto il titolo: Decreto legge “Caivano”, lotta alle baby gang e scatta l’obbligo del parental control

- mappa delle novità e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 37/2023, 33-42) sotto il titolo: “Daspo urbano per elevare la percezione di sicurezza”

- commenti:

- Giorgio Spangher*, Processo minorile: serve un equilibrio che assicuri un contrasto ma anche tutele (Guida al diritto 37/2023, 10-11, editoriale) [*professore emerito di Diritto processuale penale presso l’Università di Roma La Sapienza] 

- Alberto Cisterna, Forze di polizia dotate di strumenti finora adoperati solo in altri settori (Guida al diritto 37/2023, 43-46) [le misure su sicurezza pubblica e città]

- Alberto Cisterna, Avviso orale anche ai soggetti che hanno compiuto quattordici anni (Guida al diritto 37/2023, 47-49) [le modifiche al codice antimafia]

- Aldo Natalini, Stretta sulla criminalità dei ragazzi, esigenze cautelari per pericolo fuga (Guida al diritto 37/2023, 49-55) [le modifiche sostanziali e processuali]

- Aldo Natalini, Omessa istruzione elementare, reato contro l’assistenza familiare (Guida al diritto 37/2023, 56-64) [le norme penali, la normativa extrapenale di riferimento sull’obbligo scolastico e (specchietto a pag. 63) l’istruzione parentale (homeschooling)]

- Aldo Natalini, Fino a due anni di carcere ai genitori se non c’è la presenza scolastica (Guida al diritto 37/2023, 65-68) [le norme penali]

- Aldo Natalini, Messa alla prova su input del Pm per il reinserimento del minore (Guida al diritto 37/2023, 69-74) [le modifiche al Cpp minorile: il percorso di rieducazione del minore e l’istituto inedito della “diversione” (dall’americano diversion], una sorta di messa alla prova minorile, a iniziativa del PM, che comporta la sospensione del processo e l’estinzione del reato una volta constatato l’esito positivo del percorso di reinserimento e rieducazione del minorenne]

- Riccardo Sciaudone, Una serie di misure specifiche per uno “spazio digitale” più sicuro (Guida al diritto 37/2023, 75-78) [il parental control: le statistiche dicono che il 90% dei ragazzi non parla con i genitori di ciò che vede o dice su internet]

- Riccardo Sciaudone, Un approccio strutturato “pubblico” sull’uso dei servizi di comunicazione (Guida al diritto 37/2023, 79-81) [le disposizioni in ambito digitale; l’alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori]


in tema di giurisdizione (opere pubbliche):

- Cass. SSUU 29.8.23 n. 25427 (Guida al diritto 37/2023, 90 solo massima, annotata da Mario Piselli): La controversia relativa alla fase di esecuzione di una convenzione avente ad oggetto la costruzione e la gestione di un’opera pubblica spetta al giudice ordinario, la cui giurisdizione in materia di indennità, canoni ed altri corrispettivi si estende alle questioni inerenti all’adempimento e all’inadempimento della concessione nonché alle relative conseguenze risarcitorie, vertendosi nell’ambito di un rapporto paritetico, fatta eccezione per l’ipotesi in cui la PA eserciti poteri autoritativi.


in tema di stato civile (cognome):

- Cons. Stato III 19.8.23 n. 8422, pres. Corradino, est. Santoleri (Guida al diritto 37/2023, 88): Deve ritenersi fondata la richiesta di una figlia di cambiare il proprio cognome prendendo quello della madre, sull’assunto che il padre dopo il divorzio non si era più preoccupato del suo sostentamento né aveva mostrato interesse a instaurare con lei un rapporto di tipo affettivo. [La ragazza aveva chiesto di assumere il cognome della madre per onorare l’impegno e la forza con cui la figura materna aveva saputo compensare un vuoto e una ferita. Nel respingere l’appello con cui il TAR ha annullato il diniego della PA, il CdS ha rilevato che, se è vero che non esiste un diritto di scelta del proprio nome e che siamo di fronte a un interesse legittimo, l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale (la sentenza n. 131/2022 ha dichiarato illegittime tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome paterno) e delle Corti europee è passata da un approccio teso ad assumere il cognome come segno distintivo della famiglia a un processo di valorizzazione del diritto all’identità personale. Nella specie, v’è quanto basta per accogliere le ragioni poste a sostegno della domanda, in quanto serie e ponderate, dal momento per la richiedente il cambio di cognome costituisce lo strumento per recidere un legame solo di forma impostole dalla legge, che negli anni ha pesato sulla sua condizione personale, in quanto del tutto estraneo alla sua identità]


in tema di patrocinio legale (rimborso spese):

- Cons. Stato II 22.8.23 n. 7917, pres. Sabbato, est. Guarracino (Guida al diritto 37/2023, 87): Ai fini del rimborso delle spese di patrocinio legale spettanti a un dipendente pubblico - titolare perciò solo di un interesse legittimo - l’Amministrazione ha un peculiare potere valutativo con riferimento all’an e al quantum, dovendo verificare la sussistenza in concreto dei presupposti per il rimborso, nonché la congruità delle spese, previo parere obbligatorio e vincolante dell’Avvocatura di Stato. Tale atto consultivo, proprio in ragione della sua natura tecnico-discrezionale, non deve attenersi all’importo preteso dal difensore o a quello liquidato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati (rilevante nel rapporto difensore-assistito), ma deve valutare quali siano state le effettive necessità difensive, e in quanto tale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità per errore di fatto, illogicità, incoerenza , irrazionalità, carenza di motivazione, o per violazione delle norme di settore. (Nella specie il CdS ha annullato la sentenza del TAR che, accolta parzialmente la richiesta di rimborso di un luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, aveva quantificato in via complessiva ed equitativa il rimborso nella misura di 20.000 Euro, statuendo che, una volta accertato l’an debeatur, il TAR si sarebbe dovuto limitare a rimettere la quantificazione del dovuto all’Amministrazione perché vi procedesse con l’ausilio dell’Avvocatura dello Stato)


in tema di concorso:

