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Guida al diritto (36/2023)

Carmine Spadavecchia • set 29, 2023

in tema di appalti (rotazione):

- TAR Reggio Calabria 31.7.23 n. 649, pres. Criscenti, est. De Col (Guida al diritto 36/2023, 106 T): Nelle procedure ristrette di cui all’art. 61 DLg 50/2016, in particolare per contratti sopra soglia, non può essere applicato il principio di rotazione atteso che esso trova applicazione solo negli appalti sotto soglia e nelle procedure negoziate senza la previa pubblicazione del bando; è pertanto illegittima l’esclusione di un’impresa da una procedura ristretta, motivata in base all’applicazione del predetto principio di rotazione.

- (commento di) Davide Ponte, Obiettivo evitare rendite di posizione nei confronti del gestore uscente (Guida al diritto 36/2023, 110-113) 


in tema di accesso (videosorveglianza):

- TAR Marche 2^, 4.9.23 n. 538, pres. Ianigro, est. Ruiu (Guida al diritto 36/2023, 71): Il diritto di accesso agli atti costituisce principio generale dell’attività amministrativa e attiene ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Le immagini registrate dalle apparecchiature pubbliche della videosorveglianza urbana sono un “documento amministrativo” accessibile a chi ha legittimazione e interesse a richiederlo. [Il ricorrente, coinvolto in un incidente nel quale aveva riportato lesioni, aveva chiesto di accedere al file video allegato come supporto multimediale al fascicolo del sinistro predisposto dalla Polizia locale, che anche sulla base di esso aveva ricostruito l’accaduto in assenza di testimoni oculari. L’istanza era stata respinta sulla base di un parere del Data Protection Officer in ottemperanza alla disciplina prevista dal Regolamento Ue 2016/679, dal Codice in materia di protezione dei dati personali e da un provvedimento dell’Autorità garante della privacy. Il TAR ha ritenuto che non ostano all’accesso né il parere del Data Protection Officer, né il Regolamento comunale sulla videosorveglianza: sia perché non è chiaro quale sarebbe la “competente autorità giudiziaria” che dovrebbe autorizzare l’accesso ai dati detenuti dal Comune; sia perché, in ogni caso, la fonte del diritto di accesso è la legge dello Stato (artt. 22 ss. legge 241/1990 e artt. 59 e 60 DLg 196/2003), da ritenersi prevalente sulla disciplina del regolamento locale]


in materia scolastica (sanzioni disciplinari):

- TAR Brescia 2^, 28.8.23 n. 679, pres. Massari, est. Rossetti (Guida al diritto 36/2023, 71): Non basta un iter giustificativo-formale incompleto per annullare la sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza irrogata dalla dirigente scolastica a una studentessa per violazione del divieto di fumo a scuola e per avere tenuto un comportamento scorretto e irrispettoso delle regole di civile convivenza. (I genitori della ragazza avevano impugnato la sanzione contestando la correttezza del procedimento disciplinare al cui esito era stata deliberata la sospensione e il successivo iter di “revisione” dinanzi all’Organo di garanzia, che l’aveva confermata)


in materia di famiglia (affidamento)

- Marino Maglietta*, Affidamento condiviso, nel nuovo Ddl tutti i problemi della famiglia in crisi (Guida al diritto 36/2023, 12-13, editoriale) [*ricercatore nel Dipartimento di diritto privato dell’Università statale di Milano]


in tema di condominio:

- Corte d’appello Palermo 2^, 11.4.23 n. 588 (Guida al diritto 36/2023, 74 T): La scala e l’androne, essendo elementi strutturali necessari all’edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere alla copertura dell’edificio, conservano la qualità di parti comuni, come indicato dall’art. 1117 c.c. anche nei riguardi di condomini proprietari di locali con accesso diretto dalla strada, i quali ne fruiscono quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio.

- (commento di) Fulvio Pironti, Considerata la rilevante questione urge intervento delle Sezioni unite (Guida al diritto 36/2023, 76-80)


in tema di contratti turistici:

- Corte giust. Ue 2^, 14.9.23, causa C-83/22 (Guida al diritto 36/2023, 72): Se si ritiene che il viaggiatore abbia ignorato l’esistenza del suo diritto di risoluzione in quanto non informato al riguardo dal suo operatore turistico, il giudice è tenuto d’ufficio a fornire tale informazione al viaggiatore che agisca in sede giurisdizionale, con conseguente possibilità per quest’ultimo di far valere tale diritto nel procedimento giurisdizionale azionato. Tuttavia, nell’ambito di tale esame d’ufficio, il giudice non è tenuto anche a risolvere motu proprio il contratto di pacchetto turistico, spettando al viaggiatore decidere se far valere o meno tale diritto dinanzi al giudice o esercitarlo direttamente.


in materia di lavoro:

- Cass. lav. 12.9.23 n. 26343 (Guida al diritto 36/2023, 69): Il diritto del lavoratore che assiste un disabile grave di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio (art. 33, comma 5, L 104/1992, nel testo modificato dalla L 53/2000 e dalla L 183/2010) va interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell’assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, come si desume sia dal tenore letterale della norma, sia dalla funzione solidaristica della disciplina posta a tutela e a garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap, diritti previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con la L 18/2009. Il diritto non si configura peraltro come assoluto e illimitato, in quanto l’inciso “ove possibile” postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto.


