Blog Layout

Guida al diritto (28/2023)

Carmine Spadavecchia • lug 28, 2023

in tema di usi civici:

- Cost. 15.6.23 n. 119, pres. Sciarra, red. Navarretta (Guida al diritto 28/2023, 60 T): L’art. 3, comma 3, L 20.11.2017 n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) è incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 42 Cost. (irragionevolezza intrinseca e irragionevole compressione del diritto di proprietà privata), laddove non esclude dal regime dell’inalienabilità le terre di proprietà privata sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati.

- (commento di) Eugenio Sacchettini, Un’assai approfondita esegesi spazza via gli ostacoli al mercato (Guida al diritto 28/2023, 66-68) 


in tema di accesso

- TAR Bari 2^, 29.5.23 n. 824, pres. Ciliberti, est. Ieva (Guida al diritto 28/2023, 55-56): Non sono ammissibili accessi “esplorativi” effettuati quasi alla stregua di una “ispezione” finalizzata a verificare la legittimità e l’efficienza dell’azione dell’organo coinvolto. Il diritto all’ostensione non può essere invocato quando l’interessato non chieda di esibire documenti di cui sia certa l’esistenza. L’accesso agli atti, anche se strumentale all’esercizio del diritto di difesa, deve essere pur sempre sorretto da un interesse conoscitivo personale, attuale e concreto: il suo esercizio non può perseguire finalità emulative, né avere puro, generico carattere perlustrativo. (Nella specie, si trattava del diniego di accesso agli atti opposto a un avvocato dal Consiglio distrettuale di disciplina presso l’Ordine degli avvocati: l’istante lamentava l’illegittimità del rifiuto di fornire informazioni inerenti a procedimenti disciplinari pendenti riguardanti altro avvocato; a fondamento del diniego il Consiglio di disciplina aveva dedotto sia la genericità e il tenore esplorativo dell’istanza, sia l’assenza di alcun interesse diretto, concreto e attuale e del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e le esigenze difensive vantate)


in tema di capacità (amministratore di sostegno):

- Cedu 3^, 4.7.23, ric. 46412/21 (Guida al diritto 28/2023, 56-57): Anche se la nomina di un amministratore id sostegno persegue uno scopo legittimo, quale la protezione dell’interessato, una misura così grave deve essere riservata a circostanze eccezionali e attuata senza ingerenze nel diritto al rispetto della vita privata. Gli Stati godono bensì di un margine di valutazione, poiché hanno un contatto diretto con gli interessati, ma il margine è ristretto «quando il diritto in questione è cruciale per l’effettivo godimento dei diritti essenziali». Qualsiasi misura di protezione nei confronti di una persona in grado di esprimere la propria volontà deve rispecchiare il più possibile tale volontà. (Nella specie, la sorella di un anziano aveva chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il fratello che, sebbene in grado di badare a sé stesso, agiva con troppa prodigalità. Veniva nominato un amministratore di sostegno. Collocato in una Rsa, l’anziano aveva chiesto di tornare a casa. Poiché la vicenda era stata al centro del programma televisivo “Le iene”, il GT aveva accolto la richiesta dell’amministratore di sostegno di vietare gli incontri con terzi. Tra ricorso e sostituzioni di amministratori di sostegno la vicenda è approdata a Strasburgo. La Corte ha appurato che la nomina era avvenuta senza che fosse constatata una compromissione delle facoltà mentali dell’adulto, ed era basata solo su un indebolimento fisico e mentale e sulla eccessiva prodigalità. L’uomo era stato collocato in una Rsa contro la sua volontà, e la sua richiesta di rientrare a casa non era stata presa in considerazione. Non erano stati considerati tutti i fattori per valutare la proporzionalità della misura e ridurre il rischio di arbitrarietà. Le autorità giudiziarie avevano bensì svolto una valutazione approfondita, ma non erano state adottate misure in grado di permettere il mantenimento delle relazioni sociali, né era stato facilitato il ritorno a casa. In conclusione, secondo la Corte l’Italia ha violato l’art. 8 per non avere conciliato la necessità di protezione con il rispetto della dignità e dell’autodeterminazione dell’individuo e non ha assicurato garanzie effettive nel procedimento nazionale per prevenire gli abusi, come richiesto dalle regole internazionali sui diritti umani).


