Guida al diritto (17/2026)

Carmine Spadavecchia • 17 maggio 2026

sulla TUN [Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da macropermanenti]: 

- Alberto Cisterna*, Tun Nazionale ed esiti di Cassazione: “curva” al di sotto delle aspettative (Guida al diritto 17/2026, 12-16, editoriale). Secondo l’Autore la sentenza Cass. Cass. 7.4.26 n. 8630non prende in considerazione i temi più controversi: gli scostamenti negativi della Tun rispetto ai sistemi pretori, la compatibilità dei valori nazionali con l’art. 138 del codice delle assicurazioni. [*magistrato presso la Corte di cassazione ed esperto dei temi legati alla liquidazione del danno]


- Alberto Cisterna, Risarcimenti del danno compressi, il “lato oscuro” dei valori nazionali (Guida al diritto 17/2026, 17-30)


NB: sentenza segnalata in Guida al diritto 15/2026 con i commenti di:

- Giovanni Comandè*. Ristoro del danno, il ritorno alle radici chiude il cerchio dell’equità stipulativa (10-12)

- Filippo Martini, Per la componente biologica si rischia il “tramonto” delle tabelle pretorie (29-33) 

- Marco Rodolfi, Per le lesioni di non lieve entità forte impatto dei valori unitari (34-40)


sugli incarichi dei direttori sanitari (giurisdizione):


- Cass. SSUU 20.2.26 n. 3868 (Guida al diritto 17/2026, 38 T): 1. Il giudice amministrativo è legittimato a proporre rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. per la risoluzione di una questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito, atteso che, ammettere un controllo in via preventiva sulla giurisdizione, già attribuito, in via successiva, alla Corte di cassazione, dall'art. 111, comma 8, della Costituzione, risulta in linea con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, configurandosi il rinvio come strumento che, tramite l'enunciazione di un principio di diritto suscettibile di applicazione in un numero indefinito di giudizi, già pendenti o futuri, nei quali si ponga la medesima questione, consente la corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione senza pregiudicare lo scopo ultimo della miglior qualità della decisione di merito. 2. La procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa - anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bisdell'art. 15 DLg 502/1992, come modificato dall'art. 20 L 118/2022 - ha carattere non concorsuale, atteso che detto conferimento non determina l'immissione in servizio del sanitario ma comporta soltanto l'attribuzione della "funzione dirigenziale" - ossia di un incarico temporaneo, sottoposto a verifica annuale, rinnovabile alla scadenza e revocabile -, né integra ipotesi di progressione verticale, con il passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, e costituisce espressione di un potere privatistico e non già amministrativo, con la conseguenza che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non trovando applicazione il comma 4 dell'art. 63 DLg 165/2001. 


- (commento di) Alessandro E. Basilico, Dubbi sul rinvio pregiudiziale da parte dei giudici amministrativi (Guida al diritto 17/2026, 50-52) 


in tema di project financing:


- TAR Brescia 1^, 18.3.26 n. 409, pres. Gabricci, rel. Fede (Guida al diritto 17/2026, 76 T): In tema di finanza di progetto, una volta conclusa la procedura comparativa tra più proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, l'accesso al progetto di fattibilità selezionato, chiesto a fini difensivi da un operatore economico che ha partecipato alla procedura con una propria proposta, non può essere differito a un momento successivo all'indizione della gara sulla base del progetto prescelto. 

- (commento di) Davide Ponte, Il Tar Brescia fa il punto su un istituto che la Corte europea ha messo in crisi (Guida al diritto 17/2026, 83-86) 


in tema di procedimento amministrativo (richieste di asilo):


- Tar Veneto 3^, 18.3.26 n. 617, pres. Polidori, est. De Col (Guida al diritto 17/2026, 35): La mancanza di risorse non basta, da sola, a giustificare ritardi sistematici. È necessario dimostrare di aver utilizzato al meglio le risorse disponibili e di aver adottato tutte le soluzioni organizzative possibili per contenere i tempi. Se questa dimostrazione manca, il ritardo non è più un evento fisiologico, ma diventa il sintomo di una gestione non adeguata. Ciò che rileva è la capacità concreta dell’organizzazione di adattarsi alle esigenze del servizio. [La vicenda origina da una istanza di accesso civico relativa all’operato dell’Ufficio immigrazione della Questura di Venezia e alle sue disfunzioni organizzative: ritardi sistemici, difficoltà diffuse nell’accesso al procedimento: tempi di attesa molto lunghi e incompatibili con le esigenze di tempestività richieste, accessi contingentati, assenza di modalità alternative per presentare le domande di protezione internazionale (asilo). Il ricorso è stato proposto ai sensi del DLg 20.12.2009 n. 198, che disciplina la c.d. class action pubblica, volta a tutelare, in via collettiva, l’efficienza dell’azione amministrativa nel rispetto dei termini procedimentali e delle modalità di erogazione dei servizi pubblici. Dall’istruttoria è emerso che l’organizzazione del servizio era strutturata in modo rigido, con concentrazione delle attività in un’unica sede e gestione degli accessi su base giornaliera. Tale impostazione, in presenza di un aumento delle richieste, ha prodotto un accumulo di arretrati e un progressivo allungamento dei tempi di lavorazione. L’A. ha giustificato tali criticità richiamando la scarsità di personale e l’incremento del carico di lavoro, sostenendo che le difficoltà non fossero imputabili a scelte organizzative, ma a condizioni esterne. La sentenza condanna il Ministero dell’interno a porre rimedio alla riscontrata situazione di inefficienza mediante adozione di opportuni provvedimenti nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie e umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. La decisione si inserisce in un orientamento che attribuisce rilievo crescente al funzionamento concreto dei servizi pubblici come parametro di legittimità. Il controllo del giudice non riguarda solo la correttezza formale degli atti, ma anche la capacità dell’organizzazione di raggiungere gli obiettivi che le sono assegnati. Non si tratta di sostituire le scelte dell’amministrazione, ma di verificare se tali scelte siano idonee a garantire un servizio efficiente e accessibile]. 



in tema di procedimento amministrativo (comunicazione di avvio e contraddittorio):



- TAR Basilicata 1^, 27.3.26 n. 138, pres. Santoleri, est. Nappi (Guida al diritto 17/2026, 35): Nei casi in cui l’Amministrazione incida su posizioni favorevoli già attribuite, la partecipazione del destinatario non è un elemento accessorio, bensì una componente essenziale della legittimità dell’azione. La comunicazione di avvio del procedimento rappresenta lo strumento tramite cui si realizza il confronto tra A. e privato, consentendo l’emersione di elementi utili alla decisione. La sua omissione non può essere considerata irrilevante, poiché priva l’A. di un apporto conoscitivo potenzialmente decisivo. (Nel valorizzare il contraddittorio come pilastro della legittimità dell’autotutela che revoca una concessione, la pronuncia evidenzia come la partecipazione non abbia solo funzione difensiva, ma incida sulla qualità della decisione amministrativa. Le osservazioni del privato possono orientare l’esercizio della discrezionalità verso soluzioni meno invasive, nel rispetto del principio di proporzionalità. La revoca, in quanto misura incisiva, deve essere sorretta da una motivazione che dia conto delle ragioni per cui l’interesse pubblico prevale sull’affidamento maturato. In assenza di tale dimostrazione, l’atto risulta viziato). 


in tema di successioni (polizze vita):


- Cass. 3^, 20.4.26 n. 10382 (Guida al diritto 17/2026, 33): 1. In tema di assicurazione sulla vita, la designazione del beneficiario dei relativi vantaggi, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell’art. 1920 c.c., si pone alla stregua di «atto inter vivos con effetti post mortem», sicché l’individuazione quali beneficiari degli «eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi» ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano o meno tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente. 2. Non è sindacabile in sede di legittimità, se operato con congrua motivazione e scevro dai soli gravi vizi logici, l’accertamento con cui il giudice del merito - dopo aver accertato quale sia stata l’effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l’elemento letterale e quello logico e in omaggio al canone di conservazione del testamento - stabilisca se l’assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale o debba, invece, interpretarsi come legato. 


in tema di condominio:


- Cass. 2^, 31.3.26 n. 8003 (Guida al diritto 17/2026, 53 s.m., annotata da Mario Piselli): In materia condominiale, la nullità della delibera è ipotesi del tutto residuale rispetto alla generale categoria della annullabilità e sussiste in caso di a) mancanza originaria dell'oggetto della decisione collegiale; b) impossibilità dell'oggetto in senso materiale o in senso giuridico", riguardante la concreta possibilità di attuazione del deliberato (impossibilità materiale) o il fatto che l'assemblea abbia disciplinato le cose e i servizi comuni, non i beni o i diritti esclusivi dei singoli; c) illiceità per violazione di norme imperative o dell'ordine pubblico. In ogni altra ipotesi permane il potere dell'assemblea di deliberare e, pertanto, in caso di cattivo uso di tale potere, il vizio è di annullabilità e deve esser fatto valere con l'impugnativa prevista dall'art. 1137 c.c. nel termine prescritto; in mancanza la delibera resta vincolante per i condomini. 


sugli abusi di mercato (nozione di informazione privilegiata):


- Corte giust. Ue 4^, 16.4.26, causa C-229/24 (Guida al diritto 17/2026, 88 s.m.): L’art. 7, par. 1, lett. a), del regolamento n. 596/2014 va interpretato nel senso che, affinché un’informazione sia considerata come resa pubblica e cessi così di costituire un’«informazione privilegiata», ai sensi di tale disposizione, è necessario che essa sia oggetto di una comunicazione al pubblico secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti previsti all’art. 17 di tale regolamento e all’art. 2, par. 1, del regolamento di esecuzione 2016/1055. 

- (commento di) Marina Castellaneta, Mercati finanziari, un’informazione non è più “privilegiata” se la comunicazione viene resa pubblica (Guida al diritto 17/2026, 88-90) 


sul diritto di accesso alle norme in materia di salute (fumo):


- Corte giust. Ue, Sezione Grande, 21.4.26, causa C-155-24 (Guida al diritto 17/2026, 36): 1. Se una direttiva dell’Unione europea richiama norme tecniche internazionali per tutelare la salute, queste devono essere accessibili ai cittadini. Il consumatore deve quindi, nel rispetto del principio dello Stato di diritto, beneficiare di un libero accesso alle summenzionate norme. Ciò significa che tale accesso deve essere generale, effettivo, gratuito e non discriminatorio. (Chiamata a pronunciarsi sul caso delle sigarette con filtro e sui limiti alle emissioni nocive, la Corte di Lussemburgo conferma il diritto di verificare standard decisivi anche quando non pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE: la Fondazione deve avere cioè la possibilità di verificare se le sigarette fabbricate e immesse sul mercato rispettino i livelli di emissioni fissati dalla direttiva, alla luce dei metodi di misurazione prescritti dalle norme ISO cui rinvia la direttiva). 2. Nei limiti in cui il legislatore dell’Unione stabilisce obblighi in relazione a norme internazionali e mira a tutelare interessi quali la salute umana, spetta all’Unione europea sostenere i costi connessi all’attuazione del libero accesso alla versione ufficiale ed autentica delle norme stesse, in particolare, quando siano protette da diritti di proprietà intellettuale. (La Corte constata, a tale riguardo, che tutte le parti hanno avuto accesso al contenuto della versione ufficiale ed autentica delle norme ISO cui fa riferimento la direttiva. Ciò premesso, la Corte statuisce che la Fondazione non può invocare metodi di misurazione diversi da quelli prescritti dalle norme ISO, anche se queste non sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea).


in tema di libertà fondamentali e tutela dei minori (in Ungheria):


- Corte giust. Ue, Seduta Plenaria, 21.4.26, causa C-769-22 (Guida al diritto 17/2026, 36): La legge ungherese a tutela dei minori («legge n. LXXIX del 2021 che introduce misure più severe nei confronti dei delinquenti pedofili e modifica alcune leggi al fine di proteggere i minori») è illegittima in quanto emargina le persone LGBTI+. [L’Ungheria ha modificato diversi atti legislativi nazionali per proteggere i minori. In sostanza, tali modifiche vietano o limitano l’accesso a contenuti, in particolare nel settore audiovisivo o pubblicitario, che rappresentino o promuovano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità. A seguito di un ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione europea in merito, la Corte di giustizia dichiara che l’Ungheria ha violato il diritto dell’Unione a vari, distinti livelli, e cioè: il diritto primario e il diritto derivato relativi ai servizi nel mercato interno, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 2 TUE e il regolamento generale sulla protezione dei dati (Rgpd)]. 


in materia penale (reati sessuali - violenza sessuale di gruppo): 


- Cass. 3^, 2.3.26 n. 8013 (Guida al diritto 17/2026, 62 T): Dopo la sentenza della Corte costituzionale 29.12.25 n. 202, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 609-octies c.p., nella parte in cui non prevede che nei casi di minore gravità la pena da essa comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi, il parametro di valutazione del fatto lieve è pur sempre quello elaborato dalla giurisprudenza di legittimità per i delitti di violenza sessuale e di atti sessuali di minorenne, ma con le cautele indicate dalla Corte costituzionale.

- (Commento di) Carmelo Minnella, Le cautele necessarie nel riconoscere la nuova diminuente per i fatti lievi (Guida al diritto 17/2026, 65-70). La giurisprudenza costituzionale ha progressivamente privilegiato un modello di sindacato sulla proporzionalità “intrinseca” (o cardinale) della pena; l’esigenza della proporzionalità della pena ha reso necessario prevedere delle valvole di sicurezza per adeguare la sanzione alle caratteristiche concrete del fatto.


in tema di rescissione del giudicato:


- Corte giust. Ue 4^, 23.4.26, causa C-24/26 (Guida al diritto 17/2026, 36): 1. Il processo può svolgersi in assenza dell’imputato solo se questi è stato messo in condizione di conoscerlo e difendersi; altrimenti ha diritto alla rescissione della sentenza definitiva. 2. Nel giudizio di rescissione non è obbligatorio coinvolgere la vittima se non si è costituita parte civile. [In tema di rescissione del giudicato, la Corte UE conferma il modello italiano, ossia la compatibilità della normativa italiana con il diritto dell’Unione].



c.s. 


 


È difetto comune degli uomini, durante la bonaccia, non preoccuparsi della tempesta (Niccolò Machiavelli)