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Guida al diritto (10/2021)

Carmine Spadavecchia • mar 09, 2021

sulla professione forense:

- Vinicio S. Nardo*, Specializzazioni: quella conflittualità che pregiudica un progetto strategico (Guida al diritto 10/2021, 12-14, editoriale) [*presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano]

Il decreto sulle specializzazioni è fermo da cinque anni ai box di partenza. La prima versione si è arenata nel 2015 a seguito di ricorsi al TAR. La nuova versione, pubblicata poche settimane fa in Gazzetta ufficiale, ha subito un nuovo stop. Una frenata che trasmette all’esterno un “messaggio politico” di pregiudiziale rifiuto del cambiamento. 


sui diritti dell’uomo:

L 15.1.2021 n. 11 [GU 10.2.21 n. 34, in vigore dall’11 febbraio 2021], Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013.

- testo di legge (Guida al diritto 10/2021, 15-17)

- commento di Fausto Pocar, Stop al “margine di apprezzamento e accelerata nella chiusura dei giudizi (Guida al diritto 10/2021, 18-21) 

Le nuove regole della Cedu: il Protocollo n. 15 risponde all’esigenza di fronteggiare il carico di lavoro prodotto dal numero dei ricorsi individuali e all’arretrato impossibile da smaltire (sic)


sui gettoni di presenza al Cnf:

- Cons. Stato IV 24.2.21 nn. 1612 e 1616 (Guida al diritto 10/2021, 26): Sono legittimi i “gettoni di presenza” previsti per i vertici del Consiglio nazionale forense. Il CNF ha correttamente esercitato la potestà normativa attribuitagli dall’ordinamento posto che l’istituzione e la disciplina di gettoni di presenza, ovvero di altre forme di compenso per i suoi componenti, rappresenta uno dei possibili contenuti della potestà di autoregolamentazione attribuita agli Ordini professionali. (Con due sentenze il CdS respinge i ricorsi dell’Associazione Provinciale Forense di Bergamo e del Sindacato Avvocati di Bari contro le decisioni di inammissibilità emesse dal TAR Lazio. Il regolamento del Cnf 11.12.2015 prevede un gettone di presenza forfettario annuale, oltre al rimborso spese, pari a 90mila euro per il presidente, 50mila euro per il vicepresidente, 70mila per il consigliere segretario, 50mila per il tesoriere)


in tema di giurisdizione:

- TAR Molise 1^, 11.2.21 n.40 (Guida al diritto 10/2021, 96 T): La posizione del privato che chiede la certificazione del credito vantato nei confronti della PA è d’interesse legittimo, con la conseguenza che, in caso d’inerzia, questi può adire il giudice amministrativo con l'azione avverso il silenzio-inadempimento. L’Amministrazione rimane legittimata passiva della relativa domanda ancorché sia già stato nominato il commissario ad acta.

- (commento di) Alessandro Basilico, In caso d’inerzia dell’amministrazione il Ga decide anche se c’è un commissario (Guida al diritto 10/2021, 99-102) 


sul processo amministrativo (in tempi di pandemia):

- Cons. giust. amm. Sicilia, Sez. giurisdiz., 25.2.21 n.39 (Guida al diritto 10/2021, 26): La carenza di dotazione informatica per partecipare all’udienza di discussione da remoto, in capo a una parte, non costituisce giusto motivo per opporsi alla domanda di discussione da remoto tempestivamente proposta dalla controparte e per limitare un diritto processuale di quest’ultima. (Il CGA respinge l’opposizione del Comune di Catania al ricorso per revocazione di una sentenza del 2017 presentato dalla capogruppo di una Ati: il Comune aveva dichiarato di opporsi in quanto impossibilitato alla discussione telematica non essendo l’ufficio fornito né di webcam, né di casse acustiche o cuffie per l’ascolto, né di microfono per interloquire)


in tema di comunione legale (cessazione in caso di divorzio breve):

- Cass. 1^, 19.2.21 n. 4492 (Guida al diritto 10/2021, 28 T): In materia di comunione legale tra coniugi, la disposizione transitoria ex art. 3 L 6.5.2015 n. 55, che ha introdotto il nuovo secondo comma dell'art. 191 c.c., incidendo sul termine di prescrizione dell'azione, va intesa come non operante nei procedimenti di divisione della comunione de residuo già in corso al momento dell'entrata in vigore della Riforma 2015, in coerenza con il principio di irretroattività dettato dall'art. 11 delle preleggi.

- (commento di) Giuseppe Buffone, Un orientamento condivisibile in linea con l’art. 11 preleggi (Guida al diritto 10/2021, 34-38)


in tema di leasing:

- Cass. SUU 28.1.21 n. 2061 (Guida al diritto 10/2021, 39 T):

1. Per i contratti di leasing finanziario risolti prima dell’entrata in vigore della L 4.8.2017 n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza, art. 1, commi 136-140), e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell’utilizzatore soltanto dopo la risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest’ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all’art. 1526 c.c. e non quella dettata dall’art. 72-quater LF, rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso all’analogia legis, né essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa a una applicazione retroattiva della legge 124/2017.