in tema di donazione:

- Cass. 2^, 4.7.23 n. 18814 (Guida al diritto 28/2023, 54): La convivenza della figlia con la madre è elemento fondamentale di discrimine tra donazione e conferimenti vicendevoli. I versamenti di denaro effettuati durante la convivenza non devono pertanto essere valorizzati come donazioni, ma al contrario escludono la nascita di una donazione, dato che gli apporti tra conviventi non rappresentano donazioni ma semplici conferimenti che escludono una possibile lesione della quota legittima degli eredi. (in sintesi, le somme elargite in vita da madre a figlia non entrano nell’eredità)


in tema di donazione indiretta:

- Cass. trib. 16.6.23 n. 17424 (Guida al diritto 28/2023, 55): L’analisi della natura e del fondamento dell’art. 1, comma 4-bis, DLg 31.10.1990 n. 346 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) palesano come il contribuente (donatario-compratore) non sia tenuto a indicare nell’atto di compravendita di “volersi avvalere” dell’esclusione prevista da detta norma, la quale, proprio in quanto recante una esclusione d’imposta, è incentrata solo sul dato dell’obiettivo collegamento tra liberalità e trasferimento di diritti immobiliari o di aziende assoggettabile a imposta proporzionale di registro o a Iva. Ove tale collegamento risulti, si è automaticamente in presenza di una fattispecie esclusa dal campo di applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. Quando il legislatore tributario ritiene essenziale che il contribuente, per fruire di un beneficio, non solo possieda i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma, ma li dichiari anche apertamente nell’atto pubblico, ne impone espressamente l’enunciazione.

[Art. 1 comma 4. L'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile. Art. 1, comma 4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto]


in tema di trasporto aereo:

- Corte giust. Ue 3^, 6.7.23, causa C-510/21 (Guida al diritto 28/2023, 56 e 96 s.m.): L’art. 17, par. 1, della Convenzione di Montreal va interpretato nel senso che la somministrazione, a bordo di un aeromobile, di cure di primo soccorso inadeguate a un passeggero, che hanno comportato un aggravamento delle lesioni personali causate da un «evento»», ai sensi di tale disposizione, deve essere considerata ricompresa in tale evento. (Nella specie, durante un volo Austrian Airlines una caffettiera contenente caffè caldo cadeva da un carrello di ristorazione ustionando un passeggero. Venivano prestate cure di primo soccorso. Il passeggero adiva i giudici austriaci per il risarcimento di tutti i danni futuri conseguenti all’aggravamento delle ustioni dovuto all’inadeguatezza delle cure ricevute a bordo dell’aereo).

- (commento di) Marina Castellaneta, Responsabile il vettore per cure di primo soccorso inadeguate, ma la prescrizione è di due anni e non di tre (Guida al diritto 28/2023, 96-98) 


in tema di professione forense:

- Tatiana Biagioni*, Alta formazione e specializzazioni per il rilancio della professione (Guida al diritto 28/2023, 10-11, editoriale). La scuola di alta formazione in diritto del lavoro, sindacale e della previdenza “Luca Boneschi” [*presidente dell’associazione Avvocati giuslavoristi italiani]


in tema di gratuito patrocinio (reddito):

- Cass. 2^, 26.6.23 n. 18134 (Guida al diritto 28/2023, 54): Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, devono considerarsi “familiari” non solo coloro che sono legati all’istante da vincoli di consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui e contribuiscono al ménage familiare. Nello stesso senso dispone del resto il consolidato orientamento di legittimità che ritiene vadano computati anche i redditi del convivente more uxorio (ex multis, Cass. 4975/2022), in linea con la significativa evoluzione sociale, normativa e giurisprudenziale, che ha portato al riconoscimento della famiglia di fatto quale situazione avente rilevanza giuridica.


sulla riforma Cartabia (processo civile):

DLg 10.10.2022 n. 149 [GU 17.10.22 n. 243, s.o. 38], Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata

- (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Dal 30 giugno 2023 il “terzo blocco” della riforma Cartabia del rito civile (Guida al diritto 28/2023, 46-51) [il diritto transitorio: lo stato di attuazione della novella (tabella pagg. 48-49)]


in materia penale (diritto al silenzio):

- Corte cost. 5.6.2023 n. 111, pres. Sciarra, est. Viganò (Guida al diritto 28/2023, 80 T, sotto il titolo: “L’imputato deve sapere che può non rispondere alle domande su condizioni personali”): L’art. 64, comma 3, c.p.p. è incostituzionale nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all’art. 21 delle norme di attuazione del c.p.p. L’art. 495, comma 1, c.p. è incostituzionale nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell’art. 21 delle norme di attuazione del c.p.p. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all’art. 64, comma 3, c.p.p., abbiano reso false dichiarazioni. Non sono fondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell’art. 495 c.p. sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

- (commento) di Giuseppe Amato, Dalla Consulta un rilevante indirizzo sull’estensione del “diritto al silenzio” (Guida al diritto 28/2023, 87-89)


sul processo penale telematico:

DM 4.7.2023 Ministero della giustizia [GU 5.7.23 n. 155], Portale deposito atti penali (PDP)*. 

- testo del DM 4.7.2023 (Guida al diritto 28/2023, 13-16)

- commento di Aldo Natalini, Salgono a centotre gli atti obbligatori, Ppt alla ricerca della sperimentazione (Guida al diritto 28/2023, 17-22) [le novità - l’accelerazione del processo telematico consentirebbe all’avvocatura di depositare atti nativi digitali e documenti senza necessità di accedere agli uffici giudiziari, con significativi risparmi di tempo e spese; si temono però falle nella messa a punto dell’architettura informatica che deve sorreggere il Ppt; sarebbe preferibile un debutto su larga scala preceduto da una fase di sperimentazione in cui non sia esclusivo l’uso del canale digitale]

*NdR - successivamente integrato dal DM 18.7.2023 Ministero della giustizia [GU 18.7.23 n. 166], Integrazione al decreto 4 luglio 2023, recante: «Portale deposito atti penali» - Avvio fase di sperimentazione. 


in tema di giustizia riparativa (restorative justice):

DM 9.6.2023 Ministero della giustizia [GU 5.7.23 n. 155], Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa.

DM 9.6.2023 Ministero della giustizia [GU 5.7.23 n. 155], Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività.

- testo del decreto sulla disciplina della formazione (Guida al diritto 28/2023, 23-29) sotto il titolo: “Dal 30 giugno 2023 anche per gli avvocati l’opportunità di diventare mediatori nel penale”

- testo del decreto istitutivo dell’elenco di mediatori esperti in giustizia riparativa (Guida al diritto 28/2023, 30-38) sotto il titolo: “Per i legali scatta l’incompatibilità nel distretto di corte d’appello”

- (commento di) Aldo Natalini, Varati i decreti attuativi della Cartabia, parte la scommessa della “riparazione” (Guida al diritto 28/2023, 39-44) [figura e ruolo del mediatore]


 

c.s.


 

Genitori e figli

Rimpiango i Genitori di una volta, quelli che un "sì" era un "sì" e un "no" era un "no". Quelli che ti insegnavano che non si può avere tutto e si può stare bene lo stesso. Quelli che ti spiegavano che un signore si vede dal comportamento e non da ciò che possiede. Quelli che non davano ai figli ciò che volevano, ma solo ciò di cui avevano bisogno o ciò che sapevano meritarsi. Quelli che non li viziavano, ma li preparavano alla vita. Allora, da figlio, la chiamavo severità. Oggi so che era educazione.

Share by: