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Guida al diritto (2/2024)

Carmine Spadavecchia • gen 25, 2024

sul c.d. decreto sequestri e confische:

DLg 7.12.2023 n. 203 (GU 22.12.23 n. 298, in vigore dal 6 gennaio 2024), Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

- testo del decreto (Guida al diritto 2/2024, 13-19) sotto il titolo: “L’Italia si adegua alle regole europee sul riconoscimento di sequestro e confisca”

- modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 2/2024, 20-22)

- commento di Giuseppe Amato, Emissione ed esecuzione degli atti garantite dal certificato standard (Guida al diritto 2/2024, 23-26) [per l’esecuzione vale il principio della doppia punibilità: i fatti devono essere previsti come reato dalla legge italiana]


sul DL milleproroghe:

- DL 30.12.2023 n. 215 (GU 30.12.23 n. 303, in vigore dal 31 dicembre 2023), Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. 

- mappa e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 2/2024, 28-36) 


sul processo telematico:

DM 29.12.2023 n. 217 Ministero della giustizia (GU 30.12.23 n. 303, in vigore dal 14 gennaio 2024), Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44» 

- Giuseppe Amato, Processo penale telematico limitato alle archiviazioni (Guida al diritto 2/2024, 38-43) [l’obbligo del deposito telematico è previsto, ma da subito temporalmente spostato al 31 dicembre 2024]


panoramica della giurisprudenza 2023, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 2/2024, 45): per ogni settore le cinque sentenze più significative dell’anno:

- giurisprudenza civile (Guida al diritto 2/2024, 46-49)

--- incostituzionalità della norma che prevede l'inammissibilità della domanda di equa riparazione in caso di omesso deposito di un'istanza di accelerazione: Corte cost. 13.7.23 n. 142

--- diritto al risarcimento per danno da straining anche in caso di condotta isolata, ma “stressogena”, posta in essere dal datore di lavoro: Cass. lav. 19.10.23 n. 29101

--- computabilità della convivenza prematrimoniale ai fini dell’assegno di divorzio: Cass. SSUU 18.12.23 n. 35385

--- difetto di legittimazione dell’amministratore nelle controversie condominiali in cui siano costituiti tutti i condòmini: Cass. 2^, 10.1.23 n. 342

--- presunzione di responsabilità del vettore aereo per i danni da ritardo dei voli: Cass. 3^, 17.4.23 n. 10178

- giurisprudenza penale (Guida al diritto 2/2024, 50-55)

--- applicazione della lex mitior durante la vacatio legis: Cass. pen. 2^, 19.1.23 n. 2100 

--- applicazione agli enti della regola che impone il proscioglimento della persona fisica in assenza di ragionevole previsione di condanna: GUP Trib. Milano, ord.za 15.1.23

--- necessità di motivare il rinvio pregiudiziale alla Cassazione della questione di competenza per territorio: Cass. pen. 1^, 12.4-15.5.23 n. 20612

--- rilevanza della condotta successiva al reato ai fini della non punibilità per tenuità del fatto: Cass. pen. 3^, 24.5-28.6.23 n. 28031

--- inapplicabilità della pena sostitutiva in caso di differimento di entrata in vigore della lex mitior: Cass. pen. 1^, 6.9.23 n. 36885

- giurisprudenza amministrativa (Guida al diritto 2/2024, 56-61)

--- principio di sinteticità in appello: Cons. Stato IV 13.10.23 n. 9828 

--- silenzio assenso orizzontale: Cons. Stato IV 2.10.23 n. 8610 

--- sindacato giurisdizionale sul vincolo culturale: Cons. Stato VI 9.5.23 n. 4686

--- limiti al risarcimento per perdita di chance: Cons. Stato II 12.5.23 n. 4800

--- giurisdizione amministrativa sul danno all’immagine (se derivante da un atto amministrativo impugnato): Cons. Stato III 18.4.23 n. 3896

- giurisprudenza delle Corti europee (Guida al diritto 2/2024, 62-67)

--- diritto di autodeterminazione dell’adulto vulnerabile sottoposto ad amministrazione di sostegno: Cedu 1^, 6.7.23, ric. 46412/21

