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Giornale di diritto amministrativo (6/2023)

Carmine Spadavecchia • gen 25, 2024

in tema di impiego pubblico:

- Benedetto Cimino, Il pubblico impiego stretto tra le aggressioni sindacali e l’invadenza della politica (Giornale dir. amm. 6/2023, 705-708, editoriale)

- Valerio Talamo, La carriera nel lavoro pubblico privatizzato dopo il Decreto Reclutamento (Giornale dir. amm. 6/2023, 709-723)


in materia di servizi digitali (Digital Services Act):

- Sveva Del Gatto, Il Digital Services Act: un’introduzione (Giornale dir. amm. 6/2023, 724-729): il 17 febbraio 2023 diventano applicabili a tutti gli operatori le norme contenute nel Digital Services Act [DSA - Reg.olamento UE 19.10.2022 n. 2065 (2022/2065)] del Parlamento europeo e del Consiglio], entrato in vigore il 16 novembre 2022.

- Giusella Finocchiaro, Responsabilità delle piattaforme e tutela dei consumatori (Giornale dir. amm. 6/2023, 730-736): dalla direttiva 2000/31CE sul commercio elettronico al Digital Services Act

- Erik Longo, Libertà di informazione e lotta alla disinformazione nel Digital Services Act (Giornale dir. amm. 6/2023, 737-745)

- Gianluca Sgueo, L’architettura istituzionale del Digital Services Act (Giornale dir. amm. 6/2023, 746-752): la governance e il coordinamento tra Commissione (che ha funzioni di supervisione e sanzione delle piattaforme digitali e dei motori di ricerca di grandi dimensioni) e autorità nazionali (con funzioni di assistenza tecnica e controllo delle piattaforme e dei motori di ricerca di minori dimensioni)


in merito al ponte sullo Stretto:

- Stefano Vaccari, Il “ponte sullo Stretto di Messina”: profili giuridici (Giornale dir. amm. 6/2023, 753-762): l’iter normativo, progettuale e realizzativo dalle origini a oggi


sul reclutamento della dirigenza:

- Corte cost. 11.5.2023 n. 92, pres. Sciarra, est. D’Alberti (Giornale dir. amm. 6/2023, 763 solo massima): La Regione Siciliana, anche nelle materie in cui è titolare di una potestà legislativa esclusiva - quali quelle concernenti l’“ordinamento degli uffici” o lo “stato giuridico ed economico” del personale (art. 14, comma 1, lett. p e q, dello statuto speciale) - è tenuta ad esercitare le relative competenze “nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato” e, quindi, a maggior ragione, nel rispetto del principio di buon andamento di cui all’art. 97, comma 2, Cost. Il principio di buon andamento - che costituisce il cardine della vita amministrativa e, quindi, la condizione dello svolgimento ordinato della vita sociale - comporta che, con riguardo alla organizzazione degli uffici e al loro funzionamento, la disciplina si debba ispirare ad un criterio di congruenza e di non arbitrarietà rispetto al fine che si vuol perseguire; ne consegue l’obbligo, in relazione alle scelte discrezionali che riguardano l’assunzione del personale, di prendere in esame le necessità concrete dell’amministrazione. Il contenuto dell’art. 97, comma 2, Cost. va collegato con quello successivo, ai sensi del quale nell’ordinamento degli uffici devono essere determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari; tali previsioni sono state considerate dal Costituente come condizioni per assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, ravvisandovi i mezzi per raggiungere una razionale, predeterminata e stabile distribuzione di compiti. Pertanto, il contenuto precettivo dell’art. 97 Cost. esclude che possano istituirsi uffici a cui si assegni un proprio personale senza determinarne, ad un tempo, l’ordinamento e specificarne le attribuzioni. [La Corte dichiara incostituzionale una disposizione della Regione siciliana che prevede l’assunzione di trecento unità di personale dirigenziale da distaccare presso gli enti locali allo scopo di potenziare gli uffici dell’amministrazione locale coinvolti nei processi di spesa relativi al piano nazionale di ripresa e resilienza]

- (commento di) Riccardo Ursi, Le scelte legislative in tema di potenziamento della capacità amministrativa (Giornale dir. amm. 6/2023, 763-769).


in tema di docenza universitaria (reclutamento):

- Cons. Stato VII 5.4.23 n. 3519, pres. Lipari, est. Valentini (Giornale dir. amm. 6/2023, 771 s.m.): La procedura di chiamata dei professori di prima fascia di cui all’art. 24, comma 6, L 240/2010 presuppone quali unici requisiti di ammissione l’appartenenza all’Università che bandisce il concorso e il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale oggetto della selezione. Contrariamente a quanto previsto per la procedura di stabilizzazione dei ricercatori universitari di cui all’art. 24, comma 5, non può essere viceversa richiesta l’afferenza al settore scientifico disciplinare del posto da ricoprire, pena un’irragionevole compressione del principio di pubblicità del concorso.

- (commento di) Barbara Gagliardi, Il principio di “massima concorsualità” nel reclutamento dei professori universitari (Giornale dir. amm. 6/2023, 771-778). Salva l’ipotesi di stabilizzazione dei ricercatori a tempo determinato, vi sono due soli modelli di reclutamento dei professori universitari: il concorso (aperto al pubblico o interno), da cui è indissociabile la comparazione tra i candidati, e la chiamata intuitu personae, circoscritta agli studiosi di “chiara fama” e alle altre poche ipotesi individuate dalla legge.


in tema di docenza universitaria (ASN=Abilitazione scientifica nazionale):

- TAR Roma 3^-bis, 2.5.23 n. 7380, pres. Raganella, est. Profili (Giornale dir. amm. 6/2023, 809 s.m.): L’art. 4, lett. a), DM 120/2016 recante “Criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche” prevede espressamente che la coerenza delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati debba essere vagliata alla luce non soltanto delle tematiche del settore concorsuale di interesse, ma anche di materie interdisciplinari ad esso pertinenti. Di conseguenza, la motivazione contenuta nel giudizio finale per l’ottenimento dell’abilitazione scientifica, ove statuisca in merito alla incoerenza dei lavori presentati rispetto al settore concorsuale di riferimento, deve essere in grado di far comprendere quali siano le ragioni per cui, in concreto, gli argomenti trattati esulino in nuce dal settore concorsuale, non potendo rientrare nell’ambito delle materie interdisciplinari ad esso connesse. 

- (commento di) Federica Benaroio, Abilitazione scientifica nazionale e pubblicazioni interdisciplinari (Giornale dir. amm. 6/2023, 809-815)

- Valerio Bontempi, La recente giurisprudenza sui concorsi universitari e sull’Abilitazione scientifica (Giornale dir. amm. 6/2023, 816-819). Itinerari di giurisprudenza: il rapporto tra Commissione di concorso e Consiglio di Dipartimento nell’ambito di una procedura di chiamata (art. 18, comma 1, L 240/2010); il requisito dell’aver ricoperto, per almeno un triennio, una posizione accademica equipollente presso un ateneo straniero nell’ambito di una chiamata diretta (art. 1, comma 9, L 230/2005); il giudizio su titoli e pubblicazioni scientifiche espresso dalla Commissione ai fini dell’attribuzione dell’ASN. 


in materia edilizia (autotutela e SCIA):

- Cons. Stato II 7.3.23 n. 2371, pres. Lipari, est. Valentini (Giornale dir. amm. 6/2023, 779 s.m.): L’autotutela, ex art. 19, comma 4, L 241/1990, si diversifica per così dire sul piano ontologico dal modello generale declinato dall’art. 21-nonies, cui pure rinvia, innanzitutto per il fatto che non incide su un precedente provvedimento amministrativo, connotandosi pertanto per conseguire a un procedimento di primo e non di secondo grado, tanto da indurre la dottrina a rivederne finanche la qualificazione definitoria. Differentemente dal modello generale, l’Amministrazione ha l’obbligo di rispondere, sicché la discrezionalità risulta relegata alla verifica in concreto della sussistenza o meno dei presupposti di cui all’art. 21-nonies.

- (commento di) Alessandra Mattoscio, L’autotutela e la SCIA edilizia (Giornale dir. amm. 6/2023, 779-787)


in tema di appalti (revisione prezzi):

- Cons. Stato IV 31.10.22 n. 9426, pres. Poli, est. Conforti; Cons. Stato IV 9.1.23 n. 278, pres. Poli, est. Gambato Spisani Conforti (Giornale dir. amm. 6/2023, 779 s.m.): 

A fronte di un’istanza, formulata dall’appaltatore, di adeguamento del corrispettivo dei servizi da svolgere ed in carenza di un’espressa clausola di revisione dei prezzi, si applica la lett. a), e non la lett. c), dell’art. 106 Codice dei contratti pubblici, il quale, al comma 1, scandisce i casi di modifica dei contratti di appalto, nei settori ordinari e nei settori speciali, senza una nuova procedura di affidamento. 

La compensazione di cui all’art. 1, DL 162/2008 va calcolata non in base ad una astratta comparazione dei prezzi ma in base agli effettivi maggiori costi sopportati dall’appaltatore, atteso che la norma è intesa non a riconoscere una sorta di finanziamento a fondo perduto, come sarebbe se la compensazione venisse riconosciuta a prescindere da un pregiudizio concreto subito dall’appaltatore, ma a ristorare quest’ultimo da perdite effettivamente subite; pertanto, non spetta al responsabile di procedimento rimediare ad eventuali carenze della domanda e attivarsi per richiedere all’impresa la documentazione necessaria, atteso che è solo l’impresa interessata ad ottenere la compensazione a poter sapere quale sia la documentazione idonea a sostenere la relativa richiesta.

- (commento di) Giuseppe Sferrazzo, La revisione prezzi nel sistema dei contratti pubblici (Giornale dir. amm. 6/2023, 788-798)


sulla competenza del CGARS:

- Ad. plen. 13.9.22 n. 13, pres. Maruotti, est. Veltri (Giornale dir. amm. 6/2023, 799 s.m.): 1. L’art. 10, comma 5, DLg 373/2003 si riferisce ai conflitti di competenza positivi e negativi, reali e virtuali. La mera pendenza di due procedimenti identici, in assenza di provvedimenti che costituiscano invasione della sfera di competenza riservata degli uffici giudiziari, non costituisce, tuttavia, un’ipotesi di conflitto. 2. Se il TAR Sicilia declina la propria competenza indicando la competenza di altro TAR, il relativo regolamento di competenza va proposto dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, come sezione competente del Consiglio di Stato. 

- (commento di) Lucrezia Magli, Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia: una questione spinosa? (Giornale dir. amm. 6/2023, 799-807)


 

c.s. 


 

Lezioni

Sto ancora imparando (Michelangelo, a 87 anni)

Si ripaga male un maestro se si resta sempre e solo l’allievo (Zarathustra)


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