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Guida al diritto (15/2023)

di Carmine Spadavecchia • apr 27, 2023

sulla giustizia penale

- Gaetano Scalise*, Quel “malessere” dei penalisti richiede una seria attenzione (Guida al diritto 15/2023, 10-12, editoriale) [*presidente della Camera penale di Roma]. Sullo “sciopero” (astensione dalle udienze) indetto dall’Unione delle camere penali a sostegno di una modifica costituzionale che preveda la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.


sul codice del consumo:

DLg 7.3.2023 n. 26 [GU 18.3.23 n. 66, in vigore dal 2 aprile 2023] Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori

- testo del decreto (Guida al diritto 15/2023, 14-32) sotto il titolo “Codice del consumo: s’ al recepimento della Direttiva Omnibus sui prezzi trasparenti”

- commenti:

- Eugenio Sacchettini, Stretta sulle false recensioni, il professionista deve garantire (Guida al diritto 15/2023, 33-37) [le novità]

- Eugenio Sacchettini, Per i contratti fuori dai locali il recesso passa a trenta giorni (Guida al diritto 15/2023, 38-41) [prodotti e servizi digitali]


in tema di istruzione (portatori di handicap):

- TAR Calabria 2^, 23.3.23 n. 138, pres. rel. Tallaro (ordinanza) (Guida al diritto 15/2023, 88 T): Se è vero che l’ordinamento appresta una particolare tutela per gli studenti portatori di handicap grave, ciò non si può tradurre nell’automatica sottovalutazione delle esigenze di sostegno dei portatori di handicap non grave; al contrario, anche le esigenze educative di costoro debbono trovare adeguata soddisfazione, sia pure nel necessario contemperamento dei diversi interessi in gioco. E’ dunque illegittimo l’operato dell’Amministrazione che sacrifichi gli interessi del minore portatore di handicap non grave in forza di una ritenuta, automatica prevalenza di ragioni di contenimento della spesa pubblica, con conseguente violazione del diritto fondamentale all’istruzione.

 - (commento di) Giulia Pernice, Per esigenze economico-finanziarie non scatta l’esclusione dalle tutele (Guida al diritto 15/2023, 90-93)

in tema di privacy (scuola):

- Corte giust. Ue 1^, 30.3.23, causa C-34/21 (Guida al diritto 15/2023, 96 solo massima): L’art. 88, par. 1 e 2, del RGPD (regolamento generale protezione dati) va interpretato nel senso che l’applicazione di disposizioni nazionali adottate per garantire la protezione dei diritti e delle libertà dei dipendenti per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali nell’ambito dei rapporti di lavoro deve essere esclusa qualora tali condizioni non rispettino le condizioni e i limiti stabiliti da tale articolo, a meno che dette disposizioni costituiscano una base giuridica ai sensi dell’art. 6, par. 3, di tale regolamento che rispetti i requisiti previsti da quest’ultimo. L’art. 88 va interpretato nel senso che una normativa nazionale non può costituire una norma più specifica, se non soddisfa le condizioni di cui al par. 2 dell’art. 88. (La Corte ha statuito che il trattamento dei dati personali degli insegnanti, in occasione della diffusione in diretta, tramite videoconferenza, delle lezioni da essi tenute nel contesto della scuola pubblica, rientra ratione materiae nell’ambito del RGPD. Ma le norme specifiche in materia non possono limitarsi a ribadire le disposizioni del regolamento che prevedono le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali nonché i principi del medesimo trattamento o a rinviare a tali condizioni e principi. Esse, al contrario, devono essere rivolte alla protezione dei diritti e delle libertà dei dipendenti per quanto riguarda il trattamento dei loro dati e contenere misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati)

- (commento di) Marina Castellaneta, La diffusione in diretta delle lezioni a scuola deve passare anche per il consenso degli insegnanti (Guida al diritto 15/2023, 96-98) 


in tema di patto commissorio:

- Cass. 2^, 3.2.23 n. 3385 (Guida al diritto 15/2023, 59 solo massima, annotata da Mario Piselli): Il divieto di patto commissorio, sancito dall’art. 2744 c.c., si estende a qualsiasi negozio, quale ne sia il contenuto, impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall’ordinamento, dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, sicché, anche un contratto preliminare di compravendita può dissimulare un mutuo con patto commissorio, ancorché non sia previsto il passaggio immediato del possesso del bene, qualora la promessa di vendita abbia la funzione di garantire la restituzione, entro un certo termine, della somma precedentemente o contemporaneamente mutuata dal promittente compratore, purché sia dimostrato il nesso di strumentalità tra i due negozi: in detta ipotesi, peraltro, la prova della simulazione relativa al contratto preliminare può essere data, ove diretta a far valere l’illiceità del negozio, anche per testimoni o per presunzioni in conformità all’art. 1417 c.c. 


in tema di procedura civile (esecuzione - imparzialità del giudice):

- Corte cost. 17.3.23 n. 45 (Guida al diritto 15/2023, 48 T, stralcio): L’art. 630, terzo comma, c.p.c. è incostituzionale nella parte in cui stabilisce che, contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al collegio con l’osservanza delle forme di cui all’art. 178, commi 4 e 5, senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

- (commento di) Giuseppe Buffone, L’aumento del principio di imparzialità trova riscontro nella Riforma Cartabia (Guida al diritto 15/2023, 55-58)


in tema di patente di guida (contraffazione):

- Cass. SSUU pen. 24.11.22-22.3.2023 n. 12064 (Guida al diritto 15/2023, 68 T): La contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale fissate dagli artt. 135 e 136 cod. str.

- (commento di) Aldo Natalini, Una decisione condivisibile improntata a un giusto rigore (Guida al diritto 15/2023, 75-81) [Prendendo posizione nel contrasto giurisprudenziale sul tema, la Corte statuisce il principio che la funzione legittimante alla guida non va confusa con l’identità del documento, che esprime un autonomo contenuto giuridico riconducibile alle categorie documentali considerate dall’art. 477 c.p. a prescindere dalle condizioni estrinseche poste dal codice della strada per consentire al titolare di condurre un veicolo nel territorio nazionale]


in tema di enti locali:

- Corte cost. 6.4.23 n. 60, pres. Sciarra, red. Zanon (Guida al diritto 15/2023, 43-44): La previsione del numero massimo di mandati elettivi consecutivi dei sindaci, introdotta come ponderato contraltare alla loro elezione diretta, serve a garantire vari diritti e principi di rango costituzionale: la par condicio effettiva tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori, la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della classe politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali. Ne discende che è incostituzionale la normativa della Regione Sardegna che consente quattro mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti e tre mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti: tale normativa contrasta con la disciplina statale (art. 51, comma 2, TUEL) in forza della quale i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono svolgere tre mandati consecutivi e i sindaci degli altri comuni due.


in materia di dirigenza (medica):

- Cass. 4^, 3.4.23 n. 9207 (Guida al diritto 15/2023, 43): Il direttore sanitario di unità operativa complessa, come tutta la dirigenza medica, può vedersi rinnovato il conferimento dell’incarico solo se ciò avviene per iscritto e a seguito di valutazione professionale della sua attività da parte della PA: ciò in base all’art. 15, comma 5, DLg 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in vigore dal 1 gennaio 1993.


 


c.s.


 

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