Blog Layout

Guida al diritto (29/2023)

Carmine Spadavecchia • ago 08, 2023

in tema di AI (intelligenza artificiale):

- Pasquale Liberatore*, AI nell’attività degli studi professionali: tra opportunità, etica e tecnodiritto (Guida al diritto 29/2023, 10-13, editoriale); Sette modi concreti per applicare l’AI nella professione forense. [*professore di Informatica giuridica presso l’Università Unimarconi]


sul c.d. DL enti pubblici:

DL 10.5.2023 n. 51 - L 3.7.2023 n. 87 [GU 5.7.23 n. 155], Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale

- testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 29/2023, 15-28)

- guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 29/2023, 29-40) sotto il titolo: “Esame forense: resta la disciplina speciale”. [la mappa delle principali novità alle pagg. 37~40]


in tema di appalti:

- TAR Campania 1^, 5.7.23 n. 4011, pres. Palliggiano, rel. De Falco (Guida al diritto 29/2023, 92 T): La regola del possesso ininterrotto dei requisiti di partecipazione trova applicazione anche nell’ipotesi in cui – successivamente alla presentazione dell’offerta – sia intervenuto un contratto d’affitto di un ramo d’azienda, sicché l’irregolarità fiscale riscontrata nei confronti della cedente refluisce inevitabilmente nella posizione della cessionaria subentrata in corso di procedura, determinandone l’esclusione ex art. 4 DLg 50/2016.

- (commento di) Davide Ponte, Necessario l’elemento fiduciario dal momento genetico del contratto (Guida al diritto 29/2023, 98-102) 


in materia edilizia (distanze):

- Cass. 2^, 13.6.23 n. 16782 (Guida al diritto 29/2023, 62-63 s.m., annotata da Mario Piselli): La disciplina delle distanze delle costruzioni si osserva anche nei rapporti tra condomini di un edificio purché sia compatibile con la disciplina relativa alle cose comuni, che quindi prevale in ipotesi di contrasto, determinando l’inapplicabilità delle norme sulle distanze. (Vertenza riguardante il decoro architettonico di un edificio alterato da opere modificative)


in materia di concorso (valutazione delle prove d’esame):

- Cons. Stato VII 23.6.23 n. 6216, pres. Franconiero, est. Zeuli (Guida al diritto 29/2023, 46): Nell’esercizio del potere valutativo - pur connotato da discrezionalità tecnica, e dunque non sindacabile in sede giurisdizionale - mentre è legittimo, e anche ragionevole, in considerazione del tenore della traccia, valorizzare gli elaborati concorsuali che meglio approfondiscono alcuni istituti, non è legittimo fondare un giudizio secco di inidoneità assegnando valore dirimente esclusivo alla mancata trattazione di argomenti che non erano richiesti dalla traccia, sebbene astrattamente idonei a essere valorizzati in termini di mero punteggio.


in tema di rifiuti:

- TAR Catania 2^, 21.6.23 n. 1925, pres. Burzichelli, est. Accolla (Guida al diritto 29/2023, 46): Sono legittime le prescrizioni del Comune di Messina concernenti le modalità di raccolta dei rifiuti con la collaborazione dei residenti. (I condòmini lamentavano l’imposizione di gravi oneri a loro carico essendo richiesta l’esposizione esterna dei carrellati per la raccolta, cui doveva seguire la loro ricollocazione nell’androne degli stabili, cosa che li avrebbe costretti a rivolgersi a ditte specializzate con conseguente aumento dei costi di gestione e degli oneri condominiali. Contestavano inoltre il posizionamento dei contenitori, in particolare quello dell’umido e l’accatastamento dei sacchetti contenenti la frazione secca accanto al portone d’ingresso, in contrasto, a loro avviso, con basilari regole igienico-sanitarie. Secondo il TAR nessun rischio igienico sanitario può essere genericamente evocato senza comprovare il danno prodotto; quanto al posizionamento dei carrellati la critica al Comune di non avere valutato la creazione di apposite isole ecologiche non tiene conte della pur incontestata scarsità di spazi per soluzioni alternative che caratterizza il centro storico per la sua peculiare conformazione; a questo proposito deve ritenersi insussistente la denunciata disparità di trattamento rispetto ad aree periferiche della città, ove le diverse misure di raccolta adottate trovano giustificazione nella diversa configurazione dei luoghi)


 in tema di soccorso istruttorio (cittadinanza):

- TAR Roma 5-bis, 30.5.23 n. 9201, pres. est. Rizzetto (Guida al diritto 29/2023, 46): Il soccorso istruttorio è espressamente previsto dalla disciplina in materia di concessione della cittadinanza italiana: in caso di incompletezza o di irregolarità della domanda o della relativa documentazione, entro trenta giorni l’autorità deve invitare il richiedente. a integrarla o regolarizzarla; se la nuova documentazione prodotta è a sua volta irregolare, l’istanza va dichiarata inammissibile. Tuttavia, il soccorso istruttorio è volto a sanare esclusivamente irregolarità o carenze formali dell’istanza o dell’incartamento, e non può essere invocato per sopperire alla carenza di condizioni o requisiti sostanziali che devono essere già rispettivamente soddisfatte o maturati al momento della presentazione della domanda.


 in tema di capacità (amministratore id sostegno):

- Cedu 1^, 6.7.23, ric. 46412/21, Calvi e C.G. c/ Italia (Guida al diritto 29/2023, 104 s.m.): Gli Stati sono tenuti ad assicurare che nell’adozione di misure di sostegno ad adulti vulnerabili sia considerata la volontà del soggetto interessato. La nomina di un amministratore di sostegno e la collocazione in una residenza sanitaria assistita, senza possibilità di contatti con familiari e amici, se non autorizzati dall’amministratore di sostegno, costituisce violazione del diritto al rispetto della vita privata. 

- (commento di) Marina Castellaneta, Amministratore id sostegno, “bocciata” la norma italiana che viola la volontà dell’adulto vulnerabile (Guida al diritto 29/2023,104-106) 

N.B. – Sentenza già segnalata. (Nella specie, la sorella di un anziano aveva chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il fratello che, sebbene in grado di badare a sé stesso, agiva con troppa prodigalità. Veniva nominato un amministratore di sostegno. Collocato in una Rsa, l’anziano aveva chiesto di tornare a casa. Poiché la vicenda era stata al centro del programma televisivo “Le iene”, il GT aveva accolto la richiesta dell’amministratore di sostegno di vietare gli incontri con terzi. Tra ricorso e sostituzioni di amministratori di sostegno la vicenda è approdata a Strasburgo. La Corte ha appurato che la nomina era avvenuta senza che fosse constatata una compromissione delle facoltà mentali dell’adulto, ed era basata solo su un indebolimento fisico e mentale e sulla eccessiva prodigalità. L’uomo era stato collocato in una Rsa contro la sua volontà, e la sua richiesta di rientrare a casa non era stata presa in considerazione. Non erano stati considerati tutti i fattori per valutare la proporzionalità della misura e ridurre il rischio di arbitrarietà. Le autorità giudiziarie avevano bensì svolto una valutazione approfondita, ma non erano state adottate misure in grado di permettere il mantenimento delle relazioni sociali, né era stato facilitato il ritorno a casa. In conclusione, secondo la Corte l’Italia ha violato l’art. 8 per non avere conciliato la necessità di protezione con il rispetto della dignità e dell’autodeterminazione dell’individuo e non ha assicurato garanzie effettive nel procedimento nazionale per prevenire gli abusi, come richiesto dalle regole internazionali sui diritti umani).


in materia di famiglia (separazione coniugale):

- Cass. 1^, 10.7.23 n. 19502 (Guida al diritto 29/2023, 43-44): Il mutamento di fede religiosa, e la conseguente partecipazione effettiva alle pratiche collettive del nuovo culto, configurandosi come esercizio dei diritti garantiti dall’art. 19 Cost., non possono costituire di per sé ragione di addebito della separazione, a meno che l’adesione al nuovo credo religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con i concorrenti doveri dei coniugi, ossia con gli obblighi di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell’interesse della famiglia a cui ciascuno dei coniugi è tenuto ex art. 143, comma 2, c.c.


n tema di condominio:

- Trib. Roma 5^, 31.5.23 n. 8590, Giudice De Palo (Guida al diritto 29/2023, 55 T): 1. - È affetta da nullità la clausola inserita nei rogiti di compravendita con la quale il costruttore-venditore si riserva il diritto di nominare il primo amministratore di condominio. 2. - È viziata da nullità la nomina del primo amministratore ove manchi la specificazione dell’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività che avrebbe prestato.

- (commento di) Fulvio Pironti, Investitura nella gestione del bene che comprime l’autonomia delle parti (Guida al diritto 29/2023, 57-61). Altra clausola presente nei rogiti preconfezionati dal costruttore-venditore è quella che lo esonera dal pagamento delle spese condominiali relative a cespiti invenduti: clausola nulla perché vessatoria, quindi contraria al Codice del consumo.

- Cass. 2^, 30.5.23 n. 15222 (Guida al diritto 29/2023, 44): Le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio, volte a vietare lo svolgimento di determinate attività, costituiscono servitù reciproche che devono essere approvate con il consenso di tutti i condomini ed enunciate nel regolamento in modo chiaro ed esplicito: sia mediante elencazione delle attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si ha intenzione di evitare. In mancanza di ciò, non si può desumere che esista un divieto. (La SC ha ribaltato le sentenze di merito che avevano validato la delibera condominiale in merito al divieto, fatto a un condomino, di destinare l’unità immobiliare di sua proprietà ad asilo nido, ludoteca e centro per famiglie e bambini. La delibera riteneva che tali attività fossero in contrasto con una clausola del regolamento che vietava di “destinare gli appartamenti e gli altri enti dello stabile a uso diverso da quello figurante nel rogito di acquisto”, nonché di destinare. gli alloggi a “scuole di musica, di canto, di ballo e pensioni”)


