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Giurisprudenza italiana (6/2021)

Carmine Spadavecchia • lug 16, 2021

sulla responsabilità della PA:

- Ad. plen. 23.4.21 n. 7, pres. Patroni Griffi, rel. Franconiero (Giurispr. it. 6/2021, 1301-2): La responsabilità della PA per lesione di interessi legittimi, sia nel caso di illegittimità provvedimentale che per inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, e laddove una sopravvenienza normativa abbia in seguito reso impossibile la realizzazione dell’intervento da autorizzare, ha natura di responsabilità da fatto illecito extracontrattuale e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale. Di conseguenza, è necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, ex art. 2056 c.c., i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 c.c., e non anche il criterio della prevedibilità del danno di cui all’art. 1225 c.c. (Il caso esaminato riguardava il mancato accesso agli incentivi tariffari connessi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). i

- Cass. SSUU 17.12.20 n. 28980 (Giurispr. it. 6/2021, 1427 T): Nel caso di danni prodottisi in area contigua a quella in cui è realizzata l’opera pubblica, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo se, stando alla prospettazione dell’attore, il danno lamentato discende dall’esecuzione dell’opera così come progettata; se, invece, il danno è prodotto non dall’esecuzione dell’opera in conformità al progetto, ma da comportamenti che l’esecuzione del progetto non rende necessari, ma semplicemente occasiona, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. 

- (nota di) Matteo Barbera, Il risarcimento del danno provocato su area contigua a quelle occupata da un’opera pubblica (Giurispr. it. 6/2021, 1428-1430) 

- Cass. SSUU 28.4.20 n. 8236 (Giurispr. it. 6/2021, 1349 T): È attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell’affidamento del privato causata da una condotta della PA contraria a correttezza e buona fede, poiché tale responsabilità sorge dalla violazione di obblighi civilistici di protezione, la cui fonte si rinviene in un “contatto sociale qualificato” idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. 

- (commento di) Martina D’Onofrio, La responsabilità da “contatto sociale” della P.A.: i riflessi sul riparto di giurisdizione (Giurispr. it. 6/2021, 1350-1355)


in tema di occupazione acquisitiva (rapporto tra giudicato civile e azione dinanzi al GA:

- Ad. plen. 9.4.21 n. 6, pres. Patroni Griffi, est. Lageder (Giurispr. it. 6/2021, 1304-5): In caso di procedimento ablatorio avviato con una formale dichiarazione di pubblica utilità, ma mai concluso con l’adozione di un provvedimento espropriativo espresso, il giudicato civile che abbia respinto la domanda di risarcimento per equivalente pecuniario è preclusivo rispetto alla successiva proposizione, dinanzi al G.A., di una domanda giudiziale finalizzata alla restituzione del fondo, ovvero alla formulazione di una rinunzia abdicativa, attraverso la conclusione di un contratto traslativo, secondo lo schema di cui all’art. 42-bis del TU espropriazioni (DPR 327/2001). Ai fini della produzione di tale effetto preclusivo non è necessario che la sentenza passata in giudicato contenga un’espressa e formale statuizione sul trasferimento del bene in favore dell’Amministrazione, essendo sufficiente che, sulla base di un’interpretazione logico-sistematica della parte-motiva in combinazione con la parte-dispositiva della sentenza, nel caso concreto si possa ravvisare un accertamento, anche implicito, del perfezionamento della fattispecie della «occupazione acquisitiva» e dei relativi effetti sul regime proprietario del bene, purché si tratti di accertamento effettivo e costituente un necessario antecedente logico della statuizione finale di rigetto. n

N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Davide Ponte, Applicata una concezione estensiva dei limiti oggettivi del giudicato (Guida al diritto 18/2021, 95-101) 


in tema di occupazione acquisitiva (indennità):

- Cass. SSUU 15.10.20 n. 22374 (Giurispr. it. 6/2021, 1430 T): È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente come oggetto la determinazione dell’indennità di acquisizione sanante ex art. 42-bis, DPR 327/2001, anche se l’indennità è stata determinata, in sede di giudizio di ottemperanza di una sentenza del giudice amministrativo, tramite un provvedimento del commissario ad acta.

- (commento di) Giuseppe Manfredi, Acquisizione sanante, ottemperanza, indennità (Giurispr. it. 6/2021, 1431-1435)


in tema di informativa antimafia:

- Cons. Stato III 20.4.21 n. 3182, pres. Frattini, est. Ferrari (Giurispr. it. 6/2021, 1302-1304): Il sistema del diritto della prevenzione antimafia (e, in particolare, la figura delle cc.dd. interdittive generiche di cui al DLg 159/2011, art. 84) risulta compatibile con i canoni costituzionali della legalità in senso sostanziale e della tassatività delle fattispecie afflittive, nonché con la tutela del diritto di proprietà di cui all’art. 1, Prot. 1 della Convenzione EDU del 1950. 


in tema di tutela paesistica:

- Cons. Stato IV 29.3.21 n. 2640, pres. Greco, est. Verrico (Giurispr. it. 6/2021, 1305-6): Il principio fondamentale dell’art. 9 Cost. sulla tutela del paesaggio consente di fare eccezione anche a regole di semplificazione a effetti sostanziali altrimenti praticabili; in altri termini, anche laddove il legislatore abbia scelto una speciale concentrazione procedimentale, come quella che si attua con il sistema della conferenza dei servizi, essa non può comportare un’attenuazione della rilevanza della tutela paesaggistica perché questa si fonda su un espresso principio fondamentale di rilievo costituzionale. Pertanto, se nell’ambito di un procedimento autorizzativo svolto secondo il modulo della conferenza di servizi la competente Soprintendenza non rende il proprio parere vincolante nei termini di legge, non può ritenersi perfezionata un’ipotesi di silenzio-assenso che obblighi l’Amministrazione regionale procedente a un assenso finzionistico e incondizionato precludendole la possibilità di rendere un provvedimento negativo ai fini paesaggistici. Ove si seguisse la contraria opzione, si finirebbe per negare qualunque effetto concreto al contrario avviso espresso dalla Regione rispetto al silenzio serbato dalla Soprintendenza, il cui compito peraltro non è di pronunciarsi in via diretta sul progetto, ma di pronunciarsi, per così dire “in seconda battuta”, sulla proposta di provvedimento formulato dall’Amministrazione competente in via primaria (la Regione, appunto). 


in tema di OGM (sicurezza alimentare e libertà di iniziativa economica):

- Cons. Stato III 17.12.20 n. 8089, pres. Corradino, est. Tulumello (Giurispr. it. 6/2021, 1435 solo massima):

1. In base alla normativa comunitaria, è ormai acquisito il principio per cui la tutela della concorrenza risulta recessiva rispetto alle politiche pubbliche orientate alla salubrità ambientale, nel senso che la stessa libertà imprenditoriale deve orientarsi ed estrinsecarsi in forme compatibili con tali obiettivi. 

2. È legittima l’ordinanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, accertata la coltivazione di mais OGM presso i terreni coltivati da una azienda agricola, ha ingiunto all’azienda di procedere, mediante trinciatura ed interramento, alla distruzione delle coltivazioni di OGM illecitamente impiantate sui terreni nonché al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese. Tale ordinanza, infatti, è stata adottata in applicazione dell’art. 35-bis DLg224/2003, come modificato dal DLg 227/2016, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio”.

3. L’ordinanza è legittima anche se non preceduta da avviso di inizio del procedimento, trattandosi di ordinanza cautelare volta ad evitare che la coltivazione non consentita potesse produrre effetti sui terreni confinanti; il che, insieme al carattere vincolato del provvedimento e alla ricognizione della conseguente inutilità di un apporto procedimentale (che, dilatando i tempi, avrebbe comunque cagionato un pregiudizio irreparabile all’indicato interesse antagonista), ha legittimamente indotto l’A. a provvedere nelle forme contestate, peraltro analiticamente esplicitate in sede di motivazione.

- (nota di) Lidia Consonni, Principio di precauzione e libertà di iniziativa economica in tema di coltivazione di OGM in Italia (Giurispr. it. 6/2021, 1436-1439)


in tema di appalti (conflitto di interessi nell’appalto di lavori suddiviso in stralci funzionali):

- Cons. Stato V 11.12.20 n. 7943, pres. Saltelli, est. Fantini (Giurispr. it. 6/2021, 1439 s.m.): L’impresa affidataria di un lotto di lavori non versa in alcuna situazione di conflitto di interessi in relazione alla gara per l’affidamento di un altro lotto di lavori da eseguire sul medesimo immobile. Non è ravvisabile, infatti, l’elemento soggettivo della fattispecie del conflitto di interessi, il quale, a norma dell’art. 42, 2° comma, DLg 50/2016, riguarda il personale della stazione appaltante che interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione. Difetta, altresì, l’elemento oggettivo del conflitto di interessi, in quanto non vi è alcuna norma o clausola della lex specialis che precluda la partecipazione alla gara dell’operatore che ha eseguito un precedente appalto di lavori relativo al medesimo immobile. Inoltre, pur essendo quella sul conflitto di interessi una norma di pericolo, la sussistenza della fattispecie deve essere verificata in concreto sulla base di prove specifiche che, nel caso di specie, non sono state fornite dalla parte deducente. Pertanto l’impresa può legittimamente partecipare alla gara, senza che nei suoi confronti operi la causa di esclusione prevista dall’art. 80, 5° comma, lett. d), DLg. 50/2016, la quale fa riferimento a situazioni di conflitto di interessi che, pur afferendo ai concorrenti alle gare, in realtà chiama in causa il personale della stazione appaltante. 

- (nota di) Federico Gaffuri, Il conflitto di interessi nel caso di appalti di lavori suddivisi in piu` stralci funzionali (Giurispr. it. 6/2021, 1439-1441) 


in tema di appalti (gare on line, procedure telematiche, piattaforme digitali):

- Cons. Stato III 24.11.20 n. 7352, pres. Corradino, est. Veltri (Giurispr. it. 6/2021, 1441 s.m.): Non può essere escluso dalla gara il concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l’orario fissato per tale operazione, ma non sia riuscito a finalizzare l’invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore. L’esclusione non può essere disposta nemmeno se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema. Se invece l’A. deposita i file log, ossia report tecnici ricostruenti le interazioni tra utente e sistema informatico nel periodo di interesse, da cui risulta l’assenza di anomalie o malfunzionamenti della piattaforma prescelta per la gara, è da ritenersi dimostrato il corretto funzionamento della piattaforma durante le operazioni di caricamento della domanda e il ritardo, anche se esiguo, è pertanto da imputare al concorrente, che correttamente viene quindi escluso dalla gara. 

- (commento di) Marco Bombardelli, Partecipazione alle procedure telematiche e funzionamento della piattaforma digitale (Giurispr. it. 6/2021, 1442-1447)


sul diritto all’oblio:

- Cass. 1^, 19.5.20 n. 9147 (Giurispr. it. 6/2021, 1329 T): Il diritto all’oblio consiste nel non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato, ma la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica, sicché nel caso di notizia pubblicata sul web, il medesimo può trovare soddisfazione anche nella sola “deindicizzazione” dell’articolo dai motori di ricerca. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel disporre senz’altro la cancellazione della notizia relativa ad una vicenda giudiziaria mantenuta on line, non aveva operato il necessario bilanciamento tra il diritto all’oblio e quelli di cronaca giudiziaria e di documentazione ed archiviazione). 

- (commento di) Alessandra Spangaro, Notizie sul web e oblio: il conflitto tra cronaca, reputazione, riservatezza (Giurispr. it. 6/2021, 1332-1341) 


in tema di vaccinazioni:

- Cedu, Grande camera, 8.4.21, ric. 47621/13, 3867/14, 73094/14, 19306/15, 19298/15 e 43883/15 (Giurispr. it. 6/2021, 1308-1310 annotata da Sumanta Serrapede): È compatibile con il divieto di ingerenza nella vita privata degli individui, sancito dall’art. 8 Cedu, una legislazione nazionale che, per ragioni di salute pubblica e nell’interesse del fanciullo, introduca un obbligo vaccinale per i minori.

N.B.- Sentenza già segnalata con il commento di Marina Castellaneta, Gli Stati possono imporre ai genitori di vaccinare i figli, chi viola tale obbligo può essere sanzionato (Guida al diritto 17/2021, 96-98)


sul corpo umano (nel diritto):

- Marco Dell’Utri (a cura di), Diritti e corpo umano: scritti (Giurispr. it. 6/2021, 1494-1532) 

--- Diritto e corpo, Marco Dell’Utri (1494)

--- Gli atti di disposizione del corpo come atti self regarding, Giuseppe Cricenti (1503)

--- I minori e il corpo, Raffaele Caterina (1510)

--- A proposito della coevoluzione di umani e macchine intelligenti: note preliminari, Amedeo Santosuosso (1517)

--- Scritto sul corpo. Genealogia della surrogazione di maternità, Valentina Calderai (1523)


in tema di successione ereditaria (accettazione dell’eredità):

- Cass. 2^, 28.10.20 n. 23737 (Giurispr. it. 6/2021, 1315 T): 

1. Ai fini dell’acquisto della qualità di erede non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell’eredità che segue l’apertura della successione, essendo necessaria l’accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza. Al riguardo la accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall’esplicazione di un’attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell’atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell’accettazione, ex art. 460 c.c. Tuttavia l’indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell’importanza, oltreché della finalità, degli atti di gestione), e non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto.

2. L’accettazione tacita di eredità – pur potendo avvenire attraverso negotiorum gestio, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria – può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l’altro chiamato all’eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius. Deriva da quanto precede, pertanto, che l’accettazione tacita, in concrete circostanze, può avvenire anche mediante l’attività indiretta o procuratoria o anche di gestione di altri soggetti incaricati di compiere atti correlati alla volontà del successibile di dare esecuzione alle disposizioni testamentarie. 

- (commento di) Paolo Duvia, Attività indirette del delato, negotiorum gestio e accettazione tacita dell’eredità (Giurispr. it. 6/2021, 1319-) 

- Cass. 2^, 9.5.19 n. 12317 (Giurispr. it. 6/2021, 1342 T): Il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un’esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia; egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l’accertamento della simulazione sia preordinato solamente all’inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così a determinare l’eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione ab intestato, in conformità a quanto dispone l’art. 553 c.c. 

- (commento di) Luigi Ammirati, Terzietà del legittimario rispetto alla vendita simulata dal de cuius (Giurispr. it. 6/2021, 1343-1349)


in tema di lavoro:

- Elisa Puccetti, Il dovere di fedeltà del lavoratore (Giurispr. it. 6/2021, 1488-1493) [percorsi di giurisprudenza]


in tema di prescrizione:

- Cass. 3^, 4.2.21 n. 2694 (Giurispr. it. 6/2021, 1356 T): 

1. Ai sensi dell’applicabilità del maggior termine di prescrizione contemplato dall’art. 2947, 3° comma, c.c., in relazione a fatti illeciti costituenti reato, è necessario sia che il fatto costituisca reato, sia che la prescrizione del reato sia più lunga di quella prevista per l’azione civile. Laddove la prescrizione prevista per il reato sia invece uguale (o anche inferiore) a quella prevista per il diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 2947 c.c., 1° comma, si applica la prescrizione di cinque anni dal fatto, e non già dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. 

2. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, sebbene raccordata, sotto il circoscritto profilo del periodo di durata, alla disciplina della prescrizione dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell’istituto della prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all’analogo istituto regolato nel sistema penale. Se si eccettua tale collegamento, ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo in sé chiuso e perfetto, con la conseguenza che, ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze fra le due discipline. 

3. La costituzione di parte civile nel processo penale non ha efficacia interruttiva del termine di prescrizione dell’azione civile.

- (commento di) Riccardo Conte, La costituzione di parte civile non ha effetti interruttivi della prescrizione ex art. 2943 c.c.? (Giurispr. it. 6/2021, 1357-1360)


in materia penale (recidiva):

- Cass. pen. SSUU 24.9.20-29.1.21 n. 3585 (Giurispr. it. 6/2021, 1448 s.m.): Il riferimento alle aggravanti a effetto speciale contenuto nell’articolo 649-bis c.p., ai fini della procedibilità d’ufficio, per i delitti menzionati nello stesso articolo, comprende anche la recidiva qualificata, aggravata, pluriaggravata e reiterata, di cui all’art. 99, commi 2, 3 e 4, c.p. Pertanto, nel caso di chi è imputato di appropriazione indebita, aggravata da tale tipo di circostanza, non basta a evitare il processo la remissione della querela. (In motivazione, la Corte precisa che la valutazione di equivalenza o di subva- lenza della recidiva qualificata rispetto alle circostanze attenuanti, nell’ambito del giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 69 c.p., non ne elide la sussistenza né gli effetti prodotti ai fini del regime di procedibilità, sicché non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l’ipotesi non circostanziata).

- (commento di) Francesca Rocchi, La recidiva non è più una circostanza aggravante sui generis ai fini della procedibilità (Giurispr. it. 6/2021, 1448-1458) 


c.s. 


La meilleure façon de sortir de l'état d'urgence est de ne pas y entrer [Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d'État, Le Monde 3/7/2021, L'état d'urgence poison lent de la démocratie]


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