Blog Layout

Guida al diritto (12/2023)

Carmine Spadavecchia • mar 30, 2023

in tema di immigrazione:

- Ennio Codini*, Immigrazione, l’ennesimo decreto legge senza un approccio di ampio respiro (Guida al diritto 12/2023, 10-13, editoriale). Commento al DL 10.3.2023 n. 20, Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare [*docente di Istituzioni di diritto pubblico e di Diritto amministrativo presso l’Università Cattolica di Milano e responsabile del settore legislazione della Fondazione Ismu (Iniziative e studi sulla Multietnicità]


in tema di accesso:

- Ad. plen. 24.1.23 n. 4, pres. Maruotti, rel. Lopilato (Guida al diritto 12/2023, 74 T): L’ordinanza che esamina l’istanza di accesso proposta nel corso del processo di primo grado, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., è appellabile dinanzi al Consiglio di Stato, avendo natura decisoria.

 - (commento di) Davide Ponte, Impugnabili quei provvedimenti che hanno contenuto decisorio (Guida al diritto 12/2023, 78-82)

- TAR Toscana 1^, 16.2.23 n. 165, pres. Pupilella, est. Viola (Guida al diritto 12/2023, 21): Il diritto di accesso ha rilevanza autonoma ed è indipendente dal contenzioso civilistico, Pertanto, è legittimato a prendere visione ed estrare copia della dichiarazione di successione chi motivi la propria istanza di accesso con la necessità di valutare la documentazione richiesta al fine di instaurare un eventuale giudizio di petizione di eredità; è indifferente il fatto che l’instaurazione del giudizio non sia provata o il fatto che in quella sede il giudice civile possa eventualmente acquisire il documento nell’esercizio dei propri poteri istruttori. (Nella specie, il TAR ha condannato l’Agenzia delle entrate a consentire l’accesso; circa l’asserita non necessità della documentazione in parola in considerazione della natura meramente fiscale della stessa, il TAR rileva che l’Amministrazione non ha alcun margine di discrezionalità nella individuazione di quali atti esibire e quali negare: trattasi di scelta rimessa all’autodeterminazione di chi richiede l’accesso, unico soggetto in grado di valutare quali siano gli atti di cui effettivamente necessita per potersi di autodeterminare in merito ai mezzi di tutela da esperire).


in tema di giochi e scommesse:

- Corte giust. Ue 16.3.23, causa C-517/20 (Guida al diritto 12/2023, 22): La proroga delle concessioni nel settore dei giochi d’azzardo costituisce una restrizione delle libertà fondamentali di stabilimento e di libera prestazione dei servizi sancite dagli artt. 49 e 56 Tfue, ma tale proroga può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale. (La Corte doveva stabilire se sia legittima o no la proroga delle concessioni già attribuite per lo svolgimento delle attività di raccolta di scommesse e la proroga dei diritti sorti dalla regolarizzazione dei centri di trasmissione dati esercenti queste attività in assenza di concessione e di licenza di polizia. Sul punto, l’Italia ha fatto valere che la proroga delle concessioni era necessaria per evitare l’interruzione delle scommesse legali e garantire la tenuta economica di un comparto che altrimenti sarebbe rimasto privo di regolamentazione. La Corte ha dettato i criteri da applicare stabilendo che spetta al giudice del rinvio valutare se la proroga delle concessioni del settore de quo sia idonea a garantire l’obiettivo perseguito dall’Italia e se sia proporzionata al suo raggiungimento)


in tema di telecomunicazioni:

- Corte giust. Ue 16.3.23, causa C-339/21 (Guida al diritto 12/2023, 22): La scelta del legislatore italiano di fissare un rimborso forfettario per le società di telecomunicazioni tenute ad effettuare operazioni di intercettazione di comunicazioni quando le autorità giudiziarie chiedono dati utili alle indagini è legittima. Il codice europeo delle telecomunicazioni non impone infatti il rimborso integrale dei costi effettivamente sostenuti dagli operatori telefonici; tanto più che, grazie all’evoluzione tecnologica, tali operazioni risultano più agevoli e meno onerose per l’operatore richiesto di fornire dati o di consentire intercettazioni.


in materia antimafia:

- Cass. pen. 2^, 16.3.23 n. 11326 (Guida al diritto 12/2023, 21): In base all’art. 34-bis DLg 159/2011, quando il libero esercizio di certe attività può agevolare l’attività di persone coinvolte in determinati fatti criminali, e detta agevolazione risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d’ufficio, il controllo giudiziario di tali attività se sussistono circostanze di fatto da cui desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l’attività. La stessa norma prevede anche (comma 6) che le imprese destinatarie di interdittiva antimafia (impugnata presso il TAR) possono chiedere il controllo giudiziario al tribunale, che nel caso nomina un giudice delegato e un amministratore giudiziario. Ove la richiesta sia accolta, successivamente, anche sulla base della relazione dell’amministratore giudiziario, il tribunale può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali. La richiesta di controllo giudiziario da parte dell’impresa presuppone la possibilità di un giudizio prognostico favorevole che l’impresa possa operare senza condizionamenti mafiosi: infatti all’adozione di tale provvedimento consegue automaticamente la sospensione degli effetti delle informazioni prefettizie.


in tema di armi:

- Corte cost. 24.1.23 n. 5, pres. Sciarra, red. Viganò (Guida al diritto 12/2023, 44 T, stralcio): Sono infondate le questioni di costituzionalità dell’art. 6 L 22.5.1975 n. 22 nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche nel caso di estinzione del reato per oblazione (questioni sollevate in riferimento agli artt. 27, comma 2, e 42, comma 2, Cost, e agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.); nonché le questioni di costituzionalità dello stesso articolo 6 nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 38 RD 733 del 1931 (Tulps) (questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 27 e 42 Cost. ed agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.)

- (commento di) Giuseppe Amato, Va sempre accertata la commissione della mancata denuncia dell’oggetto (Guida al diritto 12/2023, 52-54) [La decisione riguarda un imputato cui era stata contestata la violazione dell’obbligo di ripetizione della denuncia in caso di trasferimento delle armi, obbligo finalizzato ad assicurare in ogni momento la tracciabilità delle armi legittimamente presenti nel territorio nazionale]


sulle misure di prevenzione:

- Corte cost. 12.1.23 n. 2, pres. Sciarra, red. Zanon (Guida al diritto 12/2023, 55 T, stralcio): In tema di misure di prevenzione personali, è incostituzionale, per violazione dell’art. 15 Cost., l’art. 3, comma 4, DLg 6.9.2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore, con l’avviso orale “rafforzato”, può vietare in tutto o in parte, il possesso o l’utilizzo nei confronti di persone definitivamente condannate per delitti non colposi ovvero quelle sottoposte a sorveglianza speciale.

- (commento di) Aldo Natalini, L’autorità di pubblica sicurezza può solo proporre il divieto (Guida al diritto 12/2023, 61-65) [Il vaglio dell’AG è anche associato alla garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa]


in tema di privacy:

- Corte giust. Ue 3^, 2.3.23, causa C-268/21, su ricorso proposto dalla Corte suprema svedese (Guida al diritto 12/2023, 96 s.m.): L’art. 6, par. 3 e 4, del GDPR [General Data Protection Regulation, ovvero Regolamento Generale Protezione Dati] va interpretato nel senso che tale disposizione si applica, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale civile, alla produzione come elemento di prova di un registro del personale contenente dati personali di terzi raccolti principalmente ai fini dei controllo fiscali. Gli artt. 5 e 6 del regolamento, inoltre, vanno interpretati nel senso che, nel valutare se debba essere disposta la produzione di un documento contenente dati personali, il giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione gli interessi delle persone di cui trattasi e a ponderarli in funzione delle circostanze di ciascun caso di specie, del tipo di procedimento di cui trattasi e tenendo debitamente conto delle esigenze derivanti dal principio di proporzionalità e, in particolare, di quelle derivanti dal principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), di tale regolamento.

- (commento di) Marina Castellaneta, Privacy dati personali, il regolamento Ue è applicabile anche sulle prove documentali in un processo civile (Guida al diritto 12/2023, 96-98)


in tema di condominio:

- Cass. 2^, 14.3.23 n. 7385 (Guida al diritto 12/2023, 20): Sono legittime le delibere condominiali che dispongono un divieto di parcheggio nel cortile e applicano sanzioni nei confronti degli inadempienti, ove il divieto di parcheggio sia diretto a garantire che tutti i condomini possano usare il cortile, limitando la sosta a mezz’ora per carico e scarico. (La SC respinge il ricorso di un condomino che chiedeva la condanna del condominio e dell’amministratore in solido al risarcimento dei danni, nonché la revoca dell’amministratore per irregolarità nello svolgimento del mandato)

- Trib. Roma 5^, 10.2.23 n. 2323, giudice Pontecorvo (Guida al diritto 12/2023, 24 T): Il perimetro del diritto del condomino di prendere visione ed estrarre copia dei carteggi condominiali è circoscritto e limitato ai locali in cui essi sono custoditi e agli orari stabiliti dall’amministratore. Il diritto di esigere dall’amministratore ricerca, copia e trasmissione dei documenti non trova riscontro nell’odierno quadro normativo. Perciò va esclusa l’alternativa del ricorso all’azione monitoria per imporre all’amministratore la consegna di documenti qualora i condòmini non provino di avere prima avanzato istanza di accesso presso il suo studio per visionarli (nella fattispecie, essi avevano formalizzato esclusivamente una richiesta di consegna e trasmissione di determinati atti).

- (commento di) Fulvio Pironti, Esclusa l’alternativa dell’ingiunzione che impone il recapito di documenti (Guida al diritto 12/2023, 28-33) [Permane irrisolto e in balia di ondivaghi indirizzi giudiziari il nodo sulle modalità di estrazione dei documenti]

- Cass. 2^, 2.2.23 n. 3198 (Guida al diritto 12/2023, 34 solo massima, annotata da Mario Piselli): Il procedimento di revoca dell’amministratore di condominio si svolge in camera di consiglio, si conclude con un decreto reclamabile alla corte d’appello (art. 64 disp. att. c.c.) e si struttura pertanto come giudizio camerale tipico, che culmina in un provvedimento privo di efficacia decisoria, siccome non incidente si situazioni sostanziali di diritto o “status”.

- Cass. 2^, 2.2.23 n. 3198 (Guida al diritto 12/2023, 34-35 s.m., annotata da Mario Piselli): In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e il singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all’assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l’annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione. 


in materia di lavoro (whistleblowing):

- TAR Lazio 1^-quater, 7.1.23 n. 236, pres. Anastasi, rel. Lanzafame (Guida al diritto 12/2023, 83 T): In materia di whistleblowing, il regime di tutela previsto dall’art. 54-bis DLg 165/2001 avverso gli atti ritorsivi nell’ambito del pubblico impiego si applica anche in relazione alle segnalazioni di illeciti che siano connesse, non solo all’interesse all’integrità della PA, ma anche a interessi personali del lavoratore, dovendo sene escludere l’applicazione nell’ipotesi in cui la segnalazione sia finalizzata a generare pressioni sul datore di lavoro per il perseguimento di un interesse esclusivamente personale.

- (commento di Cristina Petrucci, Mentre il TAR fornisce altri chiarimenti arriva una disciplina unica e organica (Guida al diritto 12/2023, 90-94) [Il recentissimo DLg 10.3.2003 n. 24 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali), allarga la platea dei destinatari del regime di protezione, includendo anche i volontari, i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti]


in tema di professione forense:

- TAR Lazio 2^, 14.3.23 n. 4506, pres. Riccio, est. Monica (Guida al diritto 12/2023, 22): L’applicazione agli studi legali degli indici di affidabilità fiscale (Isa) è legittima. Obiettivo degli Isa non è quello di individuare – com’era previsto per gli studi di settore – un livello congruo di ricavi e compensi che se non raggiunto dal contribuente dava luogo a un accertamento di tipo presuntivo, ma di intercettare il grado di affidabilità fiscale sulla base di parametri che tengono conto non solo dei compensi dichiarati, ma anche di ulteriori indicatori di coerenza e anomalia e la possibilità di accedere a un regime premiale. [Il TAR ha respinto il ricorso promosso contro il Decreto 24.12.2019 del MEF e il provvedimento n. 183037/20 dell’Agenzia delle entrate, relativi all’approvazione degli indici sintetici e all’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale per il riconoscimento dei benefici premiali. I ricorrenti (Organismo Congressuale Forense, Ordine degli avvocati di Roma, Ordine degli avvocati di Bari, Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi, UNAEP-Unione nazionale Avvocati Amministrativisti) censuravano l’Isa riguardante gli studi legali in quanto realizzato in base a criteri illogici, incoerenti e pertanto inidonei a rappresentare attendibilmente la fotografia fiscale del settore di riferimento. Il TAR ha disatteso le censure, non ravvisando anomalie nel procedimento di costruzione degli Isa, in quanto lo strumento tiene conto di una molteplicità di fattori, quali ad esempio l’analisi di normalità e coerenza economica delle relazioni esistenti tra i dati di natura contabile e la verifica di correttezza degli elementi di carattere strutturale] 


sulla redazione (a mano) della sentenza:

- Cass. 2^, 14.3.23 n. 7385 (Guida al diritto 12/2023, 20): Va respinto il motivo di ricorso che denuncia l’incertezza su tutti i capi di una sentenza (nella specie, della Corte di appello) perché stilata a mano in calligrafia di difficile lettura e per buona parte incomprensibile: non esiste infatti (né è configurabile ex art. 156, comma 2, c.p.c.) alcuna comminatoria di nullità della sentenza per essere stata scritta a mano, purché il testo sia comprensibile e quindi idoneo a raggiungere lo scopo (Cass. 6307/2020). 


sulla riforma Cartabia (procedura penale):

DLg 10.10.2022 n. 150, Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

- Aldo Natalini, Con la crescita della citazione diretta più spazio anche alla messa alla prova (Guida al diritto 12/2023, 14-17) [le novità del rito monocratico]


in tema di difesa d’ufficio:

- Cass. 2^, 13.3.22 n. 7275 (Guida al diritto 12/2023, 19): La liquidazione anche degli onorari per l’attività professionale di recupero è coerente con la lettura dell’art. 116 DPR 116/2002 e con la sua stessa ratio, perché l’estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell’interesse dello Stato. Il difensore d’ufficio non può ottenere la liquidazione dell’onorario a carico dell’erario senza dimostrare di avere effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (emissione del decreto ingiuntivo, intimazione dell’atto di precetto, verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto anche a provare l’impossidenza dell’assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all’istituto della difesa d’ufficio (Cass. 8359/2020) 


 

c.s. 


 

La scelta della professione di giudice dovrebbe avere radice nella ripugnanza a giudicare (…) dovrebbe consistere nell’assumere il giudicare come un continuo sacrificarsi all’inquietudine, al dubbio. (Leonardo Sciascia, dal saggio “Il giudicare con sofferenza”)


Share by: