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Guida al diritto (18/2023)

Carmine Spadavecchia • mag 15, 2023

sul c.d. PNRR 3:

DL 24.2.2023 n. 13 - L 21.4.2023 n. 41 [testo coordinato ripubblicato in GU 5.5.23 n. 104, s.o. 17], Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative.

- testo del decreto coordinato con la legge di conversione (Guida al diritto 18/2023, 16-46), sotto il titolo “Volontaria giurisdizione: al via la possibilità di deposito on line anche per le parti provate”

- mappa del provvedimento legislativo (guida alla lettura), a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 18/2023, 47-55) 

N.B. - Il decreto legge era stato segnalato in Guida al diritto 9/2023 con il commento di Giuseppe Buffone, Parola d’ordine, deposito telematico anche per i verbali d’udienza (Guida al diritto 9/2023, 31-36)


in tema di concorsi (sindacato giurisdizionale):

- Cons. Stato III 13.4.23 n. 3733, pres. Corradino, est. Ferrari (Guida al diritto 18/2023, 59): Nelle materie dei pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, cui compete prima fissare i parametri di valutazione, poi giudicare le prove svolte dai candidati, non effettuano una ponderazione di interessi, ma esercitano un’ampia discrezionalità tecnica, rispetto alla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere in peculiari ipotesi limite, riscontrabili dall’esterno e con immediatezza sulla base della sola lettura degli atti. Nell’ambito del concorso notarile, l’individuazione di “errori ostativi”, così come gli esiti della correzione degli elaborati, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, sono espressione della discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile solo nei limiti del tradizionale sindacato di legittimità, e, quindi, solo nei limiti del macroscopico travisamento e della manifesta irrazionalità. Al giudice non è dunque consentito entrare nel merito delle valutazioni operate dalla commissione concorsuale: il giudizio di legittimità non può infatti arrivare a un rifacimento, a opera dell’adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l’apprezzamento tecnico dell’organo collegiale essere sindacato soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.


in tema di concessioni “balneari”:

- Cons. Stato VI 10.3.23 n. 2559, pres. Montedoro, est. Cordì (Guida al diritto 18/2023, 59): I territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia sono considerati aree tutelate per legge e rientranti nella categoria dei beni paesaggistici. La scelta legislativa assegna protezione giuridica a questi territori, preservandoli da possibili lesioni esteriori che possano intaccare la dimensione non solo naturalistica, ma collettiva e identitaria che li caratterizza. Gli stessi principi costituzionali prevedono l’illegittimità di una legge regionale che, senza un controllo periodico delle autorità paesaggistiche preposte alla tutela del vincolo, permetta di posizionare, per tutto l’anno, le strutture turistico ricreative, danneggiando in modo indiscriminato il valore connaturato al litus maris. Consegue che la realizzazione di strutture funzionali alla balneazione costituisce una modalità di utilizzo del bene paesaggistico che non può tradursi nella deprivazione del valore naturalistico e culturale, che deve essere preservato in modo prioritario. La prescrizione imposta dalla Soprintendenza rappresenta dunque la corretta applicazione dei principi e delle regole (anche di fondamento costituzionale) che tutelano e presidiano i paesaggi costieri, imponendo il mantenimento del loro assetto naturale al termine della stagione balneare.


in tema di appalti:

- Gianfrancesco Fidone*, I vecchi difetti delle stazioni appaltanti che rischiano di compromettere il Pnrr (Guida al diritto 18/2023, 12-14, editoriale). Le continue modifiche legislative lasciano irrisolti i nodi della qualità e della professionalità della PA incapace di spendere con giudizio: In assenza di una effettiva concreta professionalizzazione e riduzione delle stazioni appaltanti nessuna riforma o misura di semplificazione potrà mai raggiungere il suo scopo. [*professore di Diritto amministrativo presso l’Università di Roma La Sapienza]


in materia di appalti:

- Trib. Ue 6^, 26.4.23, causa T-54/21 (Guida al diritto 18/2023, +): Con riguardo al Programma Galileo, deve ritenersi legittima l’aggiudicazione a Thales Alenia Space Italia e Airbus Defence Space, in quanto, come ritenuto dalla Commissione, al momento del dialogo competitivo mancava una sentenza definitiva o una decisione amministrativa che accertasse che l’offerente avesse commesso un grave illecito professionale. Né la Commissione era tenuta a indagare sulle accuse, posto che l‘unico comportamento contestato all’ADS era il fatto di avere assunto un ex dipendente della ricorrente, fatto che, in linea di principio, non costituisce di per sé indizio di un comportamento idoneo a configurare un grave illecito professionale. Lo tesso dicasi dell’altra censura della ricorrente relativa al fatto che il suo ex dipendente aveva violato il segreto commerciale per avere illegittimamente ottenuto informazioni sensibili che la riguardavano, idonee a conferire all’ADS un indebito vantaggio nell’ambito del dialogo competitivo controverso: una siffatta violazione non costituirebbe in ogni caso indizio di una condotta dell’ADS stessa e non sarebbe quindi idonea a stabilire una presunzione di colpevolezza di quest’ultima. D’altronde non può costituire un indizio la mera affermazione relativa all’ottenimento di informazioni sensibili idonee a conferire ad ADS un indebito vantaggio, su cui la Commissione non era tenuta ad indagare, in quanto vaga e ipotetica. Neppure è stata dimostrata la sussistenza di indizi tali da destare nella Commissione il sospetto che l’offerta di ADS potesse essere anormalmente bassa e che si dovesse quindi procedere a una verifica della sua composizione. Infine, la circostanza che le decisioni impugnate fossero motivate mediante rinvio alla relazione di valutazione, avendo la Commissione aderito al parere del comitato di valutazione incaricato di valutare le offerte presentate, nulla toglie al fatto che esse siano state adottate in modo autonomo.


in tema di appalti (annullamento aggiudicazione): 

- TAR Napoli 2^, 13.4.23 n. 2254, pres, Corciulo, rel. Maddalena (Guida al diritto 18/2023, 94 T): Se è vero che l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione non comporta di per sé l’inefficacia del contratto per caducazione automatica, ciò non significa tuttavia che l’Amministrazione non possa comunque incidere sul contratto già stipulato, qualora si rinvengano vizi dell’aggiudicazione. In questo caso, la valutazione sulla sussistenza dell’interesse pubblico al venir meno del vincolo contrattuale è fatta direttamente dall’A., senza necessità d’intervento del giudice. In questo senso, si ravvisa una differente posizione tra A. e ricorrente privato a seguito di annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione senza declaratoria di inefficacia del contratto da parte del giudice. Infatti, mentre il ricorrente privato non può invocare, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione, la nullità del contratto, ma, nell’inerzia dell’A., deve comunque agire, mediante giudizio di ottemperanza, per ottenere una declaratoria di inefficacia del contratto, l’A. conserva intatti i suoi poteri di autotutela e pertanto, dopo l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione, può valutare se sia opportuno o meno mantenere l’efficacia del contratto o svincolarsene.

- (commento di) Davide Ponte, L’entrata in vigore del nuovo codice un’occasione per definire il settore (Guida al diritto 18/2023, 101-105) 


in tema di lavoro pubblico:

- Cass. lav. 24.4.23 n. 10811 (Guida al diritto 18/2023, 58): La sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta la fuoriuscita di tale lavoro dall’ambito del lavoro pubblico privatizzato, e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al DLg 165/2001. (In sintesi, l’applicazione di un contratto collettivo nazionale ai dipendenti di un ente pubblico non economico non impedisce la qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico)


in tema di lavoro pubblico (stabilizzazione del precariato):

- Cass. lav. 7.4.23 n. 9560 (Guida al diritto 18/2023, 69-70 s.m., annotata da Mario Piselli): Nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contrati a termine, l’avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell’illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dall’Amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente; il che presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente pubblico che ha commesso l’abuso, e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia effetto diretto e immediato dell’abuso.


in tema di famiglia (fondo patrimoniale):

- Cass. 3^, 7.4.23 n. 9536 (Guida al diritto 18/2023, 62 T): La domanda di revocatoria dell’atto con cui è stato costituito in fondo patrimoniale un bene della comunione legale va rivolta nei confronti di entrambi i coniugi (ancorché uno solo di essi sia debitore) e, in quanto preordinata all’espropriazione forzata del medesimo cespite (necessariamente da compiersi per l’intero) essa è diretta a una pronuncia d’inefficacia dell’atto complessivo e non limitata all’inesistente quota pari alla metà del bene.

- (commento di) Mario Piselli, Limiti al pignoramento di immobili legati alle esigenze della famiglia (Guida al diritto 18/2023, 67-68) 


in tema di responsabilità medica:

- Cass. pen. 4^, 6.12.22-14.4.23 n. 15786 (Guida al diritto 18/2023, 80 T): In tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca a inquadrare il caso clicico in una patologia nota alla scienza o si addivenga a un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli e accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi. Pertanto, risponde a titolo di colpa per imperizia, nell’accertamento della malattia, o per negligenza, per omissione delle indagini necessarie, il medico che, in presenza di sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, rimanga arroccato su diagnosi inesatta, benché posta in forte dubbio dalla sintomatologia, dall’anamnesi e dalle altre notizie comunque pervenutegli, omettendo così di porre in essere la terapia più profittevole per la salute del paziente.

- (commento di) Giuseppe Amato, La mancanza di approfondimento determina la condanna del medico (Guida al diritto 18/2023, 84-87) 


in tema di patteggiamento:

- Cass. pen. 6^, 4.4.23 n. 14238 (Guida al diritto 18/2023, 58): Per effetto delle modifiche introdotte nel c.p.p. dalla legge c.d. spazzacorrotti gli imputati per reati contro la PA non possono più beneficare, in caso di patteggiamento ordinario (con pene sino a 2 anni di reclusione), del beneficio della esenzione dalle pene accessorie, come l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità di contrattare con la PA. Superata la concessione obbligata del beneficio (che costituiva uno dei principali profili di premialità caratterizzanti il patteggiamento ordinario), la valutazione sul punto è ora nelle mani dell’AG. Quanto al patteggiamento c.d. allargato (pene detentive superiori a 2 anni), il legislatore non è intervenuto espressamente sul punto, ma poiché il testo normativo, nel delineare il raggio di azione delle nuove disposizioni, fa leva sul riferimento ad alcuni reati, quelli contro la PA, dalla corruzione alla concussione, ne deriva che la novella attrae nella sua sfera di efficacia anche i casi di patteggiamento allargato (ossia di sentenze che applichino pene superiori a due anni di reclusione).


 

c.s.


 

Viaggi

- Non è arrivare a Itaca che conta, ma il viaggio per cercarla (Konstantinos Kavafis)

- Viaggiare è come capire. Il viaggio è scoperta (Carlo e Renzo Piano, "Atlantide. Viaggio alla ricerca della bellezza”)

- Se ti chiudi nel tuo mondo resti prigioniero di te stesso (idem c.s.)

- Così continuiamo a remare, barche contro corrente, risospinti senza posa nel passato (F.S. Fitzgerald, “The Great Gatsby”, finale)

 

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