Giurisprudenza italiana (8-9/2025)
sulla libertà di espressione (piattaforme online):
- Cedu 3^, 8.7.25, ric. 37027/22, Google LLC e altri c. Russia (Giurispr. it. 8-9/2025, 1739-1741, annotata da Giuliana Lampo): Non è compatibile con la libertà di espressione tutelata dall’art. 10 della Cedu (Convenzione) l’imposizione, da parte delle autorità russe, di sanzioni (per giunta elevatissime) a carico di società del gruppo Google, a motivo del rifiuto di rimuovere contenuti online critici nei confronti delle autorità russe e di riattivare le funzionalità di account YouTube e Gmail, trattandosi di sanzioni non giustificate da un legittimo interesse né necessarie in una società democratica. Dette autorità hanno violato anche l’art. 6, 1° comma, Cedu (diritto a un equo processo), non motivando adeguatamente rispetto all’individuazione delle società alle quali imporre le sanzioni e all’ammontare delle stesse.
sui controlli di polizia:
- Cedu 5^, 26.6.25, ric. 35844/17, S. e altri c. Francia (Giurispr. it. 8-9/2025, 1741-1743, annotata da Giada Lai): Può integrare violazione dell’art. 14 (divieto di discriminazione) e dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata) l’effettuazione, da parte di organi di polizia, di controlli di identità e perquisizioni in modo discriminatorio nei confronti di individui di origine africana. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che cinque dei sei ricorrenti non avessero fornito prove sufficienti a evidenziare la natura discriminatoria dei controlli effettuati dalla polizia francese. Per quanto riguarda invece il sesto ricorrente, la Corte ha ritenuto di doversi discostare dalle decisioni dei Tribunali interni, essendo emersi una serie di elementi idonei a dimostrare il carattere discriminatorio della condotta dello Stato resistente)
in tema di immigrazione (ingresso di minori):
- Corte giust. Ue, Grande sezione, 3.6.25, causa C-460/23 (Giurispr. it. 8-9/2025, 1736-9): L’ingresso irregolare accompagnato da minori effettivamente affidati non può rientrare nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 1, par. 1, lett. a), della direttiva 2002/90/CE, che prevede l’illecito di favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali.
in tema di soccorso istruttorio:
- Ad. plen., 9.6.25 n. 6, pres. Maruotti, est. Lopilato, Autorità Nazionale Anticorruzione / AB Medica s.p.a. (Giurispr. it. 8-9/2025, 1731-3): Il mancato pagamento in favore dell’ANAC, da parte di un concorrente in gara, del contributo di cui all’art. 1, comma 67, L 266/2005 non determina ex se l’immediata esclusione dalla gara, ma condiziona la valutabilità dell’offerta presentata. A tal fine, è ammessa l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio in favore del concorrente prima dell’avvio della fase di esame delle offerte e, laddove il pagamento non venga regolarizzato, l’offerta non può essere valutata (con conseguente esclusione del concorrente inadempiente).
in tema di interdittiva antimafia:
- Cons. giust. amm. Regione Siciliana, 9.6.25 n. 450, pres. de Francisco, rel. Caleca (Giurispr. it. 8-9/2025, 1730-1): In merito ai rapporti fra la disciplina in tema di collaboratori di giustizia e quella in tema di informative interdittive antimafia ai sensi del DLg 159/2011, va chiarito che, laddove il soggetto (olim associato a una consorteria mafiosa) abbia intrapreso un percorso di collaborazione con le Istituzioni ma venga in seguito coinvolto in ulteriori vicende, anche di carattere penale, ciò non giustifica in modo automatico l’adozione di una informativa interdittiva nei suoi confronti. Al contrario, in tali ipotesi graverà sugli organi preposti un particolare onere valutativo e motivazionale in ordine alla genuinità della condotta dissociativa, nonché in ordine all’effettivo carattere indiziante delle condotte in seguito realizzate.