- TAR Lazio 1^, 19.9.23 n. 13885, pres. Amodio, est. Petrucciani (Guida al diritto 37/2023, 87-88): Spetta esclusivamente alla commissione esaminatrice la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi: a meno che non ricorra l’ipotesi (rara) dell’errore logico, non è consentito al giudice di legittimità sovrapporre alle determinazioni della commissione il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze ed esperienze acquisite nella materia. Pertanto, salvo sviste macroscopiche della commissione, sono irrilevanti i pareri pro veritate prodotti dall’aspirante magistrato bocciato che si rivolga a “luminari” di comprovata fama per mettere in discussione il giudizio negativo della commissione.


in tema di alloggi turistici in multiproprietà (legge applicabile):

- Corte giust. Ue 14.9.23, causa C-821/21 (Guida al diritto 37/2023, 88): In un contratto transnazionale sui diritti di multiproprietà per alloggi turistici è possibile inserire una clausola sulla legge applicabile includendola nelle condizioni generali di contratto, ma solo se il consumatore è informato del fatto che devono essere applicate, in ogni caso, le norme imperative della legge del Paese nel quale ha la residenza abituale. Circa l’individuazione della legge applicabile, è vero che il regolamento Roma I lascia spazio alla volontà delle parti, ma nel caso di contratti conclusi da consumatori va assicurata la tutela speciale prevista nel regolamento per la parte debole del contratto. Pertanto la clausola di scelta contenuta nelle condizioni generali del contratto di vendita non oggetto di negoziato individuale va considerata abusiva se induce in errore il consumatore e se non chiarisce che è possibile applicare un’altra legge: il consumatore deve essere informato della protezione assicurata dalle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile se non vi fosse la clausola di scelta.


in tema di adozione:

- Cass. 1^, 19.9.23 n. 26791 (Guida al diritto 37/2023, 85): In tema di adozione, il quadro normativo del nostro Paese non consente di superare lo schema che delinea in due procedimenti ben delineati e definiti quello dell’adozione legittimante e quello dell’adozione c.d. mite, con conseguente impossibilità di un passaggio endoprocedimentale tra l’una e l’altra procedura ed altrettanto evidente. impossibilità di una “conversione” della domanda volta alla dichiarazione di adozione legittimante in quella di adozione “mite”. L’adozione “mite” consente la costituzione di un vincolo di affiliazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra minore e famiglia d’origine, mentre l’adozione “legittimante” costituisce l’extrema ratio cui può pervenirsi soltanto nel caso in cui la conservazione di tali rapporti si pone in contrasto con l’interesse del minore.


in tema di filiazione (obblighi di mantenimento):

- Cass. 1^, 20.9.23 n. 26875 (Guida al diritto 37/2023, 84): Riguardo al mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere di provare le condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, questa circostanza è già idonea a fondare il diritto al mantenimento. Viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio di autoresponsabilità, è particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che giustificano il mancato conseguimento di un’autonoma collocazione lavorativa. Inoltre, i principi della funzione educativa del mantenimento e dell’autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l’estensione dell’obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un’occupazione, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel “figlio adulto” l’attesa ad ogni costo di un’occupazione equivalente a quella desiderata. E sempre gli stessi principi (funzione educativa del mantenimento e dell’autoresponsabilità) circoscrivono l’obbligo per il tempo mediamente necessario al reperimento di un’occupazione, tenuto conto del dovere del figlio di ricercare un lavoro contemperando fra di loro, ove si verifichi tale evenienza, il bisogno di particolari attenzioni o cure del genitore convivente con i doveri verso se stesso, la propria vita e la propria indipendenza economica, potendo tale necessità unicamente giustificare, dopo la maggiore età, meri ritardi nel conseguire la propria autonomia economico-lavorativa, ma mai costituire, nel “figlio adulto”, tanto più tenuto ad attivarsi, ragione della completa elisione dei doveri verso se stesso, anche in vista della propria vita futura.


in materia penale (edilizia):

- Cass. pen. 3^, 28.6-26.7.23 n. 32454 (Guida al diritto 37/2023, 102 s.m., annotata): L’operatività della messa alla prova nei reati edilizi, formalmente compresi nella cornice edittale che consente l’applicazione dell’istituto, richiede la necessaria eliminazione delle conseguenze dannose dei reati in questione ovvero la preventiva e spontanea demolizione dell’abuso edilizio, o, comunque, la sua riconduzione alla legalità urbanistica, ove ricorrano i presupposti per la sanatoria, ciò dovendosi desumere dall’art. 168-bis c.p. c.p., laddove il legislatore ha inteso assegnare rilievo prioritari alla “eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato”


 

c.s. 


 

A volte avere poche idee ma possedere il linguaggio per esprimerle è molto meglio che averne molte e non essere in grado di raccontarle (Luca Goldoni, da un’intervista del 2009 sull’arte del giornalismo)


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