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Esempio VIII - Controversia in materia di iscrizione nel casellario ANAC ed esclusione da gara di appalto

mag 20, 2021

SI CONSIGLIA DI PROVARE A SVOLGERE LA MOTIVAZIONE E IL DISPOSITIVO IN AUTONOMIA PRIMA DI ESAMINARE LA SOLUZIONE OFFERTA


TRACCIA

La stazione appaltante intimata ha aggiudicato a Delta S.p.A. il lotto n. 1 della gara d’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e ausiliari. La seconda classificata, Alfa S.p.A., ha impugnato tale aggiudicazione, facendo valere l’iscrizione della controinteressata (vincitrice) nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver omesso le dovute dichiarazioni in occasione di una diversa procedura selettiva. La decisione dell'ANAC è stata ritenuta legittima a seguito di una pronuncia di inammissibilità della Corte di Cassazione e dopo essere stata impugnata e sospesa sia in primo che in secondo grado.

Secondo la società ALFA S.p.A., la pronuncia della Cassazione avrebbe ri-esteso gli effetti della deliberazione ANAC , recante l’annotazione nel casellario informatico, e accompagnata da 6 mesi di interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e degli affidamenti in sub-appalto.

Malgrado le rimostranze di parte ricorrente, la stazione appaltante ha però confermato l’aggiudicazione già disposta.

Alfa S.p.A., seconda classificata, impugna dunque gli atti di gara culminati nell’affidamento della commessa, deducendo in diritto i seguenti motivi:

I) Violazione dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016, lesione della lex specialis e in particolare del disciplinare, falsa applicazione dei principi di piena concorrenza, par condicio, imparzialità, buon andamento, eccesso di potere sotto plurimi profili, in quanto alla luce della sentenza della Cassazione la delibera del Consiglio di ANAC avrebbe ripreso efficacia, e con essa sarebbe tornata in vigore la misura dell’interdizione semestrale dallo svolgimento delle procedure di gara (l’annotazione non era stata rimossa ma soltanto sospesa con l’ordinanza del Consiglio di Stato, e con la pronuncia definitiva della Cassazione è ritornata operativa);

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, degli artt. 3 e 7 della L. 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e sviamento, dal momento che:

- il dolo accertato nella falsa dichiarazione era desumibile, secondo ANAC, dalla recidiva in altra procedura di gara, che avrebbe disvelato un comportamento elusivo rientrante in una strategia con finalità anticoncorrenziali;

- la gravità della condotta (in disparte la questione dell’annotazione che ha ripreso efficacia) avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante ad avviare un’accurata istruttoria (che è viceversa mancata in toto) dacché la condotta configura un’ipotesi di esclusione facoltativa per grave illecito professionale.

La ricorrente ha chiesto altresì il risarcimento del danno, in via principale mediante aggiudicazione a proprio favore, e in via subordinata per equivalente.

Nelle more del giudizio è risultato che ANAC ha annotato nel casellario informatico l’atto interdittivo, avente efficacia residua fino al giugno successivo all'introduzione del ricorso. La stazione appaltante ha tuttavia confermato la correttezza dell'avvenuta aggiudicazione, ritenendo che il dovere di esclusione “sussiste solo qualora la sanzione ANAC sia efficacemente iscritta nel casellario prima della data di presentazione delle offerte”.

Quanto al profilo dell’esclusione “discrezionale” (per grave illecito professionale), la stazione appaltante ha ravvisato e documentato l’avvenuta pregressa assunzione di significative misure di "self-cleaning" rispetto al fatto colpito dalla sanzione ANAC.

Con motivi aggiunti parte ricorrente ha poi censurato gli ulteriori atti ottenuti con l’evasione dell’istanza di accesso nelle more inoltrata, deducendo ulteriori motivi in diritto:

III) Violazione dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, lesione della lex specialis e del disciplinare di gara, falsa applicazione del principio di possesso dei requisiti di partecipazione senza interruzione, piena concorrenza, par condicio, imparzialità, buon andamento, eccesso di potere per plurimi profili, visto che malgrado dia atto dell’effetto dell’annotazione ANAC (interdizione semestrale automatica dalla partecipazione alle gare), l’Ente procedente ha deciso di non procedere alla vincolata esclusione dell’aggiudicataria; sul punto viene invocato l’orientamento di ANAC  e della giurisprudenza secondo il quale i requisiti di partecipazione devono essere posseduti senza soluzione di continuità per l’intera durata della procedura, pena la violazione della par condicio.

IV) Mancata indagine sull’intervento di "self-cleaning", dato che l’istruttoria è da ritenersi insufficiente e claudicante, con generico richiamo alle misure adottate ma senza prendere posizione specifica e dettagliata sulle plurime illegittimità che hanno connotato la condotta precedente dell'aggiudicataria (che sarebbe consistita in una complessiva strategia avente finalità anti-concorrenziali, sulla quale non erano stati intrapresi necessari approfondimenti esaustivi dei fatti sottesi).

V) Violazione dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, falsa applicazione dei principi di piena concorrenza, par condicio, imparzialità, buon andamento, dell’art. 97 della Costituzione, eccesso di potere per plurimi profili, in quanto, nonostante la controinteressata abbia avuto notizia dell’esito del giudizio sulla segnalazione ANAC prima della disposta aggiudicazione definitiva, avrebbe temporeggiato, dandone comunicazione soltanto qualche giorno dopo la proclamazione del vincitore (comportamento che rientrerebbe, secondo la ricorrente, tra quelli che prevedono l'esclusione dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante ovvero abbia omesso di fornire le dovute informazioni per il corretto svolgimento della selezione).

VI) Illegittimità derivata dai vizi che affliggono gli atti presupposti, descritti nel gravame introduttivo.

Si sono costituite in giudizio la stazione appaltante e la controinteressata, chiedendo il rigetto del gravame. Si è costituita altresì ANAC.

In particolare, la controinteressata ha chiesto:

- di disapplicare l’art. dell’art. 80 comma 5 lett. f) e f-ter) del D. Lgs. 50/2016 per contrasto con l’art. 57 par. 4 lett. g) della direttiva self-executing 2014/24/UE;

- di rilevare il contrasto dell’automatismo espulsivo con i valori di proporzionalità, libera circolazione, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi e degli artt. 49 e ss. e 56 e ss., 119 del TFUE, 16, 51 e 52 della Carta dei diritti fondamentali UE, dei canoni di parità di trattamento e non discriminazione, del legittimo affidamento e della certezza del diritto, dei principi di legalità e irretroattività;

- in subordine, di riconoscere che la preclusione non è automatica ma necessita di un’autonoma valutazione del fatto, che tenga conto delle misure di "self-cleaning" (cfr. art. 80 comma 7 del D. Lgs. 50/2016; CGUE C-387/2019);

- in ulteriore subordine, di affermare l’illegittimità derivata dell’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e 8 del D. Lgs. 50/2016 per violazione degli artt. 3, 76, 97, 117 comma 1 della Costituzione in riferimento alla direttiva 2004/18/CE e 2014/24/UE e agli artt. 7 e 1 primo prot. agg. CEDU.

Con gravame incidentale, la controinteressata deduce infine che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura selettiva per violazione dell’art. 80 comma 5 lett. c e c-bis del D. Lgs. 50/2016, in quanto avrebbe omesso di esibire informazioni rilevanti ai fini del giudizio di integrità o affidabilità, di competenza della stazione appaltante (si tratta di indagini penali che hanno coinvolto dirigenti e procuratori della Società e il suo Presidente).



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Il candidato/la candidata rediga la sentenza nella parte in diritto e nel dispositivo. Il ricorso va risolto seguendo l’ordine logico di trattazione in tutti i profili di rito, anche sollevabili d’ufficio dal giudice adito, e nel merito, pure se uno dei profili in rito fosse assorbente.


MOTIVAZIONE E DISPOSITIVO


DIRITTO


1.Con l’atto introduttivo del giudizio e i motivi aggiunti la ricorrente censura gli atti della gara per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e ausiliari per cui è causa, nella parte in cui la controinteressata non è stata esclusa dalla selezione, in conseguenza del "riacquisto" di efficacia della sanzione interdittiva emessa da ANAC (che precluderebbe la partecipazione alle gare).

Con il gravame incidentale, Delta S.p.A. chiede l’estromissione della ricorrente principale dalla procedura selettiva.

1.1. Sull’ordine di trattazione dei ricorsi, la necessità della disamina sia del ricorso principale sia del ricorso incidentale avente effetto paralizzante non postula che debba essere esaminato prioritariamente il secondo: infatti, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince solo l'obbligo di decidere nel merito interamente la causa relativa ad appalti di rilevanza unionale, a condizione che ciò corrisponda anche ad un interesse meramente strumentale alla rinnovazione della gara. Ove, quindi, il ricorso principale sia infondato o inammissibile, e l'aggiudicazione debba perciò essere confermata in capo alla controinteressata, la decisione dell'eventuale ricorso incidentale sarebbe del tutto priva di utilità per la parte, e non potrebbe in alcun modo generare una nuova gara. Del resto, l'art. 42 c.p.a. lega l'interesse all'impugnativa incidentale alla proposizione della domanda principale, con l'effetto che il rigetto di quest'ultima in linea di principio elide quell'interesse sul piano processuale.

Adattando i predetti principi alla fattispecie che ci occupa, il Collegio opta per affrontare preliminarmente il ricorso introduttivo (e i motivi aggiunti).

2. L’articolazione della vicenda è chiara. All’esito di una gara aggiudicata in data precedente ai fatti dell'odierno ricorso, la controinteressata è stata segnalata dalla stazione appaltante ad ANAC per la mancata presentazione delle dichiarazioni dovute per legge. L’iscrizione nel casellario informatico – accompagnata dall’inibizione a prendere parte a procedure selettive per l’affidamento di commesse pubbliche – si è definitivamente consolidata "medio tempore" dopo un lungo contenzioso, nel corso del quale i provvedimenti giurisdizionali di sospensione adottati hanno comportato la cancellazione temporanea dell’iscrizione originaria. Nel frattempo, Delta S.p.A. ha ottenuto l’aggiudicazione in suo favore dell’appalto del servizio di pulizia oggetto del presente contenzioso.

2.1. La questione che si pone è stabilire anzitutto da quando decorre l’effetto ostativo (ristabilito dopo la  sospensione accordata in sede giurisdizionale) e se la sanzione ANAC – di nuovo efficacemente iscritta nel casellario dopo l'aggiudicazione impugnata – investa anche l’affidamento disposto dalla stazione appaltante in data precedente: la misura interdittiva è infatti ri-entrata in vigore in data posteriore sia alla scadenza del termine di presentazione delle offerte che all’aggiudicazione della gara.

2.2.. Secondo l’art. 80 comma 5 del d.lgs. 80/2016 le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto, tra l'altro, "un operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; …” (lett. f-ter).

Ai sensi del successivo comma 6 “Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5”.

2.3. L’art. 38 comma 4 del regolamento ANAC dispone che “L’o.e. è escluso dalle procedure di gara o dall’accesso alla qualificazione se la scadenza del termine di presentazione delle offerte o l’istanza di qualificazione ricade nel periodo di efficacia dell’annotazione”.

2.4. La giurisprudenza consolidata ricava dalle disposizioni legislative citate la regola per cui il concorrente deve essere immediatamente escluso ogni volta in cui l’interdittiva dell'ANAC venga irrogata in pendenza di una procedura di gara, in quanto la sanzione non produce un mero effetto preclusivo, ma altresì espulsivo. Inoltre, la lett. f-ter, nel prevedere che “Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico”, da un lato preclude l'ultrattività della sanzione, dall'altro, però, ne conferma in modo inequivoco la natura di motivo di esclusione che produce i propri effetti nelle procedure in corso, rendendo doverosa la misura espulsiva, anche successiva all’aggiudicazione, dell’impresa colpita.

2.5. A identica soluzione, peraltro, si giunge anche in considerazione del fatto che la sanzione ANAC comporta, sia pur temporaneamente, la perdita dei requisiti di partecipazione, con possibile violazione del principio secondo cui i partecipanti alle gare pubbliche devono possedere i requisiti di partecipazione lungo tutto l’arco della procedura di gara.

Dunque, la sopravvenienza della misura interdittiva in una procedura selettiva iniziata prima dell’iscrizione realizza comunque la perdita della continuità dei requisiti di partecipazione, introducendo un'autonoma causa di esclusione dalla gara in corso, mentre l’art. 38 del regolamento ANAC è interpretabile unicamente nel senso che, per le gare indette dopo l'iscrizione nel casellario informatico, la partecipazione è interdetta finché è efficace l'annotazione.

2.6. A tali riflessioni si aggiunge la considerazione che la sanzione irrogata dall'ANAC ha un effetto non già preclusivo della sola partecipazione alle gare nel periodo di interdizione, ma anche un effetto espulsivo in coerenza con la finalità di assicurare un concreto grado di effettività alla misura. E’ utile a questo punto richiamare sinteticamente il quadro normativo europeo, invocato dalla resistente e dalla controinteressata.

3. Secondo il quadro normativo europeo, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, recepita sul punto dal legislatore nazionale, ha l’introdotto l’istituto del cd. self-cleaning a favore delle imprese che hanno assunto comportamenti inappropriati (afferenti alla moralità professionale) suscettibili di provocare l’esclusione dal confronto comparativo. L’operatore economico che si è reso responsabile di condotte scorrette – che integrano ipotesi di esclusione – può riacquistare l’affidabilità indispensabile per partecipare alla selezione pubblica attraverso una sorta di "ravvedimento operoso": deve a tal fine dimostrare di aver coltivato, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, iniziative e strategie concrete idonee a suffragare un pieno recupero di affidabilità e integrità.

La stazione appaltante deve poi sottoporre le misure adottate a uno scrupoloso vaglio di congruità.

3.1. La Corte di Giustizia UE ha riconosciuto alla direttiva carattere innovativo, nella parte in cui istituisce il meccanismo delle misure riparatorie (art. 57 par. 6), sottolineando che esso tende a incoraggiare un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della medesima direttiva a fornire prove del fatto che le misure da esso adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo facoltativo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l'operatore economico in questione non deve essere escluso dalla procedura d'appalto.

A tale riguardo, le misure riparatorie evidenziano l'importanza attribuita all'affidabilità dell'operatore economico, elemento che permea i motivi di esclusione relativi alla situazione soggettiva dell'offerente.

3.2. E’ stato anche osservato che in osservanza del principio di proporzionalità che costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, le norme stabilite dagli Stati membri o dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni della direttiva di cui sopra, come le norme destinate a specificare le condizioni di applicazione dell'articolo 57 di tale direttiva, non devono andare oltre quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi previsti da questa stessa direttiva. In questo senso, la necessità di rispettare il principio di proporzionalità risulta parimenti rispecchiata all'articolo 57, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 2014/24, in virtù del quale un operatore economico, che si trovi segnatamente nella situazione contemplata all'articolo 57, paragrafo 4, lettera a), di detta direttiva, anche quando ciò derivi da una violazione constatata nei confronti di un subappaltatore indicato nell'offerta, può fornire delle prove al fine di attestare che le misure da esso prese sono sufficienti per dimostrare la sua affidabilità malgrado l'esistenza di detto motivo di esclusione.

3.3. Coerentemente alle istanze sostanzialistiche che da sempre caratterizzano gli indirizzi della giurisprudenza comunitaria, va quindi evitata l'esclusione di operatori economici (non definitivamente pretermessi dalla procedura da una sentenza penale di condanna agli stessi riferibile) i quali hanno dimostrato di avere adottato misure riparatorie sufficienti a ripristinare il giudizio positivo sulla loro affidabilità nonostante l'esistenza di un pregresso motivo di esclusione; dall’esame della normativa europea in materia di esclusione dalle gare pubbliche non si rinviene cioè un obiettivo punitivo/repressivo, ma l’incoraggiamento rivolto all’operatore ad adoperarsi per elidere nel futuro gli effetti distorsivi di pregressi comportamenti irregolari. In tal modo, il diritto europeo persegue l’effetto di migliorare il contesto imprenditoriale – introducendo "best practises" e modelli organizzativi performanti – e di garantire il più ampio confronto concorrenziale possibile. La "par condicio" delle imprese che aspirano alla commesse pubbliche è salvaguardata dalla chiarezza della previsione e dalla necessità che la stazione appaltante verifichi che la struttura è stata reimpostata in modo autenticamente virtuoso.

Al riguardo va osservato, con specifico riferimento all'ipotesi esaminata nell’odierna lite, che il self-cleaning è destinato a produrre benefici sulle gare successive alla sua concreta attuazione, fermi restando gli effetti espulsivi prodotti sulle procedure indette e svolte in precedenza.

4. Nel caso in discussione, la controinteressata è stata colpita dalla causa di esclusione enucleata dall’art. 80 comma 5 lett. f-ter del d. lgs. 50/2016 poiché iscritta “… nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti”.

4.1. Secondo l’inequivoco tenore letterale dell’art. 80 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 – introdotto nel rispetto della norma cornice di cui all’art. 57 comma 6 e del “considerando” n. 102 della direttiva 24/14/UE – l’operatore economico che versi in una qualunque delle ipotesi enucleate al precedente comma 5 “… è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”. La stazione appaltante è tenuta poi a valutare – attraverso un’appropriata e motivata valutazione discrezionale – le misure applicate alle quali, se ritenute sufficienti, consegue che al ricorrente non è inibita la prosecuzione della procedura di gara (comma 8). L’unica fattispecie in cui l’esclusione è intangibile è quella sancita da una sentenza penale di condanna divenuta definitiva (comma 9).

4.2. Alla luce del delineato quadro normativo, il Collegio è dell’avviso che l’iter procedimentale osservato dalla stazione appaltante sia conforme al diritto euro-unitario (correttamente trasfuso nel diritto interno).

4.3. Invero, risulta dagli atti che la stazione appaltante ha ravvisato e documentato l’avvenuta pregressa assunzione di significative misure di "self-cleaning" rispetto al fatto colpito dalla sanzione ANAC, di modo che la condotta dell’amministrazione, vagliata alla luce delle riflessioni dei paragrafi precedenti, induce a rigettare le censure avanzate con il gravame introduttivo e i motivi aggiunti.

5. Non è anzitutto condivisibile il rilievo per cui l’esclusione dell’aggiudicataria assumeva natura vincolata. Come ricostruito nei paragrafi precedenti, l’istituto del self-cleaning rappresenta una “valvola di chiusura” del sistema che regola le cause di esclusione, preposta a mitigare le ipotesi ostative enucleate all’art. 80 comma 5, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto …”. L’opposta lettura si porrebbe in contrasto con la direttiva comunitaria più volte evocata (art. 57 commi 4, 5 e 7), vagliata alla luce del considerando n. 102.

5.1. Né può ritenersi indebitamente lesa la par condicio dei concorrenti, ovvero irrimediabilmente posta nel nulla la portata dell’iscrizione nel casellario ANAC. Al contrario,  la sanzione inserita ha natura espulsiva, e produce i suoi effetti su tutte le procedure ad evidenza pubblica in corso a prescindere dalla stadio raggiunto (anche posteriore all’aggiudicazione). Pertanto, la fattispecie di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-ter è suscettibile di provocare l’esclusione immediata dalle selezioni in atto per l’intero periodo di efficacia dell’iscrizione. E’ onere della parte interessata dimostrare che sono state in concreto adottate misure tecnico-organizzative idonee a “prevenire ulteriori reati o illeciti”. Tra l’altro, la resipiscenza seguita dal ravvedimento operoso è ammessa persino nelle ipotesi di sentenza definitiva di condanna di cui all’art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 (purché la pena detentiva non sia superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione).

5.2. Risponde inoltre al canone di logicità il fatto che le misure di self-cleaning siano operative "pro futuro", ovvero per la partecipazione a gare successive all’adozione delle stesse, e che è inimmaginabile un loro effetto retroattivo: solo dopo l’elaborazione e l’attuazione delle misure siffatte la stazione appaltante può reputarsi al riparo dalla ripetizione di pratiche scorrette ad opera dell’impresa e dei suoi organi sociali. Come già sottolineato, le misure di self-cleaning rappresentano una conseguenza di precedenti condotte illecite e rispondono alla finalità di mantenere l'operatore economico sul mercato, e non già all’esigenza di sanare l’illiceità di condotte pregresse: ne deriva che il momento "ne ultra quem" per l'adozione delle misure di self-cleaning e per la loro allegazione alla stazione appaltante è ancorato al termine di presentazione delle offerte, posto che una facoltà di tardiva implementazione o allegazione si paleserebbe, a tacer d'altro, alterativa della par condicio dei concorrenti

5.3. Non persuade neppure la dedotta insufficienza dell’istruttoria rispetto alle misure adottate (secondo motivo aggiunto), nella parte in cui viene censurata la condotta della stazione appaltante, che non avrebbe preso posizione specifica e dettagliata sulle plurime illegittimità che hanno connotato la condotta precedente dell'aggiudicataria, risultando necessario e sufficiente, a tali fini, il rispetto dell’obbligo motivazionale posto in capo alla stazione appaltante stessa e il fatto che le misure (appropriate) precedano il confronto comparativo indetto e abbiano già trovato attuazione alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

5.4. E’ infine infondata anche la terza censura formulata nei motivi aggiunti, dal momento che risulta dagli atti di causa la pregressa conoscenza da parte della stazione appaltante dell’esistenza di un contenzioso sull'iscrizione ANAC, dato che la stessa stazione appaltante ha verificato allo scopo le adottate misure di self cleaning da parte dell'interessata, in sede di verifica dei requisiti di partecipazione, e il fatto che immediatamente prima dell’informativa sia intervenuta l’aggiudicazione è del tutto irrilevante, alla luce della ricostruzione giuridica degli effetti dell’interdizione. Né certamente il decorso di alcuni giorni può insinuare un sospetto di “influenza indebita” sul processo decisionale della stazione appaltante, già preavvisata della vertenza e dei procedimenti giurisdizionali pendenti.

6. Non si ravvisa in definitiva la necessità di ricorrere alla disapplicazione della normativa nazionale, che si rivela in realtà coerente con la direttiva 2014/24/UE; né è riscontrabile un’antinomia dell’automatismo espulsivo (in quanto mitigato nel senso illustrato) con i principi euro-unitari, e neppure l’illegittimità derivata per violazione della Costituzione (in riferimento alla direttiva e alla CEDU).

8. Il rigetto della pretesa avanzata dal ricorrente principale, cui si riconnette anche l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno, depotenzia l’interesse a decidere il gravame incidentale, che diviene improcedibile. Ad ogni modo, nell'ottica di una valutazione del ricorso incidentale nel merito, lo stesso è da considerarsi infondato, in quanto la mera esistenza di indagini penali non meglio precisate non è sufficiente ad integrare le fattispecie previste dall'art. 80 comma 5 lett. c e c-bis del D. Lgs. 50/2016, in assenza di ogni dimostrazione con mezzi  adeguati  da parte della stazione appaltante della colpevolezza sul punto dell'operatore economico.

9. In conclusione, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti unitamente alla domanda risarcitoria, mentre la società controinteressata è priva di interesse all’esame del gravame incidentale.

10. La complessità e la novità della vicenda inducono a compensare integralmente le spese di lite tra le parti in causa.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per ____ (Sezione _____), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti di cui in epigrafe, li respinge.

Respinge l’istanza di risarcimento del danno.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale per difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in ______ nella camera di consiglio del giorno _______ con l'intervento dei magistrati:




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