in tema di esecuzione forzata

- Cass. 3^, 7.6.23 n. 16005 (Guida al diritto 29/2023, 50 T): Nel pignoramento presso terzi la dichiarazione del terzo non può essere considerata alla stregua di una qualsivoglia comunicazione comunque effettuata: o viene effettuata a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo pec, mentre qualora venga effettuata con mezzi diversi o comunque non idonei a dimostrare immediatamente e incontestabilmente l’esistenza e il contenuto della dichiarazione, essa è da considerarsi tamquam non esset, con conseguente necessità di procedere ai sensi dell’art. 548, comma 2, c.p.c. In tal caso è necessario che il giudice dell’esecuzione fissi apposita udienza e, se il terzo non si presenta a rendere la dichiarazione, il credito pignorato si ha per non contestato.

- (commento di) Mario Piselli, Solo la raccomandata o l’invio via Pec sono garanzia di un iter “impeccabile” (Guida al diritto 29/2023, 53-54)


in tema di giurisdizione (compravendita internazionale):

- Cass. SSUU 2.5.23 n. 11346 (Guida al diritto 29/2023, 43): Nei contratti di compravendita internazionale, ai fini della giurisdizione, per determinare il luogo di consegna il giudice deve tenere conto di tutti i termini e tutte le clausole rilevanti del contratto, ivi compresi eventualmente gli icoterms*, purché idonei a consentire la chiara identificazione di tale luogo. [Nel caso esaminato, rilevato che le parti avevano inserito la dicitura “EXW Italy”, sia sulle fatture emesse dalla ricorrente, sia negli ordini provenienti dall’acquirente, le SU hanno ritenuto la giurisdizione del giudice italiano, a discapito di quello francese, perché le parti, secondo la Corte, avevano pattuito con efficacia vincolante la consegna della merce fornita presso i locali del venditore, siti in Italia. L’ordinanza consegna al giudice di merito un nuovo paradigma in materia, ma allo stesso tempo chiama le imprese a sottoporre a revisione le proprie condizioni generali di vendita: nella prassi commerciale infatti le clausole “ex works” sono utilizzate principalmente quali strumenti standard per ripartire i costi di trasporto e individuare il momento del passaggio del rischio, non quale criterio per la determinazione (indiretta) della giurisdizione]

* Icoterms = International Commercial Terms: termini predefiniti e codificati, pubblicati dalla International Chamber of Commerce (ICC), usati per definire i termini di pagamento nella compravendita di merci.


in materia penale (tenuità del fatto):

- Cass. pen. 3^, 24.5-28.6.23 n. 28031 (Guida al diritto 29/2023, 74 T, sotto il titolo “Riforma Cartabia e fatto di particolare tenuità: conta anche la condotta successiva al reato”): In sede di applicazione dell’art. 131-bis c.p., concernente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, dopo la modifica ampliativa introdotta dal DLg 150/2022, la “condotta susseguente al reato” è diventata uno – ma non certamente l’unico, né il principale – degli elementi che il giudice è chiamato ad apprezzare ai fini della valutazione della gravità dell’offesa. A tale riguardo, nel caso in cui oggetto della contestazione sia il reato di omesso versamento Iva, tra le condotte susseguenti rilevanti può rientrare l’adempimento dell’obbligo tributario mediante l’integrale pagamento del debito erariale secondo il piano di rateizzazione concordato con il fisco (condotta anzi che, ove intervenuta “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado”, avrebbe certamente consentito l’applicabilità dell’altra speciale causa di non punibilità prevista dall’art. 13 , comma 1, DLg 74/2000)

- (commento di) Giuseppe Amato, Con l’imporsi delle azioni susseguenti spetta al giudice vagliare più elementi (Guida al diritto 29/2023, 79-85) 


 

c.s.


 

Cancel culture

- La cancel culture è solo licenza di uccidere la letteratura (Matteo Sacchi, a proposito della revisione dei libri di Ian Fleming su James Bond)

- Chi insiste affinché la letteratura diventi inoffensiva lavora in realtà per rendere la vita invivibile (Mario Vargas Llosa)

- Cambiare il linguaggio nei libri di Roald Dahl cambia la storia così com'era e crea una storia falsa. Dobbiamo conoscere il passato, comprese le parti offensive. È così che evitiamo di ripetere l'offesa. Dobbiamo conoscerlo per cambiarlo, piuttosto che riscriverlo per eliminarlo (Azar Nafisi, iraniana)

- Censura e divieti sono le stampelle cui si appoggia la cattiva politica (Sebnem Isigüzel, scrittrice turca)

- Il politicamente corretto non è che censura, mascherata da virtù (Edward St Aubyn, scrittore e giornalista britannico)


Share by: