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Guida al diritto (23/2023)

Carmine Spadavecchia • giu 23, 2023

sul CSM:

- Giovanni Verde*, Csm, quella finta lotta alle correnti con le nomine a sorteggio dei togati (Guida al diritto 23/2023, 10-14). Sul disegno di legge n. 154 relativo alle modalità di elezione dei componenti togati del Csm [*professore emerito di Diritto e procedura civile presso l’Università “Luiss-Guido Carli” di Roma]


sull’emergenza alluvione:

DL 1.6.2023 n. 61 [GU 1.6.23 n. 127, in vigore dal 2 giugno 2023], Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

- stralcio del decreto-legge (Guida al diritto 23/2023, 33-39), con la mappa delle principali novità a cura di Laura Biarella.


in tema di chance:

- Cons. Stato II 12.5.23 n. 4800, pres. est. Simeoli (Guida al diritto 23/2023, 45): La chance è una figura elaborata al fine di traslare sul versante del danno ingiusto un problema di causalità incerta: quello cioè della fattispecie in cui non sia possibile accertare se un determinato esito vantaggioso si sarebbe o meno verificato senza l’ingerenza illecita del danneggiante. Mentre nel diritto privato le ipotesi più ricorrenti riguardano la responsabilità medica, nel campo del diritto amministrativo la lesione della chance viene invocata soprattutto per riconoscere uno sbocco di tutela, sia pure per equivalente, a quelle aspettative andate irrimediabilmente deluse a seguito dell’illegittimo espletamento ovvero del mancato espletamento di un procedimento amministrativo in carico a un ente pubblico. Poiché l’esigenza giurisdizionale è quella di riconoscere all’interessato il controvalore della possibilità di vedersi aggiudicato un determinato vantaggio, l’obiettivo del giudizio di responsabilità deve coerentemente consistere nell’accertamento del nesso causale tra la condotta antigiuridica del danneggiante e l’evento lesivo consistente nella perdita della possibilità del danneggiato. La tecnica probabilistica va quindi impiegata non per accertare l’esistenza della chance come bene a sé stante, bensì per misurare un modo equitativo il valore economico della stessa in sede di liquidazione della somma risarcibile. In ogni caso, per scongiurare azioni bagatellari o emulative, il giudice deve disconoscere l’esistenza di un danno risarcibile nel caso in cui le probabilità perdute si attestino a un livello del tutto insignificante.


in materia di antimafia:

- Cons. giust. amm. regione siciliana, 15.5.23 n. 149, pres. de Francisco, rel. Caleca (Guida al diritto 23/2023, 90 T): Il richiamo alla sentenza di patteggiamento non può fondare la legittimità del provvedimento adottato dal Prefetto che si risolva in una informazione interdittiva o in una comunicazione antimafia. In relazione all’informazione interdittiva, integra il vizio di carenza di motivazione il mero richiamo alla sentenza di patteggiamento in considerazione del novellato art. 445 c.p.p., comma 1-bis, alla luce del quale la sentenza in esame non può avere efficacia extrapenale, non risultando idonea a integrare il quadro indiziario di infiltrazione mafiosa. In relazione alla comunicazione antimafia, la sentenza di patteggiamento relativa a uno dei reati ostativi di cui all’art. 67, comma 8, del Codice antimafia non può ritenersi equiparata alla sentenza di condanna. Ciò in quanto la consolidata natura della normativa antimafia, come esclusivamente preventiva e non punitiva, include quest’ultima nell’ambito di applicazione del nuovo art. 445, secondo periodo del comma 1-bis, c.p.p. che priva di efficacia le disposizioni diverse da quelle penali che equiparano la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna.

- (commento di) Giulia Pernice, Ridotti gli effetti extrapenali, si rafforza l’onere di motivazione (Guida al diritto 23/2023, 92-94)


in tema di condominio:

- CA Messina 21.12.22 n. 847 (Guida al diritto 23/2023, 54 T): La conferma non è altro che una nuova nomina per cui gli stessi presupposti di validità (e dunque gli stessi quorum) occorrenti per la nomina dell’amministratore devono valere anche per la sua riconferma in carica, avendo le due delibere contenuto ed effetti giuridici eguali e differendo solo per la circostanza di continuità del rapporto fiduciario, assente in caso di nomina. La disposizione dell’art. 1136, comma 4, c.c., per la quale la delibera avente ad oggetto la nomina o revoca dell’amministratore richiede la maggioranza qualificata di cui al comma 2, è applicabile anche alla delibera di conferma dell’amministratore (voto favorevole della maggioranza dei condòmini intervenuti all’assemblea che rappresenti la metà del valore dell’edificio)

- (commento critico di) Fulvio Pironti, Senza un intervento legislativo è da rivedere l’indirizzo prevalente (Guida al diritto 23/2023, 56-61)


in tema di assicurazione sulla vita:

- Cass. 3^ 27.4.23 n. 11101 (Guida al diritto 23/2023, 48 T): L’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto allo stipulante opera iure hereditatis, e non iure proprio, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto.

- (commento di) Mario Piselli, Una decisione che consolida i recenti arresti delle sezioni Unite (Guida al diritto 23/2023, 51-53)


in tema di trasporto aereo:

- Corte giust. Ue 3^, 11.5.23, cause riunite da C-156/22 a C-158/22 (Guida al diritto 23/2023, 96 solo massima): L’art. 5, par. 3, del regolamento n. 261/2004 va interpretato nel senso che l’assenza inaspettata, dovuta a malattia o decesso, di un membro dell’equipaggio indispensabile per assicurare il volo, come è il caso del copilota, intervenuta poco prima della partenza prevista di tale volo, non rientra nella nozione di “circostanze eccezionali” ai sensi di tale disposizione.

- (commento di) Marina Castellaneta, Ritardo del volo, malattia o morte del copilota poco prima del decollo non è fatto eccezionale (Guida al diritto 23/2023, 96-98) 


in tema di arricchimento senza causa:

- Cass. 1^, 28.4.23 n. 11243 (Guida al diritto 23/2023, 62 solo massima, annotata da Mario Piselli): In materia di ingiustificato arricchimento trovano applicazione i principi sanciti dagli artt. 1226 e 2056 c.cv. in relazione alla liquidazione del danno in via equitativa, sussistendo il dovere del giudice di procedere anche d’ufficio alla liquidazione equitativa dei danni di cui riconosca l’esistenza, tanto nell’ipotesi in cui sia completamente mancata la prova del loro ammontare, a causa dell’impossibilità di fornire congrui e idonei elementi al riguardo, quanto nell’ipotesi in cui, pur essendosi svolta attività processuale per fornire tali elementi, per la notevole difficoltà di una precisa quantificazione, non siano stati ritenuti di sicura efficacia.


in materia penale:

L 24.5.2023 n. 60 [GU 1.6.23 n. 127, in vigore dal 16 giugno 2023], Norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza

- testo della legge (Guida al diritto 23/2023, 16-17)

- modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 23/2023, 18-19)

- modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 23/2023, 20-26)

- commento di Giuseppe Amato, Un ripensamento normativo giusto che lascia però nodi interpretativi (Guida al diritto 23/2023, 27-31) [le novità] 


in materia penale (messa alla prova):

- Cass. SSUU 27.10.22-6.4.23 n. 14840 (Guida al diritto 23/2023, 70 T, stralcio): L’istituto dell’ammissione alla prova di cui all’art. 168-bis c.p. non trova applicazione con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al DLg 231/2001.

- (commento di) Giuseppe Amato, Istituto inesportabile calibrato sulla persona fisica dell’imputato (Guida al diritto 23/2023, 78-82). La disciplina è stata modellata per l’imputato e la sua rieducazione e non può essere traslata a una persona giuridica priva di sostrato psicofisico.


 

c.s.


 

Dieci nemici non possono fare a un uomo il male che può fare a se stesso (antico detto yiddish)



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