--- diritto al riconoscimento del legame di filiazione tra padre biologico e figlia nata da maternità surrogata all’estero: Cedu 1^, 31.8.23, ric. 47196/21

--- diritto alla tutela della salute da inquinamento ambientale: Cedu 1^, 19.10.23, ric. 35648/10 (emergenza rifiuti in Campania)

--- diritto alla prima copia completa della cartella clinica: Corte giust. Ue 1^, 26.10.23, causa C-307/22

--- concessioni balneari, divieto di rinnovo automatico (direttiva Bolkenstein): Corte giust. Ue 3^, 20.4.23, causa C-348/22


sulla professione forense:

- TAR Lazio 1^, 3.1.24 n. 189, pres. Savo Amodio, rel. Tropiano, Associazione “Orizzonti del Diritto Commerciale” e Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale c/ Ministero della giustizia (Guida al diritto 2/2024, 100 T, sotto il titolo: Nuova bocciatura per le specializzazioni, il diritto commerciale va nei “settori primari”): In sede di regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, è illegittima la scelta ministeriale di non includere il diritto commerciale tra i “settori primari” di specializzazione, relegandolo a semplice “indirizzo” del “settore” civile; è altresì illegittima la scelta di non tenere conto dei corsi universitari in giurisprudenza o scienze giuridiche, dai quali già poteva desumersi una scala gerarchica degli insegnamenti, che non poteva non essere considerata in sede di individuazione dei settori primari di specializzazione dell’avvocato.

- (editoriale di) Angelo Cianciarella*, Le specializzazioni forensi inciampano su diritto commerciale e concorrenza (Guida al diritto 2/2024, 10-11): le sentenze del TAR Lazio (n. 188/2024 e n. 189/2024) di parziale annullamento del DM Giustizia 163/2020 (correttivo del DM 144/2015) [*giornalista specializzato in materie giuridiche]

- (commento di) Davide Ponte, La stroncatura potrebbe allargarsi e rallentare il percorso attuativo (Guida al diritto 2/2024, 105-109)


in tema di accesso (a informazioni concernenti beni culturali):

- TAR Lazio 2^-quater 28.12.23 n. 19889, pres. Scala, est. Santoro Cayro (Guida al diritto 2/2024, 71): L’accesso civico generalizzato è uno strumento astrattamente azionabile per accertare se e come il Ministero della cultura abbia valutato il pregio artistico di un bene, ad esempio nel momento in cui si richieda per detto bene il rilascio di un attestato di libera esportazione: in tal caso l’accesso rappresenta lo strumento accordato al quisque de populo per verificare il perseguimento della funzione di salvaguardia del patrimonio culturale della nazione. Ma tale istituto non può essere utilizzato per aggirare le condizioni e i limiti che il Codice dei beni culturali pone alla conoscibilità e alla consultazione di dati appartenenti al patrimonio informativo del Ministero, a tutela di interessi preminenti che attengono alla sicurezza del bene e alla riservatezza del soggetto titolare. Nello stesso senso dispone il quadro normativo sovranazionale in materia di protezione dei dati personali. [Il TAR annulla il provvedimento del Ministero dei beni culturali che, su istanza formulata ex DLg 33/2013, accordava a un giornalista RAI, per la trasmissione Report, l’accesso civico generalizzato all’elenco delle opere d’arte appartenute a Gianni Agnelli e pervenute in successione agli eredi (John, Lapo e Ginevra Elkann) che si opponevano all’accesso a tutela della propria sfera di riservatezza; il TAR ha stigmatizzato tra l’altro l’impronta “soggettivistica”, anziché oggettiva della richiesta, non proporzionata allo scopo tipico dell’istituto]


in materia edilizia:

