Giurisprudenza italiana (10/2025)

Carmine Spadavecchia • 28 dicembre 2025

in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia:

- Ad. plen., 18 giugno 2025, n. 7 (ord.za), pres. Maruotti, est. Santoleri (Giurispr. it. 10/2025, 1991-2): Laddove il Giudice nazionale abbia operato un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia UE, rimettendo ad essa una questione ritenuta la rilevante ai fini della definizione del giudizio a quo, e in pendenza del giudizio ex art. 267 TFUE intervengano circostanze che inducano a ritenere non più rilevante il quesito, il Giudice nazionale può procedere al suo ritiro. Del resto, la funzione essenziale del rinvio pregiudiziale è quella di contribuire all’amministrazione della giustizia negli Stati membri e non anche di fornire ai Giudici nazionali pareri su questioni generali e meramente ipotetiche. (Ciò premesso, la Plenaria dispone il ritiro ex officio del quesito pregiudiziale già formulato con l’ord.za 17/2024, ritenendolo non più rilevante ai fini della definizione della controversia).


sul processo amministrativo (annullamento con rinvio):

- Ad. plen., 15.7.25 n. 10, pres. Maruotti, est. Tarantino (Giurispr. it. 10/2025, 1987-8): L’art. 105, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la permanenza dell’interesse del ricorrente. [L’AP torna sulla questione (già esaminata con le sentenze. 10/2018 e 11/2018 e, più di recente, con la sent. 16/2024) delle ipotesi di annullamento con rinvio della sentenza di primo grado ex art. 105 c.p.a. ampliando ancora la latitudine applicativa dell’art. 105 cit.] 


in tema di vincolo idrogeologico (rispetto fluviale):

- Ad. plen. 10.7.25 n. 8, pres. Maruotti, est. Tarantino (Giurispr. it. 10/2025, 1989-1991): Relativamente al vincolo paesaggistico derivante ex legedalla vicinanza a un fiume, l’art. 142, comma 1, lett. c), del DLg 42/2004 sottopone a vincolo le aree ricomprese nelle fasce ricomprese nei 150 metri adiacenti ai fiumi, ai torrenti ed ai corsi d’acqua, da computare tenendo conto dei piedi degli argini e dalle sponde, incluse le aree sopraelevate. La distanza minima di 150 metri dalle “sponde” del corso d’acqua deve essere in ogni caso rispettata, non rilevando in alcun modo l’altezza delle sponde rispetto al livello del corso d’acqua. (La Plenaria non si limita ad enunciare il principio di diritto applicabile ma lo contestualizza in relazione alla res controversa, respingendo il ricorso avverso gli atti con cui il Comune aveva contestato l’insanabile contrasto fra il manufatto realizzato e i vincoli esistenti nell’area).


in tema di appalti (ottemperanza al giudicato che dichiara l’inefficacia del contratto):

- Ad. plen., 15.7.25, n. 9, pres. Maruotti, est. Maggio (Giurispr. it. 10/2025, 1988-9): Quando il Giudice amministrativo, avvalendosi della speciale previsione di cui all’art. 122 c.p.a., abbia dichiarato l’inefficacia del contratto di appalto (e il subentro del ricorrente vittorioso) fissando altresì la decorrenza del subentro, salvo che la decisione da eseguire non abbia disposto in senso contrario, il reintegro nella posizione contrattuale del ricorrente vittorioso deve essere integrale (e non decurtato del tempus di esecuzione già svolto dall’altro concorrente), non potendo la stazione appaltante tenere conto dei vincoli finanziari determinati dalla frazione di contratto già eseguita. [Pronunciandosi sull’esecuzione di una sua precedente decisione (7/2024) l’AP accoglie il ricorso per ottemperanza e, dopo aver dichiarato la nullità degli atti con cui la stazione appaltante aveva inizialmente dato esecuzione all’ordine giudiziario di subentro nella posizione contrattuale, ordina alla stessa di consentire un’esecuzione contrattuale pari all’intero periodo originariamente previsto dalla lex specialis (60 mesi)]


in tema di appalti (costi manodopera, revisione prezzi, modifiche contrattiuali):

- Cons. Stato V 25.7.25 n. 6638, pres. Caringella, est. Perrelli (Giurispr. it. 10/2025, 2113 s.m.): 1. Il DLg 36/2023 segue la via tracciata dal DLg 50/2016 nell’assicurare una tutela rafforzata degli interessi dei lavoratori, richiedendo ai partecipanti alla gara di indicare, in via separata, nella propria offerta economica, i costi della manodopera e i costi per gli oneri di sicurezza, e sanzionando con l’esclusione la violazione di detto obbligo (come evincibile dagli artt. 41, 13° comma, e 108, 9° comma, DLg 36/2023). Dalla lettura combinata delle disposizioni citate, emerge, infatti, la volontà di responsabilizzare gli operatori economici, allo scopo di assicurare che questi ultimi, prima di formulare il proprio “ribasso complessivo”, svolgano una seria valutazione preventiva dei predetti costi. Da ciò si desume la piena continuità del codice del 2023 rispetto a quello del 2016 nella tutela degli interessi dei lavoratori, che nel nuovo codice assume una valenza rafforzata come desumibile dall’art. 11, 3° comma, che agli operatori economici che applicano un contratto collettivo diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, richiede dichiarazioni di garanzia di equivalenza delle tutele offerte ai propri dipendenti rispetto a quelli indicati, non applicati. 2. L’aumento del costo del personale impiegato, derivante dal periodico rinnovo dei contratti collettivi di lavoro applicabili al settore, non dovrebbe essere considerato un evento imprevedibile ma una normale evenienza di cui l’imprenditore dovrebbe sempre tenere conto nel calcolo della convenienza economica dell’offerta presentata in gara; mentre è irrilevante la circostanza che per il calcolo progettuale del costo del lavoro la stazione appaltante abbia fatto riferimento ai parametri di altro precedente CCNL, poiché la verifica di congruità si proietta anche sulla fase di esecuzione del contratto (mentre i dati utilizzati per la predisposizione del bando di gara e per il calcolo dell’importo a base di gara hanno il solo scopo di effettuare una stima minima del costo del lavoro del contratto da affidare).

- TAR Milano 1^, 18.7.25 n. 2720, pres. Vinciguerra, est. Russo (Giurispr. it. 10/2025, 2113 s.m.): 1. La richiesta di modifica del contratto, il cui contenuto risulta ascrivibile integralmente nell’ambito applicativo di cui alla lettera e) dell’art. 106, 1° comma, DLgg 50/2016, stimola l’esercizio di un potere amministrativo connotato da discrezionalità tecnico-ammnistrativa, nei cui confronti si rapporta una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo pretensivo in capo al privato la cui tutela è di esclusiva cognizione del Giudice Amministrativo. 2. La rinnovazione del CCNL nella fase di esecuzione è sussumibile tra le sopravvenienze “di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”, alias sopravvenienze normative, “in ragione della loro inderogabilità e per la natura che rivestono (dall’art. 2 DLg 40/2006 che, modificando l’art. 360 c.p.c., ammette al n. 3 il ricorso per cassazione per violazione di norme dei contratti accordi collettivi nazionali di lavoro, la dottrina giuslavoristica ne ha finanche desunto la riconducibilità alle fonti di diritto)”. L’ambito di operatività di siffatta norma deve ritenersi limitato alle sole modifiche relative alla retribuzione, e segnatamente agli aumenti salariali. Il giudizio di previsione/prevedibilità delle circostanze, così come richiesto dalla disposizione, non è invece ontologicamente predicabile con riguardo alle sopravvenienze relative al trattamento normativo, incluse quelle che incidono sulla componente economica, in quanto frutto di una negoziazione tra le parti collettive il cui esito è impossibile da predire nell’an. 3. L’immanenza dell’interesse pubblico alla compiuta realizzazione della commessa plasma il complessivo rapporto negoziale tra l’operatore e l’Amministrazione, sì da far riconoscere a quest’ultima prerogative, consistenti in poteri e facoltà, anche nella fase dell’esecuzione della commessa che non trovano pari rilevanza nel diritto civile. Ergo anche il riconoscimento di poteri pubblicistici su cui si staglia il conseguente interesse legittimo del privato. Tra queste parentesi pubblicistiche rientra il potere discrezionale di valutazione delle istanze di modifica del contratto di appalto ai sensi della lettera e) dell’art. 106 DLg 50/2016, a seguito della sopravvenuta applicazione tra le parti di un CCNL. 4. L’individuazione nel caso di specie di un potere amministrativo autoritativo, connotato da discrezionalità tecnica-amministrativa, conduce al conseguente riconoscimento in capo alla ricorrente dei rimedi e delle forme tipiche a tutela del proprio interesse legittimo pretensivo nel procedimento e in relazione al contenuto del provvedimento. Tra le suddette garanzie, che plasmano in concreto il principio del giusto procedimento, rientra ovviamente l’assolvimento da parte dell’Amministrazione: a) di un’approfondita istruttoria, in contraddittorio con la parte istante, volta all’accertamento dei presupposti per il riconoscimento, in tutto o in parte, delle modifiche al sinallagma contrattuale richieste; b) nonché un’adeguata motivazione ai sensi dell’art. 3 legge 241/1990, idonea a far emergere e il percorso istruttorio affrontato e il complessivo apparato motivazionale su cui si basano i giudizi di ammissibilità in astratto dell’istanza (giudizio sull’annormativo) e di “convenzione/opportunità” in concreto dell’an e del quantum delle modifiche (giudizi sull’an e sul quantum contrattuale) in forza della lettera e) di cui al 1° comma dell’art. 106. 

- (commento di) Antonino Ripepi, Aumento dei costi della manodopera, revisione prezzi e modifiche contrattuali (Giurispr. it. 10/2025, 2114-2119)


sulla tutela dell’affidamento verso la PA (giurisdizione e merito, in materia urbanistica):

- Trib. Savona 21.8.25 n. 742 (Giurispr. it. 10/2025, 2119 T): 1. Non appare configurabile alcuna responsabilità delle Amministrazioni coinvolte per lesione dell’affidamento ingenerato nel privato nella sua qualità di destinatario di un provvedimento favorevole, poi annullato dal giudice amministrativo all’esito di un giudizio del quale era a conoscenza essendo stato evocato in giudizio e ciò nonostante abbia dato corso ad investimenti in pendenza del predetto giudizio. 2. Le amministrazioni coinvolte in un procedimento non rispondono dei danni per lesione dell’affidamento del privato che dopo la sentenza sfavorevole di primo grado e ancor peggio a seguito della successiva pronuncia di annullamento del Consiglio di Stato che forniva esplicite indicazioni a riguardo, non ha presentato alcuna nuova domanda volta a sanare il vizio procedimentale che aveva condotto all’annullamento.

- Cons. Stato V 25.11.24 n. 9467, pres. Neri, est. Santise (Giurispr. it. 10/2025, 2121 s.m.): 1. Anche quando la lesione provocata dal comportamento materiale della PA attenga a diritti soggettivi e non ad interessi legittimi non è possi- bile ricondurre le relative controversie nell’alveo della giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che tali condotte si inseriscono comunque all’interno di una sequenza causale in relazione alla quale il centro del potere pubblico rappresenta un antecedente logico e causale rispetto al comportamento amministrativo, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, laddove prevista. 2. In relazione, invece, ai meri comportamenti, per i quali è pacifica la giurisdizione del giudice ordinario, la PA opera come qualsiasi soggetto di diritto, trattandosi di comportamenti materiali non collegati nemmeno in via indiretta o mediata al potere pubblico (Nel caso si specie si è affermata la giurisdizione amministrativa sulla domanda di risarcimento del danno in relazione ad atti, sia pur endoprocedimentali, del Comune che facevano presagire un esito favorevole che poi non v’è stato in ragione dei rilievi regionali). 

- (commento di) Mariano Protto, Tutela dell’affidamento verso la P.A.: due giurisdizioni, un’unica soluzione (Giurispr. it. 10/2025, 2121-2126). Sebbene la vexata quaestio sulla determinazione della giurisdizione non sia ancora stata risolta, giudice amministrativo e giudice ordinario sembrano uniformarsi agli stessi principi nel decidere il merito della domanda risarcitoria. 


in materia elettorale

- Cedu 4^, 22.7.25, ric. 15653/22, B.B. e altri c. Regno Unito (Giurispr. it. 10/2025, 1994-6, annotata da Davide Vaira): Gli Stati dispongono di ampia discrezionalità nell’individuare le misure idonee a contrastare la disinformazione in periodo elettorale, sicché l’attività del Governo britannico [accusato di non aver predisposto quanto necessario per prevenire e contrastare interferenze russe nelle elezioni britanniche tramite disinformazione online] non può considerarsi attuata in violazione dell’art. 3 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU. Eventuali carenze nelle misure adottate non possono essere comunque considerate, nel caso di specie, così gravi da aver impedito ai cittadini di beneficiare di elezioni libere. 


sul giudicato amministrativo (rapporti col giudizio penale):

- Corte giust. Ue 1^, 26.9.24, causa C-792/22 (Giurispr. it. 10/2025, 2050 solo massima) (rinvio pregiudiziale da Corte d’appello romena): 1. Gli artt. 1 e 5 della Dir. 89/391/CEE, letti in combinato disposto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, vanno interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come interpretata dalla corte costituzionale del suddetto, in forza della quale la sentenza definitiva di un giudice amministrativo relativa alla qualificazione di un evento come “infortunio sul lavoro” riveste sempre autorità di cosa giudicata dinanzi al giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità civile in forza dei fatti addebitati all’imputato, nel caso in cui tale normativa non consenta agli aventi causa del lavoratore vittima di tale evento di essere ascoltati in nessun procedimento in cui si accerti la violazione della normativa antinfortunistica. 2. Il principio del primato del diritto dell’Unione osta alla normativa di uno Stato membro in base alla quale gli organi giurisdizionali nazionali non possono, a pena di procedimenti disciplinari a carico dei loro membri, disapplicare d’ufficio decisioni della Corte costituzionale di tale Stato membro, sebbene ritengano che tali decisioni violino i diritti che i singoli traggono dalla Dir. 89/391 e, più in generale, il diritto europeo.

- (commento di) Guidomaria De Cesare, Indipendenza del giudice ed efficacia del giudicato amministrativo nel giudizio penale (Giurispr. it. 10/2025, 2050-2057) 


in tema di stato civile (rettificazione di sesso):

- Francesca Bartolini (a cura di), Rettificazione di sesso: requisiti e rapporti familiari (Giurispr. it. 10/2025, 2160-2166) 

- Corte giust. Ue Grande sezione, 4.10.24, causa C-4/23 (Mirin): Il TFUE va interpretato nel senso che la normativa rumena, costringendo un cittadino di uno Stato membro ad avviare un nuovo procedimento, di tipo giudiziario, per il cambiamento di identità di genere in tale Stato, a prescindere dal cambiamento già legalmente acquisito in altro Stato membro, è di ostacolo al diritto di cittadinanza dell’Unione e, in particolare, al diritto di circolare e soggiornare liberamente all’interno della stessa. 

- (commento di) Cristina Caricato, Identità personale e libera circolazione nell’Unione europea (Giurispr. it. 10/2025, 1997-2008)


in tema di famiglia (separazione e assegno di mantenimento):

- Cass. 1^, 10.7.25 n. 18952 (Giurispr. it. 10/2025, 1971-2): In tema di separazione coniugale, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 156 c.c., nella parte in cui subordina il diritto all’assegno di mantenimento alla mancata addebitabilità della separazione, in quanto è rimessa alla discrezionalità legislativa la ponderazione tra rispetto degli obblighi derivanti dal matrimonio e ragioni della solidarietà, le quali non sono assolutamente neglette o conculcate, perché al coniuge separato con addebito, se bisognoso, viene comunque garantito il diritto agli alimenti. 


in tema di adozione:

- Corte cost. 21.3.25 n. 33, pres. Amoroso, red. Navarretta (Giurispr. it. 10/2025, 2008 solo massima): L’art. 29-bis, 1° comma, L. 4.5.1983 n. 184 è incostituzionale nella parte in cui non consente alle persone singole residenti in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale di minori stranieri, per contrasto con gli artt. 2 e 117, 1° comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 Cedu. 

- (commento di) Ivan Libero Nocera, Adozione internazionale del single: il primato dell’idoneità adottiva sul tipo familiare (Giurispr. it. 10/2025, 2009-2045) 


in materia edilizia (distanze tra costruzioni):

- Cass. 3 ^, 16.7.25 n. 19693 (Giurispr. it. 10/2025, 1969-1971): In tema di limitazioni della proprietà, l’accordo contrattuale per l’autorizzazione alla costruzione a distanza inferiore di quella legale, per essere giuridicamente vincolante tra le parti, deve essere concluso in forma scritta ad substantiam, ex art. 1350 c.c., poiché l’oggetto di un siffatto regolamento contrattuale incide su diritti di natura immobiliare. 


in tema di appalti (interposizione di manodopera):

- Valerio Maio e Michel Martone (a cura di), Le nuove regole del lavoro negli appalti (Giurispr. it. 10/2025, 2167-2213)

--- Le novità legislative in tema di lavoro negli appalti. Il quadro delle tutele, Michel Martone (2167)

--- L’avvalimento di lavoratori altrui. Una nuova frontiera per l’interposizione?, Valerio Maio (2170)

--- Appalti e giusta retribuzione, Paola Ferrari (2175)

--- Sicurezza negli appalti e patente a punti, Emanuela Fiata (2182)

--- Clausole sociali e appalti pubblici “socialmente responsabili”, Enrica De Marco (2191)

--- L’individuazione del contratto collettivo di riferimento nei bandi di gara, Giovanna Pistore (2196)

--- Le nuove regole del lavoro negli appalti. Il rafforzamento dell’apparato sanzionatorio, Cecilia Valbonesi (2203)



c.s. 


 

Chi è veritiero ha contro uomini pessimi (Eraclito, Frammenti)