Giurisprudenza italiana (1/2026)

Carmine Spadavecchia • 11 aprile 2026

in tema di tetto retributivo:

- Corte cost. 28.7.25 n. 135, pres. Amoroso, rel. Marini (Giurispr. it. 1/2026, 137 solo massima): È incostituzionale, per violazione dell’art. 108, secondo comma, Cost. e del principio di indipendenza della magistratura, di cui agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., l’art. 13, 1° comma, DL 66/2014, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale, nella parte in cui indica il limite massimo retributivo, di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, nell’importo di euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, anziché nel trattamento economico onnicomprensivo del primo presidente della Corte di cassazione, che rappresenta il parametro per l’individuazione del tetto retributivo da parte di un Dpcm., previo parere delle competenti commissioni parlamentari. 

- (commento di) Ugo Montella, Il tetto retributivo alla luce della sentenza n. 135 del 28 luglio 2025 della Corte costituzionale (Giurispr. it. 1/2026, 137-142) 


in tema di contributi e sovvenzioni pubbliche (giurisdizione):


- Cass. SSUU 1.8.25 n. 22201 (Giurispr. it. 1/2026, 61 T): 1. Il riparto di giurisdizione in materia di contributi, sovvenzioni o garanzie pubbliche si fonda sulla natura della situazione soggettiva azionata: sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo solo quando la controversia riguardi l’esercizio di poteri discrezionali nella fase procedimentale di attribuzione o la revoca del beneficio per ragioni di legittimità o contrasto con l’interesse pubblico; spetta, invece, al giudice ordinario quando la revoca o l’inefficacia discendano dall’inadempimento del beneficiario alle condizioni poste dalla legge o dal contratto. 2. Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la decisione conforme alla proposta del relatore integra una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna della parte soccombente ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., configurando un’ipotesi normativa di abuso del processo. L’inerzia del ricorrente rispetto alla proposta, poi confermata dalla decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata, con conseguente condanna al pagamento di una somma in favore della controparte e della Cassa delle ammende.

- (nota di) Sibilla Alunni, Giurisdizione e abuso del processo nelle garanzie pubbliche (Giurispr. it. 1/2026, 63-67)


in tema di procura (nullità di procura rilasciata all’estero):

- Ad. plen. 2.10.25, n. 11, pres. Maruotti, est. Lamberti (Giurispr. it. 1/2026, 143 s.m.): La disciplina della nullità della procura speciale, come delineata dal c.p.a., è autonoma e completa, sicché non sussistono lacune da colmare mediante il rinvio alle disposizioni del c.p.c. Ne consegue che la sanatoria dell’art. 182, 2° comma, c.p.c. non costituisce espressione di un principio processuale generale applicabile al processo amministrativo. 

- (commento critico di) Michele Ricciardo Calderaro, Il formalismo trionfa: l’Adunanza plenaria e la nullità della procura nel processo amministrativo (Giurispr. it. 1/2026, 143-148) 


in tema di accesso civico:


- Cons. Stato III, 10.10.25 n. 7973, pres. De Nictolis, est. Pescatore (Giurispr. it. 1/2026, 23-24): Non merita accoglimento un’istanza finalizzata al c.d. accesso civico generalizzato (DLg 33/2013) che, per essere accolta, richieda la realizzazione, da parte dell’Amministrazione, di specifiche attività di elaborazione, sintesi e sistematizzazione dei dati a sua disposizione (orientamento consolidato).


in tema di concessioni:


- Cons. Stato VII, 24.10.25 n. 8266, pres. Lipari, est. Di Carlo (Giurispr. it. 1/2026, 20-21): Vi è una differenza oggettiva fra le concessioni di lavori e di servizi che rilevano per il diritto UE (e restano disciplinate dalla Dir. 2014/23/UE) e le concessioni di beni pubblici (ivi comprese quelle aventi ad oggetto porzioni del demanio pubblico). Ne consegue l’inapplicabilità a tale seconda tipologia di concessioni della Dir. 2014/23/UE, art. 43 (il quale consente la modifica delle concessioni in corso al ricorrere di specifiche condizioni, fra cui il sopraggiungere di circostanze ab origine imprevedibili e la non alterazione della natura generale della concessione). 


in tema di appalti (oneri della manodopera):


- Cons. Stato V, 23.10.25 n. 8225, pres. Sabatino, est. Molinaro (Giurispr. it. 1/2026, 21-23): Va ribadito il principio (da ultimo confermato dal Codice dei contratti, DLg 36/2023) che, ferma la tendenziale inderogabilità degli oneri per la manodopera e per la sicurezza, ammette altresì (previa adeguata giustificazione) la possibilità per il concorrente di proporre un ribasso unitario anche per gli oneri lavoristici, a condizione che egli dimostri adeguatamente la compatibilità fra l’offerta così formulata e le disposizioni inderogabili a tutela dei diritti economici dei lavoratori. Tale dimostrazione non dovrà tuttavia essere fornita quando il concorrente abbia comunque dichiarato che si atterrà alla quantificazione degli oneri da manodopera indicati dalla stazione appaltante in sede di indizione della gara. 


in tema di appalti (giurisdizione):


- Cons. Stato V, 28.10.25 n. 8343, pres. Caringella, est. Molinaro (Giurispr. it. 1/2026, 19-20): Va affermata la giurisdizione del giudice ordinario (e non del GA) su una controversia avente ad oggetto la domanda proposta da un’Amministrazione pubblica e finalizzata alla restituzione delle somme versate a un operatore privato in ragione dell’esecuzione di un contratto di appalto che sia stato medio tempore dichiarato inefficace in ragione dell’illegittimità dell’atto di aggiudicazione in favore del percipiente.


in tema di TSO:


- Cedu 5^, 6.11.25, ric. 25893/23, B.M./Spagna (Giurispr. it. 1/2026, 25-27, annotata da Pietro Pastorino): Non è compatibile con l’art. 5 Cedu (diritto alla libertà e sicurezza) la sottoposizione a TSO (trattamento sanitario obbligatorio) di un individuo con gravi problemi mentali in assenza di comunicazione fra il ricorrente e un legale e in difetto di notifica del provvedimento restrittivo della libertà personale. [Per un caso analogo, cfr. Corte cost. 5.5.25 n. 76 sulla legislazione italiana in tema di TSO]


in tema di VIA (valutazione di impatto ambientale - obblighi procedurali):


- Cedu 2^, 20.10.25, ric. 34068/21, Greenpace Nordic e altri c/ Norvegia (Giurispr. it. 1/2026, 29-30, annotate da Michele Esposito): In materia climatica, dagli artt. 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu (Convenzione), si possono ricavare garanzie procedurali che impongono alle autorità nazionali di fondare le decisioni autorizzative su un processo valutativo effettivo e adeguato, idoneo a considerare anche l’impatto climatico dell’attività (in particolare in termini di quantificazione delle emissioni). Nondimeno, nel caso concreto - in cui era contestata la decisione del governo norvegese di rilasciare il 23° ciclo di licenze per l’estrazione e la produzione di gas e di petrolio nella piattaforma continentale della Norvegia - la Corte ha escluso la violazione dell’art. 8 (e, a fortiori, dell’art. 2), ritenendo che la collocazione della VIA in una fase successiva del procedimento autorizzativo non abbia, di per sé, svuotato la tutela procedurale, anche alla luce dei rimedi e dei controlli disponibili. 


in tema di processo amministrativo (successione a titolo particolare - cessione di farmacia):


- Cons. Stato III 8.1.25 n. 104, pres. Greco, est. Pescatore (Giurispr. it. 1/2026, 149 s.m.): 1. La regola generale è quella della non trasferibilità dell’interesse legittimo - e, dunque, della non configurabilità di una successione a titolo particolare ai sensi dell’art. 111 c.p.c. - in quanto tale posizione soggettiva è personale e si appunta solo in capo al soggetto che si rappresenta come titolare. Tuttavia, tale regola conosce delle eccezioni per effetto delle quali occorre distinguere tra casi in cui il contatto tra interessato e potere amministrativo è intervenuto in riferimento ad aspetti del suo patrimonio giuridico in cui sono possibili fenomeni di successione, da casi in cui tale contatto attiene a profili personali, e non trasmissibili, dello stesso patrimonio giuridico. 2. Non è configurabile la successione a titolo particolare ai sensi dell’art. 111 c.p.c. nel caso del trasferimento di farmacia, trattandosi di una fattispecie mista o complessa che si perfeziona al ricorrere di un atto di cessione privata e di un atto amministrativo (autorizzazione al trasferimento), quest’ultimo involgente la qualità soggettiva del subentrante. Ciò induce ad escludere che l’interesse legittimo transiti unitamente o simultaneamente alla titolarità del bene o diritto soggettivo sottostante (la proprietà dell’azienda farmaceutica), poiché esso in realtà si estingue in capo al soggetto cedente e si ricostituisce in una consistenza nuova e diversa in capo al cessionario, per effetto delle verifiche di idoneità soggettiva che l’Amministrazione è tenuta a compiere prima di autorizzare il trasferimento dell’autorizzazione. 

- (commento critico di) Francesco Gaspari, Trasferibilità dell’interesse legittimo e successione a titolo particolare in caso di cessione di farmacia (Giurispr. it. 1/2026, 149-154) 


in tema di climate change litigation (giurisdizione):


- Cass. SSUU 21.7.25 n. 20381, Greenpeace Onlus e aa. / Eni S.p.a. / Min. economia e finanze / Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (Giurispr. it. 1/2026, 31 T): Trattandosi di un fatto dannoso verificatosi, almeno in parte, al di fuori del territorio nazionale, ma imputato ad un soggetto avente la propria sede legale nel nostro Paese, trova applicazione la disciplina dettata dagli artt. 4, par. 1, e 7 n. 2 del Reg. (UE) n. 1215/2012. Pertanto, è devoluta alla giurisdizione dell’AG italiana l’azione proposta dalle associazioni ambientaliste Greenpeace e ReCommon e dalle persone fisiche nei confronti di Eni, del Ministero dell’economia e delle finanze e di Cassa Depositi e Prestiti al fine di ottenere la condanna, ex art. 2058 c.c., al risarcimento in forma specifica dei danni da cambiamento climatico connessi all’aumento della concentrazione di CO2 nell’atmosfera. Trattandosi di pretesa fondata sulla responsabilità da fatto illecito conseguente alla lesione del diritto alla salute, alla vita e al rispetto della vita privata e familiare, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario l’azione giudiziaria proposta dalle associazioni ambientaliste Greenpeace e ReCommon e dalle persone fisiche nei confronti di Eni, del Ministero dell’economia e delle finanze e di Cassa Depositi e Prestiti al fine di ottenere la condanna, ex art. 2058 c.c., al risarcimento in forma specifica dei danni da cambiamento climatico connessi all’aumento della concentrazione di CO2 nell’atmosfera. 

- (commento di Loris Di Cerbo, La strategia della climate change litigation, la tutela degli interessi collettivi e la logica dei diritti fondamentali (Giurispr. it. 1/2026, 34-43). Le controversie, promosse da associazioni ambientaliste, note alle cronache come “Giusta causa” e “Giudizio universale”: giurisdizione AGO nella prima, difetto assoluto di giurisdizione nella seconda (perché coinvolgente l’esercizio del potere legislativo).


in tema di società:

- Tilde Cavaliere (a cura di), Responsabilità gestoria dei soci di società a responsabilità limitata (Giurispr. it. 1/2026, 195-203). La responsabilità dei c.d. soci gestori di cui all’art. 2476, comma 8, c.c., ossia dei soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. 


sul c.d. Data Act:

Il Data Act [Reg. (Ue) 2023/2854], nell’ambito del perimetro tracciato dal DGA [Data Governance Act: Reg. (Ue) 2022/869], intende disciplinare l’accesso ai dati digitali e le modalità della loro condivisione, anche nel pubblico interesse, apprestando all’utente consumatore la tutela multilivello propedeutica alla loro circolazione nel rispetto dei diritti della persona. [NdR: Il Data Act riguarda i dati non personali; il GDPR (General Data Protection Regulation) i dati personali]

- Enrico Gabrielli e Arnaldo Morace Pinelli (a cura di), Data Act: la circolazione dei dati tra autonomia privata e obblighi legali (I parte) (Giurispr. it. 1/2026, 204-278)

--- Il Data Act e i nuovi modelli di circolazione dei dati, Arnaldo Morace Pinelli (204)

--- La strategia europea dei dati: la rilevanza del Data Act, Ginevra Cerrina Feroni (217)

--- Economia e mercato dei dati. Note a margine del c.d. Data Act, Vincenzo Ricciuto (224) 

--- Il Data Act. Profili introduttivi, Cristina Caricato (231)

--- Le diverse nozioni di “dati” rilevanti per il Data Act, Salvatore Orlando (253)

--- La condivisione dei dati, Virgilio D’Antonio e Benedetta Maria Sabatino (261)

--- Le clausole abusive al tempo del Data Act, Olindo Lanzara (270)


in materia penitenziaria (divieto assoluto di fumo in carcere):


- Cedu 3^, 4.11.25, ric. 17982/21, 3184/21, 43852/21 e 44600/21, V. e altri c. Estonia (Giurispr. it. 1/2026, 27-29, Mariele Savio): Alla luce degli obblighi finalizzati alla tutela della salute, dell’autonomia personale del detenuto e dell’ordine interno, il divieto assoluto di possedere tabacco e di fumare negli istituti penitenziari estoni, introdotto con una normativa sub-legislativa (regolamento ministeriale) e declinato nelle house rulesdell’amministrazione penitenziaria senza un adeguato bilanciamento con il diritto al rispetto della vita privata con l’autonomia personale dei detenuti fumatori. non è compatibile con l’art. 8 della Cedu (convenzione).


 

c.s.



Letteralmente impazzito è il mondo, e non ha più senso conservare la ragione (Joseph Roth a Stefan Zveig, "Ombre folli. Lettere 1927-1938")