2. In caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente che aspiri a diventare creditore concorrente ha l’onere di formulare una completa domanda di insinuazione al passivo, ex art. 93 LF, e qualora egli intenda invocare, al fine di ottenere anche il risarcimento del danno, l’applicazione di una eventuale clausola penale stipulata in suo favore, dovrà offrire al giudice delegato la possibilità di apprezzare se detta penale sia equa ovvero manifestamente eccessiva, a tal riguardo avendo l’onere di indicare la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing, ovvero, in mancanza, di allegare alla sua domanda una stima attendibile del valore di mercato del bene medesimo al momento del deposito della stessa. In mancanza, il giudice delegato potrà esercitare, anche d’ufficio, il potere di riduzione in via equitativa della penale manifestamente eccessiva al fine di contemperare il giusto equilibrio tra gli interessi contrapposti.

- (commento di) Nicola Graziano, Domanda di insinuazione al passivo, il giudice valuta se la penale è equa (Guida al diritto 10/2021, 47-53) 

N.B. Sull’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite (Cass. 3^, 25.2.20 n. 5022, Corriere giur. 10/2020, 1214 T), vedasi il commento di Luca Candiani, Il leasing torna al vaglio delle Sezioni Unite (Corriere giur. 10/2020, 1218-1222)]


in materia di professioni:

- Corte giust. Ue 1^, 25.2.21, causa C-940/19, su rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese, nel procedimento Les chirurgiens-dentistes de France c/ Ministre des Solidarités et de la Santé (Guida al diritto 10/2021, 104 s.m.): L’introduzione del sistema di accesso parziale, previsto con la direttiva 2013/55, consente a un professionista rientrante nel meccanismo di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali di poter chiedere un riconoscimento parziale per accedere solo a una specifica attività professionale. Le autorità nazionali non possono porre un divieto assoluto di riconoscimento parziale, ma devono procedere a una valutazione caso per caso.

- (commento di) Marina Castellaneta, Qualifiche professionali, sì all’accesso parziale come dispone la direttiva sul “riconoscimento automatico” (Guida al diritto 10/2021, 104-106)


in tema di notifica a mezzo Pec:

- Cass. 3^, 23.2.21 n. 4920 (Guida al diritto 10/2021, 55 s.m. annotata da Mario Piselli): La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore attesta di aver rinvenuto la casella Pec del destinatario “piena”, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi. La mancata consegna all’avvocato della comunicazione o notificazione inviatagli a mezzo posta elettronica certificata produce effetti diversi a seconda che gli sia o meno imputabile: nel primo caso le notificazioni/comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; nel secondo attraverso l’utilizzo delle forme ordinarie previste dal codice di rito. 


in materia penale (maltrattamenti):

- Cass. pen. 6^, 19.11.20-27.1.21 n. 3459 (Guida al diritto 10/2021, 84 T): L’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, previsto e punito dall’articolo 571 c.p., consiste nell’uso “non appropriato” di metodi, strumenti e, comunque, comportamenti correttivi o educativi, in via ordinaria consentiti dalla disciplina generale e di settore, nonché dalla scienza pedagogica, quali, esemplificando, l’esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l’obbligo di condotte riparatorie, forme di rimprovero non riservate, ecc. Peraltro, qualsiasi forma di violenza, sia essa fisica che psicologica, non costituisce mezzo di correzione o di disciplina, neanche se posta in essere a scopo educativo; e, qualora di essa si faccia uso sistematico, quale ordinario trattamento del minore affidato, la condotta non rientra nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, bensì, in presenza degli altri presupposti di legge, in quella di maltrattamenti, ai sensi dell’art. 572 c.p. (Nella fattispecie, è stato ravvisato il reato di maltrattamenti nella condotta di un insegnante che in classe, durante le lezioni e davanti ai compagni, apostrofava sistematicamente un alunno, dodicenne all’epoca dei fatti e con problemi psicologici, come “deficiente”. La SC ha respinto il ricorso del professore contro la sentenza della CdA che aveva riconosciuto anche il risarcimento dei danni ai genitori costituitisi parti civili)

- (commento di) Giuseppe Amato, L’offesa pubblica e sistematica non è abuso dei mezzi di correzione (Guida al diritto 10/2021, 87-89) 


in tema di procedura penale:

- Cass. SSUU pen. 29.10.20-27.1.21 n. 3423 (Guida al diritto 6102021, 66 T): In caso di annullamento parziale (articolo 624 c.p.p.), è eseguibile la pena principale in relazione a uno (o più capi) non in connessione essenziale con quelli attinti dall’annullamento parziale per il quale abbiano acquisito autorità di cosa giudicata l’affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze di reato, e la determinazione della pena principale, essendo questa immodificabile nel giudizio di rinvio e individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente o con l’ordinanza di cui all'art. 624, comma 2, c.p.p., può solo dichiarare, quando occorre, quali parti della sentenza parzialmente annullata sono diventate irrevocabili. 

- (commento di) Carmelo Minnella, Non deve però esserci connessione con “altri” capi annullati dal giudice (Guida al diritto 10/2021, 77-83) 


c.s.



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