sul silenzio della PA:
- Cons. Stato V 16.5.25 n. 4204, pres. Caringella, est. Perrelli (Giurispr. it. 8-9/2025, -1735-1736): L’art. 31, 3° comma, c.p.a. (in tema di “azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità”), in combinato disposto con le disposizioni sul c.d. rito del silenzio (art. 117 c.p.a.) va inteso nel senso che il giudice amministrativo, una volta adito per censurare la condotta inerte dell’A., possa pronunciarsi in ordine alla fondatezza sostanziale della pretesa azionata solo a fronte di attività vincolata, ovvero a fronte di ipotesi in cui ogni margine di apprezzamento discrezionale sia stato già consumato. Al contrario, il giudice non potrà pronunziarsi sul merito laddove si sia al cospetto di un’ordinaria ipotesi di attività amministrativa discrezionale.
in tema di appalti (offerta anomala - minimi salariali e costo medio del lavoro):
- Cons. Stato V 16.12.24 n. 10107, pres. Sabatino, est. Masaracchia (Giurispr. it. 8-9/2025, 1861 solo massima): Nel caso in cui, dopo la presentazione delle offerte, ma prima della verifica di anomalia, sopravvenga un nuovo contratto collettivo di settore che dispone un aumento dei minimi salariali, ai fini della verifica di anomalia, e in ossequio ai superiori principi che impongono la tutela effettiva del lavoro, non può non assumere rilievo la sopravvenuta modifica del CCNL. come statuito dalla Sezione con la recente sentenza n. 453/2024, per cui la verifica di anomalia deve prendere a parametro i nuovi minimi salariali, pur se non ancora vigenti alla data di presentazione delle offerte. [Ciò premesso, peraltro, nel caso di specie il Collegio ha ritenuto inapplicabile il richiamato orientamento stante l’infondatezza delle doglianze: ciò in quanto, nel formularle, l’appellante si è limitata ad allegare la sopravvenienza delle nuove norme collettive, affermando che il CCNL è stato oggetto di “rinnovo”, omettendo però di fornire idonea evidenza probatoria di quanto affermato. Il Collegio ha pertanto ribadito – in linea con la costante giurisprudenza della Sezione – che la valutazione in ordine alla non anomalia dell’offerta deve muoversi lungo i binari di un riscontro di natura globale e sintetico, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una caccia all’errore (ex plurimis, sent. 8356/2023). Il subprocedimento di verifica dell’anomalia non mira, infatti, ad individuare singole inesattezze, quanto piuttosto ad accertare che la proposta contrattuale sia nel suo complesso seria ed affidabile ai fini di una corretta esecuzione dell’appalto (cfr., tra le tante, sent. 8471/2022)]
- (commento di) Giuseppe Franchina, Verifica di anomalia: rilevanti anche i nuovi minimi salariali del CCNL, seppur non ancora vigenti (Giurispr. it. 8-9/2025, 1861-1870)
in tema di contratti pubblici:
DLg 31.12.2024 n. 209, Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
- Mariano Protto (a cura di), Correttivo al Codice dei contratti pubblici: novità e conferme (Giurispr. it. 8-9/2025, 1927-1968)
--- Introduzione, di Mariano Protto (1927)
--- La revisione dei prezzi tra manutenzione e residualità dei rimedi risolutori, di Antonino Ripepi (1928)
--- L’accordo di collaborazione tra diritto privato e diritto pubblico, di Valerio Bello (1932)
--- Il partenariato pubblico privato e la finanza di progetto, di Gian Franco Cartei e Massimo Ricchi (1943)
--- Profili innovativi della disciplina esecutiva dopo il Decreto Correttivo, di Claudio Vivani ed Elisabetta Sordini (1951)
--- Il Collegio Consultivo tecnico: le principali innovazioni ed i problemi interpretativi, di Mario E. Comba (1958)
in tema di ius sepulchri (sepolcro familiare e sepolcro ereditario):
- Cass. 3^, 7.1.25 n. 190 (Giurispr. it. 8-9/2025, 1761 T): È nulla la scrittura privata di cessione dei diritti sul sepolcro gentilizio o familiare stante la relativa intrasmissibilità inter vivos, per cui l’azione ex art. 2041 c.c. risulta essere l’unica esperibile, giacché la nullità del contratto elimina il titolo su cui l’azione può essere fondata, rendendola non esercitabile.