- CGARS Sezioni riunite, 7.12.23 n. 472 (parere su ricorso straordinario), pres. Carlotti, est. Martines (Guida al diritto 2/2024, 72): L’interesse dell’acquirente in buona fede alla stabilità e alla certezza dei titoli abilitativi è prioritario nel caso in cui l’A. sia rimasta colpevolmente inerte omettendo di esercitare i poteri di verifica e inibitori onde scongiurare la formazione di titoli edilizi. Trascorso infatti il termine fissato dall’art. 21-nonies della legge 241/1990, si consuma il potere di annullamento d’ufficio e i titoli edilizi diventano intangibili, anche in considerazione della colpa grave del comune e dell’affidamento ragionevole dell’acquirente in buona fede. Nel bilanciamento tra interesse pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo e tutela dell’affidamento dei destinatari circa la certezza e la stabilità degli effetti giuridici prodotti dal provvedimento la ricerca del giusto equilibrio induce a considerare preminente l’interesse del privato alla stabilità del bene della vita acquisito, tutte le volte in cui vi sia stato un comportamento gravemente colposo della PA.


in tema di lavoro pubblico (prescrizione):

- Cass. SSUU 28.12.23 n. 36197 (Guida al diritto 2/2024, 69): La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – sia in caso di rapporto a tempo indeterminato, sia di rapporto a tempo determinato, come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento della loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l’inconfigurabilità di un metus. Nelle ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela.


in tema di lavoro pubblico (giurisdizione):

- TAR Lazio 5^, 27.11.23 n. 17673, pres. Spagnoletti, est. Elefante (Guida al diritto 2/2024, 72): In tema di pubblico impiego privatizzato (lavoro pubblico) la giurisdizione del GO è la regola, quella del GA è l’eccezione. La giurisdizione si determina in base alla domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto di giurisdizione, non alla prospettazione delle parti, bensì al petitum sostanziale, da identificare non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si richiede al giudice, quanto soprattutto in funzione della causa petendi, ossia la natura della posizione giuridica dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati. Occorre valutare se sia contestata la legittimità di un atto di macro-organizzazione. e se l’asserita lesione della posizione giuridica soggettiva sia direttamente riferibile a tale atto. Al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, è devoluta la cognizione di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali, la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti, che, ove rilevanti ai fini della decisione, il giudice disapplica, se illegittimi (fattispecie relativa alla scelta della sede per assistere un disabile).


in tema di famiglia (obbligo di fedeltà):

- Cass. 1^, 18.12.23 n. 35296 (Guida al diritto 2/2024,69): La violazione dell’obbligo di fedeltà può assumere rilievo anche in assenza della prova specifica di una relazione sessuale extraconiugale intrapresa da un coniuge, essendo sufficiente l’esternazione di comportamenti tali da ledere il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, ferendo la sensibilità e la dignità di colui o colei che subisce gli effetti di quel comportamento (Cass. 1^, n. 9472/99). [Premesso che l’art. 143, comma 2, c.c. individua tra gli obblighi discendenti dal matrimonio quello alla reciproca fedeltà, assieme ai doveri di assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione, la SC osserva come con la riforma del diritto di famiglia del 1975 l’obbligo di fedeltà sia stato collocato al primo posto, e nondimeno il legislatore non offra una precisa definizione della nozione di fedeltà, affidandosi quindi all’evoluzione interpretativa del concetto. Da un lato, v’è chi resta ancorato a una definizione essenziale per la quale il dovere di fedeltà consiste nell’obbligo per i coniugi di astenersi da relazioni e atti sessuali extraconiugali. Dall’altra, si offre un’interpretazione evolutiva, in considerazione del costume sociale, per la quale la fedeltà coniugale è svincolata dalla sfera meramente sessuale, in un’ottica estensiva volta a includere in modo più comprensivo l’impegno di devozione rispetto a ogni ambito della vita familiare, in una prospettiva che si avvicina all’ambito della lealtà e dell’assistenza morale e materiale. Tale seconda accezione pare confermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1^, n. 15557/08), secondo cui l’obbligo di fedeltà è “un impegno globale di devozione che presuppone una comunione spirituale tra i coniugi volta a garantire e consolidare l’armonia interna fra loro: in tale ambito, la fedeltà sessuale è solo un aspetto, anche se assai rilevante”. In altri termini, il concetto di fedeltà è mutato nel tempo, passando da strumento di garanzia e certezza legale sulla paternità dei figli avuti dalla moglie in costanza di matrimonio a elemento che rappresenta la lealtà e il rispetto della persona con cui si è scelto di condividere la vita (Vadalà, “Obbligo di fedeltà, in Il nuovo diritto di famiglia”, a cura di Cagnazzo - Preite - Tagliaferri, I, Milano, 2015, 478). Questo percorso evolutivo del concetto di fedeltà non è stato inserito dal legislatore nella disciplina delle unioni civili (art. 1, comma 1, L 20.5.2016 n. 76), ciò che lo rende quindi una caratteristica esclusiva del matrimonio]


in tema di unioni civili:

