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Giudici ordinari, giudici speciali e sezioni specializzate

gen 18, 2021

La Costituzione vieta l’istituzione di giudici straordinari o giudici speciali, fatta eccezione per le sezioni specializzate per determinate materie costituite presso gli organi giudiziari ordinari, che possono avvalersi anche della partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

Nel disegno del legislatore costituente, entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si sarebbe dovuto procedere alla revisione di tutti gli organi speciali di giurisdizione all’epoca esistenti, ad esclusione delle giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Quanto alle Sezioni specializzate, la Corte costituzionale ha precisato che le stesse, per corrispondere all'intento che mosse il Costituente nel consentirne l'istituzione, devono essere configurate non già come un istituto intermedio fra le soppresse giurisdizioni speciali e la giurisdizione ordinaria, bensì quale sottospecie di quest'ultima, con la conseguente esigenza di strutturarle adottando le modalità meglio idonee ad accostarle, per quanto possibile, ad essa.

Esiste cioè l'esigenza che, nell'istituire le Sezioni specializzate, la legge non eluda una precisa e puntuale determinazione tanto dei requisiti dai quali possa presumersi il possesso da parte dei cittadini estranei all'ordine giudiziario di quella idoneità richiesta dall'art. 102 della Costituzione (competenza e specializzazione), quanto di un minimo almeno di garanzie necessarie a conferire agli esperti medesimi quella posizione super partes, che è attributo connaturale all'esercizio della funzione giurisdizionale e che si concreta, appunto, nel requisito dell'indipendenza dal potere esecutivo, richiesto testualmente per tutti i giudici (anche quelli delle giurisdizioni speciali), dall'art. 108.

Ma chi sono invece i Giudici speciali?

La Costituzione distingue tra “organi speciali di giurisdizione” ad essa preesistenti, che non devono essere soggetti a revisione (Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Tribunali militari), e “organi speciali di giurisdizione” ad essa preesistenti, che devono essere soggetti a revisione.

Il divieto di esercizio della funzione giurisdizionale da parte di soggetti diversi dai “magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario” (fatta eccezione, come visto, per i giudici delle sezioni specializzate) vale dunque soltanto dall’approvazione della Costituzione in poi.

Si potrebbe dunque sostenere con qualche argomento che la legge fondamentale dello Stato stabilisca implicitamente che tutti i giudici che non fanno parte della magistratura ordinaria sono giudici speciali.

Tuttavia, è la stessa Costituzione a prevedere, all’art. 103, che Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa (ovvero i Tribunale amministrativi regionali) “hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”.

Si può dunque anche affermare che un Giudice come quello amministrativo, capace secondo la stessa Costituzione di conoscere e decidere su diritti soggettivi, seppure in particolari materie in cui gli stessi risultano “intrecciati” con posizioni condizionate dall’esercizio di un potere pubblico discrezionale, è un Giudice che condivide con il Giudice ordinario il pieno esercizio delle funzioni giurisdizionali, e quindi a “specialità” fortemente attenuata.

La Corte costituzionale ha parlato di “principio della unità della giurisdizione”, seppure temperato e non retroattivo, riconoscendo implicitamente che i Costituenti non avrebbero optato per una soluzione “rigida”, ma per un bilanciamento tra la regola generale dell’unità e le eccezioni dettate da esigenze di specializzazione.

In altri termini, nel dettato costituzionale avrebbero trovato spazio sia il principio dell’unicità sia l’opposto principio della pluralità delle giurisdizioni, da considerarsi come un correttivo alle possibili inefficienze della giurisdizione ordinaria nell’affrontare adeguatamente materie tra di loro molto eterogenee; sotto altro profilo, l’esistenza del principio di unità potrebbe essere rinvenuta nella posizione istituzionale rivestita dalla Corte di Cassazione all’interno dell’ordinamento, in ragione delle competenze ad essa attribuite.

Invero, attraverso il ruolo e le funzioni della Cassazione tutte le giurisdizioni (ordinarie e speciali) verrebbero ad essere ricomprese nel genus di quella ordinaria, seppure entro i limiti stabiliti dall’art. 111 della Costituzione.

Per altro verso, l’unico principio incontrovertibile in materia, anche secondo la Corte costituzionale, è che il secondo comma dell’art. 102 Cost. deve considerarsi violato nel caso di introduzione ex novo di ulteriori giurisdizioni speciali.


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