- (commento di) Riccardo Fercia, Sepolcro gentilizio e sepolcro familiare: quando la storia si comporta da “legislatore in seconda” (Giurispr. it. 8-9/2025, 1763-1770). Solo il recupero del diritto romano e della tradizione romanistica, da intendersi come “criterio comprimario di ermeneutica legislativa”, può condurre l’attuale interprete a configurare esattamente la distinzione tra sepolcro “familiare” e sepolcro “ereditario”, e il conseguente regime di circolazione. La centralità storica dell’editto di Saint-Cloud.
in tema di divorzio (casa familiare):
- Cass. 2^, 20.3.25 n. 7425 (Giurispr. it. 8-9/2025, 1744 T): Con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi, anche per quanto riguarda l’eventuale assegnazione della casa familiare a uno di loro; pertanto, il coniuge assegnatario della casa coniugale in sede di separazione, che sia anche comproprietario dell’immobile, qualora la sentenza di divorzio non ne preveda l’assegnazione, non ha più diritto all’utilizzo esclusivo del bene.
- (nota di) Cristiano Cicero, Divorzio e casa familiare (Giurispr. it. 8-9/2025, 1745-6)
sulla adozione (di maggiorenne):
- Cass. 1^, 19.11.24 n. 29684 (Giurispr. it. 8-9/2025, 1770 T): L’adozione di maggiorenni, pur essendo uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui, alla tradizionale funzione ereditaria, di trasmissione del cognome e del patrimonio, si accompagna una funzione solidaristica, con crescente rilevanza dei profili personalistici, non può prescindere dal rispetto delle condizioni previste dalla legge per la sua autorizzazione, dovendo escludersi la possibilità di ricorrere all’istituto soltanto per ragioni che ne distorcano il fondamento.
- (commento di) Alessandra Spangaro, L’elasticità quale principio comune delle forme adozionali (Giurispr. it. 8-9/2025, 1772-7)
in tema di responsabilità medica:
- Cass. 3^, 11.2.25 n. 3502 (Giurispr. it. 8-9/2025, 1746 T): Il minore nato malformato non può agire in via risarcitoria avverso la struttura sanitaria e il medico, che, non essendosi negligentemente avveduto delle malformazioni del feto, non abbia informato la gestante, impedendole di interrompere la gravidanza, dal momento che l’ordinamento non conosce il diritto a non nascere se non sano, né configura la vita del nato quale un danno-conseguenza dell’illecito sanitario.
- (commento di) Diletta Giunchedi, Il diritto a non nascere se non sano tra negazione e consolidamento giurisprudenziale (Giurispr. it. 8-9/2025, 1747-1752)
in materia bancaria (buoni postali fruttiferi):
- Cass. SSUU 23.1.25 n. 1687 (Giurispr. it. 8-9/2025, 1752 T): Il principio in base al quale il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai titolari di buoni fruttiferi alla liquidazione del capitale e degli interessi inizia dalla data di scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie costituisce un orientamento nomofilattico in grado di orientare il giudice a quo nella soluzione della controversia sottoposta alla sua cognizione. Il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis, 1o comma, c.p.c. è inammissibile.
- (commento di) Pierfrancesco Bartolomucci, Prescrizione del diritto al rimborso di buoni postali e responsabilità per omessa informazione (Giurispr. it. 8-9/2025, 1753-1761)
sul procedimento di correzione di errori materiali:
- Cass. SSUU 14.11.24 n. 29432 (Giurispr. it. 8-9/2025, 1786 solo massima): Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica.
- (commento critico di) Francesco Trifone, Procedimento di correzione di errori materiali, natura giuridica e regime delle spese (Giurispr. it. 8-9/2025, 1786-1794)
in materia fiscale (superbonus):
- Vito Amendolagine (a cura di), L’accertamento dei profili di responsabilità nel Superbonus (Giurispr. it. 8-9/2025, 1918-1926). Rassegna di giurisprudenza.
c.s.
La storia, quando le circostanze lo vogliono, adempie al ruolo di legislatore in seconda (Rodolfo Sacco, L’interpretazione, in Trattato Diritto Civile a cura di Sacco, Le fonti del diritto italiano, II, Le fonti non scritte e l’interpretazione, Torino, 1999, 242: citato da Riccardo Fercia nel commento a Cass. 3^, 7.1.25 n. 190 sullo ius sepulchri).