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Giurisprudenza italiana (10/2023)

Carmine Spadavecchia • nov 19, 2023

in tema di appalti (revisione prezzi - giurisdizione):

- Cons. Stato III 13.7.23 n. 6847, pres. Greco, est. Carpentieri (Giurispr. it. 10/2023, 2012): Le controversie aventi ad oggetto la pretesa di un’impresa alla revisione dei prezzi contrattuali ex art. 106 DLg 50/2016, per circostanze intervenute nel corso della fase di esecuzione di un contratto pubblico di appalto, spettano alla giurisdizione esclusiva del GA, conformemente alla previsione di cui all’art. 133, 1° comma, lett. e2), c.p.a. Nella vigenza del DLg 50/ 2016, il riconoscimento della revisione dei prezzi contrattuali aveva carattere soltanto facoltativo, non sussistendo in capo alla PA un generale dovere di ammettere il riequilibrio delle prestazioni contrattuali (contrariamente a quanto stabilito nell’art. 60 DLg 36/2023, attualmente vigente) 


in tema di concessioni:

- Cons. Stato VI 14.3.23 n. 2644 (Giurispr. it. 10/2023, 2173 s.m.): La giurisprudenza amministrativa include tra i casi di contestazione immediata dell’atto indittivo di una gara l’ipotesi del titolare di una posizione contrattuale incompatibile con la gara stessa. Di fronte alla scelta di affidare il contratto mediante una procedura ad evidenza pubblica viene, infatti, immediatamente pregiudicato l’interesse ad una proroga del precedente rapporto, per cui il relativo titolare è posto di fronte all’alternativa di partecipare alla nuova gara o impugnarla immediatamente. 

- (nota di) Francesco Vagnucci, Il rapporto tra proroga ex lege di una concessione e affidamento mediante gara (Giurispr. it. 10/2023, 2173-4) 


in tema di concorso (obbligo di motivazione):

- Cons. Stato VII, 23.6.23 n. 6216, pres. Franconiero, est. Zeuli (Giurispr. it. 10/2023, 2015): È manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 1, 5° comma, DLg 160/2006 il quale, nel disciplinare lo svolgimento del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria, e in particolare la valutazione degli elaborati, stabilisce che l’insufficienza è adeguatamente motivata attraverso il ricorso alla sola formula “non idoneo”. Il Giudice amministrativo può ricorrere ad elementi di carattere estrinseco al fine di ricostruire le ragioni sottese al giudizio di non idoneità e può sottoporre tali ragioni alle ordinarie forme di vaglio sull’esercizio della discrezionalità tecnica. 


in tema di danno ambientale (inquinamento e bonifica):

- Cass. SSUU 1.2.23 n. 3077 (Giurispr. it. 10/2023, 2036 T): 1. Non è dato rinvenire nel codice dell’ambiente alcun obbligo del proprietario, che non sia responsabile dell’inquinamento, ad adottare misure di messa in sicurezza di emergenza, né tale obbligo può desumersi dalla previsione normativa in materia di misure di prevenzione, finalizzate a contrastare, nell’immediato, un evento di potenziale contaminazione. 2. L’obbligo di riparazione del danno ambientale non può prescindere dal contributo causale della produzione del pregiudizio o della minaccia di danno. Va esclusa l’esistenza di un obbligo di riparazione in capo al soggetto non responsabile, titolare di diritti dominicali (cd. responsabilità da posizione). 

- (commento di) Marisa Meli, Ancora sul principio chi inquina paga e sull’obbligo di bonifica del proprietario incolpevole (Giurispr. it. 10/2023, 2045-2052) 


in tema di danni (da crimini) di guerra:

- Corte cost. 21.7.23 n. 159, pres. Sciarra, red. Amoroso (Giurispr. it. 10/2023, 2073 s.m.): Anche per le procedure esecutive fondate su sentenze di condanna di Stati esteri per crimini di guerra e contro l’umanità, vige la norma consuetudinaria generalmente riconosciuta che riconosce l’immunità (ristretta) degli Stati esteri in relazione ai beni aventi destinazione pubblicistica. L’estinzione del diritto all’esecuzione forzata stabilita dall’art. 43 DL 36/2022 costituisce una norma speciale ed eccezionale perché compensata dalla tutela introdotta con l’istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato. (Nella specie, si trattava di esecuzione forzata nei confronti dei beni appartenenti alla Repubblica Federale di Germania sul territorio italiano per crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, sulla base di una sentenza di condanna passata in giudicato. All’istituzione, da parte dello Stato italiano, di apposito Fondo di ristoro cui rivalersi entro un termine decadenziale, ad esclusivo vantaggio dei cittadini italiani, conseguono l’impossibilità di esercitare l'azione esecutiva e l’estinzione di quelle in corso. La Corte ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità dell’art. 43, comma 3, DL 30.4.2022 n. 36 - L 29.6.2022 n. 79, sollevata per irragionevolezza, violazione del diritto alla effettività della tutela giurisdizionale, del principio di uguaglianza tra stati sovrani e di parità tra le parti processuali).

- (commento di) Francesco Salerno, Il contenzioso italo-tedesco dopo la sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale (Giurispr. it. 10/2023, 2073-2082) 


in tema di sciopero (nei servizi pubblici essenziali):

- Cons. Stato VI 1.3.23 n. 2216, pres. Simonetti, est. Toschei (Giurispr. it. 10/2023, 2158 s.m.): L’ampia discrezionalità decisionale di cui gode la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con particolare riguardo all’esercizio del potere di regolamentazione provvisoria del periodo di rarefazione oggettiva tra gli scioperi nel settore del trasporto pubblico locale, deve essere esercitata con particolare cautela e attenzione, assumendo decisioni che siano il frutto di una accurata istruttoria e di una motivazione puntuale, affinché sia possibile verificare la proporzionalità delle misure adottate rispetto all’interesse pubblico che si intende salvaguardare. 

- (commento di) Alessandro Riccobono, Regolamentazione provvisoria dello sciopero e sindacato sulle delibere della Commissione di Garanzia (Giurispr. it. 10/2023, 2158-2165) [Il CdS annulla la delibera di regolamentazione provvisoria con cui la Commissione di garanzia aveva aumentato da dieci a venti giorni la durata dell’intervallo di rarefazione oggettiva nel trasporto pubblico locale. Il commento affronta il problema dei limiti al controllo giurisdizionale sulle valutazioni di discrezionalità tecnica delle autorità indipendenti]


in materia edilizia:

- Cass. pen. 3^, 13.4-3.5.23 n. 18268 (Giurispr. it. 10/2023, 2175 T): Il reato di costruzione abusiva [art. 44 lett. b) TU edilizia] si consuma nel momento in cui l’immobile risulta ultimato, seppure attraverso la realizzazione di interventi “minori”, quali opere di rifinitura. Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria.

- (commento di) Sofia Braschi, Natura giuridica e consumazione del reato di costruzione abusiva (Giurispr. it. 10/2023, 2176-2180)


su occupazione usurpativa e usucapione:

- Cass. 2^, 28.6.23 n. 18445 (Giurispr. it. 10/2023, 1997-9): L’occupazione usurpativa di un fondo da parte della PA è compatibile con l’usucapione del fondo medesimo da parte dell’ente occupante, in quanto la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo, che connota detta occupazione, lascia intatta la facoltà del proprietario di rivendicare il bene, col limite di diritto comune dell’intervenuta usucapione; non rileva, in senso contrario, la facoltà di acquisizione sanante ex art. 42-bis DPR 327/2001, essendo l’acquisto postumo del diritto di proprietà logicamente incompatibile con l’intervenuto acquisto retroattivo del medesimo diritto a titolo di usucapione. 


in tema di processo amministrativo:

- Ad. plen. 22.3.23 n. 11, pres. Frattini, est. Lopilato (Giurispr. it. 10/2023, 2166 solo massime): 1. La restituzione del giudizio ex art. 99, 4° comma, c.p.a. consente alla sezione deferente di decidere la controversia sotto tutti i profili non esaminati dall’Adunanza plenaria, il cui principio di diritto non può essere posto in contestazione nel corso del medesimo giudizio. 2. Il deferimento di una questione all’Adunanza plenaria, ai sensi dell’art. 99 c.p.a., è possibile solo nei casi tassativamente previsti: i) di un contrasto interpretativo; ii) della necessità di risolvere una questione di massima di particolare rilevanza; iii) della non condivisione da parte della Sezione del principio di diritto già espresso dall’Adunanza plenaria in un altro giudizio. 3. La restituzione degli atti ex art. 99, 1° comma, c.p.a. si impone qualora la Sezione abbia deferito all’Adunanza plenaria questioni concernenti l’applicazione e l’interpretazione del principio di diritto già in precedenza affermato dalla stessa con valenza nomofilattica. 

- (commento di) Giovanni Fabio Licata, In tema di rilevanza del principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria (Giurispr. it. 10/2023, 2166-2173) 


in tema di processo amministrativo (giudizio di ottemperanza): 

- Ad. plen. 11.8.23 n. 15 (ord.za), pres. Maruotti, rel. Franconiero (Giurispr. it. 10/2023, 2011): Spetta al T.A.R. (e non al Consiglio di Stato) la competenza a giudicare su un ricorso di ottemperanza (artt. 112-115 c.p.a.) relativo a una sentenza di appello che conferma la sentenza di primo grado con il medesimo contenuto dispositivo e conformativo della medesima.


in tema di processo amministrativo (telematico):

- Cons. Stato IV 5.7.23 n. 6573, pres. Poli, est. Monteferrante (Giurispr. it. 10/2023, 2014): Per i ricorsi ancora pendenti in primo grado alla data del 1° gennaio 2017 (data di acquisto di efficacia del c.d. PAT, processo amministrativo telematico), il termine “breve” per l’impugnativa della sentenza di primo grado (art. 92, 1° comma, c.p.a.) non decorre dalla notifica della sentenza presso il domicilio legale del difensore desumibile dal ReGindE [Registro Generale degli Indirizzi Elettronici], bensì - secondo la disciplina pregressa - dalla data della notifica presso la segreteria del TAR, nel caso in cui il difensore non abbia eletto un diverso domicilio. 


sulle sentenze di inammissibilità e di merito:

- Cass. 4^, 29.9.22 n. 28364 (Giurispr. it. 10/2023, 2094 T): Ove il giudice, pur avendo dichiarato il ricorso inammissibile, anche in dispositivo, abbia proceduto al suo esame nel merito, esprimendosi, con motivazione diffusa, nel senso della infondatezza, è ammissibile l’impugnazione della motivazione concernente sia l’inammissibilità che il merito; ne consegue che in sede di legittimità, nonostante l’accoglimento della doglianza concernente l’inammissibilità, il motivo attinente al merito va comunque esaminato e non può reputarsi assorbito.

- Cass. 4^, 29.9.22 n. 28364 (Giurispr. it. 10/2023, 2094 T): Ove il giudice di appello statuisca l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., il rilievo dell’inammissibilità spiega effetto sul dispositivo e integra la ratio della decisione, sì che se alla dichiarazione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. segua una dichiarazione di infondatezza nel merito del gravame stesso, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale la parte impugni la sola statuizione in rito. 

- (commento di) Paola Chiara Ruggieri, Pericolose derive in punto di contestuale rigetto, in rito e in merito, dell’impugnazione (Giurispr. it. 10/2023, 2095-2099) [Con una sentenza 20.2.07 n. 3840 le SU avevano statuito che quando il giudice dichiara inammissibile l’impugnazione, qualsiasi ultronea statuizione nel merito successiva alla declaratoria di rigetto in rito è inefficace e quindi non impugnabile]


in tema di PMA (procreazione medicalmente assistita):

- Cost. 24.7.23 n. 161, pres. Sciarra, red. Antonini (Giurispr. it. 10/2023, 2028 s.m.): 1. Il venir meno, successivamente alla fecondazione dell’ovulo, dei requisiti soggettivi di accesso alla procreazione medicalmente assistita non determina l’inefficacia sopravvenuta del consenso in precedenza prestato alla procreazione stessa. 2. L’irrevocabilità del consenso, una volta intervenuta la fecondazione dell’ovulo, all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita non può tradursi nell’impianto dell’embrione contro la volontà della donna. 3. Il divieto di revoca, dopo la fecondazione, del consenso prestato dall’uomo alla procreazione medicalmente assistita, esprime un bilanciamento dei contrapposti interessi costituzionali coinvolti che non è irragionevole. 

- (commento di) Francesco Colella, La non irragionevolezza della irrevocabilità del consenso dell’uomo alla PMA resiste alla prova dei mutamenti del quadro normativo e della sopravvenuta crisi della coppia (Giurispr. it. 10/2023, 2028-2036)


in materia di lavoro:

- Enrica De Marco (a cura di), Retribuzione e premialità del lavoro (Giurispr. it. 10/2023, 2205-2211) [rassegna di giurisprudenza su: giusta retribuzione, fonti collettive di diverso livello o settore, discriminazione e parità retributiva tra uomo e donna, superminimi, retribuzione di risultato, natura giuridica dell’indennità di mensa e dei buoni pasto]


in tema di privacy:

- Stefano Pagliarini (a cura di), GDPR e consumerizzazione dei dati personali (Giurispr. it. 10/2023, 2212-2270) [ossia l’interferenza (e la mancata armonizzazione) tra data protection e disciplina a tutela dei consumatori (disciplina “consumeristica”) soprattutto nella vendita di contenuti e servizi digitali]

--- L’interferenza ascosa tra GDPR e diritto dei consumatori: appunti per una tassonomia, Stefano Pagliantini (2212)

--- Trattamento dei dati personali tra legittimo interesse e regole sulla fornitura di contenuti e servizi digitali, Chiara Angiolini (2222)

--- Il vizio di armonizzazione dei c.d. obblighi di protezione della Dir. 2019/770/UE, Giulia Bazzoni (2236)

--- Contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali: scioglimento, restituzioni e obbligazioni post-contrattuali, Giuseppe Versaci (2244)

--- L’illecito trattamento dei dati come difetto di conformità del contenuto digitale, Martina D’Onofrio (2253)

--- La revoca del consenso e le ripercussioni sul contratto di fornitura di contenuti e servizi digitali, Carolina Magli (2260)


in tema di atti persecutori:

- Cedu 1^, 22.6.23, ric. 10794/12, Giuliano Germano c / Italia (Giurispr. it. 10/2023, 2024-7, con annotazione critica di Andrea Uroni, che segnala un regresso rispetto alla tutela prevista dalla Convenzione di Istanbul, ossia la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica): Il presunto stalker, accusato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., ha diritto di partecipare al procedimento che mette capo all’ammonimento del Questore ex art. 8 DL 23.2.2009 n. 11, salvo comprovate ragioni di urgenza. (La Corte condanna l’Italia per violazione dell’art. 8 della Convenzione - che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare - nel suo versante procedurale, per avere escluso il ricorrente dalla partecipazione al procedimento amministrativo senza comprovate ragioni di urgenza e in assenza di un effettivo controllo giurisdizionale del provvedimento)


in materia penale (pena illegale e pena illegittima):

- Cass. SSUU 14.7.22-12.1.23 (Giurispr. it. 10/2023, 2180 T): La pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e segg., nonché 65 e 71 e segg., c.p., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.

- (commento di) Francesca Rocchi, Illegalità vs illegittimità della pena: una controversa dicotomia nello statuto della pena concordata (Giurispr. it. 10/2023, 2182-9) 


 

c.s.


 

Parole

- La prima condizione perché un ordine politico sia stabile è la messa a punto delle parole: le cose devono essere chiamate per quello che sono, non per quello che non sono (Confucio)

- Transigere con le parole significa transigere con l'errore (Proudhon)

[citazioni in esergo a “I poteri del Parlamento europeo”, di Andrea Chiti-Batelli, Giuffré 1981]


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