in tema di pensione di invalidità:

- Corte giust. Ue 1^, 14.9.23, causa C-113/22 (Guida al diritto 36/2023, 72): Quando una discriminazione contraria al diritto Ue sia stata constatata, e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, i giudici nazionali e le autorità amministrative nazionali sono tenuti a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, dando immediata applicazione all’interpretazione fornita dalla Ue, senza attendere che la norma discriminatoria sia eliminata dal legislatore. Ma se, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, il cittadino è obbligato a superare il rifiuto amministrativo attraverso il ricorso giurisdizionale, a lui va riconosciuto un ulteriore indennizzo per le spese di giustizia e legali sostenute. (La Corte aveva già bocciato come discriminatorio, nel 2019, il riconoscimento alla sola madre, e non anche al padre, in presenza di due figli, della maggiorazione di trattamento della pensione di invalidità)


in procedura civile (sentenza digitale):

- Cass. 3^, 14.9.23 n. 26597 (Guida al diritto 36/2023, 69): Per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema; altrimenti sarebbe impossibile per la Cassazione verificare se e quando il provvedimento impugnato sia venuto effettivamente ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo. [Nella specie, il ricorso è stato dichiarato improcedibile in quanto l’unica copia della sentenza impugnata prodotta in forma cartacea era priva di tali dati (data di pubblicazione e numero identificativo attestati dalla cancelleria); mancavano anche l’attestazione della provenienza del documento dal fascicolo informatico e l’attestazione di conformità all’originale informatico, nonché l’attestazione di conformità all’originale della copia della sentenza notificata alla ricorrente, con relativa relata di notifica, ai fini della decorrenza del termine breve]


in tema di CTU (albo consulenti):

DM 4.8.2023 n. 109 [GU 11.8.23 n. 187, avv. rett. GU 4.9.23 n. 206, in vigore dal 26 agosto 2023], Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2.

- testo del decreto (Guida al diritto 36/2023, 30-60) sotto il titolo “Albo consulenti: in scena anche gli esperti iscritti alle associazioni professionali non protette”

- commento di Eugenio Sacchettini, Numero degli incarichi sotto controllo contro le assegnazioni ai “soliti noti” (Guida al diritto 36/2023, 61-66). L’accesso all’albo dei Ctu anche per le professioni non organizzate (non protette) è l’aspetto più innovativo e denso di criticità: l’esperto deve essere iscritto alla camera di commercio, ma l’autentica novità è il richiamo all’adesione a una delle associazioni professionali di cui alla L 14.1.2013 n. 4, recante Disposizioni in materia di professioni non organizzate.


sul c.d. codice rosso (restyling):

L 8.9.2023 n. 122 [GU 15.9.23 n. 216, in vigore dal 30 settembre 2023], Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere

- testo della legge (Guida al diritto 36/2023, 14-16) sotto il titolo “Violenza di genere: senza escussione vittime scatta la revoca dell’assegnazione” [NB: si tratta della revoca dell’assegnazione del procedimento al magistrato designato che, ove si proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, non rispetti il termine di 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato per acquisire informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza]

- commenti:

--- Giuseppe Amato, Intervento sicuramente apprezzabile ma non centra l’obiettivo perseguito (Guida al diritto 36/2023, 17-22). La legge non basta se gli uffici non vengono dotati di adeguati strumenti informatici che consentano il “controllo” del procuratore.

--- Giuseppe Amato, Il supporto dell’informatizzazione necessario per garantire il controllo (Guida al diritto 36/2023, 23-29)


in tema di ne bis in idem:

- Corte giust. Ue 1^, 14.9.23, causa C-27/22 (Guida al diritto 36/2023, 72): Il principio ne bis in idem si applica anche alle sanzioni irrogate per pratiche commerciali sleali qualificate come sanzioni amministrative di natura penale. Va pertanto escluso che possa essere avviato o proseguito un procedimento penale per gli stessi fatti qualora esista una decisione definitiva, anche successiva. [La Corte nega all’Agcm (autorità antitrust italiana) la possibilità di irrogare una sanzione di 5 milioni di euro a Volkswagen per il dieselgate avendo la casa automobilistica saldato il suo debito con la giustizia comunitaria pagando la ben più cospicua sanzione di 1 miliardo di euro in Germania in seguito all’azione promossa dalla Procura di Braunschweig per illeciti amministrativi collegati all’installazione di un software che alterava la misura delle emissioni nelle auto commercializzate dal 2009]


 

c.s. 


 

Censura

- Ecco il paradosso: la cara (in tutti i sensi) carta stampata garantisce il pluralismo; il digitale, che doveva emanciparci, aiuta la repressione (Camillo Langone, sulla censura del nudo e l’emarginazione dei pittori di nudo nei social in nome del politicamente corretto)

- Possiamo vantarci. I nostri antenati ci hanno messo secoli a superare il moralismo bigotto e il puritanesimo. A noi sono bastati trent'anni per riportarli al potere, e per giunta li chiamiamo "progresso" (idem c.s.)

- Soltanto oggi, indegna diserzione, a un artista è chiesto di essere moralmente integro (Davide Brullo, a proposito di Paul Verlaine e dei “poeti maledetti” censurati in nome del politicamente corretto)



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