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Corriere giuridico (1/2021)

Carmine Spadavecchia • feb 09, 2021

sulla riforma della giustizia:

- Luigi Balestra*, L’anelata giustizia tra istanze di rinnovamento e formazione dei magistrati (Corriere giur. 1/2021, 5-8, editoriale) [*ordinario di Diritto civile nell’Università di Bologna]


in tema di giurisdizione internazionale (foro dell’illecito aquiliano):

- Corte giust. Ue 9.7.20, causaC-343/19 (Corriere giur. 1/2021, 9 T): L’art. 7, punto 2, Regolamento UE n. 1215/2012 va interpretato nel senso che, qualora taluni veicoli siano stati illegalmente equipaggiati in uno Stato membro, da parte del loro costruttore, di un software che manipola i dati relativi alle emissioni dei gas di scarico, per poi essere acquistati presso un soggetto terzo in un altro Stato membro, il luogo in cui il danno si è concretizzato si trova in quest’ultimo Stato membro. 

- (commento di) Marcello Stella, Diesel e software anti-emissioni circolano nel mercato unico ed inquinano i test e l’ambiente ma rendono il produttore soggetto alla giurisdizione dei luoghi di acquisto (Corriere giur. 1/2021, 12-16)


-in materia di famiglia (assegno di mantenimento e assegno di divorzio):

- Cass. VI-1, 16.10.20 n. 22604 (Corriere giur. 1/2021, 17 T): 

1. Ricorre il vizio di motivazione sanzionabile ex art. 360, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e all’art. 111 Cost. allorquando la sentenza riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento. Nel caso di specie, il percorso argomentativo compiuto dai giudici di seconde cure, che è l’unico esplicitato nella sentenza impugnata a fondamento della mancata condivisione dell’opposta conclusione a cui era pervenuto il giudice di primo grado, non consente di individuare in che modo e su quali basi si sia formato il convincimento della Corte d’Appello. 

2. L’assegno di mantenimento non risulta dovuto quando il coniuge abbia instaurato una nuova relazione sentimentale caratterizzata da continuità e stabilità, che sulla base dell’istruttoria espletata risulti come pluriennale, consolidata, ufficializzata, di quotidiana frequentazione e caratterizzata da periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza. 

- Cass. 1^, 17.12.20 n. 28995 (ord) (Corriere giur. 1/2021, 18 T): Va rimessa alle Sezioni unite la questione seguente: se, instaurata la convivenza di fatto, definita all’esito di un accertamento pieno su stabilità e durata della nuova formazione sociale, il diritto dell’ex coniuge, sperequato nella posizione economica, all’assegno divorzile si estingua comunque per un meccanismo ispirato ad automatismo, nella parte in cui prescinde di vagliare le finalità proprie dell’assegno, o se siano invece praticabili altre scelte interpretative che, guidate dalla obiettiva valorizzazione del contributo dato dall’avente diritto al patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge, sostengano la perdurante affermazione dell’assegno divorzile, negli effetti compensativi suoi propri, anche, se del caso, per una modulazione da individuarsi, nel diverso contesto sociale di riferimento. 

- (commento di) Filippo Danovi, Assegno di mantenimento e di divorzio e nuova convivenza tra onere della prova, discrezionalità giudiziale e adeguato supporto motivazionale (Corriere giur. 1/2021, 21-31) 


in materia di famiglia (filiazione, assegno di mantenimento ai figli maggiorenni, diritto agli alimenti):

- Cass. 1^, 14.8.20 n. 17183 (Corriere giur. 1/2021, 32 T):

1. Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni. 

2. Ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. 

- (commento di) Nicola Scarano, Un’ordinanza inedita della Cassazione in tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne: tra novità dirompenti e arresti sicuri (Corriere giur. 1/2021, 38-47) 


in tema di immissioni (giurisdizione sul danno causato da un parco eolico):

- Cass. SSUU 12.11.20 n. 25578 (Corriere giur. 1/2021, 133-4): La controversia nella quale il privato, previo accertamento della rumorosità, molestia e intollerabilità delle immissioni prodotte dagli aerogeneratori di un parco eolico, nonché degli effetti pregiudizievoli da esse recati alla salute propria e dei suoi familiari e al valore economico della sua proprietà, ne abbia domandato la cessazione o, almeno, la riduzione entro i limiti della tollerabilità, unitamente al risarcimento del danno, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, avuto riguardo al petitum sostanziale della domanda, la quale non concerne l’annullamento del provvedimento amministrativo di autorizzazione all’istallazione e gestione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica (né presuppone l’accertamento della sua illegittimità), ma ha ad oggetto la tutela dei diritti soggettivi alla salute e di proprietà, sul fondamento della violazione dei limiti di tollerabilità previsti dall’art. 844 c.c. 


in materia di condominio:

- Roberto Triola, Azioni reali relative alle parti comuni del condominio: problemi di litisconsorzio

e di legittimazione passiva (Corriere giur. 1/2021, 72-77) [L’Autore esamina criticamente il recente orientamento della Corte di cassazione, secondo il quale nelle azioni reali relative a parti comuni dell’edificio condominiale sussiste il litisconsorzio necessario tra tutti i condomini, non essendo legittimato passivo l’amministratore]


in tema di beni culturali (contratto di prestito di opere d’arte):

- Trib. Lodi 21.1.19 n. 90, Giudice Roca (Corriere giur. 1/2021, 63 T): L’organizzatore di eventi artistici, esponendo opere di titolarità di soggetti terzi, assume su di sé l’obbligo di custodirle. In altri termini, è indubbio che la detenzione delle opere da parte del gallerista sia assolutamente funzionale allo svolgimento della propria attività professionale che si esplica, principalmente, nell’esposizione di opere artistiche sulle quali esercita un potere effettivo di controllo e di vigilanza. 

- (commento di) Dario Covucci, Prestito di opere d’arte e organizzazione di mostre: la responsabilità del gallerista per incauta custodia (Corriere giur. 1/2021, 65-71)


in materia di lavoro (riders di Foodora):

- Cass lav. 24.1.20 n. 1663 (Corriere giur. 1/2021, 48 T):

1. Ai rapporti di collaborazione di cui all’art. 2 DLg. 81/2015, in un’ottica sia di prevenzione sia “rimediale”, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando la prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente, senza che il giudice che ravvisi la concorrenza di tali elementi nella fattispecie concreta sia tenuto a compiere ulteriori indagini, né possa trarre, nell’apprezzamento di essi, un diverso convincimento dal giudizio qualificatorio di sintesi. 

2. In tema di rapporti di collaborazione ex art. 2 DLg 81/2015, ai fini dell’individuazione della nozione di etero-organizzazione, rilevante per l’applicazione della disciplina della subordinazione, è sufficiente che il coordinamento imposto dall’esterno sia funzionale con l’organizzazione del committente, così che le prestazioni del lavoratore possano, secondo la modulazione predisposta dal primo, inserirsi ed integrarsi con la sua organizzazione di impresa, costituendo la unilaterale determinazione anche delle modalità spazio-temporali della prestazione una possibile, ma non necessaria, estrinsecazione del potere di etero-organizzazione. 

3. I rapporti di collaborazione di cui all’art. 2 DLg 81/2015, norma di disciplina e non di fattispecie, non costituiscono un tertium genus intermedio tra autonomia e subordinazione sicché, al verificarsi delle condizioni ivi previste, consegue l’applicazione della disciplina della subordinazione, senza che sia necessario selezionare quali parti di questa disciplina siano ad essi applicabili. 

- (commento di) Giuseppina Mortillaro, La vicenda dei riders: tra esigenza di protezione dei lavoratori e qualificazione del rapporto (Corriere giur. 1/2021, 54-62) 

N.B. - Sentenza già segnalata con i commenti di:

- Cristina Petrucci e Stefano Taddei, Una scelta legislativa che intende tutelare i prestatori “più deboli” (Guida al diritto 9/2020, 48-51)

- Federico D’Addio, La Cassazione, i riders e la via “semplice” alle tutele del lavoro subordinato (Giurispr. it. 5/2020, 1168-1177)


in tema di società (liquidazione ed estinzione):

- Corte cost. 8.7.20 n. 142, pres. Cartabia, red. Modugno (Corriere giur. 1/2021, 78 T): Non è fondata la questione di costituzionalità, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost, dell’art. 28, comma 4, DLg 21.11. 2014 n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata), secondo il quale nel disporre che “ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”. 

- (commento critico di) Cesare Glendi, Ad infera. La Consulta “benedice” l’illogico “diritto vivente” sull’estinzione postliquidativa delle società, ma non l’apparente disposta cancellazione “del” registro delle imprese (Corriere giur. 1/2021, 80-87) [L’Autore sottolinea le molteplici criticità della sentenza, che rendono evidente e grave l’incapacità culturale del nostro c.d. diritto vivente (nelle sue componenti tutte, legislative, giurisprudenziali e dottrinali) a fornire un ordinato assetto disciplinare dell’estinzione postliquidativa delle società, sul versante sia civilistico, sia tributaristico. La norma “salvata” dal giudice delle leggi ha determinato e determina scompensi logico-sistematici e inconvenienti operativi difficilmente risolvibili per via interpretativa. Forse volutamente la sentenza non riporta mai, né in motivazione, né in dispositivo, lo sgrammaticato testo normativo sotto esame, che evidenzia quanto mai “l’intollerabile incuria e degrado nomopoietico”]


sugli aiuti di Stato:

- Trib. Ue 7^ ampliata,15.7.20, cause riunite T-778/16 e T-892/16, Irlanda c/ Commissione europea (Corriere giur. 1/2021, 88 T):

1. La Commissione può qualificare una decisione fiscale anticipata (advance tax ruling) emanata da uno Stato membro in termini di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, Tfue, laddove la stessa abbia determinato in concreto una riduzione della base imponibile della impresa beneficiaria facente parte di un gruppo di imprese, rispetto a quella che ne sarebbe derivata in capo ad una impresa autonoma in situazioni di fatto e di diritto comparabili, laddove si fosse applicata la normativa fiscale ordinaria nazionale in luogo della misura fiscale derogatoria. 

2. Nel processo avente ad oggetto l’impugnazione della decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, la Commissione ha l’onere di provare gli elementi costitutivi del vantaggio e della selettività, di cui all’art. 107 Tfue; a tal fine non può ricorrere a presunzioni “di secondo grado”. 

- (commento di) Vincenzo De Carolis, L’onere della prova del vantaggio selettivo ex art. 107 TFUE in materia di ruling fiscale (Corriere giur. 1/2021, 94-109) [Il Tribunale UE ha annullato la decisione con cui la Commissione aveva accertato la violazione, da parte di Apple e della Repubblica d’Irlanda, dell’art. 107 Tfue mediante ruling fiscale. L’A. esamina l’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 107 Tfue al peculiare caso dei c.d. ruling fiscali) 


in tema di usura:

- Lorenzo Staglioli Cerino (a cura di), L’usura sopravvenuta e il computo degli interessi moratori nell’evoluzione giurisprudenziale (Corriere giur. 1/2021, 110-121): commento a Cass. SSUU 18.9.20 n. 19597 e rassegna della giurisprudenza di merito, di legittimità e dell’ABF (arbitro bancario finanziario)

N.B. - SSUU n. 19597/2020: sentenza già segnalata con il commento di Giuseppe Guizzi*, Usura e interessi di mora: e quindi uscimmo a riveder le stelle? (Corriere giur. 11/2020, 1305-1314, editoriale) [*ordinario di Diritto commerciale nell’Università Federico II di Napoli].


c.s.


sulle pari opportunità:

- Lepre e tartaruga possono pure partire con pari opportunità, ma tutti sanno chi arriverà prima al traguardo (da un articolo di Alessandro Gnocchi sull’anticapitalismo di destra)

- Il leone e il vitello giaceranno assieme; ma il vitello dormirà ben poco (Woody Allen)




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