Guida al diritto (10/2026)

Carmine Spadavecchia • 9 aprile 2026

sul c.d. decreto sicurezza:

- DL 24.2.2026 n. 23 [GU 24.2.26 n. 45, in vigore dal febbraio 2026], Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

- guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 10/2026, 33-39)

- commenti:

- Giovanbattista Tona, Vendita on line delle armi bianche, maggiore età sotto controllo Agcom (Guida al diritto 10/2026, 40-47) [la disciplina delle armi]


- Giovanbattista Tona, Violenza giovanile: rebus sanzioni per i genitori dei minori ammoniti (Guida al diritto 10/2026, 48-50) [giovani e prevenzione]


- Aldo Natalini, Reato stradale per l’automobilista che non si ferma all’alt della polizia (Guida al diritto 10/2026, 51-54) [modifiche al codice della strada]


- Aldo Natalini, Depenalizzato il mancato preavviso al questore di riunioni in pubblico (Guida al diritto 10/2026, 55-57) [modifiche al Tulps]


- Aldo Natalini, Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti pubblici (Guida al diritto 10/2026, 58-61) [nuove misure interdittive]


- Aldo Natalini, Lo straniero detenuto dovrà cooperare per accertare l’identità (Guida al diritto 10/2026, 62-66) [modifiche all’immigrazione: a pag. 65 specchietto relativo al Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo in vigore dal giugno 2026, pubblicato nella GU Ue il 22 maggio 2024]


sul c.d. decreto milleproroghe:

DL 31.12.2025 n. 200 - L 27.2.2026 n. 26, Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

- guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 10/2026, 23-32)


sulla professione forense (esami di avvocato):

- Marcello Clarich*, Esame avvocato: riflettere sull’accesso per dare un futuro alla professione (Guida al diritto 10/2026, 10-12, editoriale): neanche in sede di conversione del c.d. decreto mille proroghe (DL 31.12.2025 n. 200 - L 27.2.2026 n. 26, Disposizioni urgenti in materia di termini normativi) sono state prorogate le norme sull’esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense introdotte nel periodo del Covid-19, per cui sono rispristinate le regole più severe in vigore in anteriormente [*ordinario di diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma]

- Laura Biarella, Milleproroghe: niente emendamenti e ritorna in vita la legge del 2012 (Guida al diritto 10/2026, 13-14) [le novità]


- Laura Biarella, Sfumano gli slittamenti per i legali, sul viale del tramonto le facilitazioni (Guida al diritto 10/2026, 15-16) [fine del regime transitorio]


- Laura Biarella, Tre prove scritte e codici “vergini”: i candidati rivedono la preparazione (Guida al diritto 10/2026, 17-22) [le regole della L 31.12.2012 n. 247, recante il «Nuovo ordinamento della professione forense»; a differenza del modello pre-pandemia, i partecipanti potranno utilizzare unicamente i testi delle leggi, privi di commenti, annotazioni e massime giurisprudenziali; i modelli di selezione a confronto nella tabella a pag. 20]


sulla professione forense (abilitazione al patrocinio):

- Cons. Stato II 11.2.26 n. 1100, pres. Taormina, est. Basilico (Guida al diritto 10/2026, 71-72): La possibilità di patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori non è solo una questione di esperienza o anzianità professionale: occorre, senza eccezioni, la formale iscrizione nell’albo speciale al momento della proposizione dell’atto. In assenza di questo requisito, l’appello risulta inammissibile e il mandato professionale nullo. (La sentenza ribadisce un principio rigoroso: il diritto di difesa non può prescindere dalla verifica concreta della legittimazione dell’avvocato, perché la qualità della tutela legale dipende tanto dalla competenza tecnica quanto dal rispetto dei requisiti formali. In Non basta dunque aver maturato esperienza ultradecennale, occorre avere ottenuto lo status che abilita a operare davanti alle giurisdizioni superiori. Questo approccio tutela le parti, preserva l’integrità del processo e rafforza la certezza del diritto, ponendo un limite invalicabile a eventuali elusioni formali). 


in tema di procedimento amministrativo (contraddittorio procedimentale):

- TAR Catanzaro 2^, 10.2.26 n. 271, pres. Correale, est. Tallaro (Guida al diritto 10/2026, 71): Qualsiasi decisione dell’Amministrazione che incida su diritti o interessi dei privati deve essere preceduta dall’esame completo e puntuale delle memorie, dei documenti e delle argomentazioni difensive. Solo in questo modo si realizza una partecipazione sostanziale al procedimento, evitando decisioni illegittime se non persino “arbitrarie”. In assenza di istruttoria e motivazione, l’atto perde di fondamento, restando integrato un vizio sostanziale che ne determina l’illegittimità. (Nella specie, l’Amministrazione aveva ordinato interventi correttivi su opere edilizie ritenute non conformi. L’atto impugnato non conteneva alcuna motivazione relativa alle deduzioni difensive prodotte dal privato durante il procedimento. Il Tribunale ha rilevato che le argomentazioni non erano state effettivamente esaminate, né erano stati chiariti i criteri con cui l’Amministrazione aveva ritenuto le opere non conformi). 


sul CCT (collegio consultivo tecnico):

- TAR Venezia 1^, 5.11.25 n. 1999, pres. Pasanisi, est. Ramon (Guida al diritto 10/2026, 72): In merito alla natura giuridica dell’accordo costitutivo del collegio consultivo tecnico facoltativo e quindi al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, va osservato che la convenzione in forza della quale le parti decidono di costituire il Cct facoltativo, la cui decisione ha natura contrattuale, deve essere sussunta all’interno dell’istituto dei negozi giuridici a effetti processuali. L’accordo di costituzione del collegio consultivo tecnico facoltativo, al pari degli atti di nomina e revoca di un suo componente, non sono espressione di potere pubblico, cosicché le relative controversie devono essere promosse dinanzi al giudice ordinario. 


in tema di asilo:

- Corte giust. Ue 2^, 5.3.26, causa C-458/24 (Guida al diritto 10/2026, 72): É illegittimo il rifiuto unilaterale di uno Stato membro di prendere in carico i richiedenti asilo di cui è responsabile. E ciò può, in definitiva, comportare che lo Stato richiedente debba esaminare una domanda di asilo. E contro tale tipo di inadempimento la Commissione o qualsiasi altro Stato membro può proporre un ricorso davanti ai giudici Ue per accertare il mancato rispetto del regolamento Dublino III, ossia la violazione dei criteri e dei meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide. 


in tema di trasporto aereo

- T. Ue, Sezione pregiudiziale, 4.3.26, causa T-656/24 (Guida al diritto 10/2026, 72): Una compagnia aerea non può avvalersi di una circostanza eccezionale che ha inciso su un volo precedente se il ritardo del volo successivo è dovuto a una decisione autonoma da essa adottata, purché tale decisione costituisca la causa determinante di detto ritardo. È quanto può verificarsi qualora la compagnia aerea decida, nell’ambito di una rotazione di voli, di attendere i passeggeri di un volo precedente, in ritardo a causa di carenze generalizzate nei controlli di sicurezza dell’aeroporto di cui trattasi. 


 


c.s. 


 


Pensare di riformare spiritualmente un popolo è quanto di più illiberale si possa immaginare (Benedetto Croce, Pagine sulla guerra)