- Cass. SSUU 27.12.23 n. 35969 (Guida al diritto 2/2024,70): In caso di scioglimento dell’unione civile, la durata del rapporto, prevista dall’art. 5, comma 6, L 898/1970 (legge sul divorzio), richiamato dall’art. 1, comma 25, L 20.5.2016 n. 76 (legge su unioni civili e convivenze), quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per riconoscere il diritto all’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge del 2016.


in tema di compensazione:

- Cass. 1^, 3.11.23 n. 30677 (Guida al diritto 2/2024, 74 T): La compensazione legale opera di diritto, su eccezione di parte, e deve avere ad oggetto due contrapposti crediti certi, liquidi, omogenei ed esigibili, quali desumibili dai rispettivi titoli costitutivi. Qualora manchi il requisito della liquidità del controcredito, ma il giudice ritenga l’eccezione di facile e pronta liquidabilità, può essere dichiarata la compensazione fino alla concorrenza della parte del controcredito riconosciuto esistente e può essere sospesa cautelativamente la condanna per il credito principale fino all’accertamento e liquidazione del controcredito. Per la compensazione legale è richiesto che i due crediti contrapposti siano certi, liquidi ed esigibili prima del giudizio, mentre per quella giudiziale il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, purché sia di facile e pronta liquidazione. Qualora, infine, manchi del tutto il requisito della certezza l’eccezione di compensazione non è in alcun modo proponibile.

- (commento di) Mario Piselli, Ribaditi i principi di diritto validi per “conguaglio” legale e giudiziale (Guida al diritto 2/2024, 78-79) 


in materia penale (circostanze - stupefacenti)

- Corte cost. 9.11.23 n. 201, pres. Barbera, red. Viganò (Guida al diritto 2/2024, s.m.): È incostituzionale l’art. 69, comma 4, c.p., per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 74, comma 7, DPR 309/1990 (collaborazione post delictum) sulla aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, c.p.

- (commento di) Aldo Natalini, Narcotraffico: illecito il divieto di prevalenza dell’attenuante della collaborazione sulla recidiva reiterata (Guida al diritto 2/2024, 90-94) [nuova pronuncia demolitoria (la quarta in sei mesi) sul divieto di prevalenza di circostanze attenuanti]


in procedura penale (MAE = mandato di arresto europeo):

- Corte giust. Ue Grande sezione, 21.12.23, causa C-261/22, questione pregiudiziale posta dalla Corte di cassazione italiana (Guida al diritto 2/2024, 112 s.m.): L’art. 1, par. 2 e 3, della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell’art. 7 e dell’art. 24, par. 2 e 3, della Carta, osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti la consegna della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo per il motivo che tale persona è madre di minori in tenera età con lei conviventi, a meno che, in primo luogo, tale autorità disponga di elementi atti a dimostrare la sussistenza di un rischio concreto di violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare di tale persona, garantito dall’art. 7 della Carta, e dell’interesse superiore di detti minori, quale tutelato dall’art. 24, par. 2 e 3 della Carta, a causa di carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età e di cura dei minori nello Stato membro emittente, e che, in secondo luogo, sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto della loro situazione personale, gli interessati corrano detto rischio a causa di tali condizioni.

- (commento di) Marina Castellaneta: Convivenza con figli minori, Mae legittimo se il provvedimento non viola la vita privata (Guida al diritto 2/2024, 112-114 s.m.)


 

c.s. 


 

Alla fine sono le idee, quelle giuste, a muovere il mondo (Ludwig von Mises)

La dittatura del pensiero giusto è la peggiore (Luigi Mascheroni)


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