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Guida al diritto (21/2023)

Carmine Spadavecchia • giu 08, 2023

in tema di professione forense:

- Maria Giovanna Ruo*, All’avvocatura femminile ora serve maggiore orgoglio e consapevolezza (Guida al diritto 21/2023, 10-13, editoriale). Analisi della professione “al femminile” a partire dal Rapporto Censis 2023 intitolato “L’Avvocatura oltre la crisi, prospettive di crescita della professione” [*avvocato del Foro di Roma]


sul c.d. decreto lavoro:

- DL 4.5.2023 n. 48 [GU 4.5.23 n. 103, in vigore dal 5 maggio 2023], Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. 

- testo del decreto-legge (Guida al diritto 21/2023, 15-43) sotto il titolo “Dl lavoro: dal cuneo fiscale ai contratti a termine, le nuove misure di sostegno e accesso”

- guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 21/2023, 44-52). La mappa delle novità principali: assegno di inclusione; assegno unico e universale per i figli a carico; contratti di lavoro dipendente a termine; contratti di espansione; incentivi all’occupazione giovanile; trattamento retributivo dipendenti del Terzo settore; prestazioni occasionali in ambito turistico e termale.

- commenti:

- Francesco Maria Ciampi, In soffitta il reddito di cittadinanza, assegno di inclusione ai più deboli (Guida al diritto 21/2023, 53-55) [le novità]

- Francesco Maria Ciampi, Infortuni, estesa assicurazione Inail per i settori istruzione e formazione (Guida al diritto 21/2023, 56-57) [sicurezza sui luoghi di lavoro]

- Francesco Maria Ciampi, Ai coniugi con lavoro dipendente maggiorazione per i figli a carico (Guida al diritto 21/2023, 58) [il sostegno alle famiglie]

- Francesco Maria Ciampi, Prorogato il termine non oltre 24 mesi giustificato da motivazioni tecniche (Guida al diritto 21/2023, 59-61) [contratto determinati e pubblicità]

- Francesco Maria Ciampi, Per gli under 30 disoccupati en plein di aiuti dal 1° giugno (Guida al diritto 21/2023, 62-64) [sostegno all’occupazione]

- Francesco Maria Ciampi, Servizi di cabotaggio ampliati per traghetti con personale non Ue (Guida al diritto 21/2023, 65-66) [lavoro marittimo e occasionale]


in tema di discrezionalità tecnica:

- Cons. Stato VI 9.5.23 n. 4686, pres. Simonetti, est. Ponte (Guida al diritto 21/2023, 71): Non sempre e comunque il giudice è chiamato a sostituire la sua decisione a quella dell’Amministrazione; vi sono casi in cui egli è tenuto soltanto a verificare se l’opzione amministrativa prescelta rientri o meno nella gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto. È, ad esempio, discrezionalità tecnica quella espressa in materia di vincolo di bene culturale correlato al diniego di rilascio del titolo di libera circolazione di un’opera chiesto dal privato alla Soprintendenza del Ministero dei beni culturali: una volta che sia impugnato il diniego, il giudice deve appurare che la decisione assunta dall’A. rientri nell’alveo delle conoscenze tecniche e scientifiche, restando insindacabile l’opinione espressa dall’A. all’interno di tale perimetro, unico oggetto del sindacato giurisdizionale.


in tema di abusi edilizi:

- Cass. pen. 3^, 18.5.23 n. 21192 (Guida al diritto 21/2023, 71): Gli interventi realizzati all’esterno dell’edificio, in spazio destinato ad area scoperta ma vincolata paesaggisticamente, anche se non comportano aumenti di volume o di superficie costituiscono abuso edilizio se modificano l’aspetto esteriore dell’immobile, e quindi necessitano della specifica autorizzazione. In caso di realizzazione di una parete doccia aperta l’impatto sul paesaggio impone che l’opera venga autorizzata, a maggior ragione in caso di innalzamento del solaio di un bagno esterno preesistente, essendo in tal caso evidente l’aumento di volume anche se l’innalzamento non è fruibile dall’interno in quanto tra il vecchio e il nuovo solaio viene lasciata una intercapedine.


in tema di orario di lavoro:

- Corte giust. Ue 4.5.23, cause riunite C-529/21 e altre (Guida al diritto 21/2023, 71-72): La direttiva 2003/88 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici: salvo alcune esclusioni espressamente previste, non è possibile limitare l’applicazione della direttiva lasciando fuori un intero settore come quello pubblico. Vero è che in taluni casi lo Stato può avere particolari necessità per lavoratori chiamati a svolgere un determinato compito, e che possono verificarsi talvolta eventi improvvisi, ma un’applicazione differenziata può essere disposta solo per ragioni eccezionali, senza arrivare ad escludere l’ambito di applicazione della direttiva, che in ogni caso è vincolante anche per il settore pubblico. Alcuni servizi non sono prevedibili, ma se alcune attività sono abituali il datore di lavoro, pubblico e privato, deve organizzare preventivamente anche gli orari di lavoro. I vigili del fuoco svolgono il loro compito con abitualità, sebbene in presenza di eventi improvvisi, e quindi la direttiva è applicabile anche nei loro confronti, senza che si possa invocare una generale eccezionalità che porti a un’esclusione della direttiva. Detto questo, gli Stati possono però prevedere una diversa durata del lavoro notturno tra lavoratori nel settore privato e nel pubblico impiego, senza con ciò violare l’art. 20 della Carta dei diritti fondamentali sulla parità si trattamento, a patto che procedano a una comparabilità delle situazioni. La stessa direttiva lascia un margine di discrezionalità agli Stati membri sulle misure di attuazione, nel rispetto dei limiti fissati: di qui la necessità che eventuali diversità di trattamento non siano legate a categorie astratte e non coinvolgano in modo automatico il settore pubblico, ma siano fondate su un criterio obiettivo e ragionevole e perseguano un legittimo scopo. Spetta poi al giudice nazionale comparare le situazioni, in modo specifico e concreto, verificando la proporzionalità delle misure.


in materia bancaria (phishing):

- Cass. 13.3.23 n. 7214 (Guida al diritto 21/2023, 74 T): Non sussiste responsabilità della banca per i danni patiti dal correntista in conseguenza di addebito di somme sul conto corrente bancario derivato da operazioni di bonifico eseguite per via telematica da un terzo, qualora si accerti, da un lato, che l’istituto ha adottato un sistema di sicurezza dei servizi informatici on line tale da impedire l’accesso ai dati personali del correntista da parte dei terzi, sistema certificato da appositi enti certificatori secondo i più rigoroso e affidabili standard internazionali, e tale che la sua utilizzazione può avvenire esclusivamente attraverso l’inserimento di vari codici segreti in possesso dell’utente e sconosciuti dallo stesso personale della banca, dall’altra che nel foglio illustrativo consegnato al correntista sia precisato che il cliente è responsabile della custodia e dell’utilizzazione corretta dei propri dati personali per l’utilizzo dei servizi informatici on line. In un tale contesto, infatti, deve ritenersi che il correntista ha tenuto in comportamento decisamente imprudente e negligente, avendo digitato o propri codici personali – verosimilmente richiesti con una e-mail fraudolenta – in tal modo consentendo all’ignoto truffatore di utilizzarli per effettuare la disposizione sul conto, e tale condotta colposa, causa esclusiva dell’operazione che ha determinato l’addebito, ha assunto i caratteri del caso fortuito che ha interrotto il nesso eziologico tra attività pericolosa ed evento dannoso con conseguente esclusione della responsabilità della banca. 

- (commento di) Pasquale Liberatore, Senza scuse la condotta imprudente che causa l’addebito non autorizzato (Guida al diritto 21/2023, 77-79) 


in tema di responsabilità medica:

- Cass. pen. 4^, 26.10.22-17.4.23 n. 16094 (Guida al diritto 21/2023, 90 T) In tema di colpa medica, non può invocare esonero da responsabilità il medico che si sia fidato acriticamente della scelta di un collega, pur essendo in possesso delle cognizioni tecniche per coglierne l’erroneità, ed avendo pertanto il dovere di valutarla e, se del caso, contrastarla, manifestando espressamente il proprio dissenso, senza che tuttavia siano necessarie particolari forme di esternazione. (Nella specie, la Corte ha peraltro annullato con rinvio la sentenza che aveva ravvisato la responsabilità di un medico, intervenuto a visitare il paziente dopo un intervento chirurgico, risultando contraddittoria la motivazione basata sulla mancanza di un esplicito dissenso rispetto alla scelta attendista del medico autore dell’intervento, giacché risultava in atti che il sanitario si era attivato per rappresentare la necessità di una rivalutazione chirurgica, dimostrativa quindi di una non condivisione della scelta di procrastinare il nuovo intervento chirurgico, che avrebbe avuto una elevato grado di probabilità di contrastare la patologia poi rivelatasi fatale).

- (commento di) Giuseppe Amato, Una riflessione sui principi legati al tema della responsabilità di equipe (Guida al diritto 21/2023, 95-98) 


sulla tutela dei consumatori

- Corte giust. Ue 8^, 17.5.23, causa C-97/22 (Guida al diritto 21/2023, 71): Il consumatore ha diritto di recesso, che implica il diritto di non pagare, a lavoro finito, la fattura presentatagli se l’impresa con cui ha stipulato il contratto di servizio (nella specie, per la ristrutturazione dell’impianto elettrico della sua abitazione) non lo ha informato del diritto di recesso di cui egli disponeva - essendo stato il contratto concluso fuori dai locali commerciali dell’impresa - per 14 giorni (periodo prorogato di un anno in caso di omissione dell’informativa), mentre l’impresa non ha alcun diritto al pagamento del prezzo, né ha diritto ad alcuna “indennità di compensazione” (volta, in ipotesi, ad evitare che il consumatore possa beneficiare di una plusvalenza in contrasto col principio generale che vieta l’arricchimento senza causa): ciò in quanto il diritto di recesso mira a proteggere il consumatore nel particolare contesto della conclusione del contratto fuori dei locali commerciali, dove il consumatore è maggiormente esposto a pressioni psicologiche o al fattore sorpresa, sicché l’informazione sul diritto di recesso è importante per consentirgli di decidere con cognizione di causa se concludere meno il contratto. L’obiettivo della direttiva - garantire un elevato livello di tutela dei consumatori - sarebbe compromesso se si ammettesse la possibilità che il consumatore, a seguito di recesso da un contratto di servizi concluso fuori dei locali commerciali, sostenga costi non espressamente previsti dalla direttiva medesima.

- Corte giust. Ue 9^, 4.5.23, causa C-200/21 (Guida al diritto 21/2023, 104 s.m.): La direttiva 93/13 osta a una disposizione di diritto nazionale che non consente al giudice dell’esecuzione, investito, scaduto il termine di 15 giorni previsto dal diritto interno per l’opposizione all’esecuzione forzata di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista, che costituisce titolo esecutivo, di valutare, d’ufficio o su domanda del consumatore, il carattere elusivo delle clausole di tale contratto. Questo anche quando il consumatore abbia a disposizione un ricorso nel merito che gli consente di chiedere al giudice che ne è investito di procedere al controllo e di ordinare la sospensione dell’esecuzione forzata fino all’esito di detto ricorso, qualora la sospensione sia possibile solo dietro versamento di una garanzia il cui importo è tale dal dissuadere il consumatore dall’introdurre e dal mantenere un ricorso, circostanza che spetta al giudice verificare. Se il giudice nazionale non può procedere a una interpretazione e a un’applicazione della legislazione nazionale conformi alle disposizioni della direttiva, il giudice investito di opposizione all’esecuzione forzata ha l’obbligo di esaminare d’ufficio se le clausole di quest’ultimo presentino un carattere abusivo, disapplicando, se necessario, qualsiasi disposizione nazionale che osti a tale esame.

- (commento di) Marina Castellaneta, Tutela dei consumatori, giudice dell’esecuzione sempre tenuto a rilevare d’ufficio l’abusività delle clausole (Guida al diritto 21/2023, 104-106) 


in tema di spese processuali:

- TAR Liguria 1^, 5.4.23 n. 394, pres. Caruso, est. Vitali (Guida al diritto 21/2023, 71): Il diritto al ristoro delle spese non ne implica il rimborso totale: non è ragionevole l’equiparazione tra il debito del cliente verso il professionista (debito che risponde al soggettivo andamento impresso dal cliente al rapporto professionale) e quello di protezione del dipendente che è a carico dello Stato: si tratta di oneri di cui non può farsi totale carico l’A., ragion per cui il legislatore ha prudentemente previsto che essi siano vagliati, sotto il profilo della congruità, dall’Avvocatura dello Stato.


 

c.s.


 

Invidia

- Non invidiare cose mortali (Chilone di Sparta, 620-520 a.C.) 

- Alla resa dei conti, non c'è vizio che nuoccia tanto alla felicità come l'invidia (Cartesio, 1596-1650)

- Per invidia l'uomo può diventare distruttore (Helmut Schoeck, 1922-1993, "L'invidia e la società")

- Viviamo in un'epoca di ostentazione dei buoni sentimenti, ma il sentimento più diffuso al mondo è il risentimento. E la matrice del risentimento è l'invidia (Giancristiano Desiderio, 1968)

- Attraverso l'invidia e il suo camuffamento l'uomo politicamente organizzato si arroga il diritto che compete soltanto a Dio: correggere il mondo (Giancristiano Desiderio